Tipologia: Contratto collettivo aziendale
Data firma: 29 novembre 1995
Validità: 01.11.95 - 31.12.1998
Parti: Ferrari Mario e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Ferrari Mario Noceto (PR)
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
1) Informazioni 2) Relazioni sindacali 3) Occupazione 4) Contratto formazione lavoro 5) Orario 7) Ambiente e sicurezza 8) Salario aziendale |
• Premio di produzione • Premio di qualità 9) Indennità di trasferta 10) Fondi integrativi 11) Norma finale 12) Decorrenza e durata Allegato a |
Contratto collettivo aziendale di lavoro a valere per i dipendenti della ditta "Ferrari Mario"
Addì 29 novembre 1995, presso la sede della ditta Ferrari Mario, tra la ditta Ferrari Mario […], e le maestranze dipendenti rappresentate dalle RSU […], assistiti dalla Fiom-Cgil […], dopo ampia ed approfondita discussione si conviene quanto segue:
1) Informazioni
Si conferma quanto definito nei precedenti accordi, l'azienda inoltre, durante tali incontri, illustrerà alle RSU il bilancio dell'anno precedente.
2) Relazioni sindacali
Fermo restando doveri e riservatezza l'azienda informerà preventivamente le RSU su interventi riguardanti l'occupazione, l'organizzazione del lavoro del lavoro e investimenti per strutture o macchinari.
3) Occupazione
A fronte di un calo del personale e su richiesta delle RSU si effettueranno verifiche sugli organici.
4) Contratto formazione lavoro
Si confermano gli incontri tra l'azienda e le RSU per verificare i corretti percorsi formativi e per le scadenze dei CFL in corso. Nel caso l'azienda non intenda trasformare i CFL a tempo indeterminato ne darà comunicazione, al lavoratore, 30 giorni prima della scadenza.
5) Orario
L'azienda e le RSU, entro il primo trimestre di ogni anno si incontreranno al fine di calendarizzare il periodo di fede e l'eventuale riduzione dell'orario di lavoro pari a 48 ore come previsto dal CCNL.
L'azienda informerà le RSU sulla necessità a ricorrere allo straordinario.
7) Ambiente e sicurezza
L'azienda e i lavoratori si uniformeranno alle direttive di legge in materia di salute e sicurezza previste dal D.L[gs]. 277/91 e del D.L[gs]. 626/94.
11) Norma finale
Sono fatte salve le condizioni dì miglior favore previste dai precedenti accordi, in quanto non sono espressamente modificate dalla presente normativa.