Tipologia: Accordo
Data firma: 27 ottobre 1995
Parti: Primo e Fat, Flai, Uila
Settori: Agroindustriale, PMI, Primo S. Felice s.P. (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it


Il giorno 27 ottobre 1995, tra l'Azienda Primo srl con sede a S. Felice s. P. in via dell'Agricoltura 14 e con stabilimento in via Lavacchi 10 S. Felice […] e le Organizzazioni Sindacali Fat Fidai Uila di Modena […]

Premesso che l'azienda produce vari tipi di pasta ripiena e all'uovo ed è in una fase stagionale caratterizzata da un picco produttivo che si prevede durerà sino a dicembre 1995, si concorda quanto segue:
- l'Azienda, essendo in una fase di sviluppo crescente, deve consolidare quote di mercato;
- attualmente occupa n. 18 dipendenti suddivisi in 3 a tempo indeterminato, 4 in contratto di formazione lavoro, 4 apprendisti e 7 a tempo determinato l'azienda dichiara di essere disponibile ad aumentare gli organici a tempo indeterminato con la trasformazione alla scadenza degli attuali contratti di formazione e apprendisti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- è disponibile, inoltre, a verificare con il sindacato la possibilità di trasformazione da tempo determinato a indeterminato del personale necessario in relazione alle esigenze e prospettive di mercato.
In relazione a quanto sopra, Fat Flai Uila in deroga al divieto per lavoro notturno alle donne dalle ore 22 alle 6 come previsto dall'art. 5 della legge n. 903/1977, convengono nell'istruire un turno notturno a cui adibire n. 4 lavoratrici che si svolgerà dalle ore 22 del lunedì alle ore 6 del sabato, per il periodo dal 30 ottobre 1995 al 21 dicembre 1995, causa esigenze produttive stagionali e nel rispetto dell'orario contrattualmente previsto.
Il turno notturno sarà articolato nel seguente modo:
le addette alla notte, in base a turnazioni che l'azienda predisporrà, effettueranno una settimana di lavoro notturno ogni tre settimane, con il seguente orario e modalità:
- i giorni di lavoro individuali nella settimana di notte devono essere complessivamente quattro, con un giorno di riposo a scorrimento dal lunedì al sabato mattina;
- le ore effettivamente lavorate per ogni turno sono 7 ore e mezza, retribuite otto, con mezzora di pausa da usufruire durante l'orario definito;
- il giorno di riposo sarà retribuito 8 ore, utilizzando le ore individuali di riduzione di orario previste dal CCNL;
- per le ore prestate durante la notte sarà corrisposta la maggiorazione prevista dal CCNL;
- l'azienda si impegna ad avere l'organico necessario per rispettare lo schema di orario concordato per il turno notturno;
- è fatto divieto di chiamare a prestazioni di flessibilità e straordinari le persone che effettuano il turno notturno nella settimana.
La deroga si considera valida nel rispetto delle condizioni concordate con il presente accordo