Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma:10 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Assogiocattoli e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessile, Giocattoli
Fonte: FILTEA
Note*: Rinnovo del CCNL 24 maggio 2004

Sommario:

 Art. (5) – Decorrenza e durata
Art. (6) – Regolamentazione della contrattazione aziendale
Art. (7) - Livelli informativi e osservatorio
Art. 16 – Assemblee
Art. 17 – Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. (23) – Periodo di prova
Art. (24) – Contratto a tempo determinato
Art. (28) – Commissione per lo studio della riforma del sistema di inquadramento
Art. (31) – Orario di lavoro
Art. (33) – Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro.
Art. (34) – Lavoro straordinario
Art. (35) – Banca delle ore individuale
Art. (37) – Regime di orario a tempo parziale
Art. (55) – Permessi, assenze ed aspettative.
Art. (57) – Disabili ed invalidi
Art. (58) – Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. (63) – Iniziative a sostegno della formazione continua
 Art. (66) – Ambiente di lavoro.
Art. (72) – Multe e sospensioni
Art. (79) – Apprendistato professionalizzante
Artt. (84), (95) – Ferie
Artt. (82), (97) – Trasferte
Tabelle retributive
Tab. A – Decorrenze e importi degli aumenti dei minimi contrattuali
Importo forfetario una tantum
Previdenza Complementare
Protocollo sulle modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil ai lavoratori non iscritti a seguito del rinnovo del CCNL10 luglio 2008
Allegato “A” al protocollo del 10 luglio 2008
- Comunicato ai lavoratori
Allegato "B" al Protocollo del 10 luglio 2008
- Avviso ai lavoratori

Art. (7) Livelli informativi e osservatorio
A pagina 21 aggiungere il seguente ultimo paragrafo:
- propone l’adozione congiunta di orientamenti su tematiche di interesse settoriale, da sottoporre ai competenti organi istituzionali.
A pagina 21 sostituire il punto i) con il seguente:
“l’andamento ed il monitoraggio della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato, con invito alle aziende del settore prive della contrattazione di secondo livello di porre in essere le basi per poterla avviare”
A pagina 22 aggiungere i seguenti ultimi paragrafi:
r) il monitoraggio e il coordinamento delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti, anche in relazione alla normativa europea sul REACH.
s) l’approfondimento delle tematiche relative alla fattibilità di forme integrative di assistenza sanitaria.
t) Monitoraggio e aggiornamento di codici di condotta di cui al protocollo n. 7.
Al primo comma del punto 4 sostituire la prima frase con la seguente:
“Il livello aziendale di informazione e consultazione è articolato in tre momenti specifici:”
Nella quarta linea del primo comma del punto 4 sostituire la parola “informazione” con le seguenti parole:
“di informazione e consultazione”
Al punto 4 aggiungere al primo paragrafo del 3° comma aggiungere le seguenti parole:
“e, qualora lo ritengano opportuno, potranno formulare un proprio parere, al quale il datore di lavoro darà una risposta motivata”
Al termine del medesimo punto aggiungere il seguente paragrafo:
“L’intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro un termine di 15 giorni dalla prima comunicazione”
Aggiungere i seguenti commi:
“Informazioni riservate
I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenze del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 71 e segg.
Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà di funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno.
Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad un Commissione di conciliazione composta da 7 membri (3 designati da Assogiocattoli, 3 dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal D.R n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto. (1)

Art. (31) –Orario di lavoro
Nel paragrafo con titolo “Turni 6x6” è inserito il seguente ultimo comma:
“Nel caso l’azienda intenda introdurre tale sistema di turnazione ne darà preventiva comunicazione alla RSU" (2)
[…]

Art. (33) – Flessibilità dell’orario normale settimanale di lavoro.
Sostituire l’articolo con il seguente:
“Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell’anno. Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà nell’arco di 12 mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità in periodi di minore intensità lavorativa una pari entità di ore di riduzione. Viceversa a fronte di una riduzione dell’orario contrattuale corrisponderà nel corso dei dodici mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiori intensità lavorativa una pari entità di ore prestate oltre l’orario contrattuale.
[…]
Al verificarsi della necessità ed in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo la Direzione aziendale comunicherà alla RSU illustrandone le ragioni il ricorso alla flessibilità i reparti e i lavoratori interessati con l’indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell’orario contrattuale delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all’utilizzo delle riduzioni saranno definite congiuntamente in sede di esame tra la Direzione aziendale e la RSU entro cinque giorni dalla comunicazione.
[…]
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario in flessibilità può risultare inferiore alle undici ore.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettera d), del D.Lgs 66/2003, nel caso di adozione delle flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo settimanale, il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore stabilite dal citato articolo 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.”

Art. (34) – Lavoro straordinario
Sostituire il 5° comma con il seguente:
Il lavoro straordinario ha carattere volontario è potrà essere effettuato entro il limite individuale annuale di legge di 250 ore. Viene inoltre convenuto un monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente”.
Al comma 9 la parola “130” è sostituita con la parola “160” e la la parola “180” è sostituita con la parola “250” (3)

Art. (57) – Disabili ed invalidi
Sostituire il titolo dell’articolo con il seguente:
“Lavoratori diversamente abili”
Sostituire l’ultimo comma con i seguenti:
“Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda, di cui le parti in sede nazionale provvederanno a definire le linee guida di comportamento.(4)

Art. (66) – Ambiente di lavoro.
Aggiungere la seguente dichiarazione a verbale:
“Dichiarazione a verbale
In relazione al processo di riforma legislativo in atto del D.Lgs. 626/1994, realizzato con il TU D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e della fase di revisione in corso dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dal raggiungimento dell’intesa a livello interconfederale per definire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina contrattuale vigente con il nuovo contesto normativo.
In tale ambito, le parti si impegnano fin d’ora ad integrare l’attuale disciplina contrattuale, con particolare riferimento ai temi dell’aggiornamento della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alla informazione e formazione dei lavoratori, tenuto conto dell’attuale impianto dell’art. 66 del presente contratto nazionale e degli esiti del processo di riforma di cui sopra.”

Art. (72) – Multe e sospensioni
Sostituire il punto b) con il seguente:
“b) non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato impedimento) e non giustifichi l’assenza secondo le modalità ed i termini stabiliti negli artt. 55, 58 e 59 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza alcuna giustificazione.” (5)

___________[Note]
(1) Art. 7 (Relazioni sindacali - Formazione sindacale - Impresa dimensione europea)
Livelli informativi e Osservatorio
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva e occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1) a livello nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle OO.SS. nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi nn. 903/1977 e 125/1991, conche delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
- all'evoluzione tecnologica, all'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie che richiedano interventi e/o significative ristrutturazioni aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi d'età;
- alla dinamica delle retribuzioni di fatto nel settore;
- a situazioni di crisi aziendali di particolare rilevanza sociale o territoriale, con particolare riguardo al Mezzogiorno, con informazioni in merito alle iniziative realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla delocalizzazione all'estero, specificamente al paese di destinazione e alla tipologia di produzione;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti di consorziazione;
- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- ai programmi d'investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
- alla dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali Paesi concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di un'oggettiva valutazione della competitività ed efficienza del sistema;
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze formative.
Per perseguire queste finalità le parti, ferme restando la rispettiva autonomia di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema informativo contrattuale, costituendo un Osservatorio nazionale del settore giocattoli, giochi, modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia.
L'Osservatorio è costituito da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil e da altrettanti della Associazione imprenditoriale, che costituiscono il Comitato di indirizzo.
Il Comitato di indirizzo ha il compito di orientare l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.
L'Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo riguardanti il settore nel suo complesso e i suoi comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti.
- propone l’adozione congiunta di orientamenti su tematiche di interesse settoriale, da sottoporre ai competenti organi istituzionali.
Sulla base delle conoscenze comuni acquisite, inoltre, l'Osservatorio analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali e comunitarie, in materia di politica industriale settoriale, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, tutela contro la contraffazione e le frodi commerciali.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero, con particolare riferimento alle tipologie e all'organizzazione delle reti di vendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle ricadute occupazionali;
h) i costi dell'energia e delle materie prime;
i) l’andamento ed il monitoraggio della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato, con invito alle aziende del settore prive della contrattazione di secondo livello di porre in essere le basi per poterla avviare
j) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;
k) il commercio internazionale;
l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
m) l'evoluzione della tecnologia e dell'Organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
p) l'analisi comparativa delle migliori prassi in materia di responsabilità sociale;
q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie aziende nei distretti industriali.
r) il monitoraggio e il coordinamento delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti, anche in relazione alla normativa europea sul REACH.
s) l’approfondimento delle tematiche relative alla fattibilità di forme integrative di assistenza sanitaria.
t) Monitoraggio e aggiornamento di codici di condotta di cui al protocollo n. 7.

L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
Il Comitato di indirizzo può individuare esperti provenienti dalle rispettive Organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Gli studi e le analisi condotte all'interno dell'Osservatorio potranno essere preparatori anche alla attività negoziale delle parti.
Il Comitato di indirizzo può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali.
Il Comitato di indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio, nonché ogni decisione del Comitato di indirizzo, vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa dell'Osservatorio è presso l'associazione degli imprenditori.
2) A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 374/1976;
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile in relazione agli accordi interconfederali del 20 gennaio 1993 e del 31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi nn. 903/1977 e 125/1991, nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
- alle situazioni di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico:
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'ente regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema d'informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di Osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni, essi saranno sottoposti all'attenzione degli enti pubblici competenti e agli Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché della programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore;
- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, utilizzando le risorse rese disponibili dalle regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 25.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3) A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle OO.SS. dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di apposito incontro, quanto previsto al precedente punto 2.
La presente procedura informativa attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le parti, con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2 e 3, considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4) Il livello aziendale di informazione e consultazione è articolato in tre momenti specifici::
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico sociali dell'impresa;
b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale;
c) informazioni riguardanti il sistema di imprese europee.
Tale sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un migliore livello di conoscenza della realtà, affermando il processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, o le aziende su richiesta delle OO.SS. di categoria competenti per territorio, forniranno, nel corso di un apposito incontro, alle RSU e alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi e alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi d'investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno, con informazioni in merito alle iniziative realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla delocalizzazione all'estero, specificamente al paese di destinazione e alla tipologia di produzione;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- il superamento delle barriere architettoniche;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi interconfederali del 20 gennaio 1993 e del 31 gennaio 1995 sui contratti di formazione e lavoro, l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle leggi nn. 903/1977 e 125/1991, nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e organizzativo, nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alla RSU e/o alle OO.SS. territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione, alle problematiche della formazione e alle condizioni ambientali ed ecologiche e, qualora lo ritengano opportuno, potranno formulare un proprio parere, al quale il datore di lavoro darà una risposta motivata
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata anche presso l'Associazione imprenditoriale nazionale.
L’intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro un termine di 15 giorni dalla prima comunicazione
Informazioni riservate
I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenze del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 71 e segg.
Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà di funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno.
Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad un Commissione di conciliazione composta da 7 membri (3 designati da Assogiocattoli, 3 dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal D.R n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto.

(2) Art. 31
[...]
Turni 6 x 6
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su sei giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
In tal caso non compete la riduzione di orario dal presente articolo. Tuttavia i lavoratori interessati fruiranno di una riduzione annua dell'orario di lavoro di complessive 12 ore, con assorbimento del trattamento economico previsto per le due ex festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre. Tali lavoratori inoltre fruiranno di un'ulteriore riduzione annua di complessive 12 ore, di cui 6 dal 1 gennaio 1995 e 6 dal 1 luglio 1995.
La riduzione di orario di cui al comma precedente dovrà essere fruita con modalità che salvaguardino comunque la continuità produttiva e il pieno utilizzo degli impianti (pari a 144 ore settimanali nel caso di 4 turni giornalieri).
Nel caso l’azienda intenda introdurre tale sistema di turnazione ne darà preventiva comunicazione alla RSU

(3) Art. 34 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
E' considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale, ad eccezione di quello connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 33 (con decorrenza 1 maggio 2004).
E' considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di legge.
Per ogni ora di lavoro straordinario l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto, determinata ai sensi dell'art. 51, e la relativa maggiorazione di cui all'art. 36.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario è potrà essere effettuato entro il limite individuale annuale di legge di 250 ore. Viene inoltre convenuto un monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni ed impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività dell'azienda), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si seguirà la seguente procedura: la Direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSU Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Qualora la prestazione di lavoro straordinario sia richiesta a interi reparti l'azienda informerà preventivamente la RSU
Su richiesta della RSU le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 160 e le 250 annue potranno essere recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi compensativi giornalieri non retribuiti, fermo restando che dette prestazioni saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante del suddetto limite annuo aziendale, si procederà su richiesta, presso la competente sede territoriale degli imprenditori, all'esame della situazione e delle eventuali misure da adottare, compreso l'incremento dell'occupazione.
Dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi restano escluse le operazioni inerenti la manutenzione nonché l'attività di attrezzeria e di campionatura che non sia effettuata nei reparti di produzione; in tali casi le prestazioni di lavoro straordinario saranno richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore, fatti salvi i casi di assoluta improrogabile necessità determinata da cause di forza maggiore.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il periodo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è fissato in dodici mesi, a fronte della molteplicità delle produzioni settorialmente effettuate e della complessità delle soluzioni tecnico organizzative adottate nel settore.

(4) Art. 57 (Lavoratori diversamente abili)
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e delle persone disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, anche nell'ambito delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e la RSU, saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla regione.
Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda, di cui le parti in sede nazionale provvederanno a definire le linee guida di comportamento.
[…]

(5) Art. 72 (Multe e sospensioni)
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lett. b) e c) dell'articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato impedimento) e non giustifichi l’assenza secondo le modalità ed i termini stabiliti negli artt. 55, 58 e 59 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza alcuna giustificazione;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell'azienda.
[…]