Categoria: 2014
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 25 luglio 2014
Validità: 25.07.2014 - 30.06.2017
Parti: Ferrero/Unione Industriale di Cuneo e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Coordinamento nazionale RSU e rappresentanze sindacali della rete commerciale
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Ferrero
Fonte: uila.eu

Sommario
:

Premessa
Relazioni industriali
Agenti Negoziali
Strumenti contrattuali di flessibilità degli orari di lavoro
Cornice di riferimento
Lavoro a turni notturno
13ª e 14ª mensilità
RR/RO e permessi
Abiti da lavoro e pause
Fondi integrativi nazionali
Commissione sicurezza sul lavoro
Le persone in Ferrero
Formazione
Libretto Formativo del dipendente
Evoluzione area commerciale
Sistema di incentivazione forza vendita
Investimenti area industriale
Stabilimento di Alba
Stabilimento di Balvano
Stabilimento di Pozzuolo Martesana
Stabilimento di S. Angelo dei Lombardi
Occupazione
Premio legato ad obiettivi
Parametro economico aziendale
Parametro gestionale
Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 2 Tabella pause e rimpiazzi
Tabella n. 5 Indice di freschezza
Tabella n. 4 Indice scarti
Tabella n. 3 Indice di qualità
Tabella n. 2 Scala di calcolo del fattore eccellenza qualitativa
Tabella n. 1 Scala di calcolo del fattore economico ROS
Allegato n. 1
Dipendenti in lunghe assenze ed altre forme di assistenza
Dipendenti a tempo determinato
Fattore individuale di presenza
Erogazione del PLO
Dipendenti a tempo indeterminato
Parametro economico aziendale
Parametro gestionale

Ipotesi di accordo

Addì, 25 luglio 2014 in Cuneo, tra la Ferrero spa, Soremartec Italia srl, la Ferrero Pubbliregia srl, la Ferrero Industrial Services geie, la Magic Production Group S.A. (M.P.G.), la Energhe spa rappresentate dai rispettivi procuratori, assistiti dall'Unione Industriale di Cuneo e le segreterie nazionali Fai - Cisl, Flai - Cgil, Uila – Uil […], con la partecipazione delle segreterie regionali e territoriali di Fai, Flai e Uila, del coordinamento nazionale delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale, si è raggiunta la seguente ipotesi di Accordo.

Premessa
L'ultimo triennio è stato caratterizzato dal consolidarsi della crisi economica, che ha permeato tutto il tessuto produttivo e sociale italiano. I principali indici macro economici registrano una situazione occupazionale drammatica, in particolare nelle fasce giovanili della popolazione; al contempo i consumi delle famiglie si sono contratti significativamente alterando le abitudini di consumo alle quali; eravamo abituati. Tale contesto ci introduce in una dimensione di impoverimento ormai strutturale del mercato italiano.
Uno scenario del genere ha condizionato anche il comparto alimentare che, in una fase iniziale dello stato di crisi, ne appariva indenne. I primi sintomi, di una congiuntura capace di toccare la quota spesa delle famiglie destinata all’alimentazione, si sono manifestati in particolare nella flessione delle vendite dei prodotti di marca. Tutto ciò ha rafforzato la rapidità dei cambiamenti già in atto sotto il profilo sociale, rendendo sempre più complesso l'approccio con i mercati.
Nel contesto appena descritto Ferrero opera mantenendo intatti quei principi che la guidano nell'innovare attraverso la tradizione: la centralità del prodotto, il bene ultimo che arriva al consumatore e che rappresenta le migliori condizioni di qualità e freschezza; le persone che hanno contribuito con competenza e professionalità al raggiungimento dei risultati che l'Azienda ha sinora ottenuto.
Il modello di "Relazioni Industriali in Ferrero" ha supportato la crescita e lo sviluppo dell'Azienda, raccogliendo le sfide poste dai contesto esterno, trovando gli opportuni strumenti di flessibilità richiesti dal mercato e rivelandosi al contempo attento alla valorizzazione delle persone.
Tutto ciò si è consolidato, negli anni passati, in presenza di un contesto favorevole di continua crescita delle quote di mercato. Il suddetto percorso di consolidamento e crescita è sempre stato sostenuto da relazioni industriali mature, trovando risposte efficienti a problemi complessi. Un modello negoziale rafforzato dal percorso di formazione congiunta portata avanti in questi anni; un cammino che ha saputo cogliere di volta in volta le priorità e le soluzioni più adeguate ed innovative.
Ora che lo scenario è sensibilmente mutato e che l'Azienda si trova nelle condizioni di dover difendere le quote di mercato, tale modello di Relazioni Industriali assume una importanza ancora maggiore al fine di individuare tutte le soluzioni ed ì nuovi strumenti che permettano di affrontare con successo la difficile congiuntura economica e le nuove e diverse sfide che essa propone.
Con lo sguardo rivolto al futuro è pertanto volontà comune, dell'Azienda e delle OO.SS., di continuare a porsi sfide ambiziose, mettendo in atto strategie di lungo periodo orientate a ribadire la centralità che le stesse hanno sempre posto sugli investimenti tecnologici e in Ricerca e Sviluppo. Allo stesso modo l'Azienda continuerà a compiere quegli sforzi comunicativi in grado di trasmettere ii valore "storico" dei brands Ferrero, associando ad essi l'impegno di Responsabilità Sociale che caratterizza appieno l'operato dell'Azienda.
I risultati del Gruppo Ferrero dipenderanno anche dalla comune volontà di rafforzare tutte le best practices fin qui dimostrate, in quanto facilitatrici delle più adeguate soluzioni ai problemi complessi del futuro.
Pertanto il modello "Relazioni Industriali Ferrero" ha rappresentato e vuole continuare a rappresentare, soprattutto in un contesto difficile, un fattore distintivo di competitività.

Relazioni industriali
Alla luce di quanto indicato in premessa, le parti convengono che il modello di relazioni industriali fino ad oggi sviluppato ha permesso di rispondere adeguatamente, tramite un confronto positivo basato sul dialogo e sulla partecipazione, allei complesse problematiche dei mercati di riferimento. Pertanto, le parti ritengono opportuno confermare tale sistema di relazioni industriali così come implementato nell'Accordo Integrativo aziendale del 21/07/2011 e precedenti, che ha permesso di sviluppare nelle diverse realtà Aziendali le soluzioni organizzative più idonee a supportare la competitività aziendale in un processo di crescente responsabilizzazione e coinvolgimento costruttivo di tutti gli attori interessati e di salvaguardia e consolidamento dell'occupazione.
A tal proposito, le parti confermano di mantenere i due livelli di confronto negoziale fino ad oggi attivati:
A. il Coordinamento Nazionale delle RSU e delle Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale per le aziende stipulanti il presente Accordo Integrativo;
B. le RSU per le singole unità produttive e le Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale per i Viaggiatori Piazzisti, i Field Key Account, i Long Channel Specialista Food Service e i lavoratori nell'ambito della logistica commerciale (depositi distributivi e piattaforme).
Individuando i rispettivi, distinti ed esclusivi ambiti di competenza, a cui si possono affiancare altri livelli di dialogo (agenti tecnici) finalizzati esclusivamente agli approfondimenti pratici di specifici argomenti concordemente individuati.

Agenti Negoziali
A. Coordinamento nazionale delle rappresentanze sindacali unitarie e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale, assistito da Fai - Flai - Uila nazionali.
Le parti ribadiscono l’importanza e la centralità del ruolo del coordinamento nazionale. I 24 componenti del coordinamento continueranno ad essere individuati dalle segreterie nazionali di Fai-Flai-Uila tra i componenti le RSU e le rappresentanze sindacali della rete commerciale.
Viene inoltre confermato il vigente criterio di provenienza, rappresentativo di tutte le realtà Aziendali: Alba n. 9; Pozzuolo Martesana n. 3; Baivano n. 3; S. Angelo dei Lombardi n. 3; Viaggiatori Piazzisti n. 6.
Il coordinamento nazionale affronterà temi di carattere più generale quali le prospettive produttive, i programmi di investimento, gli aspetti occupazionali e le innovazioni tecnico/produttivo/organizzative. In particolare le parti concordano quale momento privilegiato di confronto con il coordinamento nazionale, l'incontro annuale dell'"Informativa" che avrà luogo di norma nel mese di settembre e avrà la durata di una giornata e mezza, in linea con le esigenze di approfondimento e scambio reciproco sui temi sopra evidenziati. Inoltre, le parti confermano che, in tale occasione, verrà fornito da parte dell’Azienda ampio resoconto anche delle iniziative formative erogate presso i diversi siti.
Al fine di consentire una adeguata preparazione dell'incontro in oggetto, nei giorni precedenti lo stesso, l'Azienda provvederà ad inoltrare alle Segreterie Nazionali la relativa documentazione, che ha contenuto di riservatezza e confidenzialità.
Inoltre, le parti confermano il coordinamento nazionale della rete commerciale, costituito dai 6 componenti facenti parte del coordinamento nazionale delle RSU e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale.
Il coordinamento nazionale della rete commerciale continuerà ad avere il compito di monitorare l'andamento del sistema di incentivazione per la rete vendita, di approfondire le tematiche legate all'organizzazione del lavoro e all'evoluzione del network logistico, anche raggiungendo, su quest'ultimo punto, le intese sindacali applicabili con riguardo all'intero territorio nazionale, e quelle della formazione professionale.
I nominativi dei 24 componenti del coordinamento nazionale RSU e della rete commerciale, nonché degli eventuali supplenti, che potranno partecipare agli incontri solo ed esclusivamente in sostituzione dei titolari impossibilitati a presenziare, saranno indicati unitariamente all'Azienda attraverso comunicazione scritta dalle segreterie nazionali di Fai-Flai-Uila almeno 30 giorni prima della convocazione dei diversi incontri.
Ai componenti di tale coordinamento nazionale ed al coordinamento nazionale della rete commerciale vengono confermate in toto le agibilità previste negli Accordi Integrativi Aziendali del 21/07/2011.
B. RSU (o il loro comitato esecutivo che sarà costituito nelle realtà con RSU composte da 11 o più membri) e rappresentanze sindacali della rete commerciale eventualmente assistite da Fai - Flai - Uila territorialmente competenti
RSU
Le parti hanno verificato il numero dei componenti le RSU per le singole unità produttive, le modalità di costituzione delle stesse ed il relativo monte ore di permessi sindacali retribuiti spettanti.
Per quanto riguarda la sede di Alba, si conferma il criterio della territorialità in materia di individuazione del numero di RSU e di permessi sindacali retribuiti.
L'ambito di competenza negoziale a livello locate continuerà a riguardare la gestione degli istituti contrattuali, dell’orario di lavoro con particolare riferimento alle esigenze di flessibilizzazione degli stessi (per es. "polizza" ed orari a scorrimento) nell'ambito della cornice di riferimento per come definita dalla presente intesa ed i programmi produttivi, mantenendo una netta distinzione con quanto già definito a livello superiore al fine di evitare ripetizioni e/o sovrapposizioni.
L'Azienda prende atto della conferma della prassi ormai consolidata in tutte le realtà Aziendali dell'utilizzo del criterio della maggioranza per l'assunzione delle decisioni sulle problematiche di competenza proprie delle RSU, ivi compresa la composizione dell'Esecutivo, ove previsto.
Per quanto riguarda il sito di Alba, ferma restando l'esclusiva competenza negoziale in capo all’esecutivo, le parti concordano nell'affermare che gli incontri sindacali di UGP hanno contribuito a migliorare in maniera determinante il flusso informativo tra Area/UGP, componenti della RSU ed Esecutivo, stimolando un crescente livello di coinvolgimento dei singoli componenti la RSU in tutte le tematiche affrontate.
Inoltre, si continuerà ad implementare il coinvolgimento delle RSU di tutti gli stabilimenti produttivi attraverso specifiche iniziative di formazione congiunta, descritte nel capitolo "Formazione" del presente Accordo Integrativo.
Rappresentanze sindacali della rete commerciale
Per quanto riguarda le rappresentanze sindacali dei Viaggiatori Piazzisti, le parti confermano la validità dei sistema individuato nei precedenti Accordi Integrativi, ove sono state individuate quali "unità produttive" ai sensi dell'art. 18 del Protocollo aggiuntivo VV.PP. del vigente CCNL, le cosiddette aree commerciali "Nielsen".
Fermo restando il numero di RSA spettante per ciascuna area commerciale ai sensi dell'art. 18 del Protocollo aggiuntivo VV.PP. del vigente CCNL e dell'art. 23, comma 2°, dello Statuto dei Lavoratori, le parti concordano sulla possibilità di costituire fino a cinque rappresentanze sindacali Fai-Flai-Uila per ognuna delle quattro aree Nielsen, attingendo alle figure professionali dei Sales Rep e dei Field Key Account.
All'interno del numero massimo di venti RSA sopra individuato, le partì concordano che potrà essere designato al massimo un RSA sull'intero territorio nazionale nell'ambito della figura professionale dei Long Channel Specialist.
Le parti definiscono di rinominare l'ex Coordinamento Nazionale VV.PP. in "Coordinamento Nazionale Rete Commerciale". Questo parziale cambio di nome corrisponde al mutato assetto organizzativo dell'Azienda e conseguentemente della sua Rappresentanza Sindacale, che col nuovo nome sarà maggiormente rappresentativa delle diverse componenti del mondo commerciale Ferrero in Italia.
Le parti confermano che il Coordinamento Nazionale Rete Commerciale continuerà a essere composto da un numero massimo di sei rappresentanti e concordano sull'opportunità di nominare un rappresentante "supplente" da ricercarsi nell'ambito dell'area Nielsen 5. Questo supplente potrà essere chiamato in causa, se necessario, in caso di assenza di uno dei membri del Coordinamento Nazionale.
Le parti riconfermano inoltre che il Coordinamento Nazionale Rete Commerciale è da ritenersi pienamente rappresentativo di tutta la forza commerciale, comprendenti le linee di vendita e il network distributivo. Fai-Flai-Uila, ritenendo che tale soluzione soddisfi pienamente l'obiettivo di un'adeguata rappresentatività sindacale della rete vendita e dei lavoratori nell'ambito della logistica commerciale, si impegnano a non costituire rappresentanze sindacali in forme diverse dall'impostazione sopra convenuta e a incontrarsi in caso di eventuali future modificazioni legislative e/o contrattuali.
Le parti, consapevoli dell'importanza e della necessità che le informazioni vengano veicolate nei tempi e nei modi opportuni, confermano la bontà della soluzione implementata a partire dal 31 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto definito nell'Accordo Integrativo aziendale del 21 luglio 2011, e consistente in una newsletter elettronica denominata "Newsletter Sindacale Unitaria Rete Commerciale". Questa continuerà a essere gestita dallo stesso Coordinamento Nazionale Rete Commerciale prevedendo l'invio periodico, via email, di comunicazioni attenenti esclusivamente a materie d'interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 300/70.
Agenti Tecnici
C. Comitato consultivo

Le parti ritengono positiva l'esperienza maturata da tale organismo e ne confermano pienamente la validità, sia per quanto riguarda le tematiche di intervento, sia per quanto riguarda la composizione ed i meccanismi di funzionamento.
Pertanto, le parti confermano che tale Comitato per le sue caratteristiche di snellezza può garantire il tempestivo confronto per affrontare significative tematiche strategiche dell'Azienda o per esaminare l'andamento di alcuni istituti così come definiti nel presente Accordo Integrativo. Inoltre, viene confermato che il Comitato Consultivo dovrà altresì essere attivato per esaminare particolari problematiche specifiche di sito al fine di prevenire eventuali conflitti e/o contenziosi legali (ad esempio, per verificare la coerenza con il modello centrale di relazioni industriali di eventuali comportamenti assunti localmente o come autorevole livello di confronto per contribuire a trovare soluzioni in relazione a questioni che, a livello di singola realtà aziendale, non abbiano ancora potuto essere superate con reciproca soddisfazione).
Le parti confermano che il Comitato Consultivo sarà composto, per parte sindacale, dalla tre segreterie nazionali di Fai-Flai-Uila e da componenti le RSU e/o le RSA della rete commerciale Fai-Flai-Uila interessati dagli argomenti di volta in volta affrontati (con un massimo di 9 componenti complessivi).
I nominativi dei sei componenti saranno comunicati all'Azienda dalle medesime segreterie nazionali.
I partecipanti a tali incontri si impegnano a mantenere l'assoluta riservatezza, ai sensi della legislazione civile e penale in materia, circa le informazioni che l'Azienda dovesse eventualmente qualificare come riservate.
D. Gruppi di progetto e commissioni tecniche bilaterali
Le parti, valutando in maniera positiva l'esperienza dei Gruppi di Progetto maturata nei corso della vigenza dei precedenti Accordi Integrativi Aziendali, avendo tale modalità permesso di affrontare in modo efficace e consapevole temi specifici, ritengono di continuare e, ove possibile, potenziare il ricorso a tale sistema di gestione delle eventuali problematiche di sito produttivo. Le parti, nei confermare l'importanza del ruolo svolto dalle Commissioni Tecniche Bilaterali, ne ribadiscono l'utilità essendo le stesse risultate essere un'efficace strumento di confronto e approfondimento relativamente a materie di particolare interesse per le persone che operano negli stabilimenti (Commissione professionalità, Commissione Abiti, Commissione Le Persone in Ferrero, ecc.), nonché sugli andamenti di alcuni dei principali indicatori di performance di singolo sito (Commissione PLO).
Le parti convengono, inoltre, sulla opportunità di calendarizzare, degli appositi incontri supplementari a livello di singolo sito, qualora siano necessari degli specifici approfondimenti, come fino ad oggi positivamente sperimentato.
Resta confermato che tanto i Gruppi di Progetto quanto le Commissioni Tecniche Bilaterali saranno costituiti, da parte sindacale, dai dipendenti delle singole unità di riferimento e affronteranno i temi con funzione istruttoria e conoscitiva, non negoziale, sciogliendosi al termine dei lavori; i risultati raggiunti e verbalizzati saranno rimandati ai rispettivi tavoli negoziali.

Strumenti contrattuali di flessibilità degli orari di lavoro
Nell'ambito delle materie di competenza delle RSU le parti attribuiscono un'importanza strategica alla tematica degli orari di lavoro, e ribadiscono l'imprescindibile necessità di continuare ad attivare e migliorare, presso ogni singolo sito, tutti gli strumenti di flessibilità degli orari di lavoro necessari, in particolare le "polizze" e gli orari a scorrimento, divenuti modelli di riferimento comuni per tutte le aziende che operano nel settore e, quindi, componenti ormai strutturali dell'organizzazione delle attività lavorative. Nell'attuale contesto, in cui tutte le realtà produttive che competono nel mercato alimentare hanno sviluppato strumenti analoghi che sono ormai diventati leve indispensabili di competitività, le parti hanno ritenuto necessario rendere concretamente fruibili, già con il precedente Accordo Integrativo del 21/07/2011 in tutti i siti come una "dotazione comune di strumenti di flessibilità", che consentono di reagire in maniera efficace e tempestiva alle dinamiche di un mercato estremamente esigente e competitivo, caratterizzato da una frequente alternanza di picchi e valli produttivi.
Le parti si sono riconfermate che tale "dotazione comune di strumenti di flessibilità", costituita dalle best practices maturate nei diversi siti nel tempo, rappresenti un patrimonio positivo che permette di poter contare, a fronte di esigenze specifiche, su un bagaglio comune di strumentazioni, declinate poi a livello locale in funzione delle peculiarità di sito.
Tale oggettiva fruibilità permette inoltre di affrontare con tempestività ed efficacia le esigenze dei mercati di riferimento nel rispetto delle specificità di ogni sito, consentendo anche il miglioramento del livello qualitativo delle relazioni industriali, in un'ottica di sempre maggior maturità del confronto.

Cornice di riferimento
In base a quanto sopra detto e viste le positive esperienze sviluppate anche nell'ultimo triennio, le parti concordano nel confermare la struttura della Cornice di riferimento che, così come definita con l'Accordo Integrativo dei 21/07/2011, risulta articolata in:
Dotazione comune di strumenti di flessibilità
Gli strumenti necessari a livello di singolo sito vengono individuati in:
• preavviamento impianti;
• polizza delle flessibilità;
• orari a scorrimento su sei giorni;
• orari a scorrimento su sette giorni;
• elasticità e flessibilità contrattuale dei part-time verticali;
• contratti a termine stagionali "elastici";
• contratti a termine stagionali part-time verticali con modulazione della prestazione a 24 ore settimanali.
Tali strumenti, laddove già previsti, saranno applicati mantenendo le peculiarità di applicazione specifiche di ciascun singolo sito.
Durata degli accordi e rinnovi economici
• Durata almeno quadriennale degli accordi;
• rinnovo economico pluriennale, da determinarsi avendo in conto che si tratta di una leva fondamentale di competitività per lo stabilimento, e pertanto facendo riferimento allo specifico contesto interno (andamento economico aziendale e situazione di competitività propria di ogni singola realtà aziendale) ed al contesto esterno (congiuntura macroeconomica e andamento economico territoriale);
• ultrattività di un anno degli accordi locali qualora la scadenza vada a sovrapporsi con il rinnovo del contratto integrativo;
• certezza dei tempi per il rinnovo degli accordi locali;
• individuazione di un periodo durante il quale il confronto tra le parti si svolgerà in condizioni di normalità sindacale (esclusione del ricorso ad agitazioni sindacali derivanti dal tema 3 mesi prima della scadenza e 3 mesi dopo);
• possibilità di continuare ad applicare gli accordi già in essere anche dopo la scadenza qualora non siano state definite nuove intese e tempestiva attivazione del Comitato Consultivo così come valorizzato nel presente Accordo Integrativo.
Certezza dei tempi di applicazione della dotazione comune di strumenti di flessibilità
• A fronte della manifestata esigenza aziendale di applicazione di uno strumento della dotazione comune non regolato da uno specifico accordo locale, immediata attivazione della trattativa sindacale;
• garanzia sulla possibilità di applicazione di ciascun strumento, con impegno delle parti, senza escludere o limitare le necessarie esigenze di incontro e confronto tra Azienda e RSU, a raggiungere rapidamente un'intesa;
• sperimentazione della possibilità, a livello di sito, di utilizzare con le medesime modalità - e nelle more della definizione di una specifica intesa - strumenti o modalità organizzative già applicati, anche in aree differenti dello stesso sito, o già attivati in passato, anche se non ancora disciplinate. Previsione di incontri periodici di verifica congiuntamente attivabili a livello locale.
Le parti, preso atto dei più volte richiamato contesto economico di riferimento, e considerato il trattamento di miglior favore rispetto al CCNL previsto dagli accordi aziendali, condividono di mantenere stabili le intese locali, sia a livello normativo che economico, per il periodo di vigenza del presente accordo.

Lavoro a turni notturno
[…]
Considerate le probabili future complessità gestionali, con particolare riferimento ai lavoratori notturni ed al prolungamento dell'età pensionabile, incrementata con l'ultima riforma, le parti si impegnano ad attivarsi presso le rispettive Associazioni di riferimento affinché presentino un avviso comune per sollecitare un intervento istituzionale che prenda in considerazione tale delicata tematica con uno specifico intervento legislativo che agevoli la soluzione del problema per tutto il comparto manifatturiero.

Abiti da lavoro e pause
Le parti hanno positivamente valutato l'implementazione del servizio di lavaggio abiti definito nel corso dei precedenti accordi integrativi e sviluppato attraverso una lunga sperimentazione, che si è conclusa con successo anche grazie alle prassi congiuntamente definite con le Commissioni bilaterali dedicate a tale progetto, presso i vari siti produttivi.
Nello specifico le parti ritengono particolarmente qualificante il ruolo svolto dalle RSU/Commissioni congiunte attivate che, partecipando attivamente allo sviluppo del progetto "lavaggio abiti", hanno implementato un servizio che consente di soddisfare al meglio le esigenze dei lavoratori ed, nel contempo, di garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa sulla igiene degli alimenti e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Attraverso il lavoro delle Commissioni, ulteriori migliorie sono state individuate anche durante la vigenza dell'ultimo Accordo Integrativo.
In tale contesto Azienda ed Organizzazioni Sindacali ritengono di proseguire in tale progetto, con impegno da parte aziendale di continuare a sostenere il costo per il lavaggio degli abiti e con l'obiettivo di sperimentare, attraverso il lavoro della RSU/Commissione congiunta, nuove tipologie di abiti da lavoro in un'ottica di migliore fruibilità e vestibilità per i lavoratori e, più in generale, del miglioramento continuo.
Le parti, alla luce di quanto sopra detto, ritengono pienamente soddisfacenti le intese a suo tempo discusse e sottoscritte con riferimento al tema pause quale trattamento di miglior favore rispetto alle norme di Legge e CCNL e, pertanto, si confermano che la durata e il numero delle pause (vedi allegato n. 2) per ogni turno di otto ore completamente lavorato, assorbono e compensano totalmente, nell'invarianza dei costi per l'Azienda, i tempi occorrenti a ciascun lavoratore, dopo l'ingresso in Azienda, per lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e di percorrenza, per raggiungere e lasciare il posto di lavorò. Restano pertanto confermate le procedure congiuntamente individuate per ritirare e indossare gli abiti di lavoro e per dismettere ed inviare al lavaggio gli stessi.
Le parti si danno reciprocamente atto che attraverso tale previsione, anche a seguito dell'introduzione delle nuove prassi relative ai lavaggio degli abiti, hanno disciplinato compiutamente il regime delle pause e i tempi impiegati dai lavoratori in Azienda al di fuori della esecuzione della prestazione lavorativa propriamente intesa, in conformità a quanto dalle parti stesse chiarito nella nota a verbale allegata all'art. 51 del CCNL.
Qualora in futuro intervengano nuovi elementi per disciplinare la materia (ad es. norme di legge, di CCNL, ecc.), ovvero per stabilire oneri a carico dell'Azienda in relazione alle suesposte operazioni (in particolare le operazioni di vestizione e svestizione e di percorrenza per il raggiungimento degli spogliatoi e del posto di lavoro), le parti si impegnano a rivedere le attuali condizioni, e ciò anche al fine di armonizzare, in caso di nuovi oneri economici per l'Azienda, l'attuale durata delle pause giornaliere.

Commissione sicurezza sul lavoro
L'Azienda e le OO.SS. firmatarie considerano la tutela della salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e le strategie di prevenzione priorità assolute per garantire V integrità psicofisica dei lavoratori.
In particolare, le parti ritengono che il comune obiettivo di porre in essere ogni misura necessaria al fine di ridurre e per quanto possibile eliminare i rischi per la salute e la sicurezza in tutte le realtà della Ferrero Italia debba essere realizzato attraverso la messa in atto di un sistema organizzativo integrato e di gestione, che veda coinvolte e valorizzate tutte le figure previste dalla normativa anche attraverso il miglioramento dei modelli operativi gestionali - di cui ('Azienda si è già dotata - mirati alla verifica dei livelli di applicazione delle procedure attivate per la sicurezza dei lavoratori. L'Azienda considera le attività di salute e sicurezza dei lavoratori non come attività a sé stanti, accessorie dell'attività lavorativa, ma strettamente integrate a quest'ultima: pertanto essa opera per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori che prestino attività all'interno delle sedi dell'Azienda.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro l’Azienda si impegna ad identificare ed eliminare le situazioni di rischio che si possono presentare nella propria attività migliorandone, dove ancora possibile, le condizioni degli ambienti di lavoro e dei relativi livelli di sicurezza.
In particolare, le parti si danno atto che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro deve essere improntata sui seguenti principi:
• prestare la massima attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro sin dalla fase di studio e progettazione di impianti, macchine, attrezzature e locali di lavoro;
• adottare procedure operative per far fronte con rapidità, efficacia e diligenza ad ogni tipo di emergenza che possa verificarsi al proprio interno;
• continuare nell'opera di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, sia dei responsabili ai vari livelli che dei lavoratori, sensibilizzando ciascuno sul proprio ruolo e sulla propria responsabilità in materia;
• effettuare verifiche e valutazioni delle condizioni e delle modalità di lavoro per accertare i progressi fatti e assicurare il corretto rispetto dei principi sopra esposti;
• favorire una sempre maggiore collaborazione/coinvolgimento dei lavoratori sulle tematiche in oggetto.
Tali principi sono il riferimento per l'adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro, ivi comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
Con l'obiettivo, dunque, di rafforzare gli strumenti fino ad oggi adottati e in un'ottica di migliore valorizzazione dei diversi attori previsti dalla normativa ed in particolare dei RLS, Azienda e OO.SS. condividono l'opportunità di rafforzare gli attuali strumenti di informazione e comunicazione, in aggiunta a quanto stabilito per Legge, prevedendo incontri periodici di sito - con cadenza almeno trimestrale - finalizzati ad informare ¡ Rappresentanti del Lavoratori sulle principali iniziative in atto in tema di sicurezza, sull’andamento infortuni, sulla evoluzione normativa e a rispondere a istanze e/o quesiti avanzati dagli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
In tale contesto, le parti sottolineano la positiva esperienza già fino ad oggi maturata, che ha visto il continuo coinvolgimento degli RLS dei vari stabilimenti in incontri di illustrazione e confronto sulle diverse iniziative poste in essere per il miglioramento continuo degli standard di sicurezza, anche con riferimento al rischio da stress lavoro correlato e le malattie professionali.
Con l'obiettivo poi di un coinvolgimento proattivo degli RLS dei diversi siti e della rete commerciale per la diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, le parti concordano di costituire, presso le sedi degli stabilimenti Italiani, una Commissione Sicurezza sul Lavoro (d'ora in poi CSL).
La CSL, composta dagli RLS eletti presso ciascuna sede e da un pari numero di rappresentanti Aziendali, potrà essere supportata, quando ritenuto necessario, dalla presenza di un "tecnico" esperto, congiuntamente individuato.
Durante il primo triennio di sperimentazione, la CSL ha sviluppato delle iniziative estremamente innovative quali il Teatro di Impresa, il Concorso sulla sicurezza e una settimana sulla sicurezza, operando sullo stabilimento di Alba, pur coinvolgendo gli RLS degli altri stabilimenti sulle iniziative implementate.
Alla CSL, inoltre, sarà data ampia informazione circa le iniziative poste in essere da Ferrero nell'ambito delle attività affidate in appalto. L'Azienda, infatti, per quanto di propria responsabilità, favorisce, anche in tale contesto, l'applicazione dei principi sopra enunciati e degli strumenti operativi che ne conseguono, sia attraverso stringenti prescrizioni nell'ambito dei Capitolati di appalto, sia attraverso la verifica - presso i diversi appaltatori - della sussistenza dei necessari requisiti di sicurezza.
Gli incontri della CSL avverranno secondo un calendario congiuntamente definito all'inizio di ciascun esercizio, indicativamente nel numero minimo di quattro per esercizio, nell'ambito delle normali agibilità previste per gli RLS; le spese relative alle iniziative concordate dalla attività della CSL e dell'eventuale esperto esterno, saranno oggetto di approvazione da parte della Direzione aziendale e conseguentemente sostenute dal punto di vista economico e organizzativo.
Le attività della CSL di Alba, Baivano, Pozzuolo e Sant'Angelo saranno finalizzate alla realizzazione di una giornata annuale della sicurezza presso ciascun sito produttivo. A titolo sperimentale le parti condividono di realizzare almeno un incontro fra tutte le CSL degli stabilimenti italiani, attraverso la tecnologia della videoconferenza, finalizzato a condividere le iniziative individuate dalle CSL dei diversi siti.
I risultati dei lavori della CSL, nonché delle iniziative individuate, saranno congiuntamente valutati nell'ambito degli incontri annuali per l'informativa Nazionale.
Resta inoltre fin d'ora inteso che, con particolare riferimento a eventuali iniziative a carattere formativo, si farà ricorso prioritario alla presentazione di appositi progetti nell'ambito di "Fondimpresa".

Le persone in Ferrero
Con riferimento alla tradizione Ferrero di grande attenzione alla persona, le parti valutano positivamente tutte le iniziative messe in atto fino ad ora miranti a sostenere i valori sociali, finalizzati ad una maggior conciliazione fra i tempi di lavoro e quelli di vita familiare.
In particolare le parti condividono di confermare quanto previsto nell'Accordo Integrativo aziendale del 21/07/2011, relativamente a:
• Visite pediatriche;
• Part Time;
• Esonero turno notte lavoratrici madri- seconda anticipazione TFR;
• Indennità in caso di morte;
• Soggiorni estivi per i figli dei dipendenti;
• Percorsi Formativi di Reinserimento al Lavoro;
le cui previsioni vengono qui di seguito riportate integralmente:
1) Visite pediatriche […]
2) Part time

Le parti, in continuità con le positive esperienze ad oggi avviate in termini di flessibilità degli orari di lavoro con riferimento ad alcune particolari tipologie di lavoratori, intendono confermare tale percorso, che ha visto la positiva sperimentazione di rapporti di lavoro part time orizzontale.
La possibilità di accedere a tale tipologia di contratto sarà rivolta alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, al rientro dai periodi di astensione obbligatoria ovvero di congedo parentale, e fino al termine dell'anno solare di compimento di tre anni di vita del bambino. Nel caso in cui entrambi i genitori del bambino siano dipendenti Aziendali, resta inteso che tale possibilità potrà essere garantita unicamente ad uno dei due genitori.
Con riferimento a tali lavoratori le parti ritengono prevedibile una riduzione oraria a quattro o a sei ore lavorative giornaliere (o a "mezza giornata" per i VV.PP.), ferme restando le modalità di turnazione e di flessibilità vigenti in Azienda.
Al temine dei periodo di part time, individuato alla data del 31/12 dell'anno solare di compimento del terzo anno di vita del bambino, il lavoratore rientrerà sul normale orario di lavoro full time, ferma restando la possibilità di valutare congiuntamente, Azienda e lavoratore, anche alla luce delle esigenze tecnico/produttive/organizzative, la possibilità di continuare ad operare con orario ridotto.
In caso di un numero di richieste superiori a quelle oggettivamente accoglibili in ragione delle necessità tecnico/produttive/organizzative dell'area di appartenenza, le parti convengono sin d'ora di prevedere la prioritaria accettazione di quelle domande provenienti da lavoratori con il coniuge anch'esso impegnato in un'attività lavorativa fuori casa, da lavoratori con numero maggiore di figli minori di anni 8, da lavoratori con la residenza più lontana dal luogo/area di lavoro, da lavoratori con figli con problematiche di salute.
In ogni caso, al fine di garantire la continuità lavorativa di tutte le aree aziendali, le parti si danno atto della possibilità di prevedere, a completamento dell'orario dei lavoratori part time e per tutto il periodo dello stesso, l'assunzione di lavoratori a part time a tempo determinato.
L'Azienda e Fai-Flai-Uila firmatarie del presente Accordo Integrativo hanno inoltre esaminato attentamente le situazioni relative ai lavoratori con gravi e documentati motivi di salute o che abbiano necessità contingenti di accudire familiari conviventi non autosufficienti.
Per tali tipologie di lavoratori, le partì concordano sulla opportunità di valutare ciascun singolo caso con riferimento alle esigenze organizzative Aziendali e con la finalità di un corretto bilanciamento per il lavoratore del costo e beneficio di tale tipologia contrattuale, prevedendo in via prioritaria modalità di orario part time a set ore giornaliere. La reversibilità di tale tipologia di orario dovrà essere concordata tra Azienda e lavoratore.
Al fine di garantire il necessario equilibrio della forza lavoro presente nelle diverse aree e realtà aziendali, le parti convengono sull’opportunità di verificare congiuntamente ogni possibile soluzione per soddisfare le richieste dei dipendenti garantendo al tempo stesso la salvaguardia delle imprescindibili esigenze tecnico/produttivo/organizzative aziendali.
Le parti confermano che tutti gli istituti legali e contrattuali verranno per i lavoratori part time riproporzionati come previsto dalla normativa vigente e in quanto compatibili con la particolare modalità lavorativa del part time. 
Come già per la prima fase di sperimentazione, le parti convengono sull'opportunità di rinviare il monitoraggio sull'utilizzo dello strumento del part-time al Comitato Consultivo.
3) Esonero dal turno di notte per le lavoratrici madri
Quale ulteriore azione tesa a favorire un graduale inserimento in Azienda delle lavoratrici madri e/o per favorire una ulteriore miglior conciliazione dei loro tempi di vita e di lavoro, le parti convengono che le stesse possano richiedere l'esenzione dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi continuativi a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.
4) Seconda anticipazione TFR […]
5) Indennità in caso morte
[…]
6) Soggiorni estivi per i figli dei dipendenti
[…]
7) Percorsi Formativi di Reinserimento al Lavoro
Al fine di favorire il reinserimento in azienda delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri al rientro dopo la fruizione dei periodi di congedi parentali previsti dalla legge, nonché dei lavoratori assenti per lungo periodo (indicativamente 6 mesi continuativi) le parti intendono confermare a livello locale i gruppi di progetto incaricati di definire dei percorsi formativi rivolti a questa particolare categoria di lavoratori.
I percorsi, da attivarsi anche attraverso il reperimento dei contributi previsti dall'art. 9 della Legge 53/2000, saranno a partecipazione volontaria e, accanto ai già previsti momenti di aggiornamento professionale in materia di sicurezza, igiene e sanitizzazione, saranno finalizzati a favorire, anche sul piano personale, il reinserimento dei lavoratori nel contesto lavorativo.
Le parti convengono che la durata di tali percorsi, indicativamente individuata in almeno una giornata (o due mezze giornate) nonché le modalità operative di svolgimento, verranno definite a livello locale dai gruppi di progetto allo scopo costituiti, prevedendo idonei momenti di aula e di affiancamento on the job.
[…]
Viene infine da sempre considerata centrale la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per tale ragione vengono rafforzati gli strumenti e le sperimentazioni atte a sostenere i suddetti valori.
A tale proposito le parti ritengono applicabile la possibilità di prevedere prestazioni con orario ridotto a fronte di specifiche esigenze, limitate nel tempo, in linea con le peculiarità di ogni singolo sito.
8) Permesso in occasione della nascita dei figli […]
9) Stage all'estero […]
10) Permesso per situazioni particolari
Al fine di agevolare ulteriormente le lavoratrici e i lavoratori in relazione alle necessità di cura nel contesto famigliare, agli stessi viene concesso l'innalzamento da due a tre mezze giornate annue di permesso retribuito per la necessità di accompagnare i propri figli, di età fino a 14 anni, a visite mediche di natura specialistica (con esclusione delle visite presso il pediatra di famiglia).
La concessione del permesso sarà subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la presenza del dipendente alla visita del figlio e la natura specialistica della stessa.
11) Convenzioni […]
12) Sussidio di studio “avviamento all'università” […]
Le parti infine prendono atto delle positività emerse dall’attivazione, presso i diversi stabilimenti, della Commissione “Le persone in Ferrero”. A tale scopo si conferma l'opportunità di consolidare il suddetto incontro, con il compito di monitorare l'andamento delle varie iniziative, di diffonderne adeguatamente la conoscenza fra i dipendenti, costituendo un momento privilegiato per lo sviluppo di iniziative di promozione della cultura delle pari opportunità e più in generale della "diversity".
[…]

Formazione
Le parti ritengono che il costante aggiornamento e sviluppo dei lavoratori sia un fattore determinante per far fronte alle sfide poste in essere dalla difficile congiuntura economica, nonché dalle profonde trasformazioni che stanno intervenendo nelle modalità di lavoro nelle fabbriche, sempre più improntate al team-working e sempre più caratterizzate dall'innovazione tecnologica.
La formazione, inoltre, rappresenta un importante investimento per accrescere le conoscenze dei lavoratori, che l'Azienda intende valorizzare non solo in termini di competenze ma anche attraverso una visione complessiva dell'individuo.
Le Parti prendono atto che le moderne modalità di lavoro nelle fabbriche richiedono un sempre più elevato livello di scolarità, e l'Azienda intende promuovere tutte quelle iniziative che possano permetterne un miglioramento anche per i lavoratori già occupati.
Le Parti hanno quindi analizzato il modello di Formazione sviluppato in Azienda, negli ultimi anni, che prevede i seguenti ambiti di intervento:
1) Formazione congiunta e formazione RSU
2) Formazione professionale
3) Formazione personale e apprendimento permanente
1) Formazione congiunta e formazione RSU
Le parti si pongono come obiettivo ii consolidamento e la continua evoluzione di un confronto maturo e costruttivo fra Azienda e RSU nella logica di mantenere e arricchire una sempre maggior consapevolezza reciproca delle sfide competitive lanciate dai mercati e degli strumenti di cui l’Azienda dispone per potervi rispondere adeguatamente.
Le parti hanno valutato in maniera positiva le iniziative formative realizzate presso i singoli stabilimenti che hanno rafforzato il rapporto di collaborazione e scambio tra i componenti le RSU e i responsabili Aziendali, anche tecnici. Si confermano pertanto le modalità di erogazione (possibilità di partecipazione di esperti concordemente individuati), di durata (2 mezze giornate annue), di numero e di individuazione dei partecipanti (componenti le RSU e responsabili Aziendali, anche tecnici).
Per quanto riguarda i contenuti, le parti, oltre alle tematiche più tradizionali della sicurezza alimentare, della nutrizione, della sicurezza sul lavoro, della programmazione produttiva, degli "scenari di mercato" e dell'evoluzione degli assetti organizzativi, ritengono utile sperimentare modalità che prevedano momenti di maggior approfondimento ed interscambio di informazioni, anche attraverso l'uso della videoconferenza.
Si ritiene inoltre utile confermare l'approfondimento delle tematiche illustrate nel corso della "informativa sindacale annuale".
Nell'ambito delle suddette iniziative formative saranno favorite attività che prevedano gruppi misti di lavoro con esercitazioni e simulazioni su temi congiuntamente individuati e di interesse comune.
Le iniziative formative sopradescritte potranno essere impostate da appositi gruppi di progetto attivati localmente e potranno essere erogate anche con l'ausilio di esperti congiuntamente individuati.
Le due mezze giornate saranno erogate indicativamente nei mesi di ottobre/novembre e marzo/aprile.
2) Formazione professionale e professionalità
Si pone come obiettivo principale l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze professionali dei lavoratori, in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e dei contesti organizzativi e di lavoro.
In via preliminare le Parti hanno concordemente riconosciuto l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle persone.
Le Parti hanno valutato positivamente le iniziative formative attuate in tutti i siti produttivi nel corso del precedente accordo integrativo, ed hanno ritenuto significativo il numero di lavoratori che hanno beneficiato dei riconoscimenti professionali previsti al termine dei percorsi formativi erogati. Tuttavia, in conseguenza delle nuove sfide poste dalle profonde trasformazioni ed evoluzioni in atto nei diversi contesti lavorativi, le parti hanno convenuto di aggiornare, individuare e attuare quelle iniziative formative che, da un lato, consentano di rispondere a necessità di aggiornamento professionale degli stessi e, dall'altro consentano ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative.
A tale proposito le parti si danno reciprocamente atto che il termine 'professionalità' non sia da ritenere esclusivamente connesso al riconoscimento di un livello contrattuale superiore anche in ragione della costante evoluzione tecnologica che ha comportato la necessità di adeguare, rispetto al mutato contesto, il bagaglio minimo di conoscenze e competenze posseduto dai lavoratori. 
Nel corso degli anni sono pertanto stati definiti i seguenti percorsi:
a) Percorsi di riqualificazione e mantenimento nel tempo dei livello di professionalità acquisito
Le parti convengono di istituire idonei meccanismi per il mantenimento nel tempo del livello di professionalità raggiunto, anche attraverso attività di addestramento on the job e di rotazione sulle posizioni/linee produttive.
Viene demandato alle Commissioni professionalità locali il compito di elaborare i contenuti di rivisitazione dei suddetti percorsi, che saranno successivamente validati e resi operativi.
Nel definire l'evoluzione di tali percorsi, le parti ritengono di continuare a proporre come punti cardine del sistema di formazione professionale aziendale, ¡ concetti di "cultura della mobilità" e di "certificazione"; il primo, in qualità di moltiplicatore del numero di risorse coinvolgibili e delle iniziative formative, il secondo, in qualità di garanzia della completa ed efficace realizzazione del ciclo formativo teorico/pratico. Particolare attenzione verrà dedicata all'evoluzione, richiesta dal nuovo modello organizzativo ai lavoratori, nei comportamenti organizzativi e nell'approccio al lavoro.
b) Percorsi Tradizionali di Polivalenza e Polifunzionalità:
Le parti hanno confermato le due direttrici a cui fare riferimento nella progettazione di corsi professionali, polivalenza (intesa non solo come capacità di operare su impianti diversi, ma soprattutto come capacità di saper lavorare su linee ed in aree produttive anche significativamente differenti) e polifunzionalità (intesa come capacità di svolgere oltre alle attività di produzione anche attività di manutenzione, magazzino, qualità o altro), ed i relativi percorsi, che negli anni hanno permesso ad un numero significativo di lavoratori di migliorare il proprio livello professionale e di inquadramento:
- Polivalenza delle Aree di incarto e confezionamento (corso macchinisti): consente di far maturare ai partecipanti operanti tra il personale in forza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che al termine dell'iter formativo otterranno la certificazione, il riconoscimento del 4° livello.
- Polivalenza/polifunzionalità per figure professionali specialistiche: prevede percorsi di crescita per figure caratterizzate da un più alto grado di polivalenza e/o polifunzionalità, nel pieno rispetto delle linee guida sopra richiamate.
c) Percorsi sperimentali di Polivalenza/Polifunzionalità:
Le parti si danno atto che il mutato contesto organizzativo, focalizzato sul prodotto (modello organizzativo fondato sulle UGP) e la nascita della Supply Chain, hanno portato con sé sia la creazione di nuove figure professionali, che la necessità di ampliare il bagaglio di competenze di alcuni lavoratori. Inoltre, tali evoluzioni, hanno sollecitato la necessità di far evolvere i lavoratori dal punto di vista dei comportamenti organizzativi agiti, all'insegna di una maggiore integrazione, proattività ed iniziativa individuale.
In relazione a tali nuove esigenze, l'Azienda ha individuato, a livello sperimentale, nuovi percorsi formativi finalizzati alla crescita professionale; anche per questi percorsi le parti ritengono di proporre come punti cardine del sistema di formazione professionale aziendale, i concetti di "cultura della mobilità" e di "certificazione".
Tali percorsi, sono stati sviluppati durante la vigenza del precedente Accordo Integrativo, nell'ambito delle commissioni già attive a livello di singolo sito.
In particolare, le parti, hanno attivato i seguenti percorsi, che sono conclusi o in fase di conclusione:
• Maintenance impiantistica per addetti di produzione (Stabilimento di Alba, Linea Kinder Cioccolato e Linea 1 Rocher);
• Addetti alla centrale di co-generazione (Stabilimento di Baivano);
• Percorsi di professionalità legati alla nuova figura di operatore di incarto e confezionamento (Stabilimento di Pozzuolo);
• Percorsi per Addetti al rifornimento e gestione imballi (Stabilimento di S. Angelo);
• Polivalenza dei terminalisti su tutte le aree del comprensorio albese (Nuovo Polo Logistico, Magazzino materie prime, magazzino imballi, Magazzino di Monticello).
I suddetti percorsi sono andati a definire i contenuti professionali e le connotazioni di polivalenza e polifunzionalità proprie delle nuove mansioni identificate, ed hanno coinvolto, a seconda del percorso professionale, personale ad oggi inquadrato al quarto livello contrattuale oppure al terzo livello contrattuale.
Per ottenere la certificazione del percorso eseguito, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato coinvolto in queste iniziative sperimentali, terminato con successo il periodo di formazione teorica e tecnico-pratica, ha acquisito la capacità di operare in autonomia nella nuova/e mansione/i, per un periodo di almeno 6 mesi. […]
Anche durante la vigenza del presente Accordo Integrativo, quindi, saranno congiuntamente individuate, a livello di singolo sito, le necessità formative, a fronte delle diverse esigenze tecnico/produttive/organizzative aziendali, e attivati appositi gruppi di progetto che, valorizzando quanto sopra esposto, progettino e pianifichino gli interventi formativi adattandoli alle peculiarità degli impianti ed alle organizzazioni specifiche delle UGP/Aree degli stabilimenti, prevedendone la concreta erogazione a cura dell'Azienda.
Le parti hanno valutato positivamente le iniziative formative attuate in tutti i siti produttivi nel corso dei precedente Accordo Integrativo, ed hanno ritenuto significativo il numero di lavoratori che hanno beneficiato dei riconoscimenti professionali previsti al termine dei percorsi formativi erogati.
Il mutato contesto economico che caratterizza la situazione attuale richiede particolare attenzione nell'implementare i percorsi di professionalità, sia quelli tradizionali che quelli sperimentali, attraverso un'articolazione temporale che tenga conto dell'impatto costistico complessivo. Pertanto, le parti condividono di dare priorità a quei percorsi finalizzati alla riqualificazione e al mantenimento nel tempo del livello di professionalità raggiunto, di cui al punto a).
Le parti, hanno poi valutato positivamente l'opportunità di favorire una più ampia partecipazione del personale femminile ai percorsi formativi di polivalenza/polifunzionalità (con particolare riguardo alla figura dell'operatore), al fine di sviluppare ulteriormente la presenza femminile in posizioni a elevato contenuto professionale.
Si precisa infine che, nell'ambito delle attività formative previste per l'aggiornamento ed il mantenimento delle conoscenze tecnico-pratiche dei lavoratori, verranno valutate le modalità più idonee per erogare la formazione anche ai lavoratori stagionali.
Già oggi i lavoratori stagionali sono coinvolti nelle iniziative formative previste durante il loro periodo lavorativo, con particolare riguardo alle tematiche di igiene, health & safety, sicurezza alimentare e le principali norme che regolano il rapporto di lavoro.
Infine, le parti precisano che la "certificazione" di cui ai punti precedenti avverrà a seguito del puntuale rispetto del percorso formativo, in termini di contenuti e tempi, come definiti dalle Commissioni a livello di sito e dal presente accordo.
3) Formazione personale e apprendimento permanente
Le Parti si sono riconfermate la grande rilevanza dell’apprendimento durante tutto l'arco della vita lavorativa dei lavoratore, al fine di mantenerne costantemente viva e aggiornata la professionalità, in funzione dei continui e sempre più rapidi mutamenti del contesto sociale e lavorativo di riferimento.
Per apprendimento permanente, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema nazionale di istruzione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o, più in generale, di una certificazione riconosciuta.
L'apprendimento non formale è quello caratterizzato da una scelta intenzionale, realizzata al di fuori del sistema di istruzione formale di cui sopra, in quegli organismi che perseguono anche scopi educativi e formativi. Per apprendimento informale si intende invece quello che prescinde da una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento da parte di una persona di attività nelle situazioni di vita quotidiana, fra cui anche il contesto lavorativo come luogo privilegiato.
Alla luce di tale quadro, ribadito nel Dlgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, che ha sistematizzato la materia, le parti hanno condiviso la necessità di incrementare gli investimenti in termini di formazione continua e apprendimento permanente.
A tale proposito si condivide di implementare delle modalità sperimentali ed innovative che possano permettere di migliorare il livello delle conoscenze, capacità e competenze complessive dei lavoratori nelle fabbriche.
Per quanto riguarda le priorità di intervento le parti hanno condiviso di intraprendere un percorso che, facendo leva anche sulla responsabilità sociale d'impresa, possa favorire una risposta a due importanti criticità che l'Unione Europea sta vivendo e vivrà nei prossimi decenni.
Tali criticità possono essere così riassunte: un contesto, in veloce divenire, sempre più globale che necessita di un bagaglio di conoscenze informatiche 'e di lingua straniera per essere compreso appieno ed un invecchiamento della forza lavoro europea mai visto prima.
Le risposte a tali criticità costituiscono una sfida che richiede lo sforzo delle imprese e delle parti sociali per essere affrontate e vinte.
[…]
La Parti esprimono reciproca soddisfazione per tale importante innovazione e condividono la necessità di attivare tali sopracitati percorsi tramite l'accesso ai fondi regionali, statali, comunitari e al fondo Fondimpresa. Tali innovativi percorsi, vista la complessa fase progettuale, saranno implementati a partire da giugno 2015 e saranno oggetto di periodici aggiornamenti alle diverse commissioni professionalità di sito.

Libretto Formativo del dipendente
Si conferma l'implementazione del Libretto Formativo del Dipendente, che consente la tracciatura della formazione certificata effettuata da ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato. Copia di tale libretto potrà essere fornita in forma cartacea al dipendente che ne faccia richiesta. 

Occupazione
[…]
In caso di assunzione di personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del presente Accordo Integrativo aziendale, le RSU, o gli esecutivi delle stesse, ovvero le rappresentanze sindacali della rete commerciale, saranno preventivamente informate circa l'applicazione di quanto sopra convenuto.
[…]

Decorrenza e durata
Il presente Accordo entra in vigore dalla data odierna e avrà validità e durata fino al 30 giugno 2017.
Qualora, durante la validità del presente Accordo, sorgessero controversie interpretative sullo stesso, Fai, Flai e Uila Nazionali e la direzione aziendale saranno garanti della corretta applicazione dell'intesa sottoscritta.
[…]

Allegati
Allegato n. 2 Tabella pause e rimpiazzi

ALBA 48 minuti
POZZUOLO 30 minuti (+30 minuti pausa mensa)
BALVANO 48 minuti
S. ANGELO 48 minuti