Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 4 maggio 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Borghi/Api Modena e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, PMI, Borghi Calderara di Reno (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Ambiente di lavoro e salute
3. Visite mediche
4. Periodo di comporto
5. Anticipo Inail
6. Formazione professionale
7. Indumenti da lavoro
8. Calendario annuo
9. Salario aziendale mensile
10. Premio di risultato
11. Decorrenza e durata
Allegato n. 1 Elenco dei lavoratori interessati al trasferimento a Castello D'Argile

Accordo Aziendale Borghi 1998/2001

Il giorno 4 maggio 1998, tra la Ditta Borghi […] con l'assistenza […] dell'Api di Modena e la Rappresentanza Sindacale Unitaria […] assistita dal[…]la Fiom-Cgil, è stato definito il presente accordo aziendale:

1. Relazioni industriali
Nell'intento di sviluppare corrette relazioni industriali, anche alla luce della necessità di implementare un Premio di Risultato legato al raggiungimento di obiettivi congiuntamente definiti, le Parti convengono sull'istituzione di un sistema di informazioni che preveda un periodico flusso di dati e notizie dalla Direzione aziendale alle strutture sindacali e dalle strutture sindacali aziendali alla Direzione.
Con particolare riferimento agli indicatori collegati al Premio di risultato è possibile sviluppare confronti tecnici nel contesto di commissioni paritetiche composte da RSU e rappresentanti della Direzione.
Più in particolare, con cadenza di norma semestrale su richiesta di una delle parti, saranno forniti elementi conoscitivi inerenti l'andamento del mercato, le prospettive produttive dell'azienda, l'indotto e le iniziative di politica industriale con speciale riferimento alla situazione e alle prospettive occupazionali, al mercato del lavoro e agli investimenti.
Specifica informazione avrà luogo a fronte dell'introduzione di nuove tecnologie comportanti modifiche agli assetti occupazionali, alla professionalità dei lavoratori, agli orari e all'organizzazione del lavoro.
Nel contesto delle informazioni relative agli aspetti occupazionali, saranno fornite indicazioni su numero e finalizzazione dei contratti di formazione e lavoro e sui contratti a termine eventualmente instaurati.
In occasione della discussione del presente rinnovo dell'accordo aziendale sono state fornite informazioni dettagliate sul trasferimento di alcune lavorazioni a Castello d'Argile e sulla nuova unità in Inghilterra e sugli investimenti realizzati e in programma nello stabilimento di Calderara e di Castello d'Argile.
In allegato è riportato l'elenco dei lavoratori interessati al trasferimento a Castello d'Argile.

2. Ambiente di lavoro e salute
L'azienda è impegnata a dare piena attuazione alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 626/94, nei tempi e nei modi ivi previsti. Si atterrà inoltre a quanto definito in materia dagli Accordi Interconfederali.
L'Azienda metterà a disposizione dei lavoratori gli strumenti antinfortunistici previsti dalle disposizioni vigenti. I lavoratori, dal canto loro, sono obbligati ad utilizzare costantemente quanto messo a loro disposizione.

3. Visite mediche
In caso di visite mediche specialistiche fissate in orari coincidenti con l'orario di lavoro in azienda, è previsto il pagamento del tempo strettamente necessario con le seguenti modalità:
Il pagamento delle ore di assenza per visite mediche specialistiche non riguarda la sfera odontoiatrica, le cure termali e le fisioterapie.
Il pagamento delle ore di assenza scatterà solo se le visite specialistiche coincideranno con l'orario di lavoro (o per la parte coincidente con l'orario di lavoro): a questo scopo fa fede l'attestato del medico specialista o della Unità sanitaria locale, da produrre al momento della richiesta del permesso.
Per il tempo effettivamente utilizzato farà fede il cartellino della struttura sanitaria o l'attestato del medico. Per il tempo di trasferimento si farà riferimento al buon senso e alla correttezza.

6. Formazione professionale
L'Azienda perseguirà l'obiettivo di una crescita dei lavoratori per rendere il loro inserimento nell'organizzazione e nel processo produttivo il più soddisfacente e il più proficuo possibile.
Sia in fase di inserimento di nuovi occupati, sia nel corso di inserimento di nuovi macchinari e impianti che di cambiamenti organizzativi di una certa rilevanza l'Azienda metterà in atto le iniziative di formazione di volta in volta ritenute idonee.
Gli interventi saranno attuati o presso le ditte costruttrici di impianti e macchinari o in azienda e la formazione sarà curata dalle persone di volta in volta indicate.
Costante attenzione sarà prestata all'aspetto qualitativo, reparto per reparto, sia di processo che di prodotto, al fine di ottenere il massimo della garanzia nel contesto della certificazione in atto.
Sugli interventi formativi collettivi sarà data informazione preventiva alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.

7. Indumenti da lavoro
Al superamento del periodo di prova, ad ogni lavoratore operaio sarà consegnato l'abbigliamento esterno da utilizzare sul posto di lavoro. Esso consiste in due cambi annuali: uno estivo e uno invernale. Tre magliette saranno invece date ai lavoratori che optano, in alternativa, per le stesse.
I lavoratori sono impegnati ad utilizzare con continuità i capi di abbigliamento da lavoro forniti dall'Azienda.
Per i lavori più esposti ad usura del vestiario l'Azienda si fa carico della sostituzione a fronte della riconsegna del capo inservibile.