Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 25 aprile 1996
Parti: Bonfiglioli e RSU/Fim-Fiom-Uilm
Settori: Metalmeccanici, Bonfiglioli Calderara di R. (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
1) Relazioni industriali A) Informazioni B) Commissioni bilaterali 2) Rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori (RLS) 3) Videoterminali 4) Organizzazione del lavoro 5) Formazione professionale 6) Regimi degli orari di lavoro A) Maggiorazione turni su due turni giornalieri B) Maggiorazione turno su tre turni giornalieri C) Turni su quattro squadre D) Terzo turno con riposo a scorrimento E) Quarto turno F) Orario flessibile 7) Professionalità 8) Retribuzione 9) Assenza per malattia 10) Indennità di trasferta |
11) Part-time 12) Anticipazioni sul TFR 13) Visite mediche 14) Previlabor 15) Occupazione 16) Accessi coordinamento sindacale Allegato 1 Bologna, 25/4/1996. Lettera aggiuntiva al verbale di accordo sui regimi degli orari di lavoro Allegato all'accordo 25/4/96 Impianti con previsione di utilizzo su turnazione con terzo turno a scorrimento Allegato all'accordo 25 aprile 1996 Elenco impianti interessati dalla turnazione su 4 squadre con presidio continuo (6 per 4 + 6 il sabato) Allegato all'accordo 25 aprile 1996 Elenco impianti interessati ad un maggior utilizzo divisione Trasmital - B6 Allegato all'accordo 25/04/96 Schema retribuzione turni in atto |
Bologna, 25 aprile 1996, in data odierna fra la Direzione Aziendale della Bonfiglioli spa […], la RSU di Coordinamento del Gruppo Bonfiglioli […], con l'assistenza della Fim-Fiom-Uilm Territoriali di Bologna, Modena e Forlì […], si è convenuto il nuovo Accordo Integrativo Aziendale quadriennale per il Gruppo Bonfiglioli Riduttori.
1) Relazioni industriali
A) Informazioni
Coerentemente con il sistema di informazione e di confronto negoziale definito nelle precedenti intese, al fine di ottimizzare le Relazioni Industriali nel Gruppo Bonfiglioli, in un contesto fondato sul diverso ruolo e sulle specifiche autonomie decisionali ed operative dell'Azienda e della Rappresentanza dei lavoratori, le parti convengono di rafforzare la vigente procedura relazionale.
Allo scopo di valorizzare il rapporto mediante costanti approfondimenti, tenuto conto che tale metodologia bilaterale rappresenta il miglior strumento per favorire una più approfondita e puntuale conoscenza dell'insieme delle problematiche e delle necessità dell'Impresa, in un'ottica finalizzata a prevenire occasioni di conflitto ed a favorire un maggiore coinvolgimento dei lavoratori, si conviene di arricchire i temi - definiti in occasione dell'Accordo 19/11/1992 (punto 1: Informazioni e Relazioni Industriali) - oggetto di esame congiunto con il Coordinamento delle RSU e le OO.SS. Fim-Fiom-Uilm territoriali, con i seguenti argomenti:
1) Decentramento produttivo
2) Organizzazione commerciale
3) Joint-venture
4) Trasferimenti di know-how
5) Mutamenti dell'assetto Societario e partecipazioni
6) Previsioni di produzione
7) Variazioni della gamma dei prodotti
Gli impegni in corso relativi alla definizione del presente Accordo Integrativo determinano lo slittamento al mese di Maggio dell'informativa annuale per il 1996; in tale occasione verranno consegnati i riscontri documentali di cui sopra, come previsto dal punto 1.3 del suddetto Accordo del 19/11/92.
Evidenti motivi di riserbo delle informazioni che verranno fornite nel corso delle riunioni impegnano le OO.SS. alla riservatezza.
B) Commissioni bilaterali
Si conviene di attivare le seguenti Commissioni:
B 1) Commissione temporanea sui nuovi prodotti
Allorquando si verifichi l'industrializzazione di nuovi prodotti sarà attivata la costituzione di un'apposita Commissione, che avrà il compito di esaminarne gli impatti di carattere organizzativo ed i tempi e le modalità di concreto avviamento.
Essa si avvarrà di non più di tre membri delle RSU del Gruppo Bonfiglioli, i quali agiranno su mandato e per conto delle stesse, e da membri designati dalla Direzione Aziendale; si scioglierà con l'avvenuta risoluzione delle eventuali problematiche legate all'evento.
B 2) Commissione pari opportunità
Viene costituita una Commissione, composta da non più di 5 membri designati dalle RSU del Gruppo e da membri designati dalla Direzione Aziendale; essa avrà il compito di approfondire ed evidenziare le tematiche della Legge 125, l'andamento occupazionale del personale femminile, i corsi di formazione professionale, il rispetto delle pari opportunità di carriera, nonché, azioni positive atte a realizzare concrete opportunità per le lavoratrici.
La Commissione si riunirà di norma ogni sei mesi.
B 3) Commissione impiegati
Sarà composta da un numero massimo di quattro membri designati dalle RSU del Gruppo Bonfiglioli e da membri designati dalla Direzione Aziendale, ed avrà il compito di approfondire gli aspetti della formazione professionale e della qualificazione, i nuovi strumenti di lavoro, le convenzioni con gli Enti di formazione esterni, l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione logistica interna alle Direzioni ed Aree Aziendali, il sistema dei flussi informativi interni, ed infine la congruità delle dotazioni di risorse umane.
La Commissione si riunirà di norma ogni quattro mesi.
Le suddette Commissioni avranno la possibilità di avvalersi di contributi di personale interno non facente parte delle RSU o della Direzione Aziendale, nella veste di esperti di parte.
Su richiesta di una delle parti potranno essere coinvolti nell'attività delle Commissioni membri dell'organizzazione Sindacale territoriale, o altri esperti per parte Aziendale. Nel caso in cui una delle parti necessiti di tale coinvolgimento, sarà suo compito darne informazione alla controparte, eventualmente anche con riferimento alle finalità.
Qualora gli esperti esterni manifestino la necessità di accedere ai Reparti Produttivi/Uffici Aziendali, lo potranno fare solo se autorizzati dalla Direzione Aziendale.
Alle Commissioni sarà riservato il compito di trattazione/approfondimento degli argomenti esaminati ed alle RSU, alla Direzione Aziendale ed alle OO.SS. spetterà l'eventuale conseguente funzione negoziale.
2) Rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori (RLS)
L'azienda si impegna a mettere a disposizione dei Delegati alla Sicurezza un idoneo archivio, indicativamente ubicato presso i locali in uso alla RSU, che verranno opportunamente sistemati.
Per l'occorrente materiale di aggiornamento, aggiuntivo a quanto già esistente in Azienda presso l'addetto alla sicurezza, la Società fornirà un fondo economico pari a lire 200.000 annue per ogni Stabilimento.
Tali Rappresentanti avranno a disposizione un monte ore pari a 40 h pro-capite per il numero dei Delegati previsti per Legge, aggiuntivo ai permessi sindacali a disposizione delle RSU e del Patronato o ad altro titolo, nonché, a quanto previsto per la formazione dei RLS, come regolamentato dall'Accordo Interconfederale 22/06/1995.
3) Videoterminali
Secondo quanto previsto dalle normative specifiche e dagli Accordi Aziendali vigenti, per le figure effettivamente video-terminaliste (a titolo indicativo, i lavoratori impegnati a videoterminale per almeno 4 ore per ciascun giorno, di cui due consecutive senza interruzioni), sarà prevista una organizzazione del lavoro che consentirà loro individualmente interruzioni periodiche, mediante pause di 15 minuti delle attività a video, nell'ambito della giornata lavorativa; si prevedono - per i suddetti lavoratori - visite mediche oculistiche, in accordo con gli Enti di controllo, a cadenza - di norma - annuale.
4) Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che l'ottimizzazione dei modelli organizzativi costituisce condizione fondamentale ed irrinunciabile per il consolidamento e lo sviluppo dell'Azienda.
A questo proposito ci si da atto del comune lavoro in tal senso realizzato durante la vigenza del precedente Accordo integrativo Aziendale, che ha portato alla sperimentazione di modelli assolutamente innovativi, che hanno contribuito alla mediazione degli interessi dei lavoratori e delle esigenze di produzione.
Si conferma la volontà di dare continuità (anche attraverso un'analisi critica) alle esperienze finora svolte.
Pertanto, nella fase immediatamente successiva alla firma del presente Accordo, sarà avviato un confronto con le RSU degli Stabilimenti del Gruppo Bonfiglioli che consentirà di analizzare i modelli attualmente in essere, con lo scopo di individuare opportunità e vincoli relativi all'introduzione in Azienda di modelli organizzativi basati sui "gruppi di lavoro".
Ogni RSU di Stabilimento, avvalendosi anche di esperti, si incontrerà con le Direzioni Industriali di Divisione per analizzare, entro il mese di Aprile 1997, i seguenti temi:
A) Definizione degli obiettivi specifici propri e dei conseguenti compiti
B) Individuazione/miglioramento dei processi operativi necessari
C) Acquisizione degli strumenti conoscitivi ed operativi necessari
D) Interazione ed integrazione con le altre componenti Aziendali al fine dell'ottimizzazione dell'organizzazione
E) Miglioramento delle condizioni di lavoro e delle professionalità individuali
F) Aspetti ergonomici
G) Funzionalità/efficienza di attrezzature ed impianti
H) Razionalizzazione delle attività; efficienza dei macchinari relativamente a guasti, attrezzaggi ed inattività
I) Informazioni circa le procedure, anche di non stretta competenza, che siano di interesse specifico per le proprie attività.
In relazione alla progressione della fase di analisi organizzativa, si darà corso all'attuazione sperimentale dei nuovi modelli e sarà compito delle parti seguirne l'evoluzione.
I "gruppi di lavoro", in linea con quanto definito dall'Accordo 19/11/92, si prefiggeranno inoltre l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la polifunzionalità dei componenti i "gruppi", anche per il tramite di rotazioni su più compiti e/o mansioni.
All'esterno dei "gruppi" opererà un Supervisore di nomina Aziendale con funzioni di Coordinamento tecnico-gestionale.
Nell'ambito dei ruoli che ciascun operatore potrà ricoprire all'interno dei gruppi, si evidenziano i seguenti compiti:
1) Partecipare alla standardizzazione dei processi, operazioni e procedure che lo riguardino
2) Gestire in modo autonomo processi, operazioni e procedure affidategli
3) Verificare in autocontrollo i risultati del proprio lavoro
4) Effettuare eventuali primi interventi di manutenzione degli impianti o degli strumenti di lavoro in uso
5) Collaborare con le strutture tecniche e gli altri Enti Aziendali interessati al fine di rilevare eventuali problemi di prodotto o del processo produttivo.
Il lavoro dei "gruppi" si svilupperà secondo modalità basate su tutte le operazioni presenti nell'Area interessata ed in relazione ai programmi produttivi Aziendali.
Per supportare tali sperimentazioni organizzative si attiveranno anche eventuali momenti specifici di formazione. I temi e le Aree interessate dagli interventi di formazione saranno individuati in funzione degli obiettivi dei "gruppi di lavoro", e sulla base di un programma di massima che le parti concorderanno.
Le Direzioni Industriali e le rispettive RSU definiranno il calendario, i partecipanti, le modalità, individuando le eventuali forme di finanziamento pubblico, nonché gli Enti di formazione.
Obiettivo comune è il miglioramento dei risultati globali dei processi Aziendali, anche attraverso una crescita dei coinvolgimenti professionali dei lavoratori, con particolare attenzione alla qualità, alle competenze professionali, ai livelli di autonomia, al grado di efficienza degli impianti, al miglioramento dei tempi di consegna, alla gestione delle commesse, agli incrementi possibili di produttività ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.
Su richiesta di una delle parti, nella fase di analisi, potranno essere coinvolti membri dell'organizzazione Sindacale territoriale, o altri esperti per parte Aziendale. Nel caso in cui una delle parti necessiti di tale coinvolgimento, sarà suo compito darne informazione alla controparte, eventualmente anche con riferimento alle finalità.
Qualora gli esperti esterni manifestino la necessità di accedere ai Reparti Produttivi/Uffici Aziendali lo potranno fare solo se autorizzati dalla Direzione Aziendale.
La funzione negoziale avverrà fra la RSU ed OO.SS. e la Direzione Aziendale.
5) Formazione professionale
Nell'attuale fase di mercato del lavoro e di sviluppo tecnologico-organizzativo Aziendale, le parti convengono circa la valenza strategica della formazione professionale, sia interna che ricorrendo ad enti di formazione esterni.
Ad integrazione degli accordi esistenti, nella ricerca della piena condivisione dei relativi programmi, si conviene di concentrare la formazione professionale sui temi:
A) della preparazione tecnico-pratica dei lavoratori neo-assunti (specie se privi di scolarità specifica), allo scopo di pervenire rapidamente alla qualificazione professionale necessaria;
B) del perfezionamento o specializzazione dei dipendenti già in possesso di adeguate capacità ed autonomia, anche in riferimento ai nuovi assetti organizzativi per la qualità, che richiedano maggiori capacità interfunzionali e di autocontrollo, anche certificato.
Il percorso formativo per i neo-assunti, per la parte tecnico-teorica si avvarrà della collaborazione degli Enti di formazione di specifica competenza; in particolare - per Bologna - l'Istituto Tecnico Industriale Aldini-Valeriani.
Per la parte pratica si conferma la prassi dell'inserimento dei giovani nel Gruppo Bonfiglioli mediante affiancamento ad opera dei lavoratori più esperti, prassi che va maggiormente sorretta ed organizzata.
Da parte Aziendale, a favore dei neo-assunti, verrà previsto uno specifico intervento in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, secondo le disposizioni del D.Lgs. 626/94; in tale occasione è prevista la partecipazione attiva del rappresentante alla sicurezza dei lavoratori.
Dei programmi di formazione, nonché di quelli di specializzazione e/o approfondimento l'Azienda fornirà una dettagliata informativa a carattere preventivo alle RSU, fermi restando i diritti di proposta e quant'altro previsto dagli Accordi precedenti in materia.
Le parti convengono inoltre di sviluppare le esperienze di alternanza scuola-lavoro e degli stage, organizzati di concerto con la programmazione didattica dei principali Istituti scolastici e di formazione professionale, per i ragazzi che frequentino gli ultimi due anni delle scuole superiori nonché per gli allievi dei corsi professionali (stages e lavoro estivo).
Si conferma, a tal proposito, la consuetudine delle riunioni periodiche con le RSU per i ragazzi inseriti in Azienda nell'ambito dei programmi di alternanza scuola/lavoro, allo scopo di verificare l'andamento dei corsi stessi.
Nella previsione dei programmi di formazione assume importanza la possibilità di accedere alle forme di finanziamento previste dalla normativa Comunitaria; le parti si danno reciproco atto dell'opportunità di porre in essere quanto in loro potere, allo scopo di agevolare l'accesso dell'Azienda ai suddetti finanziamenti.
6) Regimi degli orari di lavoro
Le parti si danno atto che le articolazioni di orario attivabili con il consenso delle parti all'interno del Gruppo Bonfiglioli e le conseguenti maggiorazioni retributive aggiuntive e/o sostitutive rispetto a quanto previsto dal vigente CCNL Metalmeccanica; sono le seguenti:
A) Doppio turno: 6,00 - 13,00 // 13,00 - 20,00
B) Terzo turno normale: 6,00 - 13,00 //13,00 - 20,00 // 20,00 - 2,30 (da Luglio: 2,00)
C) Quarta squadra: 6,00 - 14,00 // 14,00 - 22,00 // 22,00 - 04,00 (Sabato: turni 6 - 14 // 14 - 22)
D) Quarto turno: 6,00 - 12,00 // 12,00 - 18,00 // 18,00 - 24,00// 24,00 - 6,00 (Sabato: turni 24,00 - 6,00 e 6,00 - 12,00)
E) Terzo turno con riposo a scorrimento: 6,00 - 13,00//14,00 - 21,00//22,00 - 04,00 (Sabato: turno 6,00-12,00)
C) Turni su quattro squadre
A far data dal presente accordo, le parti convengono - visto il rilevante incremento degli investimenti e dell'occupazione - di rendere strutturale negli Stabilimenti B4 (ex Lucmar) e B6 (ex Trasmital), la soluzione sperimentata con l'Accordo del 20/7/1995, con le modalità ed i correttivi concordati fra le parti e di seguito riportate.
Si concorda su un'utilizzazione degli impianti come da allegato, basata su una turnazione di quattro squadre operanti su sei giorni settimanali esclusa la domenica, secondo quanto previsto dallo schema allegato.
[…]
L'Azienda, salvaguardando la copertura dei turni con le quantità e le professionalità necessarie, darà priorità al personale volontariamente disponibile.
Sui turni di otto ore consecutive, la pausa ristoro sarà di 30 minuti e - compatibilmente con le esigenze tecnico produttive che verranno verificate fra le parti a livello di Stabilimento - potrà essere fruita anche nell'ultima mezz'ora di turnazione, qualora vengano garantite la funzionalità degli impianti ed il passaggio delle consegne.
Nel primo e nel secondo turno sarà garantito il normale servizio mensa dal lunedì al venerdì, mentre nella giornata del Sabato sarà attribuito un ticket restaurant di valore equivalente del costo del pasto mensa per l'Azienda.
Rimangono invariate le opzioni in materia di mensa per i lavoratori del terzo turno.
D) Terzo turno con riposo a scorrimento
Questo tipo di turnazione riguarderà esclusivamente lo Stabilimento B2/3 (ex LS), limitatamente agli impianti previsti nell'allegato al presente Accordo e con le modalità anch'esse allegate.
Le turnazioni troveranno esecuzione con le seguenti modalità:
Primo turno: dalle ore 6,00 alle ore 13,00 con orario giornaliero di 7 ore retribuite 8, equivalente ad un orario settimanale di 35 ore retribuite 40
Secondo turno: dalle ore 14, 00 alle ore 21,00 con orario giornaliero di 7 ore retribuite 8, equivalente ad un orario settimanale di 35 ore retribuite 40
Terzo turno: dalle ore 22,00 alle ore 04,00 con orario giornaliero pari a 6 ore retribuite 8 ed un orario settimanale di 30 ore retribuite 40
Al fine di permettere un utilizzo ottimale degli impianti, chi effettuerà il primo turno godrà di riposo a scorrimento, come evidenziato nell'allegato; pertanto dovrà prestare la propria opera in un turno da eseguire il Sabato mattina dalle ore 6,00 alle ore 12,00 per non più di una media di una volta per ogni mese lavorativo.
Esso darà luogo nella settimana stessa ad un riposo di un intero turno in una giornata cadente fra il lunedì ed il venerdì.
Quando, per effetto della turnazione e del riposo a scorrimento, il turno cada di Sabato dalle ore 6,00 alle ore 12,00 (pari a sei ore di lavoro), verranno corrisposte quote retributive pari ad 8 ore, con una maggiorazione - per la prestazione di Sabato - pari a £. 20.000 giornaliere, suddivisa in quote orarie di £. 3.335; inoltre, verrà maturata da tali lavoratori mezz'ora di permesso individuale retribuito (denominato Fl.A.), da fruire con le stesse modalità delle ferie personali.
[…]
Ai lavoratori sarà garantito il servizio mensa con le attuali modalità per il primo ed il secondo turno, mentre per il terzo turno e la prestazione del Sabato sarà consegnato un ticket restaurant di importo equivalente al valore del pasto mensa a carico Aziendale.
E) Quarto turno
A far data dal presente Accordo, negli Stabilimenti B2/3 (ex LS), B6 e Bl, per gli impianti convenuti e specificati in allegato al presente accordo, che necessitano di essere presidiati dall'operatore, l'azienda potrà disporre di un sistema di turnazione basato su quattro turni giornalieri con copertura del Sabato mattina, a rotazione settimanale, con le seguenti modalità:
Primo turno: dalle ore 6,00 alle ore 12,00 da lunedì a Sabato, con orario giornaliero di 6 ore retribuite 8, equivalente ad un orario settimanale di 36 ore retribuite 40
Secondo turno: dalle ore 12, 00 alle ore 18,00 da lunedì a venerdì, con orario giornaliero di 6 ore retribuite 8, equivalente ad un orario settimanale di 30 ore retribuite 40
Terzo turno: dalle ore 18,00 alle ore 24,00 da lunedì a venerdì con orario giornaliero pari a 6 ore retribuite 8, ed un orario settimanale di 30 ore retribuite 40
Quarto turno: dalle ore 24,00 alle ore 06,00, dal lunedì alle ore 6 del Sabato, con un orario giornaliero di 6 ore retribuite 8 e un orario settimanale di 30 ore retribuite 40.
Sulla base di questa turnazione, l'orario di lavoro medio per ciascun turnista sarà di 31,5 ore settimanali, con una retribuzione pari a 40 ore.
[…]
Ai lavoratori del primo e del secondo turno verrà garantito il normale servizio mensa, mentre per il terzo e quarto turno, nonché per il turno del sabato mattina, verrà attribuito un ticket restaurant o un cestino di importo equivalente al costo del pasto mensa a carico dell'Azienda.
Per quanto concerne il personale femminile, le OO.SS. concederanno la deroga ogniqualvolta ciò venga richiesto dall'interessata; le parti si danno atto dell'opportunità di eliminare eventuali motivi di frizione indotti dalla copertura di turni nei quali operino lavoratrici che non abbiano fornito la propria disponibilità all'effettuazione del turno notturno.
Per tutte le modalità di turnazione sopra descritte, gli elenchi degli impianti interessati, che si allegano, sono da considerare modificabili in base ad accordo fra le parti.
[…]
F) Orario flessibile
Per gli impiegati dei Reparti indicati nell'allegato, salvaguardando la copertura e la funzionalità dei servizi, in via sperimentale per la durata di un anno, verranno previsti orari di lavoro non più caratterizzati da rigidità.
Pertanto per gli impiegati degli Enti specificati in allegato del Gruppo Bonfiglioli si introdurrà una flessibilità di orario, a far data dal 1/6/1996, con le seguenti modalità:
Entrata: 8; 8.15; 8.30 - Si precisa che le timbrature saranno riportate all'orario successivo più prossimo alla marcatura.
Uscita: conseguenziale, nella stessa giornata, alle ore 17,00; 17,15; 17,30.
[…]
Le parti convengono che quanto non specificatamente richiamato nel presente accordo in materia di orari, riduzione di orari e maggiorazioni rimane disciplinato dagli accordi aziendali precedenti.
Eventuali modifiche dei regimi degli orari contemplati nel presente accordo dovranno essere convenute fra le parti.
7) Professionalità
Le parti si danno atto della comune volontà di favorire l'accrescimento delle professionalità di tutti i lavoratori, quale leva strategica per il consolidamento del posizionamento Aziendale.
A tal fine si dovrà procedere alla rilevazione delle figure professionali specifiche del Gruppo Bonfiglioli, anche con la finalità di individuare quelle che, per effetto dell'intervento tecnologico e delle modifiche organizzative, si sono innovate rispetto ai profili professionali descritti nel vigente CCNL Metalmeccanica Privata ed a quanto previsto dagli Accordi integrativi Aziendali, che si riconoscono non più pienamente rispondenti alle competenze professionali specifiche esistenti in Azienda.
Ciò consentirà alle parti di elaborare un documento concordato ("Reticolo professionale") che descriverà i singoli profili e le competenze, cogliendo tutte le figure professionali Aziendali.
Si conviene, fin d'ora, di dar corso alla rilevazione del sistema organizzativo per Aree omogenee, partendo dal Reparto "Montaggio" e dagli "Uffici" per poi passare a tutti gli altri Reparti; l'operazione, che riguarderà tutti gli Stabilimenti del Gruppo, si attiverà dal mese di Giugno 1996, con un impegno che coinvolgerà un Gruppo di lavoro comune, indicativamente composto da tre persone per parte (delegati di RSU e componenti della Direzione Aziendale), che si attiverà secondo un calendario concordato, dandosi fin d'ora l'impegno di effettuare almeno un incontro di mezza giornata ogni due settimane, e con l'obiettivo di concludere i lavori entro il mese di Giugno 1997.
L'attività del Gruppo di lavoro dovrà consentire di definire le figure professionali che si caratterizzino per l'estesa specializzazione, fattore critico di successo per il conseguimento dei risultati Aziendali e perciò uno degli elementi qualificanti delle specifiche professionalità.
Inoltre lo sviluppo dell'integrazione e dello scambio di esperienze, basate sull'implementazione della strumentazione professionale e tecnica, in riferimento anche all'evolversi dell'informatica, nonché per l'autocontrollo responsabile, anche certificato, realizzato in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, per le quali si individuerà una quota retributiva aggiuntiva (elemento di valorizzazione professionale: EVP) che vada a cogliere l'effettivo specifico contenuto professionale.
In tale contesto, al termine del lavoro congiunto, le parti valuteranno le modalità di riconoscimento della professionalità.
Fino al completamento dell'operazione descritta, le verifiche congiunte per i passaggi di livello professionale avverranno in base agli accordi Aziendali vigenti.
11) Part-time
Con riferimento alle normative sul lavoro a tempo parziale previste dalla Legge e dal CCNL Metalmeccanica Privata 5/7/94, ed al consolidamento dell'Accordo Integrativo 19/11/1992, l'Azienda si impegna a dare applicazione all'istituto del lavoro a tempo parziale, da attuare con le seguenti modalità:
A) ne potranno fare richiesta Operai/e ed Impiegati/e con esclusione dei trasfertisti e Impiegati/e con funzioni di coordinamento, per giustificato motivo, privilegiando l'accesso per:
1) Motivi di salute
2) Stato di necessità familiare
3) Studio
- nella misura massima del 4% del personale a tempo pieno per ogni
Stabilimento con organico fino a 100 unità;
- nella misura massima del 5% del personale a tempo pieno per ogni
Stabilimento con organico superiore a 100 unità.
B) la richiesta va presentata con congruo preavviso (di norma un mese)
C) la durata del contratto a tempo parziale sarà stabilita caso per caso e non potrà essere di norma superiore a 12 mesi.
D) è ammesso unicamente il tipo di orario sviluppato su 5 giorni settimanali (Part-time orizzontale non inferiore a 20 ore settimanali).
E) il trattamento economico e gli istituti giuridico-normativi saranno corrispondentemente riproporzionati alla minor prestazione effettuata rispetto all'orario ordinario previsto dal CCNL vigente.
F) la RSU sarà portata a conoscenza delle richieste.
13) Visite mediche
Le attuali due ore e mezzo retribuite, in caso di effettuazione di visita medica in coincidenza con l'orario normale di lavoro, vengono elevate a tre comprensive del viaggio, ad integrazione degli Accordi 25/6/80 e 19/11/92 in materia.
Resta naturalmente confermato l'obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione dell'assenza attestante l'avvenuta visita medica, terapia o analisi di laboratorio e la durata della stessa, a cura del medico o della struttura sanitaria competente.
16) Accessi coordinamento sindacale
Essendo ormai completata l'unificazione Societaria della Bonfiglioli spa, in riferimento al punto 4 dell'Accordo integrativo 19/11/92 (Coordinamento del Gruppo Bonfiglioli), fanno parte del Coordinamento stesso gli Stabilimenti ora denominati Bl, B2/3 (ex LS), B4 (ex Lucmar), B5 (ex Components), B6 (ex Trasmital), B7 (ex Monfer) ovvero Bonfiglioli Riduttori, Bonfiglioli Riduttori Divisione Trasmital e Bonfiglioli Riduttori Divisione Components, cui verranno applicati tutti gli accordi precedenti - in quanto compatibili e non derogati dalle intese specifiche intervenute in occasione delle fusioni - ed integralmente il presente.
Inoltre, a far data dalla firma del presente accordo, in aggiunta al vigente monte-ore sindacale e di Patronato, di quanto previsto per RLS e quant'altro concordato in materia negli Accordi Aziendali o prassi in uso, viene riconosciuto un incremento di 200 ore annue di permessi sindacali retribuiti, per l'effettuazione dell'attività sindacale di coordinamento nel Gruppo Bonfiglioli.
Allegato 1 Bologna, 25/4/1996.
Elenco Servizi interessati dall'orario flessibile
Amministrazione
C.E.D.
Uffici Commerciali
Ricerca e sviluppo
Acquisti
Programmazione/Pianificazione
Contabilità Industriale
STO/UTM
Personale
Piani e controllo
Garanzia della qualità
Accettazione/spedizioni
Manutenzione