Tipologia: Accordo
Data firma: 22 settembre 1997
Validità: 01.08.1997 - 31.12.2001
Parti: Fruttagel e RSU/Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Fruttagel Alfonsine (Ra)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Diritti di informazione e relazioni sindacali
2) Vestiario
3) Indennità carrelliste freddo
4) Orario di lavoro
5) Ferie e rol
6) Salario variabile
7) Lavoratori addetti al reparto agricolo
8) Revisione qualifiche
9) Permessi per lutti familiari
10) Decorrenza durata
Organico avventizi
Nota a verbale
Regolamento valido per il personale del reparto agricolo

Verbale di accordo

Il giorno 22 del mese di settembre dell'anno 1997, presso la sede della cooperativa Fruttagel scarl in Alfonsine (RA) via N. Baldini n. 26, si sono incontrati: Fruttagel scarl […] e la RSU […] assistita dalle OO.SS di categoria […] Flai-Cgil e […] Uila-Uil, per proseguire il confronto in merito alle richieste contenute nella piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale presentata nell'aprile scorso.
In apertura dell'incontro il presidente ha aggiornato i rappresentanti dei lavoratori in merito alla situazione aziendale, in particolare alle iniziative in atto per l'acquisizione di un punto produttivo al sud ed agli investimenti, su impianti ed immobili, previsti a breve-medio termine nello stabilimento di Alfonsine.
L'azienda è infatti impegnata a realizzare un consistente piano di investimenti ritenuti necessari al fine di poter adeguatamente operare sul mercato del settore e consentire un ulteriore sviluppo del fatturato aziendale.
La realizzazione di tale programma di investimenti comporta un notevole impegno di carattere organizzativo e finanziario e non si esclude possa prevedere anche, in futuro, modifiche degli assetti occupazionali attualmente esistenti.
Le parti danno atto che l'insorgere dì eventuali problemi occupazionali sarà affrontato tramite il confronto aziendale ricercando le soluzioni più idonee.
Le parti altresì convengono di individuare nella formazione professionale lo strumento principale da utilizzare, al fine di perseguire la riqualificazione dei lavoratori; in tale ambito saranno valutate le opportune iniziative da promuovere per consentire un effettivo ed adeguato impiego delle risorse lavorative disponibili.
Tutto ciò premesso, le parti, hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto aziendale basato sui seguenti punti:

1) Diritti di informazione e relazioni sindacali
Azienda e sindacato convengono sulla correttezza delle relazioni in essere all'interno della cooperativa, riconoscendo che la stessa ha sempre informato i lavoratori sulla situazione aziendale, sul programmi di sviluppo, sulle prospettive occupazionali, ecc.
Si stabilisce, nel quadro delle normali relazioni fra le partì, l'impegno ad effettuare almeno 2 incontri all'anno aventi per oggetto il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'azienda.

2) Vestiario
Considerato che la dotazione di vestiario assegnata ai lavoratori dovrà essere sostituita con indumenti in linea con le vigenti disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul lavoro; si conviene che la cooperativa provveda alla fornitura "di emergenza" a quel lavoratori che ne hanno immediata necessità.
Dal mese di luglio '97 saranno sperimentati alcuni modelli di scarpe antinfortunistiche per individuare i modelli idonei ai lavoratori che ne hanno necessità.
Dal 1998, verranno individuati i nuovi indumenti da utilizzare nei luoghi di lavoro, l'elenco degli stessi verrà allegato al regolamento di igiene e sicurezza aziendale.
Tale regolamento entro il 31.12.1997, dovrà essere rivisto ed adattato alle nuove esigenze; il compito di effettuare tale verifica è affidato ad una commissione mista fra azienda e sindacato, la quale dovrà predisporre una proposta da valutare fra le parti stipulanti il presente accordo.
La data di distribuzione del vestiario si stabilisce sia fissata entro il 31.3 di ogni anno.
In particolare alle carrelliste che operano anche nelle celle frigorifere si conviene venga assegnata una tuta termica del tipo in uso attualmente in azienda con l'impegno di sostituirla ogni 3 anni o più frequentemente in caso di necessità dovuto al deterioramento, su segnalazione motivata delle stesse carrelliste.

3) Indennità carrelliste freddo
Le parti riconoscono, valutando anche le conclusioni a cui è giunta la commissione istituita con l'accordo del 31 ottobre 1996, che le lavoratrici addette alla guida dei carrelli, le quali operano anche nelle celle frigorifere, sono sottoposte ad un effettivo disagio che non può essere completamente compensato dalla fornitura di adeguati indumenti di lavoro.
Si conviene di istituire per tali lavoratrici una indennità di disagio fissata in L.1200 lorde orarie, da erogarsi su tutte le ore di lavoro delle giornate nelle quali viene effettuato un accesso in cella.
Tale indennità sostituisce ogni altro beneficio precedentemente previsto allo stesso titolo.

4) Orario di lavoro
Si conviene resti inalterata l'organizzazione del lavoro così come attualmente impostata, stabilendo di istituire una maggiorazione, riconosciuta ai lavoratori operai fissi ed avventizi, per le ore lavorate al sabato, rientranti nelle 40 ore settimanali, pari al 15% della retribuzione oraria lorda (escluso premio di produzione ed EDR).

7) Lavoratori addetti al reparto agricolo
Le parti propongono di adeguare l'accordo valido per il personale del reparto agricolo con il regolamento allegato al presente contratto (allegato 1).
In deroga a quanto previsto come data di decorrenza del presente contratto, l'applicazione del regolamento in oggetto avrà effetto da maggio '97.

10) Decorrenza durata
[…]
Il presente contratto sostituisce, per le materie trattate, gli accordi precedentemente raggiunti, per tutte le materie non trattate restano in essere le nonne ed i trattamenti economici derivanti da precedenti intese.
[…]

Regolamento valido per il personale del reparto agricolo
Il presente regolamento intende disciplinare ali aspetti di carattere economico e normativo legati allo svolgimento dell'attività lavorativa nel reparto agricolo della cooperativa Fruttagel in particolare intende affrontare le specificità del lavoro sopraindicato che per la sua stessa natura, particolarmente nei periodi di raccolta dei prodotti, viene svolto in campagna, in luoghi spesso diversi , in periodi e con orario non sempre predeterminabili, ma legati sia a fattori climatici che di funzionalità dei mezzi meccanici utilizzati.
Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto aziendale.

1. Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
1.1 Indennità di campagna

In considerazione della particolare natura del lavoro svolto dagli operai fissi addetti al reparto agricolo il quale comporta, particolarmente nei mesi in cui si effettua la raccolta dei prodotti, la necessità di effettuare prestazioni di carattere discontinuo le quali possono superare il normale orario di lavoro, viene riconfermato il riconoscimento di una indennità di campagna, quale forfettizzazione di tutte le ore di straordinario prestate.
Tale indennità è fissata nel 21% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza corrisposta per 14 mensilità annue.
1.2 Diarie
Agli operai fissi addetti alla manutenzione delle macchine agricole durante il lavoro svolto in campagna, in considerazione della impossibilità di usufruire della mensa aziendale o di un servizio alternativo predisposto dalla cooperativa, viene riconosciuta una indennità pari a L.25.000 giornaliere.
1.3 Trasferte [...]

2. Personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
2.1 Qualifiche
[…]
2.2 Indennità
[…]
2.3 Trasferta
[…]
2.4 Diaria
[…]
2.5 Vestiario

Ai lavoratori sarà consegnata una tuta in coincidenza con la prima assunzione in qualità di avventizi presso la cooperativa, negli anni successivi tale capo sarà riconsegnato ad avvio campagna a quei lavoratori che hanno superato almeno le 50 giornate di lavoro nel biennio precedente.
2.6 Contributo "una tantum"
La cooperativa, considerato che molti lavoratori avventizi sono adibiti alla guida di macchine agricole e pertanto più esposti al rischio di incidente, si attiverà al fine di concordare con una compagnia di assicurazione le condizioni per la stipula di una polizza per la copertura del rischio "ritiro patente", da sottoscriversi direttamente da parte dei lavoratori interessati.
Tale copertura può riguardare solo l'intero anno, non essendo frazionabile e quindi rapportata al periodo di effettiva occupazione limitato nei casi in parola a 3/4 mesi.
Per questi motivi l'azienda ritiene di non poter coprire direttamente il rischio, ma si rende disponibile ad erogare un contributo sul costo complessivo della copertura pari al 50%.
I lavoratori che volontariamente aderiranno al sopracitato contratto riceveranno il contributo unitamente alla prima busta paga utile, dietro presentazione dell'attestato di versamento.

3. Norme comuni
3.1 Rimborsi kilometrici
[…]
3.2 Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dall' 1.5.1997 ed avrà scadenza alla stessa data di scadenza del contratto aziendale.