Tipologia: Normative per il Personale Civile non Statunitense delle Forze Armate U.S.A. in Italia
Data firma: 21 ottobre 2013
Validità: dal 01.11.2013
Parti: FFAA U.S.A e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: FF.AA. USA
Fonte: fisascat.it

Sommario
:

Preambolo
Articolo 1: Componimento delle vertenze
Articolo 2: Rappresentanza sindacale
Articolo 3: Consultazioni a livello locale
Articolo 4: Affissione di stampa sindacale
Articolo 5: Permessi sindacali
Articolo 6: Assemblee
Articolo 7: Referendum
Articolo 8: Trattenuta sindacale
Articolo 9: Attività culturali, ricreative e assistenziali
Articolo 10: Selezione e utilizzazione
Articolo 11: Rapporti di lavoro
Articolo 12: Periodo di prova
Articolo 13: Mobilità interna
Articolo 14: Movimenti di carriera e relativi provvedimenti
Articolo 15: Formazione e sviluppo carriere
Articolo 16: Trasferimenti
Articolo 17: Trasferte
Articolo 18: Orario di lavoro
Articolo 19: Riposo settimanale
Articolo 20: Festività
Articolo 21: Ferie
Articolo 22: Assenze e congedi
Articolo 23: Malattia ed infortunio
Articolo 24: Tutela del lavoro femminile e congedi parentali
Articolo 25: Sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro
1. Responsabilità del datore di lavoro.

2. Responsabilità dei lavoratori.
3. Attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Allegato all'articolo 25
Articolo 26: Uniformi ed indumenti protettivi
Articolo 27: Produttività
Articolo 28: Norme di condotta
Articolo 29: Attività esterne
Articolo 30: Provvedimenti disciplinari
Articolo 31: Norme per guidatori di automezzi
Articolo 32: Tutela della proprietà del datore di lavoro
Articolo 33: Reclami e ricorsi
Articolo 34: Determinazione del trattamento economico
Articolo 35: Pagamento della retribuzione 
Articolo 36: Elementi della retribuzione
Articolo 37: Computo della retribuzione oraria
Articolo 38: Compenso per orario prolungato
Articolo 39: Anzianità di servizio agli effetti normativi
Articolo 40: Mensilità aggiuntive 
Articolo 41: Aumenti periodici di anzianità
Articolo 42: Lavoro straordinario, domenicale, festivo e notturno
Articolo 43: Assegno per il nucleo familiare
Articolo 44: Assegni ad personam
Articolo 45: Lavori in turno e regimi di orario atipici
Articolo 46: Servizio mensa e indennità sostitutiva
Articolo 47: Indennità ambiente
Articolo 48: Indennità concorso pasto
Articolo 49: Indennità di reperibilità
Articolo 50: Indennità di trasporto
Articolo 51: Indennità guida autoveicoli
Articolo 52: Compenso per assegnazione temporanea di mansioni
Articolo 53: Indennità congelate
Articolo 54: Maggiorazioni retributive per gli addetti ai servizi antincendi assegnati a turni di 24 ore
Articolo 55: Prestiti
Articolo 56: Licenziamento per giustificato motivo
Articolo 57: Riduzione della forza lavoro
Articolo 58: Pensionamento e piano di pensione integrativa
Allegato dell'articolo 58 Accordo
Articolo 59: Licenziamento per giusta causa
Articolo 60: Preavviso di licenziamento e dimissioni
Articolo 61: Certificato di servizio
Articolo 62: Corresponsioni di fine rapporto
Articolo 63: Recuperi dalla retribuzione
Articolo 64: Trattamento di fine rapporto
Allegato (a) dell'articolo 64
Articolo 65: Servizio militare
Articolo 66: Inquadramento
Articolo 67: Piano di assistenza sanitaria integrativa
Articolo 68: Modifiche e durata delle condizioni d'impiego
Allegati
Allegato 1: Requisiti di idoneità (Di futura elaborazione)
Allegato 2: Criteri di fissazione dell'importo dell'aumento periodico
Allegato 3: Indennità di anzianità
Allegato 4: Piano di inquadramento per i dipendenti "Non-exchange” (Livelli "U")
Allegato 5: Piano di inquadramento per i dipendenti "Exchange" Livelli "E"
Allegato 6: Tabella degli esempi di infrazioni
Allegato 7: Memorandum d’intesa
Allegato 8 (A): Indennità forze armate usa, in vigore dal 1 gennaio 2006
Allegato 8 (B): Indennità forze armate usa, in vigore dal 1 gennaio 2007
Allegato 8 (C): Indennità forze armate usa, in vigore dal 1 gennaio 2008
Allegato 9: Piano di inquadramento quadri
Allegato 1 Piano di Inquadramento Unico: Italia
Allegato 2 Commissione Paritetica per l’inquadramento

Normative per il Personale Civile non Statunitense delle Forze Armate U.S.A. in Italia

Preambolo
Il presente CCNL dà attuazione alle disposizioni del Memorandum di Intesa concluso il 12 maggio 1981 fra i rappresentanti di Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e la Commissione di Coordinamento delle FFAA U.S.A. per il personale civile in Italia, e contiene le condizioni d'impiego concordate relative al personale civile italiano e cittadini di altri stati dell'unione europea, alle dipendenze delle FFAA U.S.A. in Italia.
Il presente CCNL sostituisce le Condizioni di Impiego del 1 gennaio 2006 nonché ogni regolamentazione del datore di lavoro in contrasto con questo CCNL, ad eccezione di condizioni di miglior favore eventualmente previste nelle regolamentazioni ufficiali dei singoli Comandi all’11 ottobre 1984, che continueranno a valere per il personale in forza a tale data.

Articolo 1: Componimento delle vertenze
1. In relazione al particolare, delicato compito cui le basi sono preposte nel quadro dell'Alleanza Atlantica, si riconosce che esse debbano funzionare 24 ore su 24. In relazione a queste esigenze e a quella di garantire lo sviluppo nelle basi di corrette relazioni sindacali, le parti concordano sull'istituzione di una procedura che permetta la congiunta soluzione delle vertenze.
a. Verrà costituita presso ogni installazione una commissione costituita da 2 rappresentanti per ciascuna delle parti, competente a trattare le vertenze che, oltre a rientrare nella sfera di autonomia decisionale del comandante locale, abbiano carattere collettivo o siano determinanti nel mantenere corrette e armoniose relazioni sindacali. La commissione è convocata preventivamente ad ogni azione di sciopero. La commissione si riunisce entro 7 (sette) giorni di calendario dalla ricevuta di richiesta scritta di una delle parti. Tutti i lavori della commissione si terranno in italiano e in inglese e il datore di lavoro è tenuto a provvedere al servizio dì traduzione. A conclusione delle discussioni, sarà compilata memoria sommaria scritta del risultato, sottoscritta dalle parti. Qualora non si pervenga a soluzione entro 15 giorni di calendario dalla seduta iniziale, ciascuna delle parti sarà libera di intraprendere le azioni ritenute opportune.
b. Qualora una vertenza interessi più di una installazione o di una Forza Armata, i segretari nazionali di Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil si metteranno in contatto con la JCPC per l'Italia, indicando i termini della vertenza e la soluzione auspicata. La JCPC fornirà una risposta entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta.
1. In entrambi i casi, in attesa delle deliberazioni, le parti sospenderanno l'attuazione delle misure in programma. Tuttavia, non saranno sospese le decisioni del Comandante della base o del suo rappresentante designato, o del JCPC, che attengono a questioni essenziali di sicurezza, salvaguardia delle persone e delle cose, di efficienza operativa della base o delle Forze USA.

Articolo 2: Rappresentanza sindacale
1. I Comandi intrattengono rapporti sindacali con Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Le materie che possono essere oggetto di consultazione sono indicate nel Preambolo del Memorandum d'Intesa del 12 maggio 1981 (allegato 7). Al fine di assicurare ordinati ed efficaci rapporti, questi possono intervenire a tre distinti livelli, individuati come segue:
a. Rappresentanza nazionale. A questo livello il rapporto è tra la Joint Civilian Personnel Committee- Italy e le istanze nazionali delle suddette OOSS. Finalità di questo rapporto è l'elaborazione congiunta ed il rinnovo delle Condizioni d'impiego, nonché l’esame e la soluzione congiunta di questioni che interessano gli interessi collettivi del personale di più di una forza o che a causa della loro importanza o degli aspetti di politica generale del personale che rivestono, hanno riflessi rilevanti sulle relazioni industriali o sindacali delle FFAA USA in Italia.
b. Rappresentanza locale. Le delegazioni sindacali locali rappresentano i dipendenti della base iscritti e non iscritti al sindacato, e ne curano e proteggono gli interessi, nell’ambito delle Condizioni d'impiego. Ruolo primario delle delegazioni è di contribuire al mantenimento di normali rapporti tra lavoratori e direzione a livello di installazione per il regolare svolgimento delle attività operative in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione. I delegati sindacali si impegnano, in unità di intenti con i rappresentanti della direzione, a ricercare la soluzione delle vertenze locali nonché' dei reclami e ricorsi, individuali o collettivi, dei dipendenti della installazione a norma del presente documento.
c. Rappresentanza a livello di Quartier Generale di Forza. Ove se ne ravvisi la necessità, ai fini dell'efficace dialogo con il massimo livello di comando di ognuna delle tre Forze o della direzione centrale delle organizzazioni Exchange in Italia, e a seguito del necessario coordinamento con la competente istanza JCPC, le organizzazioni sindacali nazionali possono designare a tal scopo un coordinatore sindacale o un organismo di coordinamento.

Articolo 3: Consultazioni a livello locale
1. Le delegazioni sindacali locali hanno facoltà di consultarsi con rappresentanti del Cornando (normalmente l'Ufficio del Personale Civile) su materie appropriate a norma di questo documento, purché rientranti nella sfera di competenza e autonomia decisionale del Comandante locale. I rappresentanti del Comando daranno piena considerazione a tali materie. Le consultazioni dovranno svolgersi in maniera amichevole ed in clima di collaborazione. Se le questioni presentate interessano altri Comandi o le Forze Armate statunitensi in generale e quindi non sono suscettibili di discussione a livello locale, il rappresentante del Comando ne darà comunicazione alla delegazione sindacale.
2. I rappresentanti del Comando e le delegazioni sindacali possono riunirsi per discutere argomenti di interesse locale in via regolare o secondo necessità. Ciascuna delle due parti può compilare e tenere una memoria scritta della riunione. Al fine di costituire memoria storica a livello locale, il Comando e le OO.SS. potranno siglare verbali di incontro che non siano in contrasto con il CCNL.
3. Le questioni relative a provvedimenti di iniziativa del Comando che riguardano il personale italiano della base saranno portate a conoscenza della locale delegazione sindacale preventivamente all'attuazione.
4. Le organizzazioni sindacali saranno periodicamente informate delle questioni che interessano il personale

Articolo 4: Affissione di stampa sindacale
1. Il datore di lavoro consentirà che avvisi, comunicazioni od altro materiale sindacale vengano affissi in luoghi prestabiliti all'interno della base. Il sindacato conviene che materiale tale da recare pregiudizio ad ordinati rapporti all'interno della base non verrà affisso. Il diritto di affissione spetta alle OO.SS.. firmatarie delle presenti condizioni di impiego e alle loro strutture aziendali.
I comunicati affissi agli albi aziendali recheranno la firma del coordinatore aziendale e copia degli stessi sarà contemporaneamente fornita all'Ufficio Personale. Ogni altro materiale richiede l’approvazione prima dell'affissione da parte del Comandante o del suo rappresentante e, se affisso senza la preventiva autorizzazione, può essere rimosso.
2. In ciascuna installazione il datore di lavoro appronterà un numero adeguato di spazi riservati all'affissione di informazioni sindacali, fermo restando che la determinazione del numero e della dislocazione degli stessi è demandata ad accordo da raggiungere in sede locale.
3. Le OO.SS. hanno facoltà di effettuare la distribuzione di materiale sindacale fuori dell'orario di lavoro nei locali mensa, previo esame del materiale stesso e relativo benestare da parte dell'ufficio del personale civile dell'installazione. Presso le installazioni dove non esiste una mensa, la distribuzione può essere effettuata nei locali destinati dalla direzione ad esclusivo uso di refettorio per il personale civile italiano.

Articolo 6: Assemblee
1. I dipendenti hanno il diritto di tenere assemblee all'interno della installazione di appartenenza e durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore nell'anno solare, con diritto alla normale retribuzione e senza addebito a ferie. Le assemblee possono essere indette, congiuntamente o disgiuntamente, dalle due OO.SS. per tutto il personale della installazione o per una sua frazione, purché la stessa costituisca una unità organizzativa ben determinata. Se l'assemblea è indetta per una parte dell'installazione la relativa durata è conteggiata nel conto ore assemblea per la sola, o le sole, unità organizzativa/e interessata/e. Ai fini dell'utilizzo delle ore di assemblea disponibili si riterrà che tutto il personale dell'installazione o, eventualmente, della o delle unità organizzativa/e vi abbia partecipato, salvo quanto disposto al successivo comma 2.
2. Verrà esentato dalla partecipazione alle assemblee il numero minimo di personale necessario ad assicurare essenziali funzioni operative, la salvaguardia degli impianti e la sicurezza. Ove si renda necessario esentare un numero significativo di dipendenti, l'ufficio del personale ne informerà i rappresentati sindacali nel corso degli adempimenti pre-assemblea di cui al successivo comma 3. Le OO.SS. possono decidere di tenere un'unica assemblea sostitutiva per il personale impossibilitato a partecipare per motivi operativi all'assemblea iniziale, senza ulteriore addebito al monte ore assemblea. Le intese relative alla tenuta dell'assemblea sostitutiva saranno definite contestualmente a quelle relative all'assemblea dì prima istanza. Per la partecipazione sindacale all'assemblea sostitutiva non è addebitabile il normale permesso sindacale nel limite di un rappresentante per O.S. Resta inteso che il personale impossibilitato a partecipare alla prima seduta per motivi di servizio sarà lasciato libero di partecipare alla seconda.
[…]
5. Ferma restando l'applicabilità del comma 4, le assemblee avranno normalmente una durata che potrà variare fra una e due ore continuative, salvo necessità inusuali delle OO.SS. richiedenti. Le stesse si terranno preferibilmente alla fine del turno lavorativo, ma ciò non esclude altre soluzioni.

Articolo 10: Selezione e utilizzazione
[…]
3. Periodicamente i lavoratori verranno sottoposti, a cura dei servizi medici della base, a visite mediche di controllo per prevenire l'insorgenza di stati patologici individuali o collettivi conseguenti anche all'ambiente di lavoro. Il Comando fornirà annualmente alle rappresentanze sindacali il programma di prevenzione che verrà effettuato. I risultati di tali visite non possono dar luogo a provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro se non preventivamente convalidati dalle autorità sanitarie italiane.
[…]

Articolo 11: Rapporti di lavoro
1. Rapporto a tempo indeterminato. È il rapporto per cui al momento dell'assunzione non viene precisata per iscritto alcuna limitazione di durata.
2. Rapporto a tempo determinato. È il rapporto nel quale viene apposto un termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o in sostituzione di un altro dipendente.
[…]
f. Le OO.SS riceveranno un resoconto annuale dei contratti a tempo determinato stipulati durante il precedente anno di calendario, con specificate le organizzazioni presso le quali questo tipo di rapporto sia stato utilizzato.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che indeterminato, consiste in un rapporto di lavoro che preveda un orario contrattuale di durata inferiore all'orario normale di lavoro come definito dell'articolo 18.
[…]
f. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, alle OO.SS. sarà data comunicazione annuale del numero delle assunzioni a tempo parziale, del tipo di tali assunzioni, del numero dei dipendenti part-time, e delle ore supplementari lavorate da dipendenti part-time nel precedente anno solare con le indicazione delle unità organizzative nelle quali la prestazione si è verificata.

Articolo 13: Mobilità interna
1. I dipendenti svolgeranno le mansioni per cui sono stati assunti o a cui sono stati successivamente assegnati.
2. L'assegnazione definitiva a mansioni diverse ma equivalenti a quelle precedentemente svolte avverrà in base a valide necessità organizzative o ambientali.
3. Lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di normale assegnazione non dettate da motivi di sicurezza, prevenzione infortuni, o igienico-sanitari può essere richiesto soltanto per situazioni di emergenza o esigenze di breve durata cui non sia possibile far fronte con le normali risorse.
[…]

Articolo 17: Trasferte
[…]
3. I dipendenti che per ragioni di servizio debbano viaggiare fuori dal normale turno di lavoro hanno diritto riposo compensativo retribuito per ciascuna ora di tale viaggio. Il riposo compensativo deve essere programmato insieme al supervisore e deve essere utilizzato entro 21 giorni di calendario dalla fine della trasferta compatibilmente con le necessità operative determinate dal management. L'utilizzazione posticipata del riposo compensativo dovuta ad esigenze operative dovrà essere documentata dal supervisore o dal manager e dovrà avvenire entro il limite di 42 giorni di calendario dal rientro dalla trasferta. Nel caso di personale che guida veicoli per ragioni di servizio, il tempo di effettiva prestazione verrà retribuito con straordinario ai sensi dell'articolo 42 anziché con riposo compensativo.
4. I dipendenti non possono essere obbligati ad andare in trasferta di lavoro nei paesi esteri che sono stati definiti dal Dipartimento di Stato Americano come "Danger Pay Posts" o nei posti in cui l'autorità italiana competente abbia emesso un ammonimento di pericolo di viaggio. Nel caso di lavoratori che si offrano volontari per trasferte in questi paesi si dovrà ottenere una dichiarazione scritta da parte del lavoratore che sarà archiviata permanentemente nella sua cartella personale. I suddetti lavoratori hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione globale di fatto relativa all'orario normale di lavoro in percentuale pari a quella autorizzata ai lavoratori civili statunitensi (Danger Pay) inviati in trasferta in tali luoghi.
5. I dipendenti possono essere mandati in trasferta nei paesi esteri per i quali il Dipartimento di Stato Americano ha autorizzato la "Imminent Danger Pay". In questo caso i lavoratori riceveranno il pagamento di una somma forfettaria di euro 75,00 per ogni periodo di trasferta fino a 15 giorni.
6. Se i dipendenti sono confinati nel luogo di servizio del paese estero dove sono in trasferta anche nelle ore in cui non sono in servizio riceveranno ulteriori euro 36,00 per ciascun giorno in cui sono confinati durante tutto il periodo in cui non sono in servizio.
4. Ai dipendenti inviati in trasferta in Stati esteri con cui l'Italia abbia istituito accordi di reciprocità per l'assistenza medica, prima della partenza verrà concesso permesso retribuito per il tempo necessario ad ottenere dalle autorità italiane competenti i documenti che garantiscono il trattamento medico sanitario in caso di malattia o infortunio. Eventuali spese di rilascio e richiesta documenti saranno a carico del datore di lavoro.
5. Per le trasferte in Stati esteri con cui l'Italia non ha istituito accordi di reciprocità per l'assistenza medica, i dipendenti possono contrarre polizza assicurativa a copertura di eventuali spese medico/ospedaliere non finanziate dal Servizio Sanitario Nazionale per malattia o infortunio occorsi durante trasferte in tali paesi. Il costo della polizza sarà a carico del datore di lavoro.
[…]

Articolo 18: Orario di lavoro
1. La durata della settimana lavorativa è la seguente:
a. 40 ore settimanali per quadri, impiegati e operai salvo quanto disposto al successivo punto "b". Normalmente la settimana di 40 ore lavorative è costituita da cinque giorni lavorativi di otto ore ciascuno, dal lunedì al venerdì. Tuttavia possono rendersi necessarie ripartizioni diverse ove esigenze operative le richiedano.
b. Sino a 48 ore settimanali in media per personale addetto a lavori discontinui, o di attesa e custodia.
Gli addetti ai servizi antincendi possono essere regolarmente assegnati:
turni di 24 ore, ognuno dei quali prevede 16 ore di lavoro effettivo e 8 ore di riposo da trascorrere nell'ambito o nelle vicinanze della stazione antincendi in locali forniti dal datore di lavoro.
turni di 12 ore, ognuno dei quali prevede 12 ore di lavoro.
2. Gli orari di lavoro, con l’indicazione dei giorni lavorativi, delle ore di lavoro giornaliero, dell’orario d’inizio e fine lavoro, dell'orario e della durata dell’interruzione per il pasto, sono fissati e pubblicati dal datore di lavoro.
a. Cambiamenti nell'orario di lavoro verranno comunicati quanto prima possibile ed in ogni caso, con almeno tre giorni lavorativi di preavviso. Tali cambiamenti devono soddisfare effettive necessità operative, e non possono essere fatti allo scopo di privare i dipendenti dei loro diritti in materia di lavoro straordinario, festività o riposo settimanale.
b. Il dipendente deve presentarsi al lavoro all'orario stabilito. In circostanze rare ed eccezionali il ritardo del dipendente fino a 15 minuti, può essere recuperato rimanendo in servizio fino al completamento delle ore previste se approvato dal supervisore e le esigenze operative lo consentono. In mancanza dell'approvazione del ritardo del dipendente da parte del supervisore, l'assenza verrà considerata non autorizzata.
3. Un’interruzione della durata minima di 30 minuti primi verrà concessa ad ore fisse per la consumazione del pasto ai dipendenti impegnati in prestazioni giornaliere eccedenti le 6 ore. Tali interruzioni non sono considerate tempo lavorato ai fini retributivi.
4. Se l'organizzazione del lavoro esige la permanenza del dipendente nel luogo di lavoro durante il pasto, un intervallo per la consumazione del pasto della durata di 30 minuti è autorizzato e retribuito quale tempo lavorato.
5. Qualora il lavoro sia o possa essere organizzato in turno, i dipendenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio presso istituti riconosciuti di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, verranno assegnati a turni di lavoro che facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
6. Una sosta retribuita della durata massima di 15 minuti può essere concessa ogni quattro ore di lavoro continuato ai dipendenti che ne abbisognano a causa delle caratteristiche del lavoro o della lontananza del posto di lavoro dai servizi igienici. Queste soste dovranno essere godute singolarmente, e non potranno essere cumulabili con altri periodi di sosta, né spostate all'inizio o alla fine della giornata lavorativa.
7. In base ai risultati della rilevazione retributiva annuale possono essere apportate riduzioni al monte ore di lavoro annuo attuabili sotto forma di giornate di riposo, permessi o erogazioni economiche secondo quanto convenuto fra JCPC e istanze sindacali nazionali. Le ore di permessi non potranno essere superiori a 47. Quando, in conseguenza dei risultati dei rilevamenti salariali, le ore di permessi superano le 47 ore un ulteriore giorno di riposo (rest day) sarà concesso e le ore di permessi saranno proporzionatamente ridotte.
8. L’istituto delle giornate di riposo in conto riduzione orario annuo è disciplinato come segue:
a. Quando le giornate di riposo stabilite a norma del paragrafo 7 di cui sopra risultino in numero pari, l'amministrazione deciderà per la metà delle giornate e i rappresentanti sindacali locali di ciascuna installazione decideranno per l'altra metà. Nei casi in cui le giornate di riposo stabilite in base al paragrafo di cui sopra risultino in numero dispari, la decisione per tali giornate si alternerà, su base annuale, tra la direzione e le OO.SS. Le OO.SS. comunicheranno la propria scelta entro 30 giorni di calendario dopo la pubblicazione dei risultati dell'indagine salariale e comunque entro 30 giorni di calendario successivamente alla comunicazione da parte dei comandi delle giornate da questi ultimi scelte quali giorni di riposo (rest day).
b. Tutti i dipendenti, compresi quelli il cui rapporto ha inizio o termine nel corso dell’anno, nonché i dipendenti con rapporto a tempo determinato o a tempo parziale sono esentati dal servizio nelle giornate di riposo cadenti in costanza di rapporto. Non si dà luogo a compensazione in relazione alla maggiore o minore durata del rapporto nell’arco dell’anno, salvo quanto previsto al comma 10.
[…]
d. Nelle giornate di riposo il personale è esentato dal servizio con decorrenza della normale retribuzione, con eccezione di coloro la cui presenza al lavoro è richiesta in base a valide esigenze operative. Il personale comandato in servizio in giornata di riposo ha diritto a una giornata di riposo sostitutiva da fruire quanto prima possibile, di norma entro 30 giorni. In caso di coincidenza della giornata di riposo con giornata non lavorativa per il dipendente, questi ha diritto a una giornata di riposo compensativo da fruire quanto prima possibile, di norma entro 30 giorni. Le giornate compensative sono fissate in data scelta di comune accordo fra il lavoratore interessato e il superiore. Non sono ammesse erogazioni retributive supplementari o a maggiorazione.
[…]

Articolo 19: Riposo settimanale
1. I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo alla settimana, coincidente normalmente con la domenica. Questo periodo deve consistere di almeno 24 ore di riposo ogni 7 giorni in aggiunta e senza interruzione al periodo di riposo giornaliero di 11 ore. Questo giorno di riposo può essere programmato in un giorno diverso dalla domenica in tutti i casi previsti dalla legge. Ai dipendenti il cui orario normale di lavoro prevede la presenza al lavoro di domenica, il giorno di riposo settimanale è spostato ad altra giornata. In questo caso il secondo giorno di riposo durante la settimana è considerato domenica.
a. Lavoro su cinque giorni settimanali: Ai dipendenti ai quali viene richiesto di lavorare in uno dei due giorni di riposo settimanali, lo stesso sarà retribuito come specificato nell'articolo 42. Qualora venisse richiesto ai dipendenti di lavorare entrambi i giorni di riposo, spetterà retribuzione per lavoro straordinario per il primo giorno di riposo, mentre per il secondo spetterà un giorno di riposo compensativo nella settimana seguente oltre alle maggiorazioni applicabili.
b. Lavoro su sei giorni settimanali: Ai dipendenti, ai quali viene richiesto di lavorare nel loro giorno di riposo settimanale spetterà un giorno di riposo compensativo che dovrà essere usufruito entro la settimana, successiva. Al dipendente spetteranno anche le percentuali di maggiorazione applicabili come specificato dall'articolo 42.

Articolo 21: Ferie
1. Per ciascun anno solare, tutti i dipendenti, compresi coloro che sono in periodo di prova, hanno diritto all'ammontare di ferie comprensive di due delle quattro ex-festività:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO GIORNATE DI FERIE
Fino a 10 anni 22
Da 11 a 15 anni 24
Da 16 in su 28

[…]
4. Le ferie annuali costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore. Il datore di lavoro si assicurerà che le ferie siano programmate entro i limiti dì tempo stabiliti dalla legge o dal CCNL.
[…]
7. Le ferie annuali saranno fruite per intero entro l'anno di maturazione. Un periodo minimo di due settimane di ferie deve essere fruito durante l'anno dì maturazione. Il periodo residuo di ferie sarà fruito entro 6 mesi a partire dalla fine dell'anno di maturazione o al ritorno al lavoro del dipendente. Il trasferimento delle ferie oltre l'anno di maturazione è considerato un'eccezione alla regola generale, ed è normalmente autorizzato solamente nei casi seguenti:
a. Le ferie non fruite a seguito di malattia o infortuni che si prolunghino oltre la fine dell'anno solare sono riportate all’anno successivo e concesse quanto prima possibile al rientro del dipendente in servizio.
b. Le ferie non concesse durante l'anno a causa di valide esigenze operative, difficoltà di 
c. Le ferie maturate durante il periodo di prova iniziato in un anno di calendario e completato, con conferma in servizio, nell'anno successivo, si sommano alle ferie maturate in quest'ultimo.
d. Le ferie rimanenti per richiamo alle armi presso le forze armate italiane saranno aggiunte alle ferie dell''anno in cui i dipendenti ritorneranno a lavoro.
[…]

Articolo 23: Malattia ed infortunio
[…]
d. Nel caso di infortunio sul lavoro, anche se di lieve entità, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al superiore diretto.
[…]
8. In caso di malattia infettiva, la riammissione al lavoro può essere subordinata a presentazione di certificato medico di guarigione. Nel caso di malattia infettiva per la quale le normative USA per la riammissione in servizio siano più restrittive di quelle italiane, il dipendente verrà posto in congedo amministrativo retribuito fin quando sarà consentita la ripresa dell'attività lavorativa.

Articolo 24: Tutela del lavoro femminile e congedi parentali
1. È vietata qualsiasi discriminazione a danno delle dipendenti basata sul sesso in riferimento a:
a. l’accesso al lavoro in qualsiasi settore a qualsiasi livello;
b. le mansioni;
c. l’inquadramento;
d. la progressione di carriera, compreso 1’addestramento;
e. la retribuzione.
2. Le seguenti disposizioni relative allo stato di gravidanza e puerperio si applicano a tutte le lavoratrici:
a. Per fruire dei benefici connessi con lo stato di gravidanza, la lavoratrice dovrà presentare, il prima possibile, all’INPS ed al datore di lavoro un certificato medico attestante il suo stato.
b. Durante la gestazione e fino a sette (7) mesi dopo il parto, la lavoratrice non può essere adibita al trasporto o sollevamento di pesi od a lavori pericolosi, faticosi, insalubri e sarà adibita ad altre mansioni conservando la qualifica di appartenenza e la relativa retribuzione. Durante la gestazione e per un anno dalla nascita del figlio, la madre non sarà assegnata al lavoro notturno (dalle 2000 alle 0600).
a. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami pre-natali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
b. Alla lavoratrice spetta un periodo di astensione obbligatoria: nei due (2) mesi precedenti la data presunta del parto; per l'intero periodo compreso tra la data presunta e la data effettiva, se il parto avviene dopo la data presunta, e nei tre (3) mesi successivi al parto. Le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro per i cinque (5) mesi di congedo obbligatorio di maternità a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro (1) mesi successivi, a condizione che il ginecologo e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, il periodo tra la data presunta e la data effettiva del parto sarà aggiunto al congedo obbligatorio di maternità successivo al parto. Nel caso di gravi complicazioni della gestazione, la lavoratrice può ottenere l'astensione anticipata dal lavoro in base ad apposita autorizzazione rilasciata dall'ispettorato del Lavoro. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Quando il congedo obbligatorio di maternità è a carico dell'INPS, il datore di lavoro integra quanto corrisposto dalla Previdenza Sociale, in misura necessaria per coprire la paga della dipendente.
e. L'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata come malattia.
f. L'interruzione avvenuta dopo il 180° giorno è considerata come parto a tutti gli effetti, anche se intervenuta prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria.
[…]
5. Riposi giornalieri. Durante il primo anno di vita del bambino le lavoratrici madri hanno diritto a due (2) periodi di riposo retribuito di un'ora ciascuno per ogni giorno, i quali possono essere cumulati nella stessa giornata, ovvero un (1) periodo di riposo di un'ora quando l'orario di lavoro consiste di meno di sei (6) ore. In caso di parto plurimo (due o più bambini) i riposi giornalieri sono raddoppiati e possono essere condivisi con il padre. Durante il periodo in cui la dipendente ha diritto ai riposi giornalieri non può essere adibita a lavoro straordinario.
[…]
9. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno l'assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età, l'amministrazione potrà accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compatibilmente con le esigenze operative. La richiesta dovrà specificare l'orario giornaliero di lavoro desiderato e la sua distribuzione.

Articolo 25: Sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro
1. Responsabilità del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile dell'attuazione di tutti quei provvedimenti necessari ad assicurare a tutti i dipendenti condizioni di lavoro salubri e sicure, in conformità con il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e provvedimenti attuativi, nella misura in cui sono applicabili alle Forze Armate U.S.A. in Italia e con la finalità di armonizzare i programmi antinfortunistici U.S.A. con le normative italiane ed in ogni caso applicando le normative più protettive.
Principalmente ciò consisterà nel:
a. Effettuare e documentare una Valutazione dei Rischi
b. Tenere informati i dipendenti sui rischi in generale e sui rischi specifici alle rispettive mansioni o ambienti di lavoro.
c. Organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), designando il Responsabile di tale Servizio (RSPP) e assegnando il personale occorrente per il funzionamento del Servizio stesso, informando i dipendenti circa i metodi di attuazione del programma di prevenzione e protezione adottati per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre.
d. Mettere a disposizione del personale tutti i dispositivi di protezione (DPI), il vestiario, ecc., impartendo a ciascun dipendente l'addestramento necessario in materia di prevenzione e protezione, compreso l'addestramento sulle procedure antincendio,
e. Provvedere alla formazione e informazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e delle altre persone aventi responsabilità nei campi della sicurezza e della tutela della salute mediante la partecipazione ai corsi di addestramento prescritti per assicurarne la competenza per poter espletare le rispettive funzioni.
f. Incaricare un medico(i) competente(i) della gestione di programmi quali le visite di idoneità pre-impiego, la medicina del lavoro e, ove richiesto, visite mediche periodiche; fornire consulenza medica professionale ai dipendenti e mantenere le cartelle cliniche prescritte.
g. Prevedere un cambio di attività o una interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti per quei dipendenti le cui mansioni oggettivamente richiedano l'uso di un videoterminale (VDT) per almeno 4 (quattro) ore consecutive.
h. Effettuare a nessun costo per i dipendenti le visite mediche, le analisi cliniche, ecc., prescritte e, in caso di infortunio sul lavoro, fornire il trattamento di pronto soccorso.
i. Far rispettare le norme antinfortunistiche adottando gli opportuni provvedimenti correttivi.
j. Ciascuna installazione costituirà una Commissione per la sicurezza di cui faranno parte:
1) Un Responsabile della Sicurezza, che rappresenta il Comandante dell'installazione o equivalente.
2) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che soddisferà i requisiti di istruzione e certificazione per poter espletare tali funzioni in Italia, come previsto dal comma 1.e) del presente articolo. Qualora il Responsabile di cui al punto 1) sopra sia in possesso di tali requisiti, le due figure potranno coincidere.
3) Il medico competente incaricato.
4) I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
k. La Commissione si riunirà ogni volta si renda necessario o sia richiesto e comunque almeno una volta all'anno. Resta inteso che le ore usate dai RLS per partecipare alle riunioni verranno considerate aggiuntive alle 40 ore di permesso retribuito previste al paragrafo 3a. Gli argomenti discussi dalla Commissione potranno essere di varia natura, purché attinenti con la sicurezza e l'igiene del posto di lavoro, in base a quanto indicato a titolo esemplificativo nell'allegato al presente articolo, oltre a quelli previsti, dal Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni come oggetto di discussione durante la Riunione Periodica. Tutte le parti in causa faranno ogni sforzo possibile per risolvere eventuali dispute all'interno dei Comandi prima di fare ricorso alle autorità esterne. Le procedure operative della Commissione saranno definite di comune accordo a livello locale e pubblicate sotto forma di disposizione. Inoltre, accordi locali regoleranno l'accesso alle aree di lavoro dei rappresentanti per la sicurezza.

2. Responsabilità dei lavoratori.
I lavoratori:
a. Hanno il diritto di monitorare l'applicazione delle misure intese a prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali.
b. Si sottoporranno a tutto l'addestramento in materia di Sicurezza ed ai programmi medici appropriati che vengano resi disponibili dal datore di lavoro e rispetteranno in ogni occasione gli standard ed i requisiti di sicurezza prestabiliti.
c. Utilizzeranno con diligenza i Servizi di protezione, l'equipaggiamento ed il vestiario protettivo forniti dal datore di lavoro e si asterranno dal modificare l'equipaggiamento di sicurezza senza previa autorizzazione.
d. Si asterranno dal compiere azioni che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori o la proprietà del governo.
e. Riferiranno immediatamente al proprio supervisore qualsiasi infortunio o incidente sul lavoro a loro occorso.
f. Segnaleranno al proprio supervisore le deficienze notate nei Dispositivi, nell'equipaggiamento e nel vestiario protettivo a loro assegnati.
g. In caso di effettivo pericolo per la vita delle persone o per la loro integrità fisica, come per esempio incendi o cavi elettrici scoperti, o in caso di possibilità di seri danni alla proprietà, interverranno, per quanto possibile nella loro area di competenza.

3. Attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Come previsto dall'Accordo Interconfederale che definisce le modalità di nomina dei RLS in difetto di diversa normativa contrattuale, gli RLS saranno nominati dalle OO.SS. locali tra i propri rappresentanti sindacali o eletti dai dipendenti. Conseguentemente, tutti i RLS, indipendentemente da ogni altra circostanza, agiranno esclusivamente in tale veste ogni volta siano coinvolti in attività proprie dei RLS o a queste attinenti, godendo quindi delle protezioni istituzionali, normalmente concesse ai rappresentanti sindacali, e ovviamente mantenute dai RLS aventi duplice status.
Nell'eseguire le funzioni ad essi delegate, i RLS, che siano eletti dai dipendenti o designati dal sindacato:
a. Avranno garantito tempo sufficiente per espletare le loro funzioni, con un minimo di 40 ore per anno di permessi retribuiti per ciascun rappresentante. Il dipendente dovrà dare informazione al proprio supervisore ed al responsabile della sicurezza del Comando al momento dell'espletamento di tali mansioni.
b. Avranno accesso a tutte le aree "non riservate" dove lavorano dipendenti italiani.
c. Verranno consultati dal datore di lavoro, su base sistematica, durante la valutazione del rischio e l'organizzazione della conseguente formazione dei lavoratori e riceveranno appropriata documentazione.
d. Segnaleranno al responsabile per la sicurezza dell'installazione, o ad altra persona Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), deficienze nella sicurezza e qualunque altro incidente che richieda azioni correttive.
e. A ciascun RLS per lo svolgimento dell'incarico dovrà essere fornito uno specifico corso di formazione ed informazione di almeno 32 ore. Il costo del corso è a carico del datore di lavoro, come pure le ore necessarie per parteciparvi.
f. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, siano essi eletti dai dipendenti o nominati dai sindacati, rimarranno in carica per un periodo di tre anni con i seguenti criteri:
1) Attività con 200 o meno dipendenti: 1 rappresentante per ciascuna O.S.
2) Attività con dipendenti tra 201 e 1000: 2 rappresentanti per ciascuna O.S.
3) Attività con più di 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per ciascuna O.S.

Allegato all'articolo 25
Esempi di possibili centri di interesse per la commissione mista per la sicurezza (art. 25, comma 1):
Addestramento in materia di sicurezza per la generalità dei dipendenti o per specifiche professioni.
Condizioni ambientali generali dei posti di lavoro.
Conflitti tra organizzazione del lavoro e misure di prevenzione.
Apparecchiature elettriche e loro uso corretto. Videoterminali e loro uso corretto.
Estintori antincendio e loro uso corretto.
Dispositivi di protezione individuale.
Piani di evacuazione di emergenza.
Condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro temporaneo (cantieri edili).
Lavori in altezza (a più di 2 metri da una superficie di lavoro stabile).
Uso dei carrelli elevatori.

Articolo 26: Uniformi ed indumenti protettivi
1. Il datore di lavoro provvede nelle circostanze seguenti alla fornitura di indumenti da lavoro a titolo gratuito:
a. A tutti gli operai.
b. Quando nel rispetto delle normative che si applicano al datore di lavoro e per motivi d'igiene e sicurezza, l'uso di vestiario adeguato risalti necessario ai fini della protezione del lavoratore.
[…]
2. I dipendenti sono tenuti ad utilizzare, quando sono in servizio, gli indumenti e i dispositivi assegnati come previsto in questo articolo e utilizzarli secondo le normative vigenti e le disposizioni del datore di lavoro. Quanto fornito rimarrà proprietà del datore di lavoro.
3. Quando il medico competente determina e certifica che il dipendente necessita di dispositivi di protezione individuale per motivi medico-sanitari-ortopedici per poter svolgere le mansioni assegnate, il datore di lavoro se ne farà carico a nessun costo per il dipendente. I dispositivi forniti al dipendente rimarranno proprietà del datore di lavoro e saranno conservati sul luogo di lavoro.

Articolo 28: Norme di condotta
1. Ciascun dipendente è tenuto a mantenere verso i colleghi di lavoro, i propri subordinati, i superiori gerarchici, gli aspiranti all'impiego, clienti o clienti potenziali ed il pubblico in genere, un comportamento esente da azioni o atteggiamenti discriminatori basati sulla razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, età, nazionalità, o handicap fisico o mentale. Inoltre, ciascun dipendente deve astenersi da comportamenti aventi caratteristiche di molestia sessuale.
2. Il lavoratore è tenuto a:
a. Presentarsi al lavoro in condizioni tali, da permettere il regolare svolgimento del lavoro e rispettare gli orari di lavoro stabiliti.
b. Attenersi alle disposizioni del superiore svolgendo diligentemente i compiti assegnati. Nei lavori che comportano rapporti col pubblico, usare tatto e cortesia.
[…]
e. Utilizzare e conservare quanto di proprietà delle FF.AA. U.S.A. in maniera regolamentare.
f. Rispettare le norme di sicurezza.
g. Attenersi a norme e regolamenti disposti in relazione alla particolare natura del lavoro e comunicati ai dipendenti ed alle organizzazioni sindacali.
h. Evitare l'abuso di alcoolici durante l'orario di servizio.
[…]
3. Il dipendente:
[…]
b. Non userà direttamente o indirettamente, né autorizzerà l'uso di qualsiasi proprietà del Governo, compresi i beni in uso per affitto o nolo, per attività che non siano quelle ufficialmente consentite ed autorizzate.
c. Si asterrà dal causare molestie sessuali, né persisterà, dopo esserne stato diffidato, in comportamenti che il destinatario percepisce come tali.
d. Non mancherà di riferire o correggere casi di molestie sessuali o altre situazioni di discriminazione vietata in genere, riscontrate nell'ambito della propria sfera di responsabilità, se in posizione di supervisione.
3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai precedenti punti d ed e, i Comandi e le OO.SS., ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità, si impegnano ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. A tal fine verranno intraprese iniziative atte a prevenire e/o rimuovere violazioni di tali comportamenti. Nel caso si verifichino molestie sessuali, le parti si impegnano a fornire una assistenza tempestiva, adeguata ed imparziale a coloro che ne sono stati oggetto, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 33, nel rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti e tutelando la/il denunciante o chiunque desideri rendere o renda testimonianza da eventuali atti di ritorsione diretta o indiretta. Le molestie sessuali sul lavoro e/o comunque in occasione di lavoro costituiscono illecito disciplinare, come pure atti di ritorsione contro chi denuncia una molestia sessuale od intende rendere o renda testimonianze, o contro chi svolge la funzione di componente della commissione di cui all'articolo 33. Le sanzioni saranno commisurate alla gravità delle mancanze ed in funzione sia della tutela dei lavoratori sia del mantenimento dell'ordine e della disciplina, così come esemplificato dall'allegato 6.

Articolo 30: Provvedimenti disciplinari
1. Il dipendente ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni.
L'inosservanza dei doveri da parte del dipendente può comportare uno dei seguenti provvedimenti in relazione all’entità della mancanza ed alle circostanze che 1'accompagnano:
a. Richiamo verbale.
b. Ammonizione scritta.
c. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a dieci giorni.
2. L'allegato 6 contiene disposizioni generali in tema di infrazioni e relative sanzioni disciplinari.
[…] Se la decisione non è accettata dal dipendente, questi può richiedere ed il Comando provvede alla convocazione della Commissione per i provvedimenti disciplinari.
a. La Commissione sarà costituita nell'installazione e composta di due (2) rappresentanti del datore di lavoro non facenti parte della scala gerarchica del dipendente e di un (1) rappresentante sindacale per ciascuna (2) organizzazione. La Commissione dovrà esprimere entro 15 giorni lavorativi dalla convocazione la sua decisione sul provvedimento disciplinare. Tale decisione dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i. componenti la Commissione e sarà vincolante per le parti. Il mancato accordo rende libere le parti stesse di assumere le iniziative che riterranno opportune.
[…]
b. Nell’esaminare casi di molestie sessuali, la Commissione sarà costituita da rappresentanti maschili e femminili per ogni parte. L’accusato e la vittima avranno il diritto di essere ascoltati dalla Commissione e di sottoporre prove documentali che non siano già state acquisite agli atti.

Articolo 32: Tutela della proprietà del datore di lavoro
Il personale è tenuto a prestare la dovuta diligenza onde evitare sprechi e danneggiamenti ai beni e materiali di proprietà del datore di lavoro. Gli eventi dannosi imputabili a colpa semplice da parte del dipendente non daranno luogo a risarcimento.

Articolo 33: Reclami e ricorsi
1. Il datore di lavoro riconosce e fa propria l'importanza di affrontare e dirimere con sollecitudine ogni reclamo del lavoratore. Le procedure che seguono permettono di esaminare espressioni di malcontento e azioni di ricorso vertenti su cause e condizioni di lavoro ricadenti nell'ambito giurisdizionale del rappresentante locale del datore di lavoro. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura i ricorsi relativi all'inquadramento e le vertenze attinenti alla risoluzione del rapporto o a situazioni disciplinate in altri articoli di questo documento.
a. Primo Stadio. Quale passo iniziale, il dipendente esprimerà il reclamo a voce al superiore diretto. Se necessario, questi accerterà i fatti al fine di pervenire a decisioni equanimi e basate su fatti esaurienti.
b. Secondo Stadio. Ove il reclamo non trovi composizione nella fase iniziale, il dipendente può farne oggetto di comunicazione scritta al capo del dipartimento o direttorato, informando di tale proposito il superiore diretto. Il capo dipartimento, ricevuta la comunicazione, può accertare i fatti attraverso apposita riunione informale.
(1) A tale riunione il dipendente può farsi accompagnare da un rappresentante sindacale. Il dipendente ha incondizionato diritto di presentare la propria versione dei fatti e di essere informato della posizione della direzione. Il capo dipartimento redige memoria della riunione indicando i nomi dei partecipanti e il contenuto del reclamo.
(2) Di norma, il capo dipartimento dà comunicazione scritta della decisione, chiaramente motivandola, entro cinque (5) giorni dalla data di riunione, o da quella di ricezione del reclamo scritto nel caso la riunione non si tenga.
c. Terzo Stadio. In ogni installazione è costituita una Commissione ricorsi composta da due rappresentanti nominati dalla direzione e due rappresentanti nominati dalle OO.SS. Se la decisione di secondo stadio manca di essere presa entro cinque giorni lavorativi, o il dipendente non è soddisfatto della decisione adottata, egli può richiedere l'esame del ricorso da parte della Commissione che si riunirà quanto prima. La decisione della Commissione, espressa a maggioranza, è vincolante nei riguardi di tutte le parti interessate. In caso di mancato accordo, ciascuna parte resta libera di perseguire le azioni ritenute opportune.
2. Nell'esaminare casi di molestie sessuali, la Commissione sarà costituita da rappresentanti maschili e femminili per ciascuna parte. L'accusato e la vittima avranno il diritto di essere ascoltati dalla commissione e di sottoporre prove documentali che non siano già state acquisite agli atti.
3. Il tempo necessario alla partecipazione a riunioni o audizioni disposte in applicazione di questa procedura è retribuito e non addebitabile a ferie, ma va comunque contenuto nel minimo indispensabile a garantire l'obiettivo ed esauriente esame del caso.

Articolo 42: Lavoro straordinario, domenicale, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario, domenicale e festivo deve essere espressamente disposto ed autorizzato. Il lavoro prestato dai pompieri assegnati alla turnazione di 24 ore è regolamentato all'articolo 54.
2. Si intende per lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni festivi elencati all'articolo 20.
3. Salvo quanto disposto per lavori discontinui o di attesa e custodia (art. 18, comma 1b) ed in materia di cicli multisettimanali (art. 45, comma 6), è considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali, purché nell'arco dello stesso decorra retribuzione (ferie, permessi ed assenze retribuite comprese). Nel caso di assenze non retribuite nel corso della stessa settimana in cui si verifica la prestazione straordinaria, le ore straordinarie effettuate fino a concorrenza di quelle a retribuzione zero sono considerate a regime ordinario, e come tali retribuite. Il lavoro straordinario non può superare le due ore in ogni giornata lavorativa, né in complesso le dodici ore nella settimana salvo il caso di necessità operative impreviste cd improvvise. Di norma, la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario è comunicata al personale con almeno 24 ore di preavviso. […]
4. Si intende per "Lavoro straordinario per chiamata", il lavoro straordinario effettuato in giornata non lavorativa, oppure dopo che il lavoratore, completato il normale turno di lavoro, abbia abbandonato la sede di lavoro. Il lavoro straordinario per chiamata è sempre considerato della durata minima di tre ore, e come tale retribuito.
[…]
2. È considerato lavoro notturno quello prestato fra le 20:00 e le 6:00. […]

Articolo 45: Lavori in turno e regimi di orario atipici
[…]
Regimi atipici di orario.
Si intendono per tali i turni in cui si verificano una o più delle situazioni seguenti:
(1) Orario articolato su 6 giorni settimanali.
(2) Settimana con due giorni di riposo non consecutivi.
(3) Orario giornaliero spezzato (intervallo per il pasto non retribuito, superiore alle 2 ore ma non alle 4 ore). In nessun caso può essere stabilito un intervallo superiore alle 4 ore. Non vi saranno assegnazioni di personale a turni di lavoro con orario spezzato salvo che per coloro che sono già stati assegnati a questo orario di lavoro alla data del 1 ottobre 2000 a meno che le seguenti condizioni siano verificate: l’attuazione dell'orario giornaliero spezzato deve essere limitato alle situazioni di carattere eccezionale e la sua applicazione rappresenta l'unica risposta possibile alla continuità delle attività di lavoro. Preventivamente all'introduzione di qualsiasi nuovo regime di orario giornaliero spezzato, i responsabili del servizio sono tenuti a ricercare ogni soluzione alternativa, compreso il ricorso all'assunzione di personale aggiuntivo a part-time. Saranno inoltre dati alle OO.SS. elementi giustificativi completi che ne legittimino il ricorso, nonché ogni altra informazione atta a dare un esauriente quadro dei provvedimenti in programma. I responsabili del servizio sono tenuti a dare piena considerazione a quanto proposto dalle OO.SS. Almeno una volta all'anno, i responsabili del servizio sono tenuti a riesaminare la necessità di protrarre l'applicazione del particolare regime di orario e ad informare le OO.SS. dei risultati della verifica.
[…]
6. In caso di necessità, gli schemi di orario dei dipendenti cui il presente articolo si applica possono realizzare l’orario settimanale contrattuale in cicli di turnazione superiori alla settimana fino ad un periodo massimo che, in casi eccezionali, può raggiungere le 6 settimane. Ciò a seconda delle particolari condizioni e esigenze produttive, variabili nell’arco del giorno e della notte, a seconda dei giorni di operatività nella settimana, ecc. Le prestazioni eventualmente eccedenti l'orario contrattuale sono conteggiate e retribuite al termine del particolare ciclo.

Articolo 46: Servizio mensa e indennità sostitutiva
1. L'indennità sostitutiva di mensa è corrisposta nelle località ed installazioni dove manca il servizio mensa sovvenzionato dal datore di lavoro, o a seguito di determinazione del datore di lavoro che il dipendente non può usufruire della mensa a causa della distanza del luogo di lavoro o del particolare turno.
[…]
6. Nelle installazioni provviste di mensa aziendale verrà istituita una commissione mensa composta da dipendenti civili italiani o equiparati.

Articolo 47: Indennità ambiente
1. L’indennità ambiente è attribuita per lavoro svolto nelle situazioni ambientali sotto descritte. Il diritto all'indennità sarà determinato in base ad accertamenti effettuati secondo procedure pubblicate dal datore di lavoro. L'indennità è corrisposta per ogni ora ci lavoro effettivamente prestato nel particolare ambiente; le frazioni di ora di almeno 30 minuti sono conteggiate come un'ora intera, mentre le frazioni inferiori ai 30 minuti sono escluse dal calcolo.
2. Le diverse situazioni sono raggruppate in due livelli di intensità cui corrispondono compensi differenziati. Nel caso di concorso simultaneo di entrambi i livelli, verrà corrisposto il compenso più alto.
1. Sono applicati i compensi seguenti:
a. Grado 1 - Euro 0,09 per ogni ora di esposizione.
b. Grado 2 - Euro 0,16 per ogni ora di esposizione
Tali compensi saranno riesaminati nel corso delle rilevazioni salariali integrali (full scale).
A. Le situazioni ambientali seguenti autorizzano il pagamento del compenso di Grado 1:
a. Lavoro all'interno di celle frigorifere od altri locali climatizzati (o che comporti l'entrata e l’uscita continuativa in e da tali ambienti) con temperature pari od inferiori allo zero (32 gradi Fahrenheit).
b. Lavoro che prevede trasporto, carico, scarico e manipolazione di casse o scatole contenenti munizionamento o materiali esplosivi.
c. Lavori che espongono il lavoratore in via diretta e con carattere di continuità a rumori o suoni ultrasonici di intensità superiore a 95 decibels in zone aperte, o 85 decibels in locali chiusi, quando il rapporto tempo/intensità di esposizione richiede l'uso di mezzi protettivi.
d. Lavorazioni su sostanze tossiche, confezionate o sciolte, o lavorazioni effettuate in diretta contiguità di tali sostanze, in condizioni tali che, malgrado l'uso di normali mezzi protettivi, la rottura dei contenitori od incidenti analoghi possono provocare intossicazioni acute od irritazione della pelle, degli occhi o delle mucose (manipolazione di recipienti contenenti agenti chimici aventi proprietà tossiche acute, nel corso della spedizione, stampigliatura, etichettatura, trasporto e immagazzinaggio)
a. Rimozione ed eliminazione di rifiuti fetidi quali liquidi fecali, fanghi di fogna, per cui è prescritto l'uso di vestiario di protezione o di maschere.
b. Pittura a spruzzo richiedente l'uso di occhiali, maschere o simili mezzi protettivi; pittura a pennello e lavorazioni relative comportanti l'uso di sostanze tossiche eseguite in locali chiusi, in condizioni di scarsa aerazione e richiedenti l'uso di respiratori al fine di prevenire il superamento della soglia limite d'esposizione.
c. Saldatura e taglio ossiacetilenico comportanti l'uso di occhiali, maschere o simili mezzi di protezione.
d. Operazioni di macchine in lavorazioni provocanti la proiezione di parti quali schegge metalliche, richiedenti l'uso di occhiali protettivi.
5. Le situazioni ambientali seguenti autorizzano il pagamento del compenso di Grado 2:
a. Lavoro che prevede collaudo, manutenzione, riparazione, modifica, ispezione e disattivazione o demilitarizzazione di munizioni e materiale esplosivo.
b. Esposizione diretta e con carattere di continuità all'azione di agenti chimici aventi acute proprietà tossiche qualora, malgrado l'uso di normali mezzi di protezione, sia tecnologici che sanitari, possono derivarne serie intossicazioni o persistenti lesioni (applicazione di insetticidi o erbicidi, travaso di agenti chimici fra contenitori; recupero e smaltimento di agenti chimici).
c. Lavori di pulizia e bonifica eseguiti all'interno di serbatoi, cisterne e autocisterne per carburante.
d. Prova e calibrazione di iniettori per motori a nafta.

Articolo 49: Indennità di reperibilità
1. Il personale adibito alla manutenzione e riparazione, o a compiti egualmente essenziali, può essere assegnato al servizio di reperibilità e tenuto a rispondere a richieste di lavoro di pronto intervento al di fuori dell'orario di lavoro. A tale scopo, ai lavoratori verrà richiesto di fornire ai superiori le notizie atte a rintracciarli in qualsiasi momento perché raggiungano sollecitamente la località ove la loro opera è richiesta.
2. Se chiamato durante le ore fra le 22:00 e le 6:00, il dipendente ha facoltà di optare per un riposo compensativo di pari durata nella giornata successiva. In tal caso, il compenso per il lavoro svolto durante il servizio di reperibilità sarà limitato alle sole maggiorazioni.
3. L'indennità di reperibilità settimanale per 9 turni di 12 ore ciascuno (5 giornalieri più 4 durante il fine settimana) sarà aggiornata annualmente in concomitanza all'indagine salariale […]
4 . Un ulteriore turno di reperibilità viene corrisposto per ogni giorno in cui al dipendente viene chiesto di essere reperibile in ogni giorno festivo e in ogni giorno di riposo (rest day) che cadano nei normali giorni lavorativi del dipendente.

Articolo 53: Indennità congelate
I dipendenti che alla data dell’11 ottobre 1984 avevano diritto alle seguenti indennità continueranno a percepirle, congelate in cifra, purché non sia intervenuta interruzione del rapporto di lavoro.
a. Indennità di zona malarica (limitata al personale in servizio a Sigonella).
b. Indennità di cuffia (limitata ai telefonisti tuttora occupati come tali).
c. Indennità di lingua inglese.

Articolo 54: Maggiorazioni retributive per gli addetti ai servizi antincendi assegnati a turni di 24 ore
1. Agli addetti ai servizi antincendi che prestano la loro opera in turni di 24 ore è corrisposta una indennità di pernottamento per ogni periodo di riposo nell'ambito del turno di 24 ore, a condizione che il dipendente sia tenuto a trovarsi in locali appositamente approntati dai Comandi all'interno o nelle vicinanze della stazione antincendio ed effettivamente vi rimanga per l’intero periodo di riposo. […]
2. Una "maggiorazione turno" è corrisposta agli addetti ai servizi antincendio che prestano la loro opera in turni di 24 ore, per ogni turno effettivamente lavorato oltre otto turni in un mese di calendario. […]
3. S'intende per lavoro straordinario sia il lavoro eseguito al di fuori del turno di assegnazione sia quello eseguito nelle 8 ore normalmente destinate al riposo notturno. In caso di lavoro straordinario eseguito nelle ore destinate al riposo, le frazioni di un'ora sono calcolate come intere. […]

Allegato 6: Tabella degli esempi di infrazioni
La tabella che segue è intesa a rappresentare le caratteristiche generali delle infrazioni e non ha pretese di completezza. I provvedimenti disciplinari tenderanno a correggere la condotta di coloro che si rendono responsabili di infrazioni. Nell'applicazione dei provvedimenti valgono le procedure di cui all'Art. 30, ovvero dell'Art. 56, ovvero dell'Art. 59 delle Condizioni di Impiego. Infrazioni non elencate dovranno essere trattate in congruità con la tabella. La sanzione indicata costituisce la norma. Ricorrendo circostanze attenuanti la sanzione può essere mitigata così come, in presenza di circostanze aggravanti, può essere inflitta una sanzione più severa. Non può tenersi conto di una sanzione disciplinare, decorsi due anni dalla sua applicazione.

TIPO DI INFRAZIONE

PRIMA

SECONDA

TERZA

1. Il dipendente non si presenta al lavoro o lo abbandona senza autorizzazione quando ciò non reca pregiudizio alla sicurezza degli impianti e all'incolumità delle persone.

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 3 giorni

2. Il dipendente manca di informare dell' assenza, o di darne la certificazione entro i termini previsti negli articoli 21 e 23.

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 10 giorni

3. Ritardo ingiustificato

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Sospensione di un giorno

4. Comportamento irriguardoso verso i superiori o i compagni di lavoro, disubbidienza intenzionale agli ordini dei superiori legittimi.

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni

5. Insubordinazione grave da cui deriva seria turbativa dell'ordine e della disciplina.

Sospensione o licenziamento senza preavviso

 

 

6. Violenze o minacce che causino lesioni alle persone o grave pregiudizio alle attività operative.

Sospensione o licenziamento senza preavviso

 

 

7. Qualsiasi atto, commesso in connessione con il rapporto di lavoro, che costituisce reato a norma della legge italiana.

Sospensione o licenziamento senza preavviso

 

 

8. Il dipendente non esegue il lavoro con assiduità, restavolutamente inattivo, dorme, è deliberatamente negligente, porta a termine il lavoro assegnato con eccessivo ritardo.

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 3 giorni

9. Per negligenza procura sprechi, sperpero di giorni giorni o materiale, ritardi nella produzione o danni a proprietà o impianti del datore di lavoro.

Richiamo verbale

Sospensione da 1 a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni o licenziamento con preavviso

10. Non avverte subito i superiori scritta di guasti al macchinario o di irregolarità nell'andamento del lavoro nell'ambito delle proprie competenze.

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 10 giorni

Licenziamento con preavviso

11. Ubriachezza durante l'orario di lavoro da cui non deriva pregiudizio all'incolumità degli altri.

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni o licenziamento con preavviso

12. Stesso, ma con pregiudizio alla sicurezza altrui.

Sospensione fino a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni

Licenziamento con preavviso

13. Inosservanza di regolamenti interni o procedure di lavoro da cui può derivare pericolo alla incolumità altrui o alla sicurezza degli impianti di proprietà del datore di lavoro, purché il dipendente sia stato informato delle norme e procedure stesse.

Sospensione fino a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni

Licenziamento con preavviso

14. Esecuzione di lavori, di lieve entità per conto o utile proprio usando macchinario e impianti del datore di lavoro, fuori dell'orario di lavoro e senza autorizzazione, senza uso di materiale del datore di lavoro.

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Sospensione di un giorno

15. Come sopra, ma durante l'orario di lavoro, o mediante uso di materiale del datore di lavoro, o per prodotti di valore considerevole.

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 3 giorni

Sospensione di 10 giorni o licenziamento con preavviso

16. Violazione del dovere di riservatezza in relazione a informazioni la cui divulgazione è ammessa soltanto per per ragioni di servizio.
Asportazione di documentazione o atti di ufficio per motivi non autorizzati, salvi i casi di cui al punto 24 .

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 5 giorni

Sospensione fino a 10 giorni o licenziamento con preavviso

17. Minacciare, influenzare o offrire di influenzare la posizione, le assegnazioni di lavoro o la retribuzione di un lavoratore/trice in cambio di favori di natura sessuale; oppure stabilire contatto fisico, o fare gesti o commenti di natura sessuale, intenzionali, offensivi, o comunque indesiderati.

 

 

 

A. Mancanza commessa a danno di un/a subordinato/a.

1 giorno sospensione o di sospensione o licenziamento con o senza preavviso

10 giorni di sospensione o licenziamento con o senza preavviso

 

B. Altri casi.

Ammonizione scritta, sospensione o licenziamento con o senza preavviso

Sospensione o licenziamento con o senza preavviso

 

18. Richiedere, accettare o convenire di accettare favori o qualsiasi cosa di valore in cambio dell'esecuzione o omissione di compiti d'ufficio.

Licenziamento senza preavviso

 

 

19. Usare, direttamente o indirettamente, o/e consentire l'uso di beni qualsiasi di proprietà del datore di lavoro, o da questi affittati, per attività diverse da quelle ufficialmente consentite.

Ammonizione scritta

Sospensione fino a 3 giorni

Licenziamento con preavviso

20. Assenza ingiustificata superiore ai quattro giorni di lavoro consecutivi.

Sospensione o licenziamento con o senza preavviso

 

 

21. Danneggiamento doloso di proprietà del datore di lavoro.

Licenziamento senza preavviso

 

 

22. Furto o tentato furto di proprietà del datore di lavoro.

Sospensione o licenziamento senza preavviso

 

 

23. Irregolare dolosa scritturazione su richieste di rimborso o altro documento ufficiale allo scopo di frodare il datore di lavoro.

Licenziamento senza preavviso

 

 

24. Divulgazione di informazioni o documenti a personenon autorizzate al fine di arrecare pregiudizio al datore di lavoro o in violazione del segreto militare.

Licenziamento senza preavviso