Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 30 ottobre 1995
Parti: Sasib e RSU
Settori: Metalmeccanici, Sasib Bologna
Fonte: contrattazione.cgil.it


Videoterminali

Tra la Sasib spa e la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale si conviene quanto segue.

Premesso che le condizioni di lavoro degli operatori ai Videoterminali sono state già oggetto di disciplina negli accordi aziendali del 23/5/1985 e 13/7/1988, a seguito dell'intervenuta emanazione del Decreto Legislativo 19/9/1994 n. 626 attuativo di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, che ha disciplinato al Titolo VI l'uso di attrezzature munite di videoterminale, si ritiene assorbita dal Decreto sopra richiamato la normativa di cui agli accordi aziendali citati.
Si conviene che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 54 del D.L. 626/1994, per i lavoratori aventi diritto ad una interruzione dell'attività al videoterminale questa possa intervenire anche attraverso un cambiamento di attività.
Ovunque possibile il cambiamento di attività, che non dovrà essere inferiore ai quindici minuti, avverrà redistribuendo i diversi lavori presenti nell'unità di appartenenza.
In presenza di oggettiva impossibilità a gestire l'interruzione all'interno dell'unità di appartenenza saranno esaminate possibili soluzioni equivalenti in unità funzionalmente contigue.
L'elenco dei lavoratori soggetti alle tutele di cui all'art. 54, così come definiti all'art. 51, lettera c) del D.L. 626/1994 verrà consegnato, nei periodici aggiornamenti, anche al Rappresentante per la sicurezza.
I casi dei lavoratori che possono rientrare nella fattispecie delineata dal Decreto solo per periodi saltuari nell'anno saranno congiuntamente esaminati e potranno rientrare nelle tutele previste se detti periodi saranno ritenuti significatamente congrui per frequenza e/o durata.