Cassazione Civile, Sez. 6, 26 giugno 2014, n. 14498 - Infortunio mortale e rendita per la madre convivente


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni - Presidente -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza


sul ricorso 2084/2012 proposto da:
A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BONAIUTI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLINI ANTONIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato OTTOLINI TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMEO LUCIANA giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 428/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI del 10/10/2009 depositata il 06/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato Antonio Nicolini difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso.



FattoDiritto

 


1. La Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il gravame svolto da A.M. contro la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta dalla predetta A., nei confronti dell'INAIL, volta a conseguire la rendita ai superstiti (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85), in qualità di madre di A.A., convivente e contribuente al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, deceduto il (OMISSIS) in seguito ad infortunio sul lavoro;

2. il Giudice di appello, pur ritenuto che il figlio contribuiva al mantenimento della madre con la quale conviveva, ha escluso l'insufficienza dei mezzi di sussistenza della donna, sulla base del rilievo secondo cui, tenuto conto della pensione di reversibilità integrata al minimo della quale godeva, il reddito residuo, detratto l'affitto per la casa di abitazione IACP, era certamente assai limitato, ma non insufficiente a fronteggiare le primarie esigenze di vita;

3. avverso tale sentenza la A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo;

4. l'INAIL si è costituito, resistendo, con controricorso;

5. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato;

6. a prescindere dal rilievo secondo cui la ricorrente, pur deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 85 e 106, si duole, in sostanza, della valutazione, operata dalla Corte di merito, della dedotta gravità della situazione economica, vanno comunque ribaditi, nella vicenda in esame, i principi affermati da questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 2630 del 2008;

7. "la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.) nei seguenti termini: Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto;

8. i due presupposti sono entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno (Cass. 25 agosto 2006 n. 18520);

9. il livello quantitativo di sussistenza del richiedente non è determinato nè per legge, nè con direttive amministrative, nè attraverso la giurisprudenza di legittimità;

10. sul piano nomofilattico che le compete questa Corte può semplicemente dire che l'espressione mezzi di sussistenza con cui il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106, definisce lo stato di vivenza a carico richiama l'analoga espressione mezzi necessari per vivere di cui all'art. 38 Cost., comma 1, e non i mezzi adeguati di vita del lavoratore, di cui al comma 2.

11. Costituisce, ancora, questione di diritto l'individuazione dei cespiti e dei debiti rilevanti per la valutazione della sufficienza dei mezzi propri di sussistenza...appare corretta la premessa dommatica che sottosta alla decisione del giudice d'appello, il quale ha dato rilievo al reddito da pensione ed ai debiti inerenti alla casa di abitazione, e non a fatti eccezionali quali i debiti ereditati dal marito defunto nella gestione dell'attività commerciale.

12. Ciò posto, la determinazione in concreto della sufficienza dei mezzi di sussistenza è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, il quale può valutare tale sufficienza in relazione al costo della vita, al potere di acquisto della moneta, e agli altri standards sociali del luogo in cui la vicenda si svolge.

13. Non sembra applicabile al caso di specie, data la diversità delle fonti normative e delle nozioni dalle stesse adottate, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3 luglio 2007 n. 14996), la quale, al fine di determinare la nozione di vivenza a carico nella diversa fattispecie della pensione di reversibilità a carico dell'Inps in favore di figlio maggiorenne inabile, ha determinato la soglia di autosufficienza (recependo le determinazioni dello stesso Istituto previdenziale) nel limite di reddito previsto per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali stabilito dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, convertito, con modificazioni, in L. 29 febbraio 1980, n. 33, nel senso che un reddito proprio del figlio inabile inferiore a tale limite configura il requisito della vivenza a carico.

14. La giurisprudenza di legittimità si è, viceversa, focalizzata sul secondo elemento necessario, il contributo del de cujus ed il rapporto tra questo e i mezzi propri dell'ascendente.

15. Il principio enunciato è che, per quanto riguarda l'apporto del de cujus, non si richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (Cass. 18 maggio 2001 n. 6794; Cass. 12 giugno 1998 n. 5910; Cass. 4 marzo 2002 n. 3069; Cass. 28 luglio 2005 n. 15914).

16. E' necessario, però, sempre l'altro presupposto, quello dell'insufficienza dei mezzi propri di sussistenza..." (così Cass. 2630/2008; v., più di recente, Cass. 29238/2011).

17. Quanto alla valutazione sulla sufficienza della pensione percepita, depurata dell'onere del canone di affitto dell'alloggio assegnato dall'Istituto autonomo case popolari, essa costituisce tipica valutazione di fatto insindacabile in questa sede di legittimità.

18. La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 6 maggio 2014, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c..

19. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

i La ricorrente ha depositato memoria.

21. Il Collegio condivide il contenuto della relazione non infirmato dai rilievi critici della parte ricorrente.

22. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

23. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l'esonero dal pagamento.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014