Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 25 gennaio 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Veronesi Verona/Unione Parmense Industriali e CdF/Fat-Cisl, Uita-Uil, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Veronesi Verona Torrile (PR)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Investimenti e occupazione
2. Relazioni industriali
3. Contenzioso
4. Ambiente di lavoro
5. Previdenza integrativa
6. Premio di produzione fisso
7. Erogazione una tantum
8. Erogazione salariale variabile
9. Contributo di assistenza contrattuale
10. Norma di rinvio
11. Decorrenza e durata
Allegato Indici di produttività/qualità

Addì, 25 gennaio 1995 presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, tra la ditta Veronesi Verona spa, stabilimento di S. Polo di Torrile (Parma) […], assistiti dal[…]l'Ufficio Sindacale dell'Unione Parmense Industriali e le maestranze dipendenti rappresentate dal Consiglio di Fabbrica […] assistiti da […] Fat Cisl, […] Uita Uil e […] Flai Cgil, facendo seguito alle intese di massima raggiunte in data 24 novembre 1994, dopo ampia ed approfondita discussione si è convenuto quanto segue.

1. Investimenti e occupazione
Le Parti stipulanti il presente Accordo dichiarano che è obiettivo comune il mantenimento di condizioni ottimali per favorire la crescita aziendale, anche ricercando forme organizzative finalizzate al miglioramento della efficienza dei sistemi aziendali ed anche al miglioramento delle condizioni lavorative.
Tale proposito viene perseguito, pur nell'attuale momento economico del Paese, caratterizzato da una perdurante estrema turbolenza dei mercati, che ha fatto sentire i sui effetti anche nei confronti del comparto alimenti zootecnici il quale in questi ultimi tempi si è trovato ad affrontare un mercato sempre più competitivo, sia a livello nazionale che internazionale.
Le parti convengono quindi sulla validità di strategie orientate a mantenere ed innovare le capacità produttive e a sviluppare l'impegno aziendale e dei lavoratori verso programmi di Qualità, il cui raggiungimento viene considerato fondamentale per il consolidamento sui mercati.
Le parti si danno atto che nel corso delle trattative per il rinnovo del presente accordo, l'Azienda ha fornito al CdF una nota informativa sugli investimenti effettuati e sull'andamento produttivo, assolvendo in tal modo, per l'anno 1995, le relative disposizioni contrattuali al riguardo.

2. Relazioni industriali
Le Parti, facendo propri gli indirizzi di cui al Protocollo del 23 Luglio 1993 e del successivo accordo per il comparto alimentare del 13 Gennaio 1994 e dell'accordo interconfederale del 20 Dicembre 1993 in tema di RSU, nonché dell'accordo nazionale di settore 12.5.1994 applicativo del precedente, intendono procedere al miglioramento del sistema di Relazioni Industriali in atto.
Alla luce di tali considerazioni, a far tempo dall'1.1.1995, viene Istituita una "Commissione Tecnica Paritetica" (costituita da 4 membri - individuati tra i dipendenti dell'Azienda - di cui 2 designati dalla Veronesi Verona spa e 2 dalle RSU aziendali) la quale - ferme restando le rispettive distinte responsabilità e prerogative - affronterà, con compiti di informazione e di studio le tematiche connesse, in via esemplificativa, alle seguenti materie:
- prospettive economiche e produttive;
- investimenti di particolare rilevanza;
- eventuali interventi sulla formazione;
- valutazione "Qualità".
A tale Commissione è altresì demandato, alle naturali scadenze, il confronto sull'andamento aziendale, e l'esame sulla situazione di competitività e sulla applicazione dei parametri adottati per la corresponsione dell'Erogazione Salariale Variabile collegata agli obiettivi.
Rimangono confermate per le RSU, congiuntamente alle OO.SS. di categoria firmatarie, le titolarità negoziali già contrattualmente previste per i Consigli di Fabbrica c/o le RSA.

3. Contenzioso
Ribadendo la comune volontà di mantenere Relazioni Industriali che favoriscano un confronto costruttivo fra le parti, si conferma e si richiama l'obbligatorietà del ricorso preventivo alle procedure di cui agli articoli 69 e 74 del vigente CCNL in tema di contenzioso singolo, plurimo e collettivo.
Resta inteso che alle OO.SS. Fat, Flai e Uila, unitamente alle RSU da una parte e all'Azienda assistita dall'Unione Parmense degli industriali dall'altra, è rimessa la cognizione di eventuali controversie in ordine alla interpretazione ed alla applicazione del presente accordo.

4. Ambiente di lavoro
L'Azienda ribadisce il proprio costante impegno - come per il passato - nel porre in essere tutti gli interventi ritenuti utili per il continuo miglioramento dell'ambiente di lavoro e della sicurezza aziendale in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge ed anche alla luce del recepimento nell'ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie sulla sicurezza in azienda, disposto dal decreto Legislativo 16 settembre 1994.

10. Norma di rinvio
Si intendono fatte salve le norme derivanti da precedenti CCAL non espressamente modificate o abrogate dal presente Accordo.