Tipologia: CCNL
Data firma: 19 febbraio 2008
Validità: 01.02.2008 - 31.12.2011
Parti: Federmaco e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento, calce, gesso e malte, Industria
Fonte: FILCA

Sommario:

Disposizioni generali e sistema di relazioni sindacali
Art.1 - Sistema contrattuale:
•A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
• B) Contrattazione aziendale
•C) Impegni delle parti
Art.2 - Sistema di relazioni industriali
I
• A) Settore cemento
• B) Settori calce, gesso e malte
II Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’Impresa
Art.3 - Formazione professionale
Art.4 - Gestione delle crisi occupazionali .
Art.5 - Appalti
Art.6 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
Art.7 - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda
Art.8 - Azioni positive per le pari opportunità
Art.9 - Tutele alle categorie dello svantaggio sociale
Art.10 - Accordi interconfederali
Art.11 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art.12 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni .
Art.13 - Reclami e controversie-Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale
Art.14 - Relazioni aziendali e conflittualità
Art.15 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art.16 - Assemblea
Art.17 - Permessi per cariche sindacali – Aspettativa per cariche pubbliche
elettive e sindacali
Art.18 - Affissioni
Art.19 - Versamento dei contributi sindacali
Art.20 - Istituti di patronato
Disciplina comune
Art.21 - Periodo di prova
Art.22 - Assunzione – Documenti – Quota di riserva .
Art.23 - Assunzione delle donne e dei fanciulli
Art.24 - Visita medica
Art.25 - Apprendistato
• Formazione
• Profili formativi
Art.26 - Contratto di inserimento
Art.27 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art.28 - Lavoro a tempo parziale
Art.29 - Classificazione del personale
•A) Declaratorie e profili
•B) Quadri
Art.30 - Passaggi di categoria
Art.31 - Mutamento di mansioni
Art.32 - Mansioni promiscue
Art.33 - Orario di lavoro
• A)
• B)
Art.34 - Lavoro a turni
Art 35 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art.36 - Interruzione di lavoro e recuperi
Art.37 - Riduzione di lavoro
Art.38 - Assenze e permessi
Art.39 - Congedi
Art.40 - Aspettativa
Art.41 - Interruzioni di anzianità
Art.42 - Determinazione quote orarie
Art.43 - Corresponsione delle competenze
Art.44 - Aumenti retributivi e minimi tabellari contrattuali
Art.45 - Indennità di contingenza – EDR
Art.46 - Ferie.
Art.47 - Giorni festivi
Art.48- Aumenti periodici di anzianità
Art.49- Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art.50 - Trattamento di fine rapporto
Art.51 - Premio di risultato
Art.52 - Mensa
Art.53 - Congedo matrimoniale
Art.54 - Indennità di testimonianza
Art.55 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art.56 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art.57 - Chiamata e richiamo alle armi
Art.58 - Gravidanza e puerperio
Art.59 - Trasferimenti
Art.60 - Lavoratori studenti – Diritto allo studio
Art.61 - Previdenza complementare
Art.62 - Assistenza sanitaria
Art.63 - Tutela tossico-dipendenti e loro familiari
Art.64 - Conservazione utensili e visite di inventario e di controllo
Art.65 - Norme comportamentali
Art.66 - Provvedimenti disciplinari
Art.67 - Licenziamento per mancanze
Art.68 - Certificato di lavoro
Art.69 - Caso di morte del lavoratore
Art.70 - Decorrenza e durata
Disciplina speciale
Parte I – Soggetti destinatari della Parte I della Disciplina Speciale – Operai
Art.71 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art.72 - Modalità per la mensilizzazione
Art.73 - Lavori pesanti e disagiati
• A) Cemento e lavorazioni promiscue
• B) Calce, Gesso e Malte
Art.74 - Premio di anzianità
Art.75 - Trasferte
Art.76 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Parte II – Soggetti destinatari della Parte II della Disciplina Speciale – Intermedi
Art.77 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art.78 - Indennità sottosuolo
Art.79 - lavori pesanti e disagiati
Art.80 - Premio di anzianità
Art.81 - Trasferte
Art.82 - Alloggio
Art 83 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Parte III – Soggetti destinatari della Parte III della Disciplina Speciale – Impiegati
Art.84 - Lavoratori laureati e diplomati
Art.85 - Lavoratori con funzioni direttive
Art.86 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art.87 - Indennità varie
Art.88 - Premio di anzianità
Art.89 - Trasferte
Art.90 - Alloggio
Art.91 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Allegati al CCNL 28 luglio 1999:
1. Art.15 (passaggi di qualifica) punto 2 lett. B del CCNL 30.9.1994
2. Art.12 (aumenti periodici di anzianità) disposizioni transitorie del CCNL 21.7.1979
3. Art.19 (trattamento di fine rapporto), tabelle, del CCNL 30.9.1994
4. Artt.66, 91 e 116 (indennità di anzianità) del CCNL. 21.7.1979
5. Apprendistato – Linee guida su piano formativo individuale, alla capacità formativa dell’impresa e all’attestazione della attività formativa svolta

Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 febbraio 2008 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.


Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali
Art.1 Sistema contrattuale
B) Contrattazione aziendale

La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le RSU, costituite ai sensi dell’Accordo interconfederale 20-12-1993, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall’altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i Gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e al Coordinamento delle RSU se costituito, ovvero alle RSU, e, dall’altra, alle Direzioni aziendali assistite dalla Organizzazione imprenditoriale nazionale.
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Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Art. 2 Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale - Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’Impresa
I

Le parti, ferme restando l’autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull’opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
A tal fine le parti stipulanti istituiscono il Comitato Paritetico Nazionale (CPN) permanente con propria autonomia funzionale ed operativa. Il CPN è composto da 9 rappresentanti le Organizzazioni sindacali e da 9 rappresentanti Federmaco. Le nomine di parte sindacale saranno effettuate dalle Organizzazioni interessate unitariamente. Il CPN si riunisce, in via ordinaria, due volte l’anno - una nel mese di aprile e una nel mese di ottobre di ciascun anno - e, in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti. Il CPN si considera regolarmente costituito se sono presenti almeno n. 5 rappresentanti per ciascuna componente. Il coordinamento logistico e le attività di segreteria, ivi compresi i verbali delle riunioni del CPN, nonché eventuali ulteriori aspetti organizzativi, saranno definite dal CPN con apposito regolamento.
Oggetto del programma dei lavori del Comitato saranno, in particolare, i seguenti temi: l’andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti:
le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull’attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;
l’utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull’ occupazione;
la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all’art. 3;
le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell‘Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all’art.6 (Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori).
la verifica dell’ applicazione, per le Aziende del settore cemento, dell’Accordo Europeo Multisettoriale, sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo le parti recepiscono nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie contrattuali presenti nelle Aziende.
Con l’accordo di entrambe le componenti, il CPN può intervenire su materie di interesse dei settori, non espressamente affidategli.
Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del CPN, le parti stipulanti potranno intervenire per le relative soluzioni.
Le parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.
Il Comitato Paritetico Nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati fomiti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all’esame, potranno prendere parte tecnici esterni.
A) Settore cemento
1. I risultati dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fomite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull’ occupazione;
- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
- gli andamenti annuali dell’occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;
- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;
- i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
- i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore;
- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l’orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato Paritetico Nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l’occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l’Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l’Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell’incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui allo comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fomite dall’Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un’unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3) e 4).
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), i gruppi industriali - intendendo per gruppo Aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero Aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell’Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa:
i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti;
- eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;
- la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione e per sesso;
- l’andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;
- le assenze dal lavoro;
- l’andamento della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d’orario ed ex festività;
- l’eventuale ricorso alla CIG ordinaria e straordinaria;
- le attività conferite in appalto.
I gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all’attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l’attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell’informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra saranno fomite, su richiesta, alle singole RSU per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative intendendosi per tali quelle che occupino almeno 50 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull’andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della CIG ordinaria e straordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d’orario ed ex festività.
Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all’attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell’informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla legge n.164/1975 e successive modificazioni ed integrazione.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
B) Settori Calce, Gesso e Malte
1. I risultati dei lavori del Comitato Paritetico Nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fomite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
la realtà strutturale dell’intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati;
significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull’occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato Paritetico N azionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. Tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto1) i Gruppi industriali operanti nei settori della calce o del gesso o delle malte - intendendosi per Gruppo Aziende con più di 250 dipendenti ed aventi stabilimenti ubicati in almeno due regioni - fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, su richiesta delle stesse, in apposito incontro che sarà tenuto presso la sede della Associazione imprenditoriale, informazioni concernenti:
l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività aziendale, nonché la sua situazione economica;
gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;
la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 50 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 2), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni concernenti:
- l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività aziendale, nonché la sua situazione economica;
- gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali:
- la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’ organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
II Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’Impresa
1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell’ambiente ed alla responsabilità sociale d’impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l’avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2) Le parti convengono, in particolare:
- di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle Industrie dei Settori, assicurando lo sviluppo delle capacità produttive, la tutela dell’occupazione unitamente alla costruzione di una adeguata e coerente strategia ambientale;
di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, Imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:
• Protezione ambientale e gestione CO2;
• Utilizzo prodotti e combustibili tradizionale e alternativi
• Salute e sicurezza del personale.
• Monitoraggio e reporting delle emissioni.
• Impatto sulle comunità locali.
4) Le parti ritengono che la responsabilità sociale d’impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l’impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale d’impresa costituisce un miglioramento dell’osservanza degli obblighi di legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, Le parti convengono che, entro sei mesi dalla firma del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il (CPN) Comitato Paritetico Nazionale, predisponga un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti minimi per la attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d’impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.

Art. 3 Formazione e crescita professionale - Fondimpresa
Le Parti riconoscono concordemente l’importanza della formazione professionale, strumento essenziale per la crescita delle risorse umane nell’attività lavorativa, e di conseguenza, a livello personale.
Le parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, le seguenti finalità prioritarie da perseguirsi attraverso iniziative di formazione professionale:
• consentire a tutti i lavoratori l’acquisizione di conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche, organizzative, legislative;
• incentivare i lavoratori ad ampliare e ad accrescere le loro competenze professionali, non solo tecniche, ma anche relazionali, al fine di renderli idonei a cogliere opportunità di sviluppi di carriera all’interno delle aziende;
• rispondere a necessità di aggiornamento ed eventuale riqualificazione dei lavoratori, al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Le Parti, riferendosi alle previsioni delle leggi e degli Accordi Interconfederali in materia di formazione professionale, intendono concordemente delineare le modalità di rapporto con Fondimpresa - Fondo interprofessionale per la formazione continua.
Le aziende concorderanno in tempi utili con le RSU i piani di formazione, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da sottoporre all’approvazione di Fondimpresa, secondo le modalità previste dalla legge nazionale e dalle norme regionali.
Questi piani di formazione, oltre ai percorsi formativi ed alle metodologie didattiche funzionali agli obbiettivi, prevederanno le modalità di svolgimento delle iniziative di formazione, nonché quelle di partecipazione delle figure individuate.
Il Comitato Paritetico Nazionale di cui all’art. 2 del presente Contratto ha il compito di costituire il "Dossier sulla formazione nei settori rappresentati", raccogliendo dalle aziende copia dei piani di formazione concordati, anche al fine di proporre alle realtà di impresa meno strutturate, le esperienze acquisite, se del caso rimodulate alle specifiche esigenze formative.
Il Dossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della "privacy", e non potrà essere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori a cui si applica il presente contratto.
È altresì affidato al Comitato il compito di monitorare l’evoluzione della normativa in materia di formazione professionale, a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le Parti sulle opportunità di finanziamento, e l’eventuale introduzione e sviluppo di nuovi strumenti di formazione.
Acquisita la normale operatività, il Comitato Paritetico Nazionale potrà essere investito dalle Parti di ulteriori compiti in materia di formazione professionale, quali ad esempio lo studio di linee guida per un piano di formazione di base destinato agli addetti dei settori a cui si applica il presente contratto.
Per la gestione delle suddette attività in materia di formazione professionale, all’interno del Comitato Paritetico nazionale potrà essere incaricato un gruppo paritetico ristretto, che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.

Art. 5 Appalti
Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbano rigorosamente rispecchiare le norme di legge.
In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all’interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l’esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest’ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le Aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, la RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della RSU sarà effettuato un incontro per l’esame della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le Aziende informeranno la RSU sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 6 Tutela salute dei lavoratori e tutela ambiente - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
A) 1. Le parti, concordano di istituire a far data dal l febbraio 2008 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA) che subentra al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella titolarità dei diritti del ruolo e delle attribuzioni previste dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e dalla precedente regolamentazione di cui al CCNL 5 marzo 2004.
I lavoratori in tutte le unità produttive all’atto della elezione delle RSU eleggono, tra i componenti le RSU, il RLSSA nei seguenti numeri:
1 (uno) rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
3 (tre) rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
6 (sei) rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad una distanza superiore a 20 Km dallo stabilimento, è eletto nell’ambito delle RSU apposito RLSSA tra i lavoratori della cava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al RLSSA come sopra stabilito
Il RLSSA rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute secondo la disciplina del presente articolo ed è interlocutore della direzione aziendale nell’esercizio delle proprie competenze, all’interno dello stabilimento e delle relative pertinenze.
Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all’art. 15 comma 5 del presente contratto, verrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti delle RSU eletti RLSSA.
2. Fermo restando che al RLSSA sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall’art. 19 D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, le parti riconoscono che l’attività del RLSSA in materia di sicurezza, salute e ambiente deve rispondere a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e collaborazione per il loro raggiungimento. A tal fine l’Azienda assicurerà la necessaria informazione /formazione del RLSSA, in particolare:
- sui temi della tutela dell’ambiente;
- sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
- sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale.
Il RLSSA, oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma potrà utilizzare n.16 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo completo, da dedicare, inizialmente, alla formazione; per tutte le altre unità produttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte, tali ore aggiuntive, da dedicare inizialmente alla formazione, sono pari a n. 8 ore annue.
3. Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 626/94 nonché per la partecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell‘igiene e sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e nelle forme di cui alla parte II, pt.2) dell’accordo interconfederale 22.06.1995 (organi paritetici territoriali), le Aziende metteranno a disposizione dei RLSSA un monte ore di permessi retribuiti pari a:
- 48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 88 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 128 ore annue nelle unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti.
I permessi debbono essere richiesti dai RLSSA di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l’andamento dell’ attività produttiva.
Per l’espletamento dei compiti previsti dai punti b),c),d),g),i), ed l) dell’art. 19 D.Lgs. n. 626/94, i RLSSA potranno disporre del tempo strettamente necessario senza pregiudizio ne della retribuzione ne dei permessi retribuiti come sopra definiti e loro spettanti.
Detti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i RLSSA potranno avvalersi, per l’espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi retribuiti spettanti alle RSU. In tal caso la richiesta per la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla RSU secondo le modalità fissate per i permessi spettanti alla RSU e di cui all’art. 15 del presente contratto indicando il/i nominativo/i del/i beneficiario/i.
4. La Direzione aziendale, il RLSSA e la RSU si incontreranno annualmente, un mese prima della riunione periodica prevista dalla norma di legge, al fine di verificare congiuntamente eventuali temi di comune interesse che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché sull’ambiente, da sviluppare nella predetta riunione periodica.
Il RLSSA ha le competenze e svolge i compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 e in particolare:
a. presenzia alle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché alla trascrizione dei risultati nel documento sulla valutazione dei rischi di cui al secondo comma, dell’art. 4 D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni;
b. è consultato sulle iniziative aziendali di informazione/formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
c. è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla sicurezza nell’ ambiente di lavoro e riceve informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi.
d. riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo produttivo dei residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa in materia;
e. riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al DPR 915/1982;
f. avverte il responsabile dell’Azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
g. è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti dall’Azienda.
Nella riunione periodica, oltre ai temi stabiliti dall’art. 11 D.Lgs. n. 626/94, l’Azienda fornirà informazioni riguardo ad aspetti ambientali significativi.
Per le visite ai luoghi di lavoro il RLSSA, contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell’unità produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed emergenza, fermo restando l’obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il RLSSA, in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro interessato dall’emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze produttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge (es. art. 339 DPR 547/55).
B) 1. Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell’ American Conference of Government Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese a cura dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.
2. Potranno essere affidate ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Aziende Sanitarie Locali di cui all’art. 14 legge 833/1978, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RLSSA (Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza Salute ed Ambiente) le rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
• Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RLSSA sono a carico dell’azienda.
• Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
• Le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni delle precedenti o in occasione di modifiche del processo produttivo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e comunque in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
• I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati degli infortuni, su richiesta del RLSSA o delle RSU, formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.
3. I risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori - fermo restando quanto previsto dall’art. 2105 c.c. - saranno inseriti nel documento sulla valutazione dei rischi di cui al secondo comma dell’art. 4, D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, conservato in stabilimento a cura della Direzione per consultazione e fornito in copia su richiesta del RLSSA
4. Le Aziende raccoglieranno le statistiche afferenti le assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale, insieme al registro aziendale degli infortuni di cui all’art. 403 DPR 547/1955, saranno conservati in stabilimento a cura della Direzione per consultazione e fomiti in copia su richiesta del RLSSA
5. I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio. Dei risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati sarà data notizia al RLSSA in forma anonima collettiva e per suo tramite alle RSU. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e RLSSA. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
6. Viene istituita la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, custodita dall’ Azienda presso l’unità produttiva che ne consegna copia al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o quando lo stesso ne fa richiesta, sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati di:
• eventuali visite di assunzione;
• visite periodiche effettuate dall’Azienda per obbligo di legge;
• controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
• visite di idoneità effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
• infortuni sul lavoro;
• assenze per malattia ed infortunio.
7. Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, l’approvvigionamento dell’acqua potabile negli stabilimenti, l’istituzione di bagni, docce e spogliatoi.
8. Le Aziende provvedono e assicurano nell’ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, che ciascun lavoratore riceva un’adeguata formazione e informazione non inferiore a quella prevista dagli artt. 21 e 22 D.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni con l’ausilio, se del caso, di appositi supporti a stampa:
• sui rischi specifici cui possono essere esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;
• sui dispositivi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
______
Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai RLSSA dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall’art. 9 della legge 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti A) e B) del presente articolo si fa riferimento all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e, per quanto riguarda la designazione e/o elezione del RLSSA, sempre che i lavoratori non abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente CCNL, all’accordo 22/11/1995, punto 3, sottoscritto dalle parti stipulanti il presente contratto nazionale di lavoro.
_____
C) Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono di affidare all’attività del Comitato Paritetico Nazionale il perseguimento dei seguenti obiettivi comuni:
promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, i RLSSA e le RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;
monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento ai RLSSA che ai lavoratori neo-assunti al fine di costituire una banca dati settori ale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;
confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
seguire l’evoluzione della sicurezza dei settori rappresentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti;
esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per le attività affidate in appalto.
Inoltre, allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione entro la fine di ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa nazionale di settore sulla sicurezza nella quale saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Organizzazione imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atte a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
In occasione della 1a sessione della anzidetta informativa di settore sulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni congiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l’obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.

Art. 8 Azioni positive per le pari opportunità
Le parti, preso atto delle iniziative legislative volte al conseguimento delle pari opportunità per le lavoratrici, realizzeranno, in vigenza del contratto nazionale di lavoro, apposito incontro per esaminare le azioni positive che possono derivare dall’applicazione della normativa nazionale.

Art. 10 Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell’industria italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Art.14 Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 25-1-1990 e 23-7-1993, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui alla prima parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 15 Rappresentanza sindacale unitaria
[…]
La RSU e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall’accordo interconfederale 23 luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]

Art. 16 Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all’interno dell’unità produttiva nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’Azienda nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Disciplina comune
Art.23 Assunzione delle donne e dei fanciulli

Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art.24 Visita medica.
È in facoltà dell’Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dagli arti. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 Apprendistato
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione all’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.
Per la disciplina dell’apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
In attuazione delle disposizioni di cui al Dlgs 276/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
[…]
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili.
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale.
Le modalità e l’articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere definite a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all’ apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda disponga di capacità formativa interna.
La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda. […]
Profili formativi
I profili formativi individuano le relative conoscenze e competenze necessarie alle figure professionali di seguito indicate:

Addetto all’amministrazione;
Responsabile amministrativo di stabilimento; - Addetto commerciale;
Responsabile Qualità/Laboratorio; - Assistente/Capoturno;
Capo servizi meccanici;
Manutentore elettrico - elettromeccanico - elettronico; - Manutentore generico polivalente; Manutentore meccanico;
Operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata; - Operatore polifunzionale di cava;
Analista di laboratorio.
Le parti si danno atto che i programmi formativi concordati, oltre allo sbocco professionale determinato dal presente verbale di accordo, possono creare le premesse per ulteriori evoluzioni professionali e conseguenti avanzamenti di inquadramento - verificabili a livello aziendale tra Direzione ed RSU.

Responsabile Qualità - Responsabile Laboratorio: impiegato AD1
Declaratoria AD: Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento: tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di manutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi.
Aree di attività
- ha la responsabilità del mantenimento e del continuo miglioramento del sistema qualità ed in questo ambito risponde della raccolta, dell’aggiornamento, della elaborazione dei dati di produzione e consumo di tutti gli impianti produttivi
- risponde della raccolta dei dati relativi alla qualità dei prodotti
- è responsabile del laboratorio per le analisi chimiche e le prove fisico-meccaniche.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere il ciclo produttivo, le materie prime, i prodotti finiti, i costituenti ed ogni altro materiale utilizzato per la produzione dei leganti idraulici
• Conoscere le logiche del sistema qualità nelle sue componenti normative e nelle sue finalità
• Mettere in atto quanto previsto dal sistema qualità e verificarne la corretta attuazione
• Diffondere il sistema qualità nelle sue componenti: Manuale Qualità, procedure, istruzioni, specifiche ecc.
• Verificare che tutto il personale sia correttamente informato sui metodi di lavoro, sulle procedure operative, sulle specifiche e sugli obiettivi di qualità
• Predisporre il piano annuale delle verifiche ispettive
• Predisporre la documentazione necessaria per effettuare il riesame del Sistema Qualità e le riunioni periodiche
• Curare la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale
• Curare la stesura, l’emissione e la gestione dei documenti del Sistema Qualità secondo quanto previsto nel Manuale Qualità
• Verificare l’effettuazione di quanto previsto nelle azioni correttive/preventive e redige il rapporto sull’efficacia degli interventi attuati
• Conoscere tutte le procedure, metodologie e standard di riferimento per tutti i controlli chimici e chimico-fisici di tutti materiali del processo produttivo del cemento, acque e combustibili
• Promuovere ed assicurare la formazione del personale di stabilimento coinvolto nel controllo della qualità delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti
• Eseguire tutte le analisi ed i controlli previsti nel normale piano dei controlli ed eventuali controlli straordinari del Ciclo di Produzione
• Assicurare la registrazione e l’elaborazione di tutti i dati relativi al sistema di controllo della qualità
• Assicurare la taratura e la messa a punto sia degli strumenti di laboratorio che delle apparecchiature analitiche destinate al controllo di processo
• Intrattenere i rapporti con l’ "ITC" e gli altri enti di certificazione
• Controllare sistematicamente il pieno rispetto di tutte le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale del laboratorio chimico:
- attuare le misure preventive e protettive dai rischi accertati conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi
- attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività del laboratorio chimico, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e porta a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione
- curare che il personale del laboratorio chimico osservi tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute richieste dalla natura del proprio lavoro ed usi i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.

Assistente/ Capo Turno: intermedio AC1
Declaratoria AC: Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento: preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo tradizionale.
Aree di attività
Coordinatore operativo di lavoratori addetti ai reparti di produzione operanti su più turni avvicendati:
- mediante il coordinamento degli interventi sugli impianti effettuati dalla squadra di personale a turno, garantisce che le caratteristiche dei semilavorati e dei prodotti finiti siano rispondenti alle specifiche di qualità;
- in base all’esperienza acquisita provvede sia all’individuazione di guasti e/o anomalie funzionali con riferimento alla gravità ed ai tempi di intervento, per poi coordinarsi con le aree di manutenzione per la programmazione della fermata di macchinari e/o impianti allo scopo di ripristinarne la funzionalità, sia ad informare i servizi competenti su problematiche che, se non rilevate, potrebbero procurare gravi danni agli impianti di produzione o determinare un livello qualitativo dei prodotti inferiore agli standard aziendali;
- redige una breve relazione sulle operazioni più salienti avvenute nel corso del turno, documento che resta a disposizione dei responsabili della produzione e delle manutenzioni per le valutazioni relative,
- suggerisce tutte le possibili migliorie per il buon funzionamento degli impianti o di singole macchine,
- controlla sistematicamente, per quanto di competenza, il pieno rispetto da parte del personale di tutte le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute,
- partecipa alle riunioni indette per effettuare la programmazione dei lavori e degli interventi. Conoscenze e competenze professionali:
• conoscere il ciclo produttivo e l’organizzazione del lavoro
• conoscere gli impianti e i macchinari, la loro funzionalità e le anomalie di funzionamento
• conoscere tutte le innovazioni apportate nel processo
• conoscere le normative di certificazione della qualità
• conoscere le normative tutte in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
• conoscere le misure tutte, preventive e protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività degli addetti alla produzione
• conoscere tutte le operazioni riguardanti il controllo della qualità dei prodotti e dei semi lavorati
• conoscere le principali norme legali e contrattuali in tema di gestione del rapporto di lavoro

Capo Servizi Meccanici: impiegato AD2
Figura professionale: Capo Servizi Meccanici - Responsabile Manutenzione Meccanica
Declaratoria AD: Appartengono all’area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell’ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento: addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico - gestionale.
Aree di attività:
- Ha la responsabilità della manutenzione meccanica del macchinario fisso e mobile dell'intero ciclo produttivo e dei mezzi mobili di stabilimento;
- organizza e sovrintende, tramite preposti, all’attività dell’officina meccanica;
- sovrintende ai lavori di manutenzione meccanica e di nuovo impianto affidati in appalto o con contratto d’opera e con la relativa contabilità.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere le caratteristiche strutturali, funzionali, sistemiche ed operative di impianti,
macchine, apparecchiature e mezzi vari, relativi all’intero ciclo produttivo:
- Rilevare ed analizzare ogni situazione anomala
- Effettuare la manutenzione preventiva (ispezioni, piano di lubrificazione, ecc.)
- Programmare ed eseguire gli interventi manutentivi, coordinandoli, se necessario, con gli interventi degli altri servizi della cementeria
- Individuare i materiali necessari, controlla le giacenze e compila le richieste di acquisto
- Assicurare la tempestiva disponibilità dei materiali nel rispetto delle disposizioni aziendali
- Raccogliere ed aggiornare tutta la documentazione relativa alla gestione meccanica della cementeria secondo i criteri e le procedure informatiche vigenti
- Gestire, organizzare e formare il personale dei servizi di manutenzione meccanica
• Programmare i lavori meccanici affidati ad imprese appaltatrici, compresi i lavori di nuovi impianti, curare i rapporti con le imprese appaltatrici per assicurare la corretta ed economica esecuzione degli interventi; predisporre tutta la documentazione richiesta per la definizione dei budget e per il rispetto delle procedure d’appalto dei lavori affidati alle imprese appaltatrici; provvedere al controllo della contabilità; collaborare, per quanto di competenza, al raggiungi mento degli obiettivi di budget
• Conoscere le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale dei servizi di manutenzione meccanica:
- attuare le misure preventive e protettive dei rischi accertati conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi
- attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività dell’officina meccanica, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti
- curare che il personale dell’ officina meccanica osservi tutte le norme vigenti m materia di sicurezza e tutela della salute ed usi dispostivi di protezione individuale messi a disposizione
- compilare e registrare le cause che hanno determinato l’infortunio degli addetti all’officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure preventive e/o protettive
- informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e definire le modalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione
- contribuire all’esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di interventi migliorativi

Manutentore elettrico - elettromeccanico - elettronico: operaio AC1
Declaratoria AC: Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento: specialista provetto di manutenzione meccanica (elettrica, elettronica, elettromeccanica e tecnico hardware) in possesso di prolungata e comprovata esperienza che utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi.
Area di attività:
- sulla base di disegni tecnici, interviene nel montaggio, ripristino, o riparazione di impianti elettrici di alta e bassa tensione, impianti elettronici e informatici e delle relative parti, di computers e di impianti di ricezione nonché di reti telefoniche e telematiche utilizzando anche strumentazione informatica, con controllo e messa a punto o in servizio con le opportune verifiche.
Conoscenze e competenze professionali:
• Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza (manutenzione impianti, potenza, automazione) e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione
• Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all’interno del processo produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure interne previste dai sistemi di certificazione in atto
• Leggere e interpretare: schemi anche con componentistica elettronica
• Conoscere gli elementi di base dell’ elettrotecnica e dell’ elettronica
• In riferimento allo schema dato saper scegliere i materiali ed i componenti necessari e realizzare in autonomia impianti di illuminazione e distribuzione elettrica
• Collaborare alla messa a punto di impianti, sistemi e macchine elettriche ed elettroniche e partecipare alloro collaudo
• In riferimento allo schema dato individuare i componenti anche elettronici di quadri di comando controllo e regolazione di macchine ed impianti, operare il cablaggio delle apparecchiature e la installazione del quadro a bordo macchina
• Conoscere e saper gestire tramite tecnologia PLC circuiti elettropneumatici ed oleodinamici
• Saper installare reti di distribuzione anche informatica di tipo LAN ed intervenire su reti a banda larga
• Saper eseguire le lavorazioni meccaniche che possono essere richieste per la realizzazione degli impianti (alloggiamento apparecchiature, .. )
• Conoscere e identificare i problemi elettrici in fase di manutenzione degli impianti elettrici industriali e, all’occorrenza, anche civili
• Conoscere i metodi da applicare ed essere in grado di effettuare una ricerca guasti
• Registrare sulla documentazione tecnica le fasi del lavoro ed i risultati
• Conoscere gli strumenti ed i macchinari di lavoro
• Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione necessaria
• Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo
• Compilare e registrare le cause che hanno determinato l’infortunio degli addetti all’officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure preventive e/o protettive
• Informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e definire le modalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione
• Contribuire all’esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di interventi migliorativi

Manutentore generico polivalente: operaio AS2
Declaratoria AS: Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza
Profilo di riferimento: specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio di apparecchiature elettriche ( edili ed idraulici civili) o componenti elettronici sia in officina che nei reparti, ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti
Aree di attività
- sulla base di istruzioni operative, disegni tecnici non complessi e programmi di manutenzione preventiva, esegue lavori di manutenzione ordinaria prevalentemente di natura edile, ma anche su impianti elettrici ed idraulici civili;
- all’occorrenza, collabora con i manutentori specializzati nell’esecuzione di interventi su attrezzature o impianti industriali.
Conoscenze e competenze professionali:
• Conoscere le caratteristiche generali dell’attività di produzione e del ciclo tecnologico;
• Conoscere in modo approfondito la struttura edile ed impiantistica dell’unità produttiva in cui sono svolte le mansioni lavorative;
• Conoscere le finalità della propria mansione all’interno dell’attività dell’unità produttiva, oltre alle procedure previste dal sistema sicurezza;
• Conoscere in modo approfondito gli utensili e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed interpretare la documentazione tecnica di corredo;
• Conoscere ed applicare gli elementi di base della manutenzione edile, idraulica, dell’impiantistica elettrica ed elettromeccanica civile;
• Conoscere le caratteristiche tecniche e gli impieghi dei diversi materiali utilizzati nello svolgimento delle mansioni;
• Conoscere in modo approfondito tutte le normative di sicurezza relative all’utilizzo di utensili, attrezzature e materiali propri delle attività di competenza;
• Conoscere in modo approfondito i dispositivi individuali di protezione e le modalità per un loro corretto utilizzo;
• Saper registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati ottenuti;
• Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con gli specialisti, in caso di necessità, per interventi di manutenzione degli impianti industriali;
• Conoscere ed applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.

Manutentore meccanico: operaio AS2
Declaratoria AS: Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento: specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e montaggi meccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro seguendolo nelle fasi operative fino alla sua conclusione avvalendosi anche di altri collaboratori.
Aree di attività
- sulla base di istruzioni operative, programmi di manutenzione preventiva, disegni tecnici e schemi di impianto, esegue lavori di precisione, per la costruzione, modifica, riparazione, manutenzione delle parti meccaniche di macchine e impianti;
- esegue il controllo e la messa a punto degli stessi.
Conoscenze e competenze professionali:
• Conoscere le caratteristiche generali dell’attività di produzione e del ciclo tecnologico, con particolare riferimento alle macchine ed agli impianti di stabilimento;
• Possedere una visione "sistemica" che permetta di individuare i collegamenti tra le varie fasi in cui si articola il processo di produzione (estrazione e frantumazione delle materie prime, macinazione materie prime, cottura, macinazione, distribuzione prodotto sfuso, insacco);
• Conoscere il ruolo della propria specializzazione all’interno del processo produttivo, oltre alle procedure previste dal sistema sicurezza
• Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei particolari, distinta base tecnica, ciclo di montaggio, scheda controllo qualità, piani di manutenzione preventiva
• Conoscere ed applicare gli elementi di base della meccanica, compresi elementi di elettromeccanica
• Conoscere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali impiegati nella costruzione dei macchinari ed impianti di produzione
• Conoscere il processo di montaggio di gruppi o sotto gruppi meccanici e sapere intervenire con lavorazioni su banco, anche tramite la saldatura, e con le macchine utensili, per adattamenti eventualmente richiesti
• Saper eseguire la messa a punto delle macchine attrezzate e la regolazione degli impianti e modificare i complessi attrezzati esistenti in modo da variare le prestazioni finali
• Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di operare con colleghi in manutenzione preventiva e straordinaria degli impianti
• Conoscere gli strumenti e le tecniche di misura e di controllo per effettuare quanto richiesto dalla scheda controllo qualità ricevuta
• Conoscere gli strumenti ed i macchinari di lavoro, compresi quelli per l’attrezzaggio
• Conoscere le caratteristiche della componentistica meccanica ed elettromeccanica
• Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione necessaria
• Conoscere ed applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.

Operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata: operaio AS1
Declaratoria AS: Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento: operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che, conoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti, ne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni ed interventi a reparto.
Aree di attività
Lavoratore turnista che assicura la normale efficienza di tutti gli impianti attraverso ispezioni ed interventi a reparto, e quindi:
- controlla il corretto funzionamento delle macchine, segnalando eventuali anomalie, - durante la marcia degli impianti effettua più volte i controlli di processo ed i prelievi dei campioni previsti,
- laddove necessario, controlla e/o garantisce il regolare rifornimento delle materie prime,
- mantiene pulito il reparto e garantisce la lubrificazione di tutte le macchine,
- concorre all’effettuazione di manutenzioni ed interventi di natura meccanica e/o elettrica necessari per il riavviamento degli impianti Conoscenze e competenze professionali:
• conoscere il ciclo produttivo e l’organizzazione del lavoro
• conoscere gli impianti e i macchinari, le loro caratteristiche funzionali, le anomalie di funzionamento
• conoscere le normative di certificazione della qualità
• conoscere le misure, preventive e protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative

Operatore Polifunzionale di cava: operaio AS3
Declaratoria AS: Appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento: conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto complessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e operative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori performances.
Area di attività
- Conduzione di più macchine operatrici (pale gommate, dumper rigidi ed articolati, escavatori idraulici, autocisterne ed autocarri)
- Svolgimento di attività di manutenzione ordinaria giornaliera (quali lubrificazione del mezzo, verifica e ripristino del livello dei fluidi necessari al funzionamento del mezzo)
- Mantenimento in efficienza del mezzo affidato, con raccordo con altri servizi aziendali (es. manutenzione) per eventuale ripristino dello stesso in caso di inconvenienti non risolvibili direttamente
Conoscenze e competenze professionali:
• Conoscere le caratteristiche generali dell’attività di produzione e del ciclo tecnologico;
• Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche dell’attività di produzione svolte in cava;
• Conoscere la finalità della propria mansione all’interno dell’attività produttiva, oltre alle procedure previste dal sistema di sicurezza;
• Possedere la patente di guida di categoria C (requisito minimo);
• Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche, le modalità di funzionamento e di manutenzione dei mezzi su cui opera;
• Conoscere in maniera approfondita le modalità di conduzione del proprio mezzo e le procedure previste per lo svolgimento del lavoro assegnato, anche in relazione alla distribuzione del programma di lavoro tra altre macchine operatrici;
• Conoscere in modo approfondito i dispositivi di protezione individuale e le modalità di un loro corretto utilizzo;
• Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria giornaliera ed essere in grado di collaborare con tecnici specialisti, in caso di necessità, per interventi di manutenzione straordinaria sulle macchine operatrici;
• Conoscere ed applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.

Analista di laboratorio: operaio AS3
Declaratoria AS: appartengono all’area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento: analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisi chimiche o chimico-fisiche correnti nell’industria del cemento, su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l’uso di apparecchiatura di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni.
Aree di attività
- Nell’ambito delle direttive impartite dal Responsabile di Laboratorio, coerentemente con le normative di riferimento, esegue i controlli ed analisi chimiche e/o chimico/fisiche su materie prime, combustibili, semi lavorati e prodotti finiti.
Conoscenze e competenze professionali
• Conoscere approfonditamente il ciclo produttivo.
• Conoscere gli impianti del ciclo produttivo a cui ha accesso.
• Conoscere le caratteristiche dei materiali utilizzati (materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti, etc.) per la produzione di leganti idraulici
• Conoscere il Sistema di Qualità, i mezzi per la sua attuazione, le sue registrazioni e i suoi obiettivi.
• Conoscere il Manuale Qualità, delle procedure ed istruzioni specifiche.
• Conoscere le norme tecniche per il controllo di prodotto.
• Conoscere la pratica dell’uso corretto delle apparecchiature di laboratorio (bilance, termometri, stufe e muffole, etc.).
• Conoscere la teoria dei principi di funzionamento di strumenti analitici e il loro utilizzo pratico.
• Conoscere le procedure tecniche di prova e di controllo, con pratica di laboratorio.
• Conoscere le modalità di campionamento.
• Usare i pacchetti applicativi tipo Office (compilazione di un foglio di calcolo predisposto).
• Essere capace di elaborare i risultati delle analisi, esaminarli criticamente (ad esempio conoscere l’ordine di grandezza delle misure) e di registrarli.
• Conoscere ed applicare le norme di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro, relativamente al proprio ambiente di lavoro.
In allegato al presente contratto (Allegato 5) sono riportate le linee guida relative al piano formativo individuale, alla capacità formativa dell’impresa e all’attestazione della attività formativa svolta.
____
Il Comitato Paritetico Nazionale, di cui all’art.2 Disposizioni generali e Sistema di Relazioni industriali, svolgerà, con riferimento al contratto di apprendistato, i seguenti compiti:
aggiungere nuovi schemi di profili formativi;
monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso CPN, le Aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più significative.

Art.26 Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
[…]
Nel progetto verranno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto nonché la durata e le modalità della formazione. La formazione teorica sarà non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto. Le competenze acquisite dal lavoratore a seguito della formazione teorica e delle fasi di addestramento specifico erogate saranno registrate dal datore di lavoro.
[…]
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle norme di legge e all’Accordo interconfederale 11 febbraio 2004.

Art. 27 Contratto di lavoro a tempo determinato.
[…]
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, l’azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. Inoltre gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all’art. 3 del presente contratto.
Le aziende, nell’ambito del sistema di relazioni industriali di cui all’art. 2 del presente contratto e in occasione degli incontri ivi previsti, forniranno informazioni sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi.
[…]

Art. 33 Orario di lavoro
1. Orario di lavoro settimanale - Flessibilità
A)[…]
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di quattro mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la RSU potranno elevare tale periodo.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l’eventuale ricorso ai casi di lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la RSU
[…]
L’Azienda fornirà mensilmente alla RSU il numero globale delle ore straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.
[…]
Chiarimenti a verbale .
3) Le parti si danno altresì atto che eventuali prestazioni straordinarie, o per i discontinui eccedenti le 48 ore settimanali, potranno essere soddisfatte, con il consenso del lavoratore, mediante l’attribuzione di correlati riposi compensativi da godere nell’anno di riferimento ovvero da accantonare nella banca ore individuale ferma restando la corresponsione della maggiorazione.
[…]
Dichiarazione a verbale
Ferme restando le disposizioni di legge e di contratto in materia di orario di lavoro, con riferimento agli accordi in essere sulle strutture di orario di lavoro presenti in azienda per i lavoratori a turno, le parti convengono, ai sensi dell’art.17, commi l, 3 e 4 del D.Lgs. 66/2003, che la gestione della compatibilità delle esigenze tecnico - produttive e dei lavoratori interessati, e quanto disposto dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003, potrà avvenire con accordi conclusi al secondo livello di contrattazione tra Direzione Aziendale, RSU congiuntamente alle OO.SS. territoriali, ai sensi dell’art. 3 A.I. 23 luglio 1993 e art. l comma b) del vigente CCNL, da depositarsi presso il CPN. Resta comunque inteso che le casistiche eventualmente individuate non potranno essere utilizzate per sopperire a carenze di organico e/o organizzative .
B) […]
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell’energia, l’Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate con la RSU
Per l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre l’orario normale di lavoro, è data facoltà all’Azienda di superare l’orario contrattuale settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l’Azienda farà periodiche comunicazioni alla RSU
In presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che richiedono, per l’intera Azienda o per parti di essa, articolazioni dell’orario di lavoro settimanale diverse da quella contrattuale, le relative modalità attuative saranno concordate con la RSU. […]

Art. 34 Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
[…]
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all’art.33 (orario di lavoro).
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’ art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, ai lavoratori addetti a turni di lavoro di 8 ore consecutive è concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, di l0 minuti con decorrenza della normale retribuzione fermi restando l’assetto organizzativo e la continuità della normale attività produttiva. La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.
La prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con l’applicazione dell’ora legale (sia l’entrata in vigore che la cessazione) sarà compensata per le ore di attività effettivamente prestate.
I lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio fermo restando l’impegno dell’Azienda a reperire il sostituto nel più breve tempo possibile. […]
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo […] l’Azienda, prima dell’inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatoli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
[…]

Art. 35 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
[…]
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro è fissato in un massimo di l0 ore giornaliere e 50 settimanali. salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
[…]

Art. 36 Interruzioni di lavoro e recuperi
[…]
È ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un’ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di 30 giorni immediatamente successivi all’avvenuta interruzione.

Art. 56 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori dallo stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato, superati i periodi di conservazione del posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’Azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 58 Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs. 26.3.200l n. 151/2001.
[…]

Art. 64 Conservazione utensili e visite d’inventario e di controllo
Il lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione per lo svolgimento delle sue mansioni.
[…]

Art. 65 Norme comportamentali
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché non contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1. Rispettare l’orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo di presenza;
2. Non abbandonare il posto di lavoro o sospendere il lavoro senza giustificato motivo;
3. Dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli secondo le istruzioni impartite dai superiori;
4. Avere cura e non danneggiare il materiale di lavorazione, locali, mobili, macchinari, attrezzature, strumenti;
5. Non presentarsi o trovarsi al lavoro in condizioni che possono risultare di pregiudizio per sé e/o per gli altri;
6. Non danneggiare colposamente o mettere fuori opera dispositivi antinfortunistici;
[…]
9. Attenersi alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni e non recare pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o al normale andamento del lavoro.
[…]

Art. 67 Licenziamento per mancanze
L’Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva nei seguenti casi:
1. Insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
3. Rissa all’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4. Recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell’anno precedente;
5. Atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[…]
8. Abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]
10. Mancanze relative a doveri non specificatamente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]

Disciplina speciale
Parte I
Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale - Operai
La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata, nell’ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano gli operai.

Art. 73 Lavori pesanti e disagiati.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l’entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.
A) Cemento e lavorazioni promiscue (cemento,calce,gesso e malte)
1) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 9,60%
2) recupero di materiali all’interno di volumi chiusi o tramogge 17,85%
3) riparazioni all’interno di forni (non ad elevata temperatura) 6,90%
4) riparazioni all’interno di macchine ad elevata temperatura 15,10%
5) interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio 5,50%
6) interventi all’interno di vasche, elevatori, mulini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc. 4,15%
7) stivaggio manuale di sacchi di cemento 5,50%
8) operazione manuale di infilasacchi 5,50%
9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 3,40%
10) interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di difettoso funzionamento che richieda l’intervento sul corpo macchina . 3,40%
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 5,50%
12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi. 4,15%
13) manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico del pietrame 4,15%
14) interventi in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,85%
15) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 5,50%
16) manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che presenta le condizioni di cui al punto precedente 5,50%
17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali 4,15%
18) lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol e dei forni a sospensione di farina 4,60%
19) lavori all’ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti e dei rulli di rotolamento dei forni 3,40%
20) guardalinee di elettrodotti e di teleferiche 5,50%
[…]
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s’impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
B) Calce, Gesso e Malte
a) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 8,15%
b) recupero di materiali all’interno di volumi chiusi o tramogge 12,85%
c) riparazioni all’interno di macchine ad elevata temperatura 4,75%
d) operazione manuale di infilasacchi 4,75%
e) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio 4,05%
f) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,75%
g) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria locali chiusi 3,40%
h) lavori in sottosuolo:
1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come, soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l’indennità è fissata in ragione del . 8,15%
2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l’indennità a partire dal 4,05% della paga base verrà fissata dalle Associazioni locali con l’intervento dell’Ispettorato del lavoro dal 4,05%
al massimo del 8,15%
i) scarico (cavata) forni verticali non automatici 3,40%
[…]
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s’impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

Art. 75 Trasferte
[…]
Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Parte II Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale - Intermedi
La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata, nell’ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano gli intermedi.

Art. 78 Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sotto suolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
- euro 0,98 per gli intermedi appartenenti all’area concettuale;
- euro 0,77 per gli intermedi appartenenti all’area specialistica;

Art. 79 Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l’entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
a) riparazioni eseguite all’interno di caldaie in opera 7,50%
b) riparazioni all’interno dei forni 4,80%
c) sorveglianza all’insaccamento 4,15%
d) interventi all’interno di vasche, fosse di elevatori, molini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc. 3,45%
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili 2,70%
f) riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 4,15%
g) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l’apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 4,80%
[…]
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s’impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.

Art. 81 Trasferte
[…]
Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Parte III Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale - Impiegati
La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata, nell’ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano i quadri e gli impiegati.

Art. 87 Indennità varie
[…]
Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sotto suolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
• euro 1,19 per i lavoratori impiegati appartenenti all’area direttiva 20 e l" livello;
• euro 0,98 per i lavoratori impiegati appartenenti all’area concettuale;
• euro 0,77 per i lavoratori impiegati appartenenti all’area specialistica.

Art. 89 Trasferte
[…]
Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Allegati al CCNL 5 marzo 2004
All.5 Linee guida su piano formativo individuale, capacità formativa dell’impresa e attestazione della attività formativa svolta

Piano formativo
4. Contenuti formativi
Aree tematiche trasversali
Disciplina del rapporto di lavoro ore
conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori
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Sicurezza sul lavoro ore
conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro; conoscere i principali fattori di rischio
conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione

Aree tematiche aziendali/professionali
Gli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico scientifico ed operativo sono differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profilo formativo. In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell’innovazione di prodotto, di processo e contesto.
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