Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 15 maggio 2014, n. 10615 - Infortunio mortale: processo civile vs processo penale




 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza


sul ricorso per regolamento di competenza 11773-2013 proposto da:
C.V. (OMISSIS) in qualità di coniuge ed
erede di P.R., nonchè in qualità di esercente la potestà sui figli minori P.M. e P. C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. TRUGLIO UMBERTO, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ricorrente -
contro
TAURUSS COSTRUZIONE SRL, ERGO ASSICURAZIONI SPA;
- intimate -
avverso il provvedimento R.G. 1275/2012 del TRIBUNALE di NOLA del 21.3.2013, depositato il 28/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.



Fatto


C.V. ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza emessa in data 28 marzo 2013 dal Giudice unico presso il Tribunale di Nola, nella causa ivi pendente al n. 1275/201.

Il Procuratore Generale ha concluso come da seguente requisitoria:

C.V., in proprio e nella qualità di esercente la potestà di figli minori P.M. e C., convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, la Tauruss Costruzione s.r.l. e la Ergo Assicurazioni s.p.a., chiedendone l'accertamento della responsabilità, in solido, nella produzione del sinistro avvenuto in data 28 ottobre 2010, nel quale il Sig. P. R., coniuge e padre dei predetti minori, aveva perso la vita, colpito dalla rampa di un carrello agganciato ad una motrice di proprietà della Tauruss Costruzione s.r.l. e assicurata dalla Ergo Assicurazioni s.p.a..

Le società convenute si costituirono e chiesero che fosse disposta la sospensione del giudizio, in virtù della pendenza, innanzi al Tribunale penale di Nola, di un processo penale di confronti dei signori Co.An. e R.P., nel quale l'attrice, precedentemente alla instaurazione del giudizio civile si era costituita parte civile. Il giudice istruttore, con l'ordinanza impugnata in questa sede, sospese il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..

Il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da C.V. va accolto.

L'art. 75 cod. proc. pen. costituisce l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale ed esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale si ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti (Sez. 3, Ordinanza n. 13544 del 12/06/2006).

Nel sistema delineato dall'art. 75, la sospensione del processo civile è regolata dal comma 3, secondo cui "se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge". La norma, costituendo una eccezione al principio della completa autonomia e separazione dei due giudizi instaurato dal legislatore con il codice di procedura penale del 1989 (Sez. U, Sentenza n. 1445 del 11/02/1998) va interpretata in senso restrittivo, con la conseguenza che la sospensione opera solo quando l'azione civile sia proposta nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parse civile nel processo penale nei confronti del medesimo, mentre " ove il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale ed inizi o abbia iniziato in sede civile per gli stessi fatti un'azione di risarcimento contro altro danneggiante rimasto estraneo al giudizio penale (sia come imputato che come responsabile civile), non è consentita la sospensione del processo civile, non essendo la stessa prevista dall'art. 75 cod. proc. civ., che esaurisce nell'ipotesi di cui al comma 3 la configurabilità della sospensione del processo civile per i danni e le restituzioni per pregiudizialità del processo penale" (Sez. 3, Sentenza n. 6185 del 13/03/2009).

L'applicabilità della sospensione di cui all'art. 75 c.p.p., comma 3, soltanto nell'ipotesi di costituzione di parte civile contro il solo imputato a stata confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 1862 del 26/01/2009 che ha ristretto a tale fattispecie l'operatività del citato comma 3, escludendola, di contro, "allorquando il danneggiato eserciti l'azione civile in sede civile non solo contro l'imputato, ma anche contro altri coobbligati e ciò tanto se il cumulo soggettivo così realizzato dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se dia luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, restando, altresì, in ogni caso irrilevante che alcuno o tutti fra i coobbligati fossero stati citati nel processo penale come responsabili civile" (in precedenza, anche Sez. 3, Sentenza n. 13 del 04/01/2000 aveva affermato che dal combinato disposto degli artt. 653 del vigente c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., si evince il venir meno della cosiddetta "pregiudiziale penale" sancita, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato c.p.p. salve le disposizioni che nelle specifiche materie ora la prevedano (v. 75 cod. proc. pen.). Da quanto precede discende, in particolare, che: a) la sola presentazione della querela non inibisce al giudice civile l'accertamento di fatti posti a base della domanda risarcitoria; b) la sospensione necessaria del processo civile non ha luogo, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. pen. nell'ipotesi che l'azione civile sia promossa nei confronti del solo responsabile civile").

Nella specie, la Tauruss Costruzione s.r.l. e la Ergo Assicurazioni s.p.a. non risultano citati ne intervenuti come responsabili civili nel processo penale, rispetto al quale sono rimasti estranei. Tale conclusione non trova ostacolo - come invece ritenuto nell'ordinanza impugnata - nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, comma 3, secondo cui nonostante l'assicurazione "la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il c.c.", in quanto la norma si limita a ribadire la persistenza della responsabilità civile del datore di lavoro, pur in presenza della operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ma non incide sui principi in tema di sospensione del processo civile nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato disciplinati dall'art. 75 cod. proc. pen..

Sono state effettuate le comunicazioni di legge. Le parti intimate non hanno presentato difese.


Diritto


Dopo discussione in camera di consiglio, la Corte condivide le argomentazioni e le conclusioni di cui alla requisitoria del Procuratore Generale a cui integralmente si riporta e pertanto dispone la prosecuzione del giudizio.



P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio in corso.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014