Categoria: 1998
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Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 24 aprile 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Sassi e RSU/Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sassi Colorno (Pr)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni sindacali
Investimenti - Occupazione
Organizzazione del lavoro - Formazione
Orario - Calendario annuo
Professionalità inquadramento
Ambiente - Aspettativa - Formazione professionale ferie frazionabili - Permessi sindacali retribuiti
Salario di qualità
Mensa
Salario - Obiettivi
Tab. 1
Tab. 2
Previdenza integrativa
Quota contratto
Norma di rinvio
Decorrenza e durata
Allegato 1 Lettera tra le parti

Contratto integrativo aziendale di lavoro

Addì 24 Aprile 1998, presso la sede della Ditta Sassi F.lli spa tra la Ditta Sassi F.lli spa […], e le maestranze dipendenti rappresentate dalla RSU […], assistita dalle OO.SS. dei lavoratori alimentaristi della provincia di Parma […] Flai Cgil, […] Fat Cisl e […] Uila Uil, si stipula e conviene quanto segue:

Relazioni sindacali
Le parti confermano il modello di relazioni sindacali vigente.
In particolare si rileva l'importanza di consolidare il sistema di incontri preventivi alle scelte operative inerenti a:
- modifiche organizzative
- organizzazione degli orari di lavoro
- gestione degli orari di lavoro
- investimenti
- programmi produttivi
- occupazione
- decentramento
Tali incontri dovranno approfondire origini e cause delle scelte ed addivenire a soluzioni che vedranno il coinvolgimento delle maestranze con l'affissione in bacheca dei verbali e la comunicazione attraverso le assemblee previste dal CCNL.
Le parti convengono che la formazione, per obiettivi specifici che verranno successivamente indicati, sia strumento indispensabile alla ricerca di quelle convergenze che favoriscono e stimolano la realizzazione delle strategie dell'impresa ed il miglioramento della forza - lavoro.
Il modello di relazioni deve salvaguardare l'autonomia decisionale delle parti e quindi non si propone la negazione del conflitto quale espressione del disaccordo di esse.

Investimenti - Occupazione
Le parti hanno proceduto alla verifica degli impegni assunti con il precedente contratto e convengono sulla piena applicazione di quanto sottoscritto.
L'Azienda attiverà le procedure per ottenere la Certificazione del Prodotto; le parti concordano nel prevedere verifiche periodiche alfine di accompagnare, con gli interventi necessari, le conseguenti modifiche organizzative e professionali.
Nel darsi atto del positivo trend occupazionale, le parti convengono che dovrà essere superato l'utilizzo della manodopera esterna attualmente occupata in alcune fasi del flusso produttivo; mentre previo verifica congiunta potranno essere appaltate a società, che applichino le normative contrattuali e legislative in vigore, le mansioni di facchinaggio di seguito riportate:
- appendere il materiale di macellazione
- imballo del prodotto
- carico e scarico magazzino
L'Azienda fornirà alla RSU la quantità annuale di ore, giornate e lavoratori occupati in terziarizzazione.
La stipula dei CFL e/o contratti di apprendistato avverrà previa informazione alla RSU in relazione ai programmi formativi, durata e sbocchi finali.
In tal senso l'Azienda è fin d'ora impegnata a formare lavoratori e/o lavoratrici per coprire posizioni altamente qualificate che attualmente sono occupate da dipendenti da ditte esterne.
All'atto dell'assunzione verrà consegnata alla RSU ed al lavoratore/ice copia del contratto di formazione/lavoro.
All'assunto/a con CFL verranno riconosciute le stesse condizioni normative ed economiche convenute per il personale tempo indeterminato, salvo deroghe sul salario aziendale previste dall'apposito capitolo.
L'Azienda, in un apposito incontro annuale, consegnerà alle RSU l'elenco del personale occupato, suddiviso per mansione ed area produttiva.
L'Azienda potrà ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro temporaneo, per la sostituzione di lavoratori specializzati (livelli 3° - 3°a) per un numero di ore/anno non superiore al 10% del mote/ore complessivo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
A concorrere al raggiungimento del suddetto monte - ore del 10%, sono utili anche i lavoratori assunti a tempo determinato.

Organizzazione del lavoro - Formazione
Le parti confermano l'efficienza dell'organizzazione del lavoro in atto.
Nel caso che, per motivi tecnico organizzativi, vengano effettuate modifiche incidenti sul flusso del prodotto, le eventuali ricadute verranno valutate in incontri specifici tra Azienda ed RSU.
Nel confermare l'attuale organizzazione del lavoro, le parti convengono la distribuzione dell'orario settimanale con le seguenti modalità:
Lunedì 7/12 14/18
Martedì 7/12 14/18
Mercoledì 7/12 14/18
Giovedì 7/12 14/18
Venerdì 7/11
I rapporti di lavoro, in relazione alle esigenze produttive, vengono così strutturati:
- rapporti di lavoro a pieno regime
- n. 8 part-time a 36 ore settimanali operanti nelle giornate comprese tra il Lunedì ed il Giovedì
- n. 28 part-time a 27 ore settimanali operanti nelle giornate operanti tra il Lunedì ed il Mercoledì.
La distribuzione del lavoro secondo il presente regime di orario e la conferma dell'attuale flusso del prodotto, dovrebbero garantire un produttività media che varia da un minimo di 210 ad un massimo di 250 suini/ora.
Le parti convengono che il miglioramento della produttività e l'utilizzo delle risorse umane debba avvenire tenendo conto delle condizioni di lavoro considerando prioritari gli standard stabiliti dalla normativa della Legge [dlgs] n. 626; a tale scopo verranno attivati strumenti di formazione diretta per informare e responsabilizzare le maestranze sulla sicurezza individuale e collettiva.
La verifica, svolta nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, evidenzia la necessità di una crescita e di un aggiornamento professionale che deve avvenire attraverso una formazione costante.
Per migliorare i livelli individuali e collettivi l'Azienda si impegna a verificare con la RSU la possibilità di attuare programmi formativi utilizzando le strutture pubbliche e private coinvolgendo le risorse professionali presenti in azienda, nonché attivare gli strumenti per l'utilizzo di risorse pubbliche previste dalla legislazione vigente e destinate allo scopo. Il primo intervento sarà finalizzato all'inserimento di n. 4 lavoratore/ici da adibire al disosso spalla.
Le parti converranno, in sede di incontro annuale, il possibile utilizzo congiunto di un'ora di assemblea retribuita, del monte ore stabilito dai CCNL per illustrare i programmi formativi le modifiche all'organizzazione del lavoro e per la formazione collettiva.

Orario - Calendario annuo
Le parti si danno atto della necessità che la definizione dei calendari annui di lavoro e regimi di orario sono finalizzati sia alle esigenze produttive aziendali, che al consolidamento delle condizioni di lavoro.
In relazione a quanto sopra le parti concorderanno entro il mese di Gennaio di ogni anno un calendario di lavoro osservando le seguenti modalità:
- si conviene di accorpare le ore di ROL del CCNL in vigore con le 16 ore derivanti dalla trasformazione in ROL delle festività del 2/6 e del 4/11
- per i lavoratori a 40 ore, il godimento della ROL dovrà essere programmato di massima nella giornata di Venerdì;
i part - time a 36 ore di norma nella giornata di Giovedì;
i part - time a 27 ore di norma nella giornata di Martedì.
- le parti, nell'ambito della definizione del calendario annuo, conserveranno un pacchetto di ore non superiore all'equivalente di 4 giorni lavorativi (32 ore di ex festività), da godersi attraverso permessi individuali retribuiti
- le parti individuano su alcune posizioni lavorative l'esigenza di effettuare ore di lavoro flessibile, non programmabile, nelle settimane di ROL le posizioni sono:
- il carico estero
- ritorno merci da clienti
- congelazione
- lavaggio manutenzione, strutto
per un totale di 8/9 lavoratori
Inoltre si conviene di individuare, nell'ambito del calendario, rispetto alle festività infrasettimanali, un pacchetto di ore di straordinario da effettuare sulla lavorazione rifilatura prosciutti
In tale occasione si dovrà tener conto delle esigenze produttive compatibilmente con i livelli occupazionali, per verificare le necessità di lavoro straordinario da effettuare a rotazione
L'azienda si rende disponibile, su richiesta del lavoratore, a trasformare la maggiorazione straordinaria in ulteriore riposo compensativo da aggiungere alle ore effettivamente prestate
- nel definire il calendario annuo si terrà conto di una chiusura collettiva di una settimana consecutiva che comprenda il 15 di Agosto, inoltre, compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive, saranno individuati due gruppi di n. 10/15 lavoratori che, a rotazione e volontariamente, accetteranno di anticipare e/o prolungare la settimana di chiusura collettiva. Le ferie residue dell'anno in corso verranno effettuate singolarmente con una programmazione che terrà conto delle esigenze individuali, produttive e di rotazione.
- in casi particolari l'Azienda, previa comunicazione alla RSU potrà procedere alla sospensione della ROL programmata entro la giornata del Martedì della settimana in cui la ROL è prevista, fermo restando il recupero in altra giornata o settimana da individuare congiuntamente; qualora, per ragioni assolutamente eccezionali non si possa procedere al recupero della ROL sospesa, questa dovrà essere retribuita applicandovi la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario
- l'eventuale utilizzo dell'istituto della flessibilità previsto dal CCNL è consentito per un numero di giornate non superiore a 3 all'anno; la maggiorazione relativa e del 45%.
Si riconosce all'Azienda la possibilità di utilizzare n. 15 ore annue nella giornata di Mercoledì per fermate anticipate e non programmabili nell'area di macellazione; per i part - time saranno proporzionate all'orario contrattuale
- annualmente sarà oggetto di verifica tra le parti il consuntivo del calendario dell'anno precedente in merito a: ferie, ROL, ex festività e permessi individuali.
In caso di modifica e/o incremento della macellazione, le parti si incontreranno per definire l'orario di lavoro in ragione dell'utilizzo dei lavoratori in part - time.
In occasione dell'entrata in vigore della Legge sulla riduzione degli orari, le parti si incontreranno per verificare un ulteriore ricorso alla riduzione annua dell'orario di lavoro tenendo conto dei livelli occupazionali e delle professionalità necessari e a garantire un efficace ed efficiente flusso del Prodotto.

Professionalità inquadramento
Le parti, nel confermare quanto previsto dalla contrattazione precedente (incontro di verifica annua per l'inquadramento - salario professionale), ritengono necessario individuare percorsi professionali specifici fuori dall'ambito delle declaratorie definite dal CCNL, che vedano coinvolte, nella definizione, le maestranze interessate.
Entro il mese di Giugno 1999, verrà elaborata in via sperimentale la "carriera professionale" individuata da un'apposita commissione composta da un rappresentante dell'Azienda ed un rappresentante delle maestranze.

Ambiente - Aspettativa - Formazione professionale ferie frazionabili - Permessi sindacali retribuiti
Restano inalterate le normative stabilite dalla precedente contrattazione.

Norma di rinvio
Per le parti non sostituite o modificate dal presente accordo, restano in vigore le norme dei precedenti contratti.

Allegato 1 Lettera tra le parti
[…]
Per quanto riguarda il capitolo "Orario di Lavoro Calendario annuo" le parti convengono che, in caso di macellazione di ore pomeridiane, la pausa sarà non superiore ai 10 minuti in riferimento anche ai disposti della Legge [dlgs] n. 626.
[…]