PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE NEL SETTORE PESCA E DELLA MARICOLTURA STIPULATO TRA


INAIL Direzione Regionale per la Toscana
La Direzione Regionale dell’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL), con sede in Firenze in via Bufalini 7, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale Bruno Adinolfi,

e

FEDERPESCA TOSCANA , con sede in Castiglione della pescaia, via dei Tintori , sn, rappresentata da Roberto Manai coordinatore regionale;

e

FEDERCOOPESCA TOSCANA, con sede in Grosseto, via Monte Rosa, 42 rappresentata da Massimo Guerrieri, presidente regionale;

e

LEGA PESCA TOSCANA con sede in Firenze, via Fiume, 5 rappresentata da Nido Vitelli presidente regionale;

e

AGCI/AGRITAL Pesca Toscana, con sede a Porto S. Stefano, Banchina Toscana snc, rappresentata da Stefano Battisti responsabile regionale;

VISTO

- il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, che include anche il settore marittimo nel suo campo di applicazione;
- il D.L. 57/2012 che proroga la disciplina dei provvedimenti speciali di settore in attesa di nuovi decreti regolamentari di coordinamento;
- la Direttiva quadro 89/391/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- la Convenzione Torremolinos e relativo Protocollo in cui sono trattate tra le altre materie quali la protezione contro gli incendi e la protezione dell’equipaggio;
- i Decreti 271, 272 e 298/1999 quali principali riferimenti normativi del settore;
- la Legge n.122/2010 art. 7 che ha soppresso l'IPSEMA e le relative funzioni assicurative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nel settore marittimo sono state attribuite all’lNAIL;

CONSIDERATO CHE

- il diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno imprescindibile di tutte le istituzioni e delle parti sociali, nonché un interesse prioritario dell’intera società civile;
- tale impegno richiede la realizzazione di azioni organiche e coordinate sul territorio regionale, in un quadro di […]
- i sottoscrittori del presente Protocollo concordano sul fatto che, per la concreta attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sia necessario attivare percorsi di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di elevare i livelli di conoscenza e percezione del rischio in ambiente lavorativo;
- l’obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico e di quello tecnopatico si persegue anche attraverso la diffusione delle conoscenze e la condivisione di buone prassi;
- l’affermazione di un ruolo strategico della pesca come veicolo di sviluppo economico e produttivo può incentivare lo sviluppo durevole delle zone interessate dalle attività di pesca e migliorare le condizioni di vita e di lavoro in dette zone;
- la sicurezza e salute nel settore pesca e della maricoltura, si sviluppa anche attraverso la rete diffusa su tutto il territorio nazionale di associazioni professionali organizzate non solo nel ruolo di rappresentanti del mondo della pesca e della maricoltura, nel suo complesso, ma di raccordo tra lo stesso e le istituzioni preposte;

PREMESSO CHE

- il sistema di prevenzione disegnato dal D.Lgs. 271/99, integrato dal D.Lgs 298/99, ricalca quello poi previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ribadendo l’importanza di istituti quali il Piano di Sicurezza, la valutazione dei rischi e l’impegno delle figure più sensibili del sistema stesso quali l’armatore, il responsabile e l’addetto del servizio prevenzione e protezione ed il Medico Competente;
- l’INAIL e tutti i sottoscrittori citati intendono promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e della salute nel settore della pesca in considerazione anche del relativo andamento infortunistico, caratterizzato da un numero elevato di eventi per frequenza e gravità;
- l’INAIL, cui è affidata la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la tutela integrale dei lavoratori ed il sostegno alle imprese, svolge altresì attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’attento impegno nella legislazione regionale toscana verso il settore della pesca e della maricoltura si è espresso nei provvedimenti normativi di seguito indicati:
• la Lr. 56/2000;
• la l.r. 7/2005;

TUTTO CIO’ CONSIDERATO E PREMESSO

l’INAIL e le Parti sopra menzionate convengono quanto segue.

Art. 1- Finalità e oggetto del Protocollo

Le parti firmatarie si costituiscono come Sistema Regionale in materia di Sicurezza e Salute nel settore pesca e della maricoltura, intendono perseguire le seguenti finalità:
1) attuare una fattiva e qualificata collaborazione per promuovere, diffondere e sviluppare nell'ambito del settore la cultura della sicurezza e della salute con particolare riguardo alle imprese micro, piccole e medie;
2) promuovere, attraverso una programmazione congiunta, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione degli operatori del settore per sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali eventualmente anche tra coloro che provengono da culture diverse e che costituiscono ormai una realtà per l’economia regionale;
3) accrescere il sistema di sicurezza aumentando le competenze professionali di tutti gli operatori favorendo l’adozione di schemi procedurali e standard di qualità coerenti alle disposizioni normative in materia;
4) promuovere ed incentivare l'attività di formazione e di prevenzione sui luoghi di lavoro per sviluppare le pratiche di analisi e autovalutazione degli addetti negli ambiti e processi di lavoro;
5) individuare i maggiori rischi nella pesca secondo diverse aggregazioni con specifico riguardo a quelli accaduti nella “piccola pesca” e quelli nella “pesca in mare aperto” dove si registrano eventi mortali;
6) individuare i maggiori rischi della maricoltura, attività in sviluppo tecnologico bisognoso di una attenta valutazione, soprattutto nelle fasi operative subacquee ed a bordo dei natanti adibiti ai servizi degli impianti;
7) dare impulso alla formazione in loco per lo specifico carattere di immediata percezione della stessa;
8) promuovere collaborazioni con i Vigili del Fuoco, le Capitanerie di Porto e l’Osservatorio Nazionale della pesca anche per favorire attività di ricerca nello specifico settore della pesca e della maricoltura, con l’intento di pervenire a soluzioni tecnologiche utili al contenimento degli eventi infortunistici e tecnopatia;
9) promuovere quel necessario ricambio generazionale, anche quale strumento di innovazione, in un settore, dove l’esperienza dell’operatore più anziano rappresenta un patrimonio imprescindibile e prezioso di conoscenze per il giovane che vuole affacciarsi alle attività di mare;
10) promuovere il ruolo della donna nella pesca e nella maricoltura per favorire l’innovazione e la crescita integrata del settore;
11) intervenire in ogni ulteriore ambito coerente con le finalità di cui in premessa.

Art. 2 - Ambiti di collaborazione

Le parti si impegnano a sviluppare le predette finalità mediante:
a. l’individuazione di una o più tematiche e di almeno un obiettivo annuale su cui orientare le attività per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro;
b. la costituzione di uno o più “tavoli tecnici” aventi la funzione di elaborare specifici progetti relativamente ad interventi di carattere prevenzionale;
c. la progettazione e lo sviluppo di specifiche campagne di comunicazione mirate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in genere, ed alla sensibilizzazione degli operatori di settore e dei tecnici per attività occasionali o professionali;
d. la collaborazione con il centro di sviluppo ittico toscano Ce.S.I.T. Soc. Coop. Cons.a r.l., quale soggetto unitario di collegamento tra le Associazioni, parti firmatarie del presente protocollo, e centro riconosciuto dalla Regione Toscana e, come Centro di Ricerca, dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca che svolge, con un ruolo di primaria importanza, attività di progettazione e strumento di assistenza tecnica di cui si avvalgono anche le Pubbliche Amministrazioni nella fase di individuazione dei bisogni e di realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione del sistema mare;
e. la promozione di iniziative/eventi rivolti ai lavoratori, ai datori di lavoro, ai professionisti per favorire la sensibilizzazione e l'acquisizione di corretti comportamenti;
f. la diffusione di prodotti per la prevenzione e la sicurezza e di “buone prassi” (video, opuscoli, schede informative);
g. l’effettuazione di interventi in ogni ulteriore ambito coerente con le finalità di cui sopra.
Per realizzare le attività sopra descritte le parti si impegnano a rendere disponibili le relative risorse, secondo modalità che saranno concordate in fase di programmazione, in conformità ai criteri ed alle finalità di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs n.81/2008, cosi come modificato dall’art. 9 del D.Lgs 106/2009.
I soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a mettere a disposizione dei singoli “tavoli tecnici” di progetto le proprie risorse professionali, nonché le proprie competenze di carattere progettuale, organizzavo e operativo per la realizzazione delle attività previste dal presente protocollo compatibilmente con la rispettiva realtà organizzativa.

Art. 4 - Organismi e modalità di riunione

I firmatari del protocollo si riuniranno in seduta plenaria almeno una volta nell'arco dell’anno solare (in linea di massima per la programmazione delle attività e per la rendicontazione delle stesse)
Per meglio coordinare le attività è costituito un gruppo di progetto definito Comitato di Indirizzo così composto:
- due componenti per INAIL
- due componenti in rappresentanza delle parti firmatarie.
I “tavoli tecnici” dedicati ai singoli progetti organizzeranno le attività al loro interno secondo principi di flessibilità e autonomia.

Art. 5 - Durata

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata biennale. Al termine di tale periodo sarà automaticamente rinnovato, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti anticipatamente entro tre mesi dalla scadenza.

Firenze, 2 luglio 2014


Fonte: inail.it