Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 9 ottobre 2013
Validità: 01.01.2014
Parti: Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Servizi, Proprietari di fabbricati
Fonte: fisascat.it


Accordo integrativo CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati firmato il 12 novembre 2012 da Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs

Addì 9 ottobre 2013, a Roma, negli uffici degli Enti bilaterali di Corso Trieste n. 10, Confedilizia […], Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs […], visto il verbale del 10.9.2013 sottoscritto all’unanimità dalla Commissione, costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati firmato il 12.11.2012 da Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs, considerato che le Parti Sociali condividono le conclusioni dell’anzidetta Commissione, Confedilizia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltuics, come sopra rappresentate, sottoscrivono il presente Accordo integrativo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati, firmato da Confedilizia e FilcamsCgil/Fisascat-Cisl/Uitucs.
L’Accordo odierno entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2014 e avrà validità sino alla scadenza del Contratto cui afferisce.

Vengono introdotti nell’articolato del succitato CCNL:

l’art. 104 bis - Indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione rifiuti
1. Salvo diversa contrattazione territoriale - e fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore esistenti - ai lavoratori con profili professionali A), B) e D3), ai quali venga affidato lo svolgimento del servizio di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti, vengono corrisposte le seguenti indennità minime mensili da calcolarsi sul numero effettivo delle unità immobiliari costituenti il condominio oppure l’immobile in caso di proprietà indivisa che - alla luce della normativa vigente e degli specifici regolamenti comunali locali - sono suscettibili di produrre rifiuti:
a) Confezionamento sacchi/bidoni rifiuti: €. 0,50 per ciascuna unità immobiliare;
b) Movimentazione rifiuti fino al punto di raccolta sulla pubblica via, in caso di movimentazione degli stessi in prossimità dell’immobile (e comunque in un raggio di 50 metri da questo): €. 1,00 per ciascuna unità immobiliare;
c) Movimentazione rifiuti fino alle speciali “isole di raccolta”, in qualsiasi modo denominate, previste dal Comune o dall’Ente che provvede alla raccolta e, comunque, in casi diversi dal punto 2): €. 1,50 per ciascuna unità immobiliare.
2. Le indennità previste alle lettere b) e c) sono alternative fra di loro e cumulative con l’eventuale indennità di cui alla lettera a).
3. Sarà cura della proprietà fornire al lavoratore incaricato mezzi idonei per provvedere al confezionamento ed alla movimentazione dei rifiuti dotandolo degli indispensabili dispositivi di protezione individuale.

I commi 17 bis e 19 bis all’art. 21:
17 bis. Tali lavoratori, ciascuno per la propria disciplina, hanno, in via esemplificativa, il compito di:
- analizzare le performance individuali e comuni;
- motivare chi usufruisce del servizio con definizione di obiettivi individuali o comuni, dando preferenza ad allenamenti di gruppo per permettere la socializzazione;
- proporre strumenti, tecniche ed i diversi metodi per la costruzione di programmi personalizzati e comuni dopo aver acquisito - a seconda delle discipline considerate - necessari certificati medici per l’espletamento delle attività in questione;
- assistere e coadiuvare chi usufruisce del servizio, nella corretta esecuzione degli allenamenti o percorsi proposti.

19 bis. Tali lavoratori hanno il compito, in via esemplificativa, di:
- prendersi cura e accudire i bambini in un clima familiare;
- intrattenere i bambini in funzione della loro età, anche tramite attività ludiche concordate preventivamente coi genitori;
- prendersi cura e intrattenere persone anziane autosufficienti, sulla base delle indicazioni date da chi usufruisce del servizio, nonché stimolarne la socializzazione attraverso attività di gruppo.

Il comma 2 all’art. 69:
2. La durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui ai profili professionali D2) e D4) dell’art. 18, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.

Viene, altresì, mutata la denominazione del Capo VIII del Titolo VI con la seguente: Lavoratori con profili professionali D1) e D3) a tempo parziale

Viene, infine, riscritto l’art. 73:
1. Possono essere instaurati rapporti di lavoro a tempo parziale, sia a distribuzione orizzontale che verticale e/o mista. La distribuzione orizzontale sarà consentita con un orario inferiore a quello previsto al precedente art. 69, con un minimo di 16 ore settimanali ed un massimo di 30 ore settimanali per i lavoratori con profilo professionale D1) e con un minimo di 12 ore settimanali ed un massimo di 30 ore settimanali per i lavoratori con profilo professionale D3).