Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 30 ottobre 1995
Validità: 01.11.1995 - 30.10.1999
Parti: Cgm/Api e RSA/Fulc
Settori: Chimici, Cgm Correggio (RE)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1 - Relazioni industriali
2 - Mercato del lavoro
3 - Aspettativa
4 - Passaggi di livello
5 - Professionalità ed inquadramento
6 - Diritti sindacali
7 - Normativa di riferimento
8 - Premio di risultato
• Commissione tecnica bilaterale ed obiettivi
• Importi del premio di risultato
• Una tantum
9 - Mensa
10 - Lavoro a turni
11 - Turno notturno
12 - Anticipo del tfr
13 - Decorrenza e durata
Tabella retributiva accordo CGM del 30.10.95

Verbale d'accordo

In data 30.10.1995 presso la sede della ditta CGM in Correggio si sono incontrati […] l'azienda […] assistito dalla […] Api di RE, per i lavoratori le RSA […] assistiti dal[….]la Fulc di Reggio Emilia
Dopo ampia ed approfondita discussione le parti hanno convenuto quanto segue.

1 - Relazioni industriali
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi cui legare l'erogazione del premio di risultato come disposto dal protocollo del 23.7.93 e come meglio specificato nel successivo punto 8, annualmente l'Azienda fornirà alle RSA informazioni in merito all'andamento del mercato e alle conseguenti esigenze di sviluppo dell'azienda, nonché in merito ai requisiti di efficienza e qualità necessari per garantire la competitività sul mercato.

2 - Mercato del lavoro
Annualmente l'Azienda informerà preventivamente le RSA in merito alle eventuali modifiche strutturali organizzative, produttive ed occupazionali. In particolare, comunicherà alle RSA le assunzioni a tempo determinato e l'eventuale utilizzo di personale esterno per l'appalto di alcune operazioni.

5 - Professionalità ed inquadramento
Di norma annualmente, in occasione dell'incontro previsto al punto 1 del presente accordo, le parti esamineranno le necessità professionali e gli eventuali percorsi formativi o di addestramento, valutando il contenuto professionale dei singoli ruoli. […]

6 - Diritti sindacali
I membri delle RSA, qualora impegnati in trattative sindacali effettuate fuori dell'orario di lavoro concorderanno con l'azienda tempi e modalità di recupero. Qualora i lavoratori turnisti, partecipassero ad ore di assemblea sindacali tenute fuori dal loro orario di lavoro, sarà riconosciuta agli stessi la retribuzione ordinaria per le ore stesse alle quali dimostrassero di aver effettivamente partecipato.

7 - Normativa di riferimento
[…]
b) Verrà fornito ai dipendenti addetti alle lavorazioni, un abito da lavoro estivo ed uno invernale. Annualmente si procederà alla sostituzione degli abiti usurati previa consegna dell'abito smesso. Si ricorda l'importanza di portare gli abiti da lavoro conformemente alle norme vigenti in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro.
[…]

10 - Lavoro a turni
Il reparto di stampaggio avrà due differenti tipi di turnazione.
Schema di turno A - Una parte continuerà a lavorare su due turni, dal lunedì al venerdì, secondo il seguente orario: 5,30-12,55-12,55-20,20 per una media settimanale di 38,75 ore con assorbimento di 12 ore di ROL per arrivare a 39 ore medie settimanali. I 20 minuti di pausa saranno effettuati a fine turno per un totale di 7 ore e 25 minuti di lavoro ininterrotto.
Schema di turno B - Su alcune linee sarà effettuato il ciclo continuo con 5 squadre che lavoreranno secondo lo schema 4x2 (4 giorni di lavoro e 2 di riposo) con una media settimanale di 37,34 ore nelle quali è compresa la pausa pranzo di 30 minuti che sarà goduta in luogo della maggiorazione del 4% così come previsto dal CCNL. Per raggiungere la media oraria settimanale delle 39 ore, saranno utilizzate le 32 ore di ex festività e 38 ore di ROL. L'azienda si farà carico delle ore rimanenti (per un totale di 9,7 ore all'anno) garantendo la retribuzione per 39 ore settimanali. Le parti concordano che, qualora il CCNL o altri accordi collettivi determinassero ulteriori riduzioni d'orario, queste si considerano assorbite fino a concorrenza delle ore già integrate dall'azienda.
[…]

11 - Turno notturno
Per turno notturno si intende il 3° turno che va dalle ore 20,00 alle ore 4,00.
In deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 903 del 9.12.77 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro", si concorda che l'utilizzo di personale femminile nel turno notturno verrà effettuato nelle ipotesi e alle condizioni sotto citate:
- la prestazione in orario notturno da parte delle lavoratrici sarà volontaria, la volontarietà dovrà essere espressa in forma scritta nella lettera di assunzione o in un'apposita comunicazione per le dipendenti già in forza;
- il personale interessato sarà inserito nel turno notturno secondo l'orario concordato e allegato al presente verbale;
- a fronte di eventuali modifiche organizzative del reparto che influiscano sulla frequenza del turno notturno, le parti si incontreranno per riesaminare la situazione delle donne interessate dalla modifica prima di dar corso ad ogni variazione;
- copia del presente accordo verrà depositata, congiuntamente dalle parti, entro 15 giorni Ispettorato del Lavoro, ai sensi e per gli effetti della legge n. 903/77.