Tipologia: Accordo
Data firma: 10 ottobre 1996
Validità: 31.12.1999
Parti: Ceramica Valsecchia/Assopiastrelle e RSU/FULC
Settori: Chimici, Ceramica, Ceramica Valsecchia Castellarano (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni industriali ed informazione
Formazione professionale
Orario di lavoro
Ambiente e sicurezza
Normative
Indennità
Salario aziendale variabile
Tabella indice di produttività
Tabella indice di qualità
Salario aziendale strutturale
Erogazione quota salario variabile a scadenza contrattuale
Clausole di salvaguardia
Durata dell'accordo
Allegato

In data 10 ottobre 1996, tra la Direzione Aziendale della Ceramica Valsecchia spa […], assistiti da […] Assopiastrelle e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, assistita dalla FULC territorialmente competente […], si è convenuto quanto segue:

Relazioni industriali ed informazione
L'oggettiva esigenza di reggere la sfida all'innovazione, nonché la necessità di migliorare la qualità, la produttività, l'efficienza in una prospettiva di sviluppo aziendale futuro, comportano relazioni industriali basate su una comune volontà di assicurare all'impresa una durevole potenzialità di crescita e di efficienza su una determinazione a migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro dei dipendenti.
L'Azienda dichiara inoltre che lo Standard produttivo non dovrebbe subire modifiche sostanziali, pur cercando di migliorare ulteriormente la qualità ed efficienza aziendale.
In tale logica le parti convengono, di prevedere momenti di informazione e discussione a cadenza periodica sui programmi e sugli investimenti dell'azienda, che verranno attivati su richiesta della RSU.
Annualmente verrà consegnato dalla Direzione Aziendale alla RSU il quadro degli organici suddivisi per reparto.
Sarà inoltre consegnato semestralmente l'elenco dei dipendenti in forza, con i dati relativi alla data di Assunzione, Mansione, Livello e caratteristiche della medesima (Part-Time, Tempo determinato, CFL, Ecc.).
In particolare, per favorire la corretta applicazione del Salario Variabile, sarà cura dell'Azienda fornire mensilmente tutti i dati produttivi utili per la verifica congiunta.
La Direzione Aziendale è a disposizione della RSU per dettagliati approfondimenti circa l'analisi del rilevamento di tali dati.
L'Azienda fornirà, a richiesta della RSU, informazioni contratti di appalto stipulati. Le parti si danno reciprocamente atto che i lavori in appalto dovranno rispondere alle condizioni previste dalla Legge.
L'azienda inoltre si rende disponibile a recepire condizioni di part-time, tenendo conto delle professionalità e la compatibilità con l'attuale regime d'orario e tenendo conto delle condizioni tecnico-produttive.

Formazione professionale
Le difficoltà del mercato ed una organizzazione del lavoro sempre più complessa richiedono tra i lavoratori un maggiore sviluppo della capacità di polivalenza e polifunzionalità professionale. Queste caratteristiche, raggiunte anche grazie alla formazione, potranno consentire un ampliamento delle casistiche, nonché un arricchimento ed accorpamento delle mansioni, in modo da consentire più autonomia professionale, maggior responsabilità, migliore circolazione delle informazioni.
Le parti individuano nell'affiancamento e nell'addestramento, oltre che nei corsi di formazione, gli strumenti formativi e di riqualificazione delle risorse umane che potranno essere utilizzati sia all'atto dell'inserimento di nuove unità lavorative, sia in relazione al rapido adeguamento delle professionalità legato alle innovazioni tecnologiche.
Sarà in particolare oggetto di formazione la materia della sicurezza sul lavoro per la prevenzione di infortuni e malattie professionali.

Orario di lavoro
Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente, l'azienda e la RSU si danno atto che il lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.
Eventuali situazioni che richiedano l'utilizzo di lavoro straordinario saranno esaminate con la RSU ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL.
Nel caso di passaggio a doppio turno al reparto 10 x 10 per esigenze produttive, la Direzione Aziendale e la RSU verificheranno tempi e modalità.

Ambiente e sicurezza
Con esplicito riferimento alla recente normativa in materia ed agli adempimenti connessi, l'azienda conferma la propria costante sensibilità ed attenzione alle problematiche relative alla sicurezza ed all'igiene dell'ambiente di lavoro.
Ciò consentirà di migliorare e diffondere ulteriormente la cultura della sicurezza in azienda in collaborazione tra il Responsabile per la sicurezza ed i rappresentanti dei lavoratori.
I problemi connessi all'applicazione di nonne di legge o a miglioramenti della sicurezza sul lavoro, verranno preventivamente discussi in incontri fra la Direzione Aziendale ed il delegato alla sicurezza.
Sarà verificata la situazione dell'aspirazione delle polveri al reparto smalteria.
Saranno sistemati adeguatamente i servizi igienici entro il 31 Dicembre 1996. Ove possibile le visite periodiche saranno effettuate in orario di lavoro; ove ciò non fosse possibile l'azienda garantirà ai lavoratori una indennità pari a due ore di lavoro. Verranno effettuate con cadenza biennale le visite oculistiche per i lavoratori del reparto scelta e per gli addetti ai videoterminali.

Normative
L'azienda condivide l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
[…]
Sarà allegato al presente contratto un mansionario per la definizione dei carichi di lavoro e delle figure professionali adibite nei vari reparti, concordato fra le parti entro il 96.

Indennità
A modifica di accordi precedenti viene elevata a L. 30.000 l'indennità di sostituzione al rep. Forni, fermo restando la volontarietà e garantendo la necessità aziendale del buon funzionamento degli impianti. Tale indennità avrà incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di legge.
[…]

Durata dell'accordo
[…]
N.B. Per quanto non modificato dal presente contratto vale quanto previsto dai contratti precedente