Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 febbraio 2009, n. 3786 - Carico eccessivo del ciclomotore delle Poste e responsabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13214/2005 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 190, presso lo studio dell'avvocato URSINO Anna Maria Rosaria, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro P.A., già elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato GEMMA Gloria, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARACINI CARLO giusta delega a margine del controricorso e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 534/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/05/2004 R.G.N. 1350/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2008 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per la rinotifica del ricorso all'INAIL da parte delle Poste in subordine rigetto.
Fatto
Con ricorso dell'11.2.2000 al Tribunale di Siena P.A. conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a. e, premesso di svolgere mansioni di portalettere, riferiva che il (OMISSIS), mentre alla guida del suo ciclomotore affrontava una rotatoria, perdeva il controllo del veicolo a causa del peso esorbitante della corrispondenza stipata in due borsoni e cadeva riportando gravi lesioni per le quali la società le aveva riconosciuto 210 giorni di inabilità temporanea e una invalidità permanente del 35%. Sosteneva la ricorrente che l'infortunio era stato determinato dall'eccessivo carico di corrispondenza da distribuire impostole dal datore di lavoro. Chiedeva quindi la condanna di Poste Italiane al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e morale sofferto.
La s.p.a. Poste Italiane si costituiva e si opponeva a tutte le domande. Su richiesta della società convenuta veniva chiamato in causa l'INAIL, che si costituiva chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, atteso che oggetto della domanda della P. era il ristoro del danno non patrimoniale.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 20.5.2002, condannava le Poste al pagamento della somma di Euro 8.779,70 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale. Respingeva la domanda di Poste Italiane contro l'INAIL. L'appello proposto da Poste Italiane spa veniva respinto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata il 17 maggio 2004. A sostegno della decisione la Corte osservava: che le modalità di svolgimento dei fatti, riferiti da una pattuglia della Polizia Stradale casualmente presente sul posto, rendono più che verosimile che l'incidente si sia prodotto a causa di un carico eccessivo e mal distribuito sul ciclomotore; che i portalettere erano tenuti alla consegna in giornata di tutta la posta loro assegnata, incorrendo in mancanza in sanzioni disciplinari; che tali conseguenze inducevano i portalettere a caricarsi eccessivamente ed a tenere condotte imprudenti; che a norma dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro era tenuto a tutelare i dipendenti anche dai rischi ai quali costoro possono esporsi per imprudenza; che a tal fine non era sufficiente la predisposizione di un servizio ausiliare, il c.d. viaggetto, che consisteva nella facoltà data ai portalettere di richiedere l'ausilio di motofurgoni aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti, in quanto la pratica attuazione della cautela era rimessa totalmente alla scelta individuale del singolo lavoratore; che Poste Italiane non aveva nè provato, nè tantomeno allegato, di aver controllato, al momento della partenza dei singoli portalettere, le condizioni nelle quali gli addetti al recapito si ponevano alla guida per iniziare il giro; che pertanto non meritava censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio della P.; che l'ammontare del danno era stato correttamente determinato dal primo giudice.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi. P.A. resiste con controricorso.
Diritto
Con i tre motivi di ricorso, unitariamente trattati la ricorrente denuncia: a) omessa e insufficiente motivazione; b) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 2087 c.c.; c) violazione dell'art. 2697 e 2087 c.c.. Sostiene la ricorrente: che la Corte Territoriale non ha fatto buon governo delle prove raccolte dalle quali è emerso che il servizio dei portalettere era organizzato bene e che i lavoratori non erano costretti ad uscire con un carico troppo gravoso, ma potevano avvalersi del servizio ausiliare del c.d. viaggetto, e questo anche nella zona di lavoro della P.; che l'affermazione della sentenza impugnata, per cui la società doveva ritenersi responsabile per non aver previsto adeguati correttivi atti a scongiurare eventi lesivi ascrivibili a condotte imprudenti dei dipendenti, conduce alla costruzione della responsabilità ex art. 2087 c.c., in termini di responsabilità oggettiva; che la giurisprudenza di legittimità ha invece costantemente riferito la responsabilità ex art. 2087 c.c., a colpa del datore di lavoro, sia pure nel termine più ampio di omissione di tutte le cautele, anche al di là delle previsioni normative, comunque necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;
che nella valutazione di tale comportamento colposo del datore di lavoro non può essere trascurato il dovere di collaborazione che grava comunque sul dipendente, il quale è tenuto a rispettare la normativa antinfortunistica ed a comportarsi secondo normale prudenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In tema di infortuni su lavoro questa Corte ha ripetutamente affermato che, per quanto l'art. 2087 c.c., non configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi; quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. Cass. n. 16881/2006, n. 7328/2004, n. 12467/2003 e numerose altre conformi). E' stato altresì precisato che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità e della imprevedibilità rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come cause esclusiva dell'evento (cfr. tra le tante Cass. n. 19559/2006, n. 5493/2006, n. 4980/2006).
La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi ed ha affermato la responsabilità delle Poste dopo aver accertato in fatto che l'infortunio si era verificato per l'eccessivo carico di effetti postali trasportati dalla P. sul ciclomotore e per la cattiva distribuzione del carico medesimo sul mezzo, e che i dirigenti del servizio avevano omesso di controllare che i portalettere si avvalessero del servizio del c.d. "viaggetto" quando il carico degli effetti postali da consegnare agli utenti era eccessivo, lasciando che la pratica attuazione del servizio di supporto fosse rimessa totalmente alla scelta individuale del singolo dipendente.
La ricorrente nel motivo di ricorso in esame nulla oppone all'affermazione del giudice di appello circa il mancato controllo preventivo da parte dei dirigenti del servizio sul carico di corrispondenza assegnato a ciascun portalettere e sulla opportunità di disporre il supporto del "viaggetto" in caso di carico eccessivo, anche in mancanza di specifica richiesta del dipendente, argomento sul quale la Corte territoriale ha fondato la colpa e la responsabilità del datore di lavoro. La società si limita a criticare l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che fa obbligo al datore di lavoro di assicurarsi che il lavoratore utilizzi i mezzi di prevenzione antinfortunistici messi a sua disposizione, assumendo che una simile dilatazione della responsabilità del datore di lavoro equivarrebbe ad una affermazione di sussistenza di responsabilità oggettiva. Argomento questo non convincente in presenza di una specifica "culpa in vigilando" accertata dal giudice di merito e non contestata dal datore di lavoro.
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 20,00 esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2009