Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: AFM e OO.SS.
Settori: Commercio-Servizi, AFM Ferrara
Fonte: contrattazione.cgil.i

Sommario:

Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Formazione ed aggiornamento professionale
Art. 3 Ambiente, prevenzione e sicurezza
Art. 4 Permessi e visite mediche
Art. 5 Previdenza integrativa
Art. 6 Maternità
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Ferie
Art. 9 Turni di lavoro
Art. 10 Lavoro in Farmacie a ciclo continuo
Art. 11 Regolamentazione del lavoro del sabato
Art. 12 Personale del serbatoio
Art. 13 Anticipo TFR
Art. 14 Convocazione del personale
Art. 15 Indennità quadri
Art. 16 Premio inventario
Art. 17 Premio di risultato
Art. 18 Vestiario
Art. 19 Mensa
Art. 20 Indennità chilometrica
Art. 21 Qualifiche
Art. 22 Decorrenza e durata

Contratto integrativo aziendale Azienda Farmacie Municipalizzate

Art. 1 Relazioni sindacali
Le parti riconfermano il modello di relazioni sindacali attuale e stabiliscono di incontrarsi preventivamente sulle seguenti materie:
- piani di sviluppo e di investimenti;
- modificazioni societarie;
- modificazioni del servizio con ripercussioni sulla professionalità e all'occupazione.
Le parti concordano che, a conclusione dei confronti, qualunque sia l'esito, si formulino in maniera documentale le proposte e/o le risposte entro un periodo di norma non superiore ai 15 giorni.
Oltre tale limite le parti si riterranno libere di intraprendere le autonome iniziative.

Art. 2 Formazione ed aggiornamento professionale
Le parti ritengono che la formazione e l'aggiornamento professionale è obiettivo strategico prioritari.
Programmi formativi c/o di aggiornamento per tutto il personale saranno oggetto di specifici incontri tra le RSU e l'Azienda; in tali incontri si esamineranno le esigenze ed i fabbisogni formativi ritenuti da soddisfare e si concorderanno i programmi relativi prevedendo, se necessario, un apposito monte ore annuo; eventuali momenti formativi che debbano, per comprovati motivi, svolgersi fuori dell'orario di lavoro sono da considerarsi prestazioni straordinarie.

Art. 3 Ambiente, prevenzione e sicurezza
L'Azienda si impegna a predisporre una visita oculistica annuale, per tutti i lavoratori, in strutture pubbliche; per particolari situazioni potranno essere richieste, in qualsiasi momento, misure di prevenzione che saranno oggetto di confronto fra le parti.

Art. 4 Permessi e visite mediche
Si concorda di elevare a 26 ore le attuali 24 (art. 16 c 6 del CCNL) anche a copertura di visite mediche non documentate.

Art. 7 Orario di lavoro
L'applicazione dell'orario contrattuale di 38 ore, viene effettuata nelle farmacie mediante una articolazione dell'orario settimanale che preveda settimane rispettivamente a 40 ore e 32 ore con riposi di una giornata intera; tali meccanismi saranno progressivi in modo da consentire la turnazione dei giorni di riposo.
Per la farmacia Porta Mare, nella quale il servizio deve essere garantito nelle 24 ore, le ore di riduzione d'orario verranno accorpate in giornate intere da fruirsi con un programma concordato con i lavoratori interessati.
Si concorda che il personale amministrativo passerà a 2 rientri pomeridiani settimanali, riducendo la presenza al sabato mattina dalle ore 8 alle ore 12.
L'Azienda predisporrà il nuovo articolato dell'orario relativo ai rientri.

Art. 9 Turni di lavoro
I turni di lavoro saranno preventivamente concordati, ed eventuali modificazioni avverranno, salvo impossibilità oggettiva, previo confronto con le RSU aziendali.
Per il personale comandato dall'Azienda alla sostituzione di altro personale per improvvisa assenza di malattia o altre cause di forza maggiore, si riconosce una indennità corrispondente ad una maggiorazione dei 15% sulla retribuzione individuale oraria in considerazione anche della impossibilità di programmare compiutamente tali eventi.

Art. 10 Lavoro in Farmacie a ciclo continuo
Si stabilisce che a conclusione di ogni anno solare, si stabilirà il conguaglio delle giornate che risulteranno lavorate in più o in meno rispetto a quelle prestate dagli addetti ad orario normale.
I recuperi conseguenti verranno gestiti dagli interessati assieme all'Azienda.

Art. 11 Regolamentazione del lavoro del sabato
Per l'organizzazione dei lavoro presso le farmacie, relativamente al servizio prestato al sabato mattino, si concorda quanto segue:
- le ore lavorate sono recuperate e viene liquidata una indennità pari al 50% della retribuzione individuale oraria.

Art. 12 Personale del serbatoio
Il personale facente parte del serbatoio, rimarrà inalterato nella quantità oggi fissata in 6 unità.

Art. 14 Convocazione del personale
Le convocazioni dei personale da parte dell'Azienda, dopo l'orario di lavoro, dovranno essere considerate come lavoro straordinario e quindi come tale dovranno essere retribuite.

Art. 19 Mensa
[…]
Per i turnisti si riconfermano 45 minuti di pausa per la mensa.