Tipologia: Accordo
Data firma: 18 dicembre 1996
Validità: 18.12.1996 - 31.12.1998
Parti: Antonelli/Associazione Industriali di Rimini e Circondario e RSU/FLM
Settori: Metalmeccanici, Antonelli S. Giovanni M. (Rn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Andamento aziendale - Investimenti - Informazioni
2) Decentramento produttivo
3) Collocamento - Occupazione
4) Passaggi di categoria e organizzazione del lavoro
5) Ambiente di lavoro
6) Permessi per motivi sindacali
7) Anticipazione trattamento infortunio sul lavoro (Inail)
8) Straordinario
9) Ferie
10) Premio di produzione
11) Premio annuo di risultato
12) Vestiario
13) Intervallo
14) Mensa
15) Previdenza complementare
16) Decorrenza e durata
Allegato Verbale di accordo
Allegato

San Giovanni in Marignano, 18 Dicembre 1996, la Ditta "Antonelli Srl" […], assistita dall'Associazione Industriali di Rimini e Circondario […] e la RSU […], assistita dalla Federazione Lavoratori Metalmeccanici di Rimini […], si conviene quanto segue:

1) Andamento aziendale - Investimenti - Informazioni
Al fine di migliorare e consolidare le relazioni sindacali, le parti, su richiesta, si incontreranno annualmente per dare informazioni sull'andamento aziendale e sui programmi produttivi. Tali informazioni verteranno, di massima: ordini, mercati, organizzazioni del lavoro, investimenti nuovi prodotti.
L'Azienda fornirà annualmente alla RSU, copia del bilancio e relativa relazione.

2) Decentramento produttivo
Nel caso che la D.A., per motivi di ordine produttivo ed organizzativo, decidesse di decentrare qualche tipo di lavorazione, negli incontri di cui al punto precedente, darà informazioni alla RSU. Inoltre l'azienda darà informazioni sulle aziende che effettuano lavoro decentrato quali: nominativi delle medesime, loro ubicazione, tipo di lavorazione.

3) Collocamento - Occupazione
Le parti convengono sulla necessità, di ordine generale, di procedere nelle assunzioni rispettando la lettera e lo spirito della legge sul collocamento.
La D.A. nel corso degli incontri di cui al punto 1), darà informazioni alla RSU sull'andamento occupazionale e sulle necessità di nuove assunzioni.

4) Passaggi di categoria e organizzazione del lavoro
Le parti convengono sulla necessità di una revisione annuale, da attuarsi negli appositi incontri di cui al punto 1), della distribuzione dei dipendenti nelle varie categorie sulla base dei criteri contrattuali e degli elementi prioritari delle mansioni svolte e della capacità professionale.

5) Ambiente di lavoro
L'Azienda, nel confermare il pieno rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha informato la RSU e la FLM di aver già dato avvio a quanto disposto in merito dal D.Lgs. 626/94 Per quanto concerne le visite mediche, periodiche obbligatorie previste dal D.P.R. 303/56, la D.A. conferma il rispetto, lo spirito e la lettera della normativa medesima.
Le parti concordano sulla obbligatorietà dell'uso delle cuffie e dei tappi auricolari che la D.A. ha messo a disposizione dei dipendenti.

8) Straordinario
Fermo restando quanto previsto dal CCNL del settore metalmeccanico in materia straordinario, che per opportuna documentazione alleghiamo al presente verbale, le parti, preso atto delle 40 ore obbligatorie di lavoro straordinario, al fine di chiarire tra esse un percorso comportamentale atto ad eliminare ogni forma di possibile incomprensione, concordano, per la vigenza del presente accordo, quanto segue:
Premesso che è volontà della D.A. contenere per quanto possibile l'utilizzo delle ore straordinarie.
a) le eventuali ore di straordinario eccedente le 40 ore previste dal CCNL del settore metalmeccanico, saranno utilizzate per eventi non programmabili e, vista la particolarità produttiva della ditta Antonelli, anche per mantenere le date di consegna dei prodotti finiti, in quanto lavorando con l'estero si debbono dare delle date precise e vincolanti e ciò comporta la prenotazione di posti via nave con un preavviso di un mese/40 giorni prima della spedizione.
b) la D.A. concorderà con la RSU nelle persone che lo rappresentano, della necessità di effettuare ore straordinarie con preavviso, quanto possibile, di almeno una settimana fornendo alla RSU anche i dati comprovanti tale necessità;
c) la D.A. ed la RSU determineranno congiuntamente l'utilizzo delle ore necessarie di straordinarie nella estensione giornaliera e nel numero delle settimane necessarie;
d) per le mansioni ed i reparti necessari, quanto concordato al punto c) del presente articolo è obbligatorio per tutti i dipendenti, salvo giustificato motivo;
[…]
f) oltre le 100 ore di straordinario annuo, la D.A. e la RSU valuteranno la possibilità di recuperarle in ore di riposo compensativo.

12) Vestiario
L'azienda distribuirà n. 2 tute ogni anno per ciascun dipendente con qualifica operaia; metterà, inoltre, a disposizione dei lavoratori la pasta lavamani:
Saranno inoltre distribuiti un paio di scarponcini invernali e scarpe estive previste dalle norme in materia di prevenzione infortuni.
Il costo è a totale carico dell'azienda.
E' obbligatorio l'uso di tali calzature all'interno degli stabilimenti.
Possono essere esonerati da tale obbligo, solo quei dipendenti che ne giustificheranno il motivo con certificato rilasciato dalla competente USL.

13) Intervallo
Ai dipendenti è concesso un intervallo dal lavoro di 10 minuti durante il quale è sospesa l'intera attività produttiva.
L'inizio dell'intervallo sarà dato da un segnale acustico cui seguirà un secondo trascorsi 10 minuti; a questi segnali i dipendenti dovranno trovarsi al loro posto per la ripresa del lavoro.

14) Mensa
L'Azienda è disponibile a verificare unitamente alle altre Aziende del territorio di San Giovanni proposte in merito ad un servizio mensa o analogo di tipo collettivo.