Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. Giurisd., 29 luglio 2014, n. 479 - Pendolarismo e patologia


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 964 del 2005, proposto da:
-Re. Li. N.Q., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Orlando, con domicilio eletto presso Ermanno Zancla in Palermo, via Pignatelli Aragona N. 86; Bo. Ma. N.Q., Bo. Do. N.O.;
contro Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmaz. Economica;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA: Sezione I n. 01484/2004, resa tra le parti, concernente istanza riconoscimento della dipendenza da causa di servizio-rigetto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Alessandro Corbino e uditi per le parti gli avvocati G. M. Orlando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.





Fatto





L'appello è proposto contro la decisione n. 1484/2004 del TAR per la Sicilia-sezione staccata di Catania, con la quale è stato respinto il ricorso rivolto all'annullamento del decreto n. 024783 con cui è stata respinta l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'aggravamento dell'infermità di cui il ricorrente è affetto e la conseguente ascrivibilità ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo, nonché di ogni altro atto o provvedimento ad esso presupposto connesso o comunque consequenziale a quello impugnato.

Il TAR ha ritenuto - all'esito di due verificazioni di contrastante risultato - di assegnare valore decisivo in direzione ostativa all'accoglimento della domanda alla circostanza che - OMISSIS- ritenuto dal secondo verificatore ascribile a causa -OMISSIS- benché collegabile al servizio, dipendesse dal "pendolarismo" al quale l'interessato volontariamente si era sottoposto (dunque assumendone i conseguenti rischi), avendo preferito alla residenza nel Comune di lavoro conservare quella del proprio nucleo familiare (che lo costringeva a percorrere circa 80 chilometri al giorno).

Avverso tale decisione propongono appello gli eredi del ricorrente originario (frattanto deceduto), che ne chiedono la riforma, ritenendo prive di fondamento giuridico le conclusioni del Giudice di primo grado.

Con comparsa del 21 marzo 2011 si è costituito un nuovo procuratore degli appellanti.

L'appello è stato dichiarato perento con decreto n. 234/2013 del Presidente di questo Consiglio, contro il quale hanno proposto opposizione gli appellanti con atto 30 gennaio 2013.


Diritto




L'atto di opposizione al decreto di perenzione è rituale e va accolto.

L'appello è infondato.

Nessuna delle argomentazioni che lo sorreggono può essere invero condivisa.

Ritiene in primo luogo l'appellante che il Giudice non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il fatto che la disciplina vigente all'epoca dei fatti in materia di equo indennizzo non attribuiva valore vincolante al parere del CPPO, il quale sarebbe stato per altro inadeguato - sotto il profilo istruttorio e della sua motivazione - a giustificare il provvedimento impugnato.

Senonché deve rilevarsi in contrario che, ancorché sia vera la circostanza (assenza all'epoca di valore vincolante del parere del CCPO), resta pur sempre il fatto che il parere in questione non era privo di congrua motivazione (né incentrato, come afferma sempre l'appellante, alla sola patologia originaria). Vi si legge infatti, con riferimento alla prima patologia da valutare, quella di cui al PV n. 783/1991 dell'Ospedale Militare di Messina (-OMISSIS-) e della quale il parere, premessa la nozione tecnica ("-OMISSIS-(-OMISSIS-), favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto"), dichiara la non attribuibilità della stessa a causa di servizio: "il servizio prestato così come descritto agli atti (dunque valutato nella sua concreta e fattuale dimensione, ndr.), considerato in ogni suo aspetto, non può avere svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere rispetto agli elementi favorenti (l'allusione è ai fattori di rischio individuali tipici legati alle abitudini di vita, ndr.) nell'insorgenza o nella successiva evoluzione della patologia. E, con riferimento alla seconda (quella di cui al PV n. 180/1997: "-OMISSIS-"): "ferma restando la non dipendenza da fatti di servizio, resta tuttora ascrivibile a nessuna categoria, in quanto i processi verbali sostanzialmente si sovrappongono".

Il parere, dunque, non solo valutava l'intera situazione patologica denunciata, ma si esprimeva con riferimento ai fatti allegati (il servizio come descritto in atti), esprimendo, relativamente agli stessi, una valutazione tecnico-discrezionale motivata: assenza di riscontri in tali fatti di circostanze che potessero fare emergere la attribuzione all'interessato di "abnormi responsabilità" o la sua sopportazione di "eccezionali disagi". Dunque collegando il proprio giudizio ad elementi fattuali (nella specie: negativi), rispetto ai quali sarebbe stato onere dell'interessato eventualmente allegare fatti idonei a contraddirli. Il che manca del tutto negli atti di causa.

Il fatto che il secondo dei periti nominati dal Giudice di primo grado (dr. Pe.) abbia ritenuto (al contrario del primo dei periti, prof. So.) incondivisibile il parere del CCPO, ritenendo che potessero avere avuto influenza causale -OMISSIS-"da sovraccarico di lavoro per carenza di personale" ed il "pendolarismo" a cui il dipendente si sottoponeva non appare invero sufficiente - anche a giudizio di questo collegio - a contrastare la motivazione dell'organo tecnico preposto (CCPO), alla quale l'Amministrazione si è uniformata e alla quale anche il Giudice di primo grado (in presenza di contraddittorie - e perciò non convincenti - conclusioni peritali) ha ritenuto di dovere continuare a fare riferimento (anche alla luce di elementi ulteriori di esperienza: pag. 10 della sentenza).

La conclusione del CCPO si fondava per altro su "assenza di abnormi responsabilità" ed "eccezionali disagi". E - pacifica l'assenza nella fattispecie di "abnormi responsabilità" - deve ritenersi invero che "eccezionali disagi" non possono ritenersi certamente gli invocati sovraccarichi di lavoro da carenza di personale e il pendolarismo volontario. Non tanto perché in astratto non configurabili entrambi come possibile causa di "eccezionali" disagi, ma perché né il perito né la parte hanno fornito elementi concreti idonei a caratterizzare i disagi ad essi collegati come appunto "eccezionali". Il primo (sovraccarico) non risulta documentato; il secondo (pendolarismo) è stata una scelta dell'interessato. Né a quest'ultimo riguardo può valere la pur corretta considerazione dell'appellante che tale scelta non trasferisce di per sé sul dipendente i rischi connessi alla sua pratica (come con riguardo, ad esempio, alla evenienza di infortuni in itinere). Il pendolarismo potrebbe assumere infatti nella specie considerazione - come -OMISSIS-appellante sottolinea - solo sotto il profilo dell'eventuale aggravamento di -OMISSIS-che esso avrebbe potuto determinare. Il che però comporterebbe la possibilità di una incidenza causale di esso imputabile all'Amministrazione solo ove -OMISSIS-fosse stato "imposto". Frutto - com'è stato invece - di una scelta libera del dipendente, esso rifluisce inevitabilmente tra le "abitudini di vita" liberamente praticate e dunque tra i fattori che - come rilevato dal CCPO - benché eventualmente potenzialmente idonei a concorrere all'insorgere della patologia non potrebbero, tuttavia, esserlo anche ai fini della dichiarazione di dipendenza di essa da causa di servizio.

Per tali premesse, l'appello deve considerarsi infondato e non può pertanto essere accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.


P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 LUG. 2014.