Tipologia: Accordo
Data firma: 2 ottobre 1997
Validità: 01.09.1997 - 31.12.2000
Parti: Ceramiche Serenissima, Cir/Assopiastrelle e RSU/Filcea
Settori: Chimici, Ceramica, Ceramiche Serenissima, Cir Casalgrande (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni industriali ed informazione
2. Informazione
3. Mercato del lavoro
4. Formazione professionale
5. Orario di lavoro
6. Ambiente e sicurezza
7. Visite mediche
8. Organici ed organizzazione produttiva
9. Inquadramento professionale
10. Normative
11. Accordi aziendali
12. Premio aziendale di produttività ed efficienza
13. Una-tantum
14. Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Addì, 2 ottobre 1997, tra la Direzione aziendale delle Ceramiche Serenissima spa e Cir spa […], assistiti da […] Assopiastrelle e la RSU della Ceramica Serenissima spa […] e la RSU della Ceramica Cir spa […], assistite dalla Filcea territorialmente competente […], si è convenuto quanto segue.

1. Relazioni industriali ed informazione
Riconosciuta reciprocamente, in sede di essenziale premessa la trasparenza massima caratterizzante il presente accordo, le parti convengono che l'oggettiva esigenza di reggere la sfida all'innovazione, nonché la necessità di migliorare la qualità, la produttività e l'efficienza in una prospettiva di sviluppo aziendale comportano relazioni industriali corrette e basate sulla comune volontà di perseguire lo sviluppo dell'azienda ed il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori.
Il nuovo modello di relazioni industriali richiede l'adozione di un metodo adeguato per la contrattazione economica di secondo livello, con conseguenze sul comportamento delle parti interessate, in maniera che tra datori di lavoro e lavoratori possa diffondersi sempre più la cultura della collaborazione, della partecipazione e della responsabilizzazione, attraverso rapporti più aperti al dialogo, alla comunicazione, all'individuazione concordata di alcuni obiettivi che rispondano alla trasparenza, sia all'accrescimento della performance dell'impresa sia al miglioramento delle condizioni complessive dei lavoratore.

2. Informazione
Le parti inoltre convengono, di prevedere momenti di informazione periodici sui programmi e sugli investimenti dell'azienda, che verranno attivati su richiesta della RSU.
Sempre su richiesta della RSU le parti si incontreranno per verificare l'organizzazione del lavoro, le eventuali verifiche strutturali degli impianti, l'andamento produttivo dello stabilimento.
La Direzione aziendale su richiesta della RSU fornirà il quadro degli organici suddiviso per reparto.
In un contesto di maggior trasparenza la Direzione aziendale consegnerà annualmente alla RSU copia del bilancio aziendale.

3. Mercato del lavoro
La Direzione aziendale, su richiesta della RSU, fornirà annualmente informazioni sulle assunzioni a termine effettuate in particolare per quelle relative ad opere e/o servizi definiti e predeterminati nel tempo o commesse straordinarie.
Compatibilmente con le esigenze produttive, la Direzione aziendale, esaminerà richieste di part time avanzante dai dipendenti, anche in eccedenza ai parametri fissati nel precedente contratto aziendale.
Nel confermare le informazioni, che dovranno pervenire alla RSU senza che la stessa debba formularne richiesta, prevista dai precedenti accordi aziendali, dovranno inoltre essere fornite informazioni preventive su le lavorazioni e/o le commesse straordinarie (nonché le scadenze) per le quali vengono assunti i lavoratori con contratto a termine.

4. Formazione professionale
Le parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione delle risorse umane presenti in azienda poiché consente di mettere in condizione i lavoratori di rispondere più efficacemente alle crescenti esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche in atto.
Le parti individuano nell'affiancamento e nell'addestramento, oltre che nei corsi di formazione vera e propria, gli strumenti formativi e di riqualificazione delle risorse umane che potranno essere utilizzati sia all'atto dell'inserimento di nuove unità lavorative, sia in relazione al rapido adeguamento delle professionalità legato alle innovazioni tecnologiche.
Particolari esigenze di formazione professionale o di aggiornamento potranno essere concordati tra le parti in occasione di importanti ristrutturazioni o modifiche dell'organizzazione del lavoro.
Sarà in particolare oggetto di formazione la materia della sicurezza sul lavoro per la prevenzione di infortuni e malattie professionali.

5. Orario di lavoro
Le parti congiuntamente, definiranno criteri e modalità per il recupero di eventuali ore supplementari/straordinarie, utilizzando anche riposi compensativi e/o l'accantonamento in conto i ferie (fatte salve le maggiorazioni previste dal vigente CCNL Industria Ceramica).
Nel caso di particolari necessità produttive che richiedano il ricorso ad orari diversi da quelli contrattuali concordati, anche per periodi transitori e determinati, le parti si incontreranno per un confronto preventivo finalizzato alla ricerca di soluzioni adeguate.
Per il lavoro a tempo parziale dovranno essere individuate le aree professionali e/o mansioni, che consentano l'aumento di tali posizioni lavorative, sia per valutare le richieste dei dipendenti in forza, che per la possibilità di effettuare rimpiazzi con nuove assunzioni.

6. Ambiente e sicurezza
Con esplicito riferimento alla recente normativa in materia ed agli adempimenti connessi, l'azienda conferma la propria costante sensibilità ed attenzione alle problematiche relative alla sicurezza ed all'igiene dell'ambiente di lavoro.
Ciò consentirà di migliorare e diffondere ulteriormente la cultura della sicurezza in azienda in collaborazione tra il Responsabile per la sicurezza ed i rappresentanti dei lavoratori.
I problemi connessi all'applicazione di norme di legge o a miglioramenti della sicurezza sul lavoro verranno periodicamente discussi in incontri fra la Direzione aziendale e il delegato alla sicurezza.
Per i nuovi assunti verrà effettuata da parte di personale aziendale, in collaborazione con il Delegato alla sicurezza, una specifica informazione/formazione, sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro ove il nuovo dipendente svolgerà la propria attività.
Nell'ambito degli obblighi formativi previsti dalla D.Lgs. n. 626/94 e successive variazioni verranno previste iniziative di formazione sanitaria gestita da personale competente relative alle specifiche situazioni di rischio e nocività.
Il medico competente informerà preventivamente il Rappresentante alla sicurezza e le RSU sui programmi di indagine preventiva, le cadenze e gli enti prescelti.
La scelta dei mezzi di protezione individuale verrà effettuata con il previo parere de: lavoratori e sarà concordata con la Direzione aziendale ed il Rappresentante alla sicurezza.

7. Visite mediche
Le visite mediche effettuate per la tutela e la salvaguardia della salute dei lavoratori dovranno normalmente essere effettuate durante l'orario di lavoro. Qualora eccezionalmente le stesse vengano effettuate al di fuori dell'orario di lavoro su richiesta della Direzione aziendale, al lavoratore verrà riconosciuta un'ora di retribuzione di fatto come previsto dal vigente CCNL industria ceramica e dagli accordi aziendali.
Al lavoratore verrà inoltre fornita la documentazione necessaria per dimostrare che la visita medica è stata effettuata per motivazioni legate all'attività lavorativa.

8. Organici ed organizzazione produttiva
Le parti convengono di effettuare periodicamente, su richiesta della RSU, incontri di verifica al fine di migliorare l'organizzazione produttiva e di affrontare eventuali variazioni tecnico-produttive.

10. Normative
[…]
Eventuali variazioni degli organici e dei carichi di lavoro anche in riferimento ad avviamenti produttivi ed a variazioni tecnico produttive, verranno comunicate alla RSU dalla Direzione aziendale, che potrà formulare i propri rilievi.
[…]

11. Accordi aziendali
La Direzione aziendale fornirà ai dipendenti una raccolta dei contratti aziendali stipulati contenenti le relative normative ed i trattamenti economici.

14. Decorrenza e durata
[…]
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo si fa riferimento agli accordi aziendali precedenti.