Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 30 agosto 1996
Validità: 01.03.1996 - 31.12.1999
Parti: Ceramiche Sadon e RSU/FULC
Settori: Chimici, Ceramiche Sadon Albinea, Vetto D'Enza (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
Cap. 1 - Investimenti e politica industriale Cap. 2 - Relazioni industriali Cap. 3 - Mercato del lavoro Cap. 4 - Formazione professionale Cap. 5 - Orario di lavoro Cap. 6 - Organizzazione del lavoro Cap. 7 - Ambiente di lavoro Cap. 8 - Inquadramento Cap. 9 - Previdenza integrativa |
Cap. 10 - Diritti individuali e collettivi Cap. 11 - Indennità Cap. 12 - Salario aziendale variabile Cap. 13 - Salario strutturale Cap. 14 - Decorrenza e durata Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 3 |
Contratto aziendale Ceramiche Sadon stabilimenti di Albinea e Vetto D'Enza
In data 30 Agosto 1996, tra la Direzione aziendale delle Ceramiche Sadon […] e le RSU degli stabilimenti di Albinea e di Vetto, assistiti dalla FULC territoriale […], si è convenuto quanto segue:
Cap. 1 - Investimenti e politica industriale
Per i prossimi anni di durata del contratto (1996-97-98-99) la Direzione Aziendale intende orientare i propri investimenti verso il potenziamento e l'incremento dell'efficienza dell'impiantistica attuale; intervenendo per eliminare le strozzature produttive (particolarmente nei reparti scelta e smalteria) ed aumentare la capacità produttiva.
E' ragionevole pensare ad un obiettivo che porti i volumi produttivi a 135.000 mq/mese medie in ogni singola unità produttiva (corrispondente a 5.200 Mq.g.g.).
Inoltre si punterà al miglioramento della qualità dei prodotti con interventi volti ad aumentare la capacità professionale degli addetti e a ridurre i carichi di lavoro; particolare attenzione ed impegno saranno rivolti al superamento del lavoro notturno al reparto scelta, compatibilmente con il mantenimento dell'efficienza degli impianti e delle produzioni e della economicità delle produzioni medesime.
Cap. 2 - Relazioni industriali
In relazione all'innovazione introdotta con il presente contratto relativa al Capitolo "Salario Aziendale Variabile" si concordano i seguenti livelli di confronto tra le parti:
a) consegna periodica (cadenza mensile) alla RSU dei risultati relativi all'andamento produttivo, in particolare:
- volumi produttivi (mq.) giornalieri
- resa di 1° scelta
b) riunione semestrale, con la possibilità di effettuarla trimestralmente a richiesta di una delle parti, per la verifica dei dati produttivi in funzione degli obiettivi fissati dal Capitolo "Salario Aziendale Variabile".
A richiesta delle parti si terranno riunioni tra Direzione Aziendale ed RSU, oltre quelle programmate semestralmente e/o trimestralmente, per la verifica ed il controllo della situazione produttiva, anche attraverso la lettura dei dati relativi.
Cap. 3 - Mercato del lavoro
Le riunioni per l'informazione e la verifica sulle assunzioni del personale si terranno congiuntamente alle riunioni semestrali previste al Cap. "Relazioni industriali".
Cap. 4 - Formazione professionale
Le parti riconoscono l'importanza che la formazione riveste ai fini della valorizzazione delle risorse umane e professionali dei dipendenti, poiché permette di rispondere più efficacemente alle esigenze di professionalità, efficienza e sicurezza necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
L'azienda provvederà a predisporre per tutti gli addetti, in collaborazione con RSU e RLS momenti di formazione sia professionale che di prevenzione ai rischi esistenti nelle mansioni, conseguenti all'espletamento della attività lavorativa.
In particolare, per i neo assunti, verrà utilizzato il periodo di prova per svolgere adeguate lezioni teoriche.
Cap. 5 - Orario di lavoro
1 - Le parti si danno atto della impossibilità attuale di eliminare i turni del lavoro notturno al reparto scelta senza causare problemi di efficienza e produttività, ma consapevoli della pesantezza di detti turni verranno ricercate tutte le soluzioni possibili per arrivare in tempi brevi al superamento del lavoro notturno in questione.
2 - L'Azienda si rende disponibile a verificare con la RSU le richieste di orario a tempo parziale (part-time), ricercando le soluzioni che permettano l'utilizzo di questo regime di orario, verosimilmente nei casi fuori dal normale orario di lavoro.
3 - Nel caso di particolari necessità produttive che richiedano il ricorso a prestazioni supplementari e/o straordinarie, per periodi transitori e determinati, le parti concordano la necessità del confronto preventivo e dell'accordo tra Direzione Aziendale ed RSU, per definire tempi e modalità.
4 - Rimane quanto concordato nel precedente Contratto Aziendale del 4 Febbraio '93, da: "Disponibilità della Direzione Aziendale ...... a ...... personale in sua sostituzione."
Cap. 6 - Organizzazione del lavoro
Si concorda sulla necessità di confronti periodici tra Direzione Aziendale e RSU per la verifica degli organici, di ritmi e carichi di lavoro e dell'Organizzazione del lavoro nella sua complessità, garantendo la necessità di mobilità e flessibilità delle prestazioni e la garanzia del funzionamento degli Impianti.
Particolare attenzione verrà posta alla ricerca delle soluzioni che ottimizzino i risultati nello stabilimento Sadon di Vetto, su cui RSU e FULC hanno posto l'accento durante la discussione.
Cap. 7 - Ambiente di lavoro
L'azienda si impegna a promuovere tutte le iniziative e gli interventi necessari al pieno e puntuale rispetto delle normative di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (Legge [dlgs] 626/94); inoltre, in collaborazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), promuoverà iniziative a vari livelli atte a migliorare e diffondere la cultura della sicurezza in azienda, predisponendo programmi formativi.
I problemi connessi alla sicurezza e alla salute in fabbrica saranno oggetto di discussione e contrattazione, dietro richiesta dei RLS, ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.
I RLS per l'esercizio delle proprie funzioni, oltre ai permessi previsti per la RSU, utilizzeranno anche permessi retribuiti stabiliti dall'accordo del 03/06/1996 tra FULC e Assopiastrelle.
Cap. 11 - Indennità
Ad integrazione del Cap. "Indennità" dell'Accordo del 04.02.1993, non essendo attualmente possibile un intervento che permetta l'eliminazione del Turno Notturno, si concorda l'istituzione di una indennità pari a Lire 80.000 mensili per tutti i dipendenti impegnati sull'orario a 4 turni nel Reparto Scelta.
Tale Indennità sarà eventualmente soppressa con l'eliminazione di tale Turno.
La sopracitata indennità avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali.
A coloro che effettueranno temporaneamente tale turno, verrà corrisposta una Indennità di Lire 10.000 per ogni turno notturno lavorato.
1 - Le Indennità di Mansione attualmente esistenti vengono, a partire dalla stipula del presente accordo, adeguate e/o confermate alle seguenti quote:
- addetti al reparto presse £. 140.000
- addetti al reparto scelta £. 140.000
- addetti al reparto macinazione smalti £. 160.000
- addetti ai retini £. 160.000
- addetti al reparto forni £. 200.000
- addetti al reparto Smalteria £. 270.000
- addetti al reparto Magazzino-Spedizioni £. 140.000
2 - Come già accennato nel Cap. 8 parag. 3 il meccanismo di attribuzione delle Indennità di Mansione viene modificato come da allegato n. 1.
Cap. 14 - Decorrenza e durata
[…]
N.B.
Per quanto non modificato dal presente contratto vale quanto previsto dai contratti precedenti.