Tipologia: Accordo
Data firma: 8 marzo 1996
Validità: 31 marzo 2000
Parti: Fondmatic e RSU/Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Fondmatic Crevalcore (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Politica industriale
2. Orario di lavoro
3. Professionalità formazione
4. Ambiente
5. Diritti
6. Previlabor
7. Salario
8. Premio di risultato (PDR)
9. Quota contratto

Il giorno 08 marzo 1996 presso la ditta Fondmatic spa di Crevalcore (BO), tra la ditta Fondmatic spa […] e le Maestranze della Fondmatic spa rappresentate dal[…]la RSU, assistiti da:[…] Fiom-Cgil, […] Uilm-Uil, si è convenuto quanto segue:

1. Politica industriale
1.1. La direzione aziendale, in tema di politica industriale, conferma l'attuale scelta produttiva rivolta verso la specializzazione nel settore oleodinamico.
1.2. Nel medio termine l'impianto fusorio manterrà le attuali caratteristiche e nel corso del 1996 verranno attuati degli interventi di manutenzione straordinaria al fine di garantire i volumi produttivi e la sicurezza operativa.
1.3. Il piano degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria per il 1996, che costituisce l'allegato A) al presente accordo, è stato consegnato in data 15.1.96 alle RSU ed ai rappresentanti di Fiom-Cgil e Uilm-Uil.
1.3.1. L'azienda consegnerà, a partire dalla gestione 1995, alle RSU copia del bilancio consolidato e la relativa relazione successivamente alla data di approvazione.
1.4. L'azienda in un apposito incontro, da tenersi entro il primo trimestre di ogni anno, fornirà alle RSU informazioni relative a:
- andamento del mercato e previsioni in relazione ai volumi produttivi;
- situazione occupazionale;
- assetto organizzativo e produttivo.
Inoltre l'azienda nell'ambito dell'incontro di cui al presente punto 1.4. consegnerà il piano degli investimenti alle RSU per l'anno di riferimento.
1.5. Le RSU si impegnano ad utilizzare i dati e le informazioni ricevute con la massima riservatezza.

2. Orario di lavoro
2.1. Si conviene di prorogare il regime di orario previsto dall'accordo del 18.12.95, che ha sostituito l'accordo del 17.3.95, fino al 31.12.99 compreso, pertanto fino al 31.12.99, fatto salvo quanto eventualmente concordato nella verifica di cui al successivo punto 2.5., si attueranno i seguenti orari di lavoro giornalieri, al fine di utilizzare la capacità produttiva della Fondmatic spa per complessive 11 (undici) ore giornaliere dalle ore 07.00 alle ore 18.00:
- orario: dalle ore 07.00 alle ore 16.00, pausa mensa ore 1.00
- orario: dalle ore 09.00 alle ore 18.00, pausa mensa ore 1.00
2.2. L'accordo del 18.12.95, a partire dall'l.01.96, è integralmente sostituito dalle seguenti condizioni:
a decorrere dal 01.01.96 e fino al 31.12.99 verranno corrisposte L.5000 (cinquemila) lorde per ogni giornata lavorativa pari o maggiore (di almeno 60 minuti) ad otto ore prestate (si considerano ore prestate anche le ore retribuite di assemblea e/o di permesso sindacale retribuito utilizzato all'interno dell'azienda) con i seguenti orari:
- orario: dalle ore 07.00 alle ore 16.00, pausa mensa ore 1.00
- orario: dalle ore 09.00 alle ore 18.00, pausa mensa ore 1.00
Lo stesso trattamento sarà riconosciuto anche a quei lavoratori che per esigenze aziendali osservano orari di lavoro diversi da quelli sopra elencati ad esclusione di chi effettua unicamente l'orario 08.00-17.00. Anche al personale che svolge la mansione di fornaio verrà riconosciuta detta cifra per ogni giornata intera di prestazione.
2.3. In relazione all'attuale assetto organizzativo e produttivo ai lavoratori che non beneficiano della cifra di cui al punto 2.2. verranno corrisposte L.1500 (millecinquecento) lorde, a partire dal 01.01.96 e fino al 31.12.99, per ogni giornata lavorativa pari ad otto ore prestate (si considerano ore prestate anche le ore retribuite di assemblea e/o di permesso sindacale retribuito utilizzato all'interno dell'azienda).
[…]
2.5. Le parti nell'ambito dell'incontro di cui al punto 1.4. verificheranno il regime degli orari.
[…]

3. Professionalità formazione
3.1. Le parti attiveranno, entro il 30.9.96, una commissione tecnica paritetica (CTB) che analizzi: le attuali professionalità ed i relativi inquadramenti professionali, i percorsi di carriera, le esigenze formative ed i criteri per valorizzare la prestazione individuale che tengano conto oltre a quelli previsti dal CCNL dell'autonomia e della polivalenza.
3.2. La CTB sarà composta dai rappresentanti dell'azienda, dalle RSU e a richiesta dai rappresentanti delle OO.SS. e dal rappresentante dell'Api.
3.3. Entro 75 giorni, a partire dal primo giorno di insediamento previsto entro il 30.9.96., la CTB termina la propria funzione.

4. Ambiente
4.1. In relazione agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 626/94 1'azienda farà riferimento ai corsi predisposti dall'Api Servizi srl di Modena e per l'effettiva applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 1'azienda si avvale del servizio denominato "Sicurapi" fornito dall'Api Servizi srl di Modena.
4.1.1. Inoltre l'azienda dichiara di riconoscere fin d'ora la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il proprio impegno a dare piena attuazione a quanto previsto all'art. 19 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza del D.Lgs. n. 626/94.
4.1.2. L azienda dichiara altresì di attivarsi, tramite il servizio denominato "Sicurapi" fornito dall'Api Servizi srl di Modena, in relazione a: corsi antincendio, di pronto intervento e di soccorso.
4.2. Per quanto riguarda il monte ore retribuito a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento all'A.I. del 27.10.95 sottoscritto da Confapi e Cgil-Cisl-Uil.
4.3. L`azienda ha individuato quale locale idoneo per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e per le RSU la saletta adiacente al locale infermeria. Detta saletta sarà attrezzata.
4.4. Nell'ambito delle valutazioni previste dal D.Lgs. n. 626/94 si procederà all'individuazione nell'area forni e anime di eventuali e possibili interventi nell'ambito del sistema di aspirazione, congiuntamente con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
4.5. Il reparto collaudo, nella zona prove durezza, sarà dotato di un paranco.
4.6. La direzione aziendale verificherà, congiuntamente con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la necessità di dotare la postazione tappeto-sabbiatura di un paranco e di potenziarne l'illuminazione.
4.7. In funzione della professionalità acquisita e necessaria si darà luogo, compatibilmente con le necessità organizzative e/o produttive, alla rotazione di personale nelle postazioni ambientalmente gravose.
4.8. L'accesso all'infermeria avverrà dall'atrio scale-mensa.
Le chiavi di accesso sono reperibili:
- una presso il centralino;
- una in apposita bacheca chiusa da rompersi in caso di necessità installata a fianco della porta di ingresso.
4.9. Relativamente agli armadietti per gli indumenti l'azienda si atterrà a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94.

5. Diritti
5.1. A partire dal 1.1.97 il monte ore annuale di permessi individuali retribuiti per visite mediche specialistiche, esami del sangue e/o di laboratorio, esami radiologici e terapie sarà elevato dalle attuali 2 ore a 4 ore. Il lavoratore dovrà produrre la documentazione idonea rilasciata dagli enti preposti che attesti l'effettiva permanenza negli studi medici.
[…]
5.8. L'azienda comunicherà alle RSU ogni variazione intervenuta di costo del pasto. Verrà fissato un incontro tra la direzione aziendale, le RSU e la ditta fornitrice Ema per verificare la composizione del pasto ed il relativo costo.
5.9. L'azienda installerà un microfono nella sala mensa.