Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 24 giugno 2014
Validità: 01.04.2013 - 31.03.2016
Parti: Fieg e Fnsi
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Giornalisti
Fonte: fnsi.it

Sommario
:

Mercato del lavoro
A) Introduzione di nuove tipologie contrattuali
B) Politiche e incentivi per lo sviluppo editoriale e la nuova occupazione
1) Retribuzione di ingresso
Nota a verbale
2) Agevolazioni/riduzioni contributive
Gestione speciale di cui all' Allegato G CNLG (Indennità "ex fissa")
Accordo fra Fieg e Fnsi sul lavoro autonomo
Ammortizzatori sociali
Trattamenti retributivi
Validità e durata
Accordo fra Fieg e Fnsi sul lavoro autonomo
Art. 1 Destinatari della disciplina del presente accordo
Art. 2 Trattamento economico
Art. 3 Contenuti del contratto e tempi di pagamento
Art. 4 Diritto alla firma
Art. 5 Estensione della normativa
Art. 6 Copertura previdenziale integrativa
Art. 7 Assicurazione infortuni
Norma finale
Nota a verbale
Trattamenti retributivi

Accordo Fieg e Fnsi, 24 giugno 2014

Mercato del lavoro
Al fine di favorire l’ampliamento del mercato del lavoro nel settore editoriale e l'ingresso di giovani professionisti qualificati anche nel campo dei nuovi media, le parti convengono sulle seguenti misure.

A) Introduzione di nuove tipologie contrattuali
1) Fermo testando il mantenimento della disciplina del praticantato di cui all’art. 35, introduzione nel CNLG del Contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.lgs 167/2011 come integrato e modificato dal richiamato decreto legge 34/2014, rivolto ai praticanti giornalisti dai 18 ai 29 anni per la durata di 36 mesi. Ferma restando la definizione nel CNLG dei moduli e dei formulari inerenti il piano formativo, verrà riconosciuto agli assunti con il Contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento economico e normativo previsto dal CNLG per la qualifica di praticante per l’intera durata del periodo di praticantato. Al momento della comunicazione dell’avvenuto superamento degli esami di idoneità professionale, verrà loro riconosciuto il trattamento economico e normativo del praticante con minimo tabellare incrementato del 10% (comprensivo dell’indennità redazionale nella misura prevista per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale) per i successivi 9 mesi e di un ulteriore 5% fino al termine dei 36 mesi.
Dalla scadenza di tale periodo sarà applicato il trattamento economico e normativo previsto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, sino alla naturale maturazione dei 30 mesi di anzianità professionale.
2) Integrazione dell’art. 3 del vigente CNLG con la presa d'atto delle modifiche introdotte dall'art. 1 del decreto legge 34/2014 convertito con legge 16 maggio 2014 n. 78, in relazione al Contratto a termine acausale per un periodo massimo di 36 mesi, fermi restando i limiti numerici di cui alla lettera D) del predetto art. 3 del CNLG.

Accordo fra Fieg e Fnsi sul lavoro autonomo
Le parti si rimandano all'intesa sottoscritta in data 19 giugno 2014.

Accordo fra Fieg e Fnsi sul lavoro autonomo
Preso atto che ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 19.9.2003 n. 276 è possibile stipulare con i giornalisti, siano essi professionisti o pubblicisti, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che ai sensi della legge 31.12.2012 n. 233 ai giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato deve essere riconosciuto un equo compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e vista la delibera del 29.1.2014 della commissione equo compenso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Fieg e la Fnsi concordano di sostituire l'Accordo collettivo nazionale in calce al contratto 26.3.2009, con la seguente regolamentazione.
In fase di stesura del CNLG, fermi restando i rapporti di lavoro in essere, le parti procederanno, per la necessaria compatibilità con la presente regolamentazione, a chiarire, nell'art. 2 dello stesso CNLG, i criteri caratterizzanti e distintivi della collaborazione fissa.

Art. 1 Destinatari della disciplina del presente accordo
I destinatari della disciplina del presente accordo sono i giornalisti iscritti all'albo professionale, siano essi professionisti o pubblicisti, i quali forniscono alle aziende editoriali contenuti informativi sotto forma di testi e/o servizi chiusi, anche corredati da foto e/o video, che forniscano prestazioni professionali nelle quantità minime previste dal successivo art. 2.
Gli elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica sono i seguenti:
a. svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia e in assenza di assoggettamento allieterò direzione da parte dell'editore;
b. continuità nel tempo delle prestazioni, consistenti nella fornitura di una pluralità di contributi informativi;
c. coordinazione da parte del committente per assicurare la coerenza dei contenuti informativi forniti alla linea editoriale;
d. assenza di obblighi di esclusiva, fermo restando l'obbligo di osservare il rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni relative ad attività del committente e a non svolgere attività che possano creare danno all'immagine o agli interessi specifici del committente stesso;
e. esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali, dalla relativa dipendenza gerarchica prevista nell’organizzazione del lavoro redazionale e dal potere disciplinare dell'editore;
f. esclusione dall'assoggettamento a vincoli di orario, salvo il rispetto dei tempi tecnici di fornitura alle redazioni o agli uffici di corrispondenza dei contributi destinati alla pubblicazione;
g. il collaboratore non partecipa all'attività della redazione o delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza. Non ha accesso al sistema editoriale tranne che per rinvio alla redazione dei suoi contenuti informativi (testi, video, foto, altri contenuti multimediali).

Art. 7 Assicurazione infortuni
Ai giornalisti destinatari della disciplina del presente accordo, i quali percepiscano un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, è garantita la copertura assicurativa per infortuni professionali in misura analoga a quella prevista per i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato. I relativi trattamenti saranno corrisposti dall'Inpgi. Le aziende, con le modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, sono tenute a versare un contributo mensile per ogni giornalista assicurato pari a € 6,00 (rimane da verificare la compatibilità con il regime Inail).