Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 26 agosto 2014, n. 18247 - Attività di portierato e condizioni insalubri dell'alloggio


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFONSO AMATUCCI - - Presidente -
Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere
Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso 24233-2008 proposto da:
Omissis elettivamente domiciliata in ROMA ..., presso lo studio ..., che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Omissis in persona del Presidente e legale rappresentante prò tempore Dott. .... elettivamente domiciliata in ROMA Omissis, presso lo studio dell'avvocato ..., che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3089/2007 della CORTE D'APPELLO di Omissis depositata il 10/07/2007 R.G.N. 867/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato ...
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso.


Fatto

 

... conveniva in giudizio ... per sentirlo condannare al risarcimento dei danni biologici e morali dalla stessa subiti in conseguenza della insalubrità dell'alloggio di servizio che le era stato assegnato dall' ... per lo svolgimento dell'attività di portierato; lamentava, in particolare, di avere sviluppato una grave patologia artrosica in conseguenza dell'elevatissimo grado di umidità dei locali (siti al piano seminterrato).
Il Tribunale di ... rigettava la domanda ritenendo insussistente il nesso causale fra le patologie da cui era affetta l'attrice e le condizioni ambientali dell'alloggio.
Disposta la rinnovazione della consulenza medico-legale, la Corte di Appello di ... rigettava il gravame proposto dalla ... e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite,
Ricorre per cassazione la ..., affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; resiste, a mezzo di controricorso, ... .

 

Diritto

1. La sentenza impugnata ha dato atto che il ... nominato in sede di gravame ha rilevato che "le condizioni microclimatiche (ambiente domestico) dell'abitazione della ... non possono
essere considerate, sotto il profilo etiopatogenetico, quale causa esclusiva, efficiente e determinante del quadro artrosico polidistrettuale sviluppatosi, ma può considerarsi quale causa algo-disfunzionale aggiuntiva rispetto ad un processo articolare che sarebbe comunque evoluto anche qualora la perizianda fosse vissuta in un ambiente confortevole", concludendo che "le condizioni di non igienicità sussistenti nell'appartamento di cui usufruiva l'appellante hanno reso di maggior operanza funzionale la malattia, non determinando il danno così come
configurato attualmente, ma una minima quota di questo, quantificato quale danno biologico, nella misura dell'8%"; la Corte ha, inoltre, affermato che "le conclusioni cui è pervenuto il
... possono essere condivise, poiché prive di vizi logici e assunte all'esito di considerazioni medico legali approfondite in ordine alla patologia ...; esse sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle tratte dal giudizio di primo grado che ha ritenuto che i fattori microclìmatici abbiano svolto al massimo un ruolo di aggravamento del sintomo dolore e sulle reazioni antalgiche,
con esclusione del nesso causale e di quello concausale"; ha aggiunto che "peraltro la difesa appellata ha ribadito anche in questa sede di aver posto in essere una serie di iniziative atte a
migliorare le condizioni abitative della ... proponendole anche il trasferimento in altro stabile" e che "la ... ha evidenziato nel corso della vicenda di causa un comportamento contraddittorio, chiedendo, al termine del rapporto di lavoro dì portierato, di regolarizzare con la stipula di un contratto di locazione la propria permanenza nello stesso alloggio"; tutto ciò premesso, ha rigettato l'appello, «condannando la ... al pagamento delle spese di lite.
2. Con i primi due motivi - che si trattano congiuntamente in quanto strettamente connessi - la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di norme di legge ed in particolare dell'art. 2043 cc, nonché degli artt. 115 e 116 C.P.C., in relazione all'art. 360, n. 3 C.P.C" (1° motivo) e "omessa, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 numero 5 C.P.C.": con entrambi si duole che la Corte abbia dichiarato di aderire integralmente alle conclusioni del proprio ..., salvo poi prescindere totalmente da esse e rigettare del tutto la pretesa risarcitoria dell'appellante.
2.1. La doglianza risulta fondata sotto il duplice profilo dell'errore di diritto e della contraddittorietà della motivazione.
Ha errato la Corte territoriale nell'escludere l'esistenza di un nesso causale o concausale fra le condizioni insalubri dell'appartamento e la patologia riscontrata nella ... pur riconoscendo alle prime un "ruolo di aggravamento del sintomo dolore e sulle reazioni antalgiche";
deve -al contrario- ritenersi che l'aggravamento dello stato di dolore fisico e della menomazione funzionale correlati ad una malattia avente altra eziologia (nel caso, la patologia artrosica) integri una menomazione ulteriore dell'integrità psico-fisica dell' interessato (quale quota di invalidità aggiuntiva rispetto a quella che sarebbe derivata dalla patologica principale) che si pone in diretto rapporto causale con i fattori che tale aggravamento hanno determinato.
Sotto il secondo -e correlato- profilo, risulta palesemente contraddittoria la motivazione che dichiara di voler aderire alle conclusioni di una relazione di ... salvo poi discostarsene del tutto, al punto da negare rilevanza risarcitoria alla menomazione (aggiuntiva) pacificamente accertata e quantificata dal consulente;.
2.2. Va escluso, peraltro, che tale "scostamento" risulti adeguatamente motivato col generico riferimento alle iniziative che avrebbe posto in essere per migliorare le condizioni dell'immobile e con l'individuazione di un "comportamento contraddittorio" che sarebbe stato tenuto dalla ...: si tratta, in ogni caso, di elementi circostanziali generici (oltreché indeterminati quanto all'epoca in cui sarebbero state poste in essere le iniziative dell' ...) che -così come prospettati dal giudice di appello- non danno contezza delle ragioni per cui
l'aggravamento patito dalla ... non sarebbe in alcuna misura imputabile all'ente proprietario dell'immobile insalubre.
2.3. I due motivi vanno -dunque- accolti, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della questione alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra.
3. Il terzo motivo ("omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5 C.P.C.") deduce l'omessa motivazione sulla richiesta di risarcimento danni formulata dalla ... ex art. 89 C.P.C..
La censura è inammissibile in quanto denuncia come vizio di motivazione quello che -in effetti-viene prospettato come vizio di omessa pronuncia; per di più, difetta di autosufficienza (in quanto non trascrive il motivo che non sarebbe stato esaminato) e non è assistito dal quesito richiesto dall'art. 366 bis C.P.C. (applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza è stata depositata il 10.7.2007).
4. La Corte di rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


la Corte dichiarata l'inammissibilità del terzo motivo, accoglie il primo ed il secondo, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Appello di anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Roma, 29.5.2014
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2014