Tipologia: Accordo di insediamento
Data firma: 20 febbraio 1997
Validità: 31.12.1999
Parti: Marzocchi Pompe/Api di Bologna e Fim,Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, PMI, Marzocchi Pompe Ostellato (Fe)
Fonte: contrattazione.cgil.it


Accordo di insediamento

Ostellato, 20 febbraio 1997, tra la ditta Marzocchi Pompe srl […], assistita dall'Api di Bologna [...] e la Fim-Fiom Uilm di Ferrara […] si è raggiunto il presente accordo Relativo al progetto industriale dell'Impresa di insediamento nell'area Sipro nel comune di Ostellato (FE).

Nel corso degli incontri che hanno portato alla stipula del presente accordo la Direzione della ditta Marzocchi ha illustrato il progetto industriale, le sue potenzialità, la entità e la qualità degli investimenti necessari.
Le caratteristiche principali del progetto industriali vengono riassunte nell'allegato 1) che fa parte integrante del presente accordo.
La Direzione della ditta Marzocchi Pompe ha poi informato che per rendere operante il complesso del progetto industriale previsto sarà necessario raggiungere un complessivo livello occupazionale di ca 50 unità lavorative complessive di cui ca 30 orientativamente operanti nello stabilimento di Ostellato a partire dall'autunno 1997. Si prevede che le altre 20 unità lavorative possano prendere servizio a partire dal trimestre 1998.
La composizione dell'organico aziendale prevederà la presenza sicuramente di una serie di figure per le quali è indispensabile un adeguato livello di professionalità ed esperienza specifica nelle funzioni da affidare.
Peraltro si ritiene assolutamente possibile l'inserimento di un ampio numero di lavoratori per i quali i requisiti selettivi di base possano essere limitati a formazione di base scolastica previo un adeguato tirocinio formativo da effettuare preventivamente all'avvio del rapporto di lavoro.
In questo senso si è già proceduto a formalizzare richieste di autorizzazione a progetti formativi in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna secondo quanto contenuto nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente accordo.
Si ritiene altresì possibile l'inserimento di personale femminile, quantomeno in quelle aree lavorative per le quali non è previsto il lavoro notturno.
Le OO.SS. hanno preso atto delle informazioni fornite dalla Direzione della ditta Marzocchi, esprimendo soddisfazione per la scelta effettuata dall'Impresa e sottolineando la validità tecnologica del progetto industriale presentato che fornisce opportunità di lavoro stabile e qualificato.
Le Parti hanno poi proceduto a definire la base delle discipline che dovranno regolare le rispettive relazioni e il rapporto di lavoro tra la ditta Marzocchi Pompe srl e i lavoratori da assumere per l'insediamento nell'area Sipro di Ostellato, riconoscendo entrambe le Parti la particolarità e la distinzione dell'insediamento industriale di Ostellato rispetto allo stabilimento di Casalecchio della Marzocchi Pompe srl e pertanto la inapplicabilità ai lavoratori assumendi per il nuovo insediamento degli accordi integrativi aziendali e delle prassi applicative vigenti presso la sede di Casalecchio.

1) Le Parti ritengono opportuno consolidare le positive relazioni stabilite nel corso della trattative che hanno portato alla stipula del presente accordo, pertanto convengono di mantenere un reciproco rapporto informativo.
In particolare la Direzione della Marzocchi Pompe srl si ritiene impegnata a fornire alle OO.SS. sottoscriventi il presente accordo periodiche informazioni sulla realizzazione dell'investimento produttivo di cui al presente accordo di insediamento, sulle tempistiche di avvio della produzione nel sito individuato sui risultati economici raggiunti.

2) Le Parti convengono che ai lavoratori assunti dalla ditta Marzocchi Pompe srl vengano applicate le normative di cui al CCNL Unionmeccanica-Confapi/Fim-Fiom-Uilm 13/9/94 e successive modificazioni, le normative di cui agli A.I sottoscritti dalla Confapi e dalla Cgil-Cisl-Uil e relative articolazioni territoriali.

3) Fermo restando quanto convenuto al punto precedente le Parti convengono sulla definizione sulle seguenti normative da applicare in via generalizzata e collettiva ai lavoratori dell'insediamento produttivo di Ostellato:

a) servizio mensa
la Marzocchi Pompe srl metterà a disposizione dei lavoratori un servizio mensa tramite fornitura esterna.
[…]
Le modalità operative di svolgimento del servizio verranno definite tra le Parti all'atto dell'avvio dello stesso.

b) Orari di lavoro
Gli orari di lavoro previsti nello stabilimento di Ostellato sono di tre tipi:
- Orario normale con intervallo meridiano. Per tale orario si fa pieno riferimento alle normative contrattuali vigenti.
- Orario di lavoro a ciclo semi-continuo per gli addetti ai reparti di lavorazione meccaniche e relative assistenze.
In tali lavorazioni è prevista la utilizzabilità del c.d. lavoro non presidiato con due ore di intervallo tra ciascuno dei tre turni previsti che verranno articolati sulla base di un orario di lavoro giornaliero di 6 ore e con l'utilizzo di n° 6 giornate lavorative dal lunedì al sabato (schema 6x6x3).
Nello schema citato la mezz'ora di riposo di cui all'art. 7 D.G. del vigente CCNL viene considerata fruita all'esterno dell'orario di lavoro, mentre viene riconosciuta un'ora di riduzione dell'orario di lavoro settimanale distribuita in n° 10' giornalieri. In tale contesto pertanto l'orario di lavoro effettivo sarà di 36 ore con retribuzione ragguagliata a 40. In caso di mancata o parziale prestazione lavorativa nelle singole giornate di lavoro, qualora la stessa non faccia scattare il diritto alla retribuzione piena in base a qualsivoglia norma di legge o di contratto, si procederà alla corresponsione della retribuzione relativa a 40' giornalieri (di cui 30' riferiti alla mezz'ora di riposo di cui all'art. 7 D.G. del vigente CCNL e 10' riferiti alla riduzione dell'orario di lavoro definite con il presente accordo) in via proporzionale alla effettiva prestazione resa.
Le Parti concordano di procedere all'atto dell'avvio della produzione ad una verifica congiunta che tenga conto delle valutazioni dei lavoratori direttamente interessati per quanto attiene l'orario di avvio dello schema di turno citato.
Le Parti si danno altresì atto che all'avvio della produzione potranno essere utilizzati schemi di doppio turno su 8 ore giornalieri su cinque giorni settimanali che verranno regolati sulla base delle normative del vigente CCNL.
- Orario di lavoro addetti alle lavorazioni di montaggio: Per tali lavorazioni sono previste due opzioni:
- 2 turni giornalieri di 8 ore con mezz'ora di pausa per la refezione nel corso del turno. Per tale schema le Parti valuteranno l'eventuale utilizzo di un'ora di ROL nella giornata del venerdì. L'utilizzo di tale schema è prevedibile in fase di avvio della produzione.
- 3 turni giornalieri di 6 ore per 6 giorni alla settimana.
Nello schema citato la mezz'ora di riposo di cui all'art. 7 D.G. del vigente CCNL viene considerata fruita all'esterno dell'orario di lavoro, mentre viene riconosciuta un'ora di riduzione dell'orario di lavoro settimanale distribuita in n° 10' giornalieri. In tale contesto pertanto l'orario di lavoro effettivo sarà di 36 ore con retribuzione ragguagliata a 40. In caso di mancata o parziale prestazione lavorativa nelle singole giornate di lavoro, qualora la stessa non faccia scattare il diritto alla retribuzione piena in base a qualsivoglia norma di legge o di contratto, si procederà alla corresponsione della retribuzione relativa a 40' giornalieri (di cui 30' riferiti alla mezz'ora di riposo di cui all'art. 7 D.G. del vigente CCNL e 10' riferiti alla riduzione dell'orario di lavoro definite con il presente accordo) in via proporzionale alla effettiva prestazione resa.
In tale area di lavorazione non è prevista la utilizzabilità del c.d. lavoro non presidiato e pertanto si ritiene che non debba essere utilizzato l'orario notturno dalle ore 00 alle ore 06.
Le Parti, in considerazione delle oggettive difficoltà organizzative derivanti dall'avvio di una attività lavorativa complessa quale quella di cui trattasi, convengono che nel corso del primo anno di attività, l'impresa possa definire la reale utilizzabilità delle riduzioni dell'orario di lavoro di cui al vigente CCNL ovvero il pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Trascorso tale periodo verranno applicate integralmente le normative contrattuali relative.

c) contrattazione aziendale
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono sulla opportunità al fine di favorire lo stesso avvio dell'insediamento produttivo, di definire un periodo di moratoria per la definizione di ulteriori accordi integrativi aziendali fino al 31/12/99.
Tre mesi prima della scadenza del termine della moratoria contrattuale le Parti si incontreranno per avviare la procedura di consultazione atta a definire gli obbiettivi e i parametri a cui legare il premio di risultato con l'intendimento di rendere operante l'accordo a partire dal 01/01/2000.
[…]

d) diritti sindacali
La Marzocchi Pompe srl riconoscerà, all'atto della sua costituzione sulla base delle normative vigenti, la RSU dei lavoratori dello stabilimento di Ostellato con la relativa abilitazione contrattuale per lo stabilimento medesimo. Parimenti avverrà per quanto attiene il RLS.