Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 30 dicembre 1995
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Fg.Devab e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Fg.Devab Ozzano Emilia (BO)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1) Relazioni sindacali
2) Formazione professionale
3) Inquadramento e organizzazione del lavoro
4) Permessi parentali e aspettativa
5) Pensioni integrative
6) Malattia
7) Visite specialistiche
8) Aumenti retributivi
9) Delegato alla sicurezza
9) Quota contratto
10) Decorrenza e durata

Verbale di accordo aziendale Fg-Devab

Fra l'Azienda Fg.Devab […], e la RSU assistita dal sindacato […], per la Fiom-Cgil, si concorda quanto segue in aggiunta ed a integrazione degli accordi passati e vigenti.

1) Relazioni sindacali
Si istituisce un sistema di relazioni interne che prevedano almeno una volta all'anno un'informazione periodica sulla situazione economica, di mercato e produttiva.
L'azienda informerà il sindacato preventivamente in un confronto sugli investimenti necessari che si intendono fare e sulle loro prevedibili implicazioni per le condizioni dei lavoratori; che riguardano l'organizzazione del lavoro, gli effetti sulla professionalità, le condizioni ambientali interne ed esterne, e le eventuali modifiche degli orari. Inoltre tra le RSU, il sindacato e l'Azienda trimestralmente ci si incontrerà per proposte e suggerimenti sulle materie sopra richiamate anche con la presenza di esperti delle parti.
Le parti ritengono, in tal modo, di qualificare un sistema di moderne relazioni sindacali e di favorire l'apporto dei lavoratori allo sviluppo dell'azienda e delle sue prospettive produttive ed occupazionali.

2) Formazione professionale
Si concorda ove se ne riscontri la necessità, da ambo le parti, nell'ambito della vigenza contrattuale l'istituzione di corsi e percorsi professionali da concordare all'uopo in modo bilaterale.

3) Inquadramento e organizzazione del lavoro
Si concorda l'istituzione di una verifica, almeno una volta all'anno, della congruità dell'inquadramento professionale dei lavoratori. Si stabilisce inoltre di verificare entro la durata del presente contratto aziendale, attraverso un esame bilaterale, la possibilità di miglioramenti sull'ODL e di nuovi modelli di inquadramento professionale che corrispondano più efficacemente alle nuove realtà produttive tecnologiche e organizzative, e siano funzionali al miglioramento delle condizioni di lavoro oltre che della produttività e qualità.

7) Visite specialistiche
Si concorda il pagamento delle assenze per tutte le visite mediche, specialistiche, analisi e terapie. Il dipendente dovrà debitamente documentare, in qualsiasi ente pubblico o privato svolga i suddetti accertamenti o terapie, con certificato l'assenza.
L'Azienda corrisponderà la normale retribuzione per un max di 2,30 ore giornaliere. Tale trattamento, per la parte delle ore retribuite, è considerato sperimentale, al fine di individuare la sua corrispondenza con le reali necessità dei dipendenti.
Entro il 30 giugno 1997 le parti si rincontreranno per la verifica della sperimentazione.

9) Delegato alla sicurezza
Per il delegato alla sicurezza si rimanda agli accordi nazionali vigenti, comunque si potranno esaminare le possibilità in riferimento al monte ore per la formazione di una quota ulteriore a quanto stabilito, nel caso siano insufficienti per la formazione del RLS.