Tipologia: Accordo
Data firma: 2 luglio 1997
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Coop Agra/Lega Provinciale Cooperative e RSA/Flai-Cgil, Fisba-Cisl
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Agra Vignola (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Articolo 1) - Sfera di applicazione.
Articolo 2) - Relazioni sindacali.
Articolo 3) - Occupazione.
Articolo 4) - Salute, ambiente di lavoro.
Articolo 5) - Orario di lavoro.
Articolo 6) - Giorni di apertura dell'azienda in concomitanza con particolari periodi dei prodotti.
Articolo 7) - Permessi.
Articolo 8) - Ferie.
Articolo 9) - Turni di lavoro.
Articolo 10) - Mensa aziendale.
Articolo 11) - Anticipo indennità.
Articolo 12) - Integrazione indennità di maternità.
Articolo 13) - Malattia e infortunio insorti durante il godimento delle ferie.
Articolo 14) - Qualifiche e percorso di qualificazione personale.
Articolo 15) - Contratti di formazione lavoro.
Articolo 16) - Indennità di maneggio denaro.
Articolo 17) - 13ª mensilità 14ª mensilità.
Articolo 18) - Salario aziendale.
Articolo 19) - Premio di rendimento.
Articolo 20) - Premio di produttività.
Decorrenza e durata.

Accordo aziendale Agra soc.coop a r.l. 1.1.1997 - 31.12.2000

Il giorno 02 luglio 1997 presso la sede di Agra soc. coop a r.l. di Vignola: fra la Coop Agra, posta in Comune di Vignola, Via Garofolana, 636 […] assistiti dal[…]la Lega Provinciale Cooperative, e la Rappresentanza Sindacale Aziendale […], assistiti da […] Flai-Cgil, [...] Fisba-Cisl, si è convenuto quanto segue:

Articolo 1) - Sfera di applicazione.
Il presente accordo sancisce l'applicazione del CCNL del 02/03/1995 per i dipendenti delle Coop. Agricole e loro Consorzi e il CIPL Provincia di Modena del 25/07/94.
Si stabilisce che a tutti i dipendenti in forza al 31/05/1990 vengano garantite tutte le condizioni di miglior favore in essere e definite dal precedente accordo aziendale, sia impiegati che operai a tempo indeterminato.

Articolo 2) - Relazioni sindacali.
Le parti si incontreranno di norma almeno due volte all'anno, e comunque quando si renda necessario. Anche in considerazione della nascita del gruppo Solemilia, di cui Agra è parte. Tali incontri si terranno nei mesi di maggio e ottobre per un confronto ed informazione relativi a:
1) Programmi di investimenti;
2) Programmi ed obiettivi di lavorazione, commercializzazione, ristrutturazione ed organizzazione aziendale;
3) Sulle politiche commerciali e distributive sui mercati interni ed esterni;
4) Occupazione con relativa ridefinizione dell'organico (attraverso l'utilizzo delle convenzioni per i lavoratori OTD);
5) Organizzazione del lavoro;
6) Verifica delle procedure della gestione controllata del processo produttivo finalizzato alla soddisfazione del cliente (Sistema qualità).

Articolo 3) - Occupazione.
Nell'incontro previsto dall'articolo 2 punto 4 del presente accordo, le parti concorderanno l'organico aziendale, inoltre per gli operai a tempo determinato si concorda l'assunzione attraverso lo strumento della convenzione, prevista dall'art. 6 del CCNL Coop. Agricole del 2/3/95, e art. 17 della Legge 56.
La convenzione stipulata fra le parti è parte integrante del presente accordo. Si concorda che entro il mese di novembre, si darà luogo al rinnovo della convenzione utilizzando le stesse procedure e la stessa modulistica delle convenzioni in atto e all'interno della stessa, si dovranno definire programmi di formazione professionale con particolare riferimento alla crescita professionale delle donne.

Articolo 4) - Salute, ambiente di lavoro.
La richiesta di intervento del centro di medicina preventiva del lavoro o di altro Ente Sanitario può essere avanzata anche alla RSA-RSU. I costi di tale eventuale intervento sono a carico dell'azienda.
L'azienda concorda di retribuire come permesso le ore effettivamente impiegate dai dipendenti per svolgere tali visite in orario normale di lavoro, nel quadro dei programmi di medicina preventiva concordati tra le parti e gli enti idonei.
In tale quadro le parti si impegnano ad operare perché eventuali programmi delle predette visite consentano la normale attività lavorativa.
Fermo restando l'applicazione dell'art. 4 del CIPL ad ogni lavoratore in organico annuale (vedi allegato) l'azienda fornirà gratuitamente n. 2 grembiuli o tute all'anno. Al personale addetto alla cernita frutta verrà fornito anche n. 1 (husky) gilet imbottito nel periodo invernale.

Articolo 5) - Orario di lavoro.
L'orario ordinario contrattuale per gli operai a tempo determinato è concordato in: 7 ore e 48 minuti giornalieri
mattina dalle ore 08,00 alle ore 12,00
pomeriggio dalle ore 13,42 alle ore 17,30
per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) e per complessive 39 ore settimanali.
È pertanto considerato, in ogni caso, come lavoro straordinario quello eccedente le 7,48 ore giornaliere e quello effettuato nella giornata del sabato.
La giornata del sabato è considerata lavorativa, il lavoro sarà organizzato con la divisione in squadre di tutto il personale con chiamata al lavoro secondo le esigenze di lavorazione.
In caso di diversa distribuzione temporanea concordata fra la Direzione Aziendale e i delegati aziendali dell'orario settimanale e giornaliero, si definiranno le modalità del lavoro straordinario.
Entro il mese di maggio di ogni anno, verrà concordato il calendario dell'orario di lavoro dei mesi estivi e la sua distribuzione fatto salvo eventi non previsti.
Eventuali richieste di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente concordate con la RSA.
È facoltà degli OTD di optare per il recupero in riposo compensativo retribuito delle ore straordinarie prestate con rinuncia della maggiorazione.
Ai lavoratori che effettuano più di ore 7,48 continuative sarà concesso un riposo intermedio retribuito di mezz'ora.
Nota a verbale n. 1
- La facoltà di cui al penultimo comma verrà attuata salvo non conformità con il diritto del lavoro e previdenziale in vigore.
Nota a verbale n. 2
- L'azienda, pur continuando a retribuire straordinario tutto il lavoro del sabato, coerentemente con quanto stabilito all'articolo 22 (1° e 2° comma) del CCNL siglato il 02/03/95, esprime nella presente nota, il proprio dissenso da una diversa interpretazione che considera straordinario il lavoro al di sotto delle 39 ore settimanali. L'azienda si riserva, pertanto, la possibilità di porre in discussione il 2° comma del presente articolo 5.
Nota a verbale n. 3
- Le OO.SS. coerentemente con quanto stabilito e applicato dal CCNL art. 22 (comma 1° e 2°) e dai precedenti accordi aziendali in merito alla modalità di erogazione dello straordinario, ribadisce l'interpretazione esplicata dal presente art. 5.

Articolo 6) - Giorni di apertura dell'azienda in concomitanza con particolari periodi dei prodotti.
Le parti si impegnano a preavvisare in tempo adeguato, i mesi nei quali si svolgerà attività produttiva nelle giornate di domenica.
Ulteriori periodi rispetto a quelli stabiliti saranno concordati di volta in volta fra Direzione aziendale e delegati aziendali.

Articolo 8) - Ferie.
[…]
Attualmente il programma di organizzazione ferie prevede:
- Massimo 25% del personale nei vari reparti (lavorazione, carrelli, transpallets, assistenza) nello stesso periodo;
[…]

Articolo 9) - Turni di lavoro.
Le parti concordano sulla possibilità di effettuare il lavoro a turni anche per fasi lavorative; il periodo di eventuali turni ed il numero dei dipendenti interessati saranno concordati con i delegati aziendali.
In caso di turni di lavoro con orario continuativo, stabilito almeno in ore 7,30 minuti, i lavoratori avranno diritto ad una riduzione intermedia (e retribuita) dell'orario di lavoro di ore 0,30 giornaliere.
Nei casi in cui si effettuino turni di lavoro ad orario continuato pieno, con rinuncia pausa, verrà corrisposta una maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla tariffa netta per le ore lavorate dalle ore 06 alle ore 08 e dalle ore 20 alle ore 22 nei due turni diurni (06-14 e 14-22 o 06-13,30 e 13,30-21,00).
Per il turno notturno (22-06) si intende applicata la tariffa notturna su tutte le otto ore.

Articolo 10) - Mensa aziendale.
L'azienda mette a disposizione la sala mensa per la consumazione del pasto. Questo è fornito dalla ditta esterna convenzionata che provvede alla consegna. […]

Articolo 15) - Contratti di formazione lavoro.
In occasione della istituzione dei contratti di formazione lavoro le parti si incontreranno per definire, nell'ambito delle normative in essere, i contenuti e le modalità dei percorsi formativi e le verifiche finali.
[…]