Tipologia: Accordo
Data firma: 6 maggio 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Icel/Legacoop Ravenna e RSU/FULC
Settori: Chimici, PMI, Icel Lugo (Ra)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Informazione
Ambiente di lavoro
Occupazione
Orario di lavoro
Inquadramento
Qualifiche
Indennità di missione
Indennità reperibilità personale officina e tecnico granuli
Mensa
Premio per obiettivi
14° mensilità
Previdenza complementare
Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Oggi 06/05/98, presso la sede della Icel scarl, sita in Lugo, via Torricelli 4/6, fra la cooperativa Icel […], con l'assistenza per Legacoop Ravenna […] e la RSU aziendale […], assistiti dalla FULC territoriale […], è stato stipulato il seguente contratto integrativo.

Premessa
Le parti valutano positivamente i contenuti dell'accordo del 23 luglio '93, intervenuto fra Governo e parti sociali, con il quale si è provveduto ad un riordino degli assetti contrattuali e individuano conseguentemente, nel contenuto di tale accordo, le linee da seguire per il rinnovo del presente integrativo.
Le parti altresì confermano, in assenza nel settore, di una contrattazione autonoma da parte delle centrali cooperative, l'applicazione del CCNL per i lavoratori della piccola e media industria della plastica e della gomma, stipulato il 4 aprile 1996.
Le parti infine giudicano positivamente le relazioni sindacali in cooperativa essendo le stesse improntate in un'ottica partecipativa e di confronto che, ferme restando l'autonomia delle singole componenti, sappia valorizzare al massimo le finalità dello sviluppo e della partecipazione.

Informazione
Come previsto nel CCNL sopraindicato, parte I, punto C), le parti, di norma almeno una volta all'anno, si incontreranno per esaminare gli obiettivi dei piani revisionali e le informazioni per la loro concreta realizzazione.
Più precisamente costituiranno oggetto di confronto le questioni riguardanti l'organizzazione del lavoro conseguente agli investimenti produttivi, nonché la politica formativa e di sviluppo dell'occupazione dell'occupazione.

Ambiente di lavoro
Le parti riconoscono l'impegno fattivo della cooperativa ad assicurare un alto grado di sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'applicazione delle disposizioni di legge in materia e l'adozione di tutte quelle misure ritenute più idonee a garantire una migliore qualità dell'ambiente di lavoro e delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative.
Le parti, consapevoli dell'importanza che il tema in oggetto riveste, valutano positivamente la costituzione del comitato provinciale fra OO.SS. e Centrali Cooperative dichiarando altresì l'impegno ad attenersi alle norme dell'accordo interconfederale in materia del 5.10.'95, in particolare rispetto alle disposizioni relative alla elezione dei rappresentanti dei lavoratori.

Occupazione
Nell'eventuale inserimento di nuove risorse lavorative le parti convengono che la cooperativa privilegi l'utilizzo di contratti che prevedono agevolazioni contributive, quali CFL, apprendistato, tempo determinato, lavoratori in mobilità, disoccupati di lunga durata, ecc.
In particolare, per quanto concerne le procedure di informazione ed attivazione dei CFL, la cooperativa farà riferimento al contenuto dell'accordo interconfederale in materia, sottoscritto in data 5 ottobre 1995, fra OO.SS. e Centrali Cooperative.
Le parti valutano positivamente l'impegno profuso dalla cooperativa per lo sviluppo dell'occupazione femminile ed auspicano per il futuro la conferma di tale sensibilità.

Orario di lavoro
A prescindere dalle soluzioni diversificate della riduzione dell'orario, rimane fermo il concetto che la durata dell'orario di lavoro legale rimane quella fissata dalla legge a tutti gli effetti normativi, e che la settimana lavorativa è contrattualmente prevista di 39 ore.
Le parti nel ribadire l'esigenza, per i reparti produttivi dell'azienda, di operare a ciclo continuo, concordano che le modalità di gestione delle ROL e delle ferie rimangono quelle disciplinate dal precedente accordo aziendale.
In particolare si definisce che:
- le ore di compensazione di orario matureranno per ciascun lavoratore indipendentemente dalle presenze in azienda che restano invece il parametro da utilizzare per la definizione delle ore di riduzione d'orario spettanti ad ogni lavoratore;
- le giornate di godimento collettivo delle ore rese disponibili dai 2 istituti, saranno concordate annualmente o perlomeno periodicamente fra le parti.
Qualora i lavoratori per esigenze aziendali non riuscissero a godere delle ore di riposo previste, le stesse verranno retribuite;
- nel caso in cui un lavoratore risulti assente per malattia o infortunio nelle giornate programmate per usufruire collettivamente di tali riposi non potrà utilizzarle successivamente;
- nel caso in cui un lavoratore, risulti in ferie in giornate in cui sono previsti riposi per periodi inferiori alla mezza giornata, tali ore di riposo non potranno essere recuperate successivamente.
In considerazione sia dell'esperienza produttiva maturata in questi anni dalla cooperativa, sia delle potenzialità che un nuovo regime di orario, distribuito almeno su 6 giorni lavorativi, potrebbe assicurare, le parti convengono sulla necessità di effettuare una approfondimento sulla materia, impegnandosi nel corso della vigenza del presente accordo, di modificare l'attuale regime di orario.
Valutando, comunque, positivamente l'esperienza fin qui realizzata in materia di flessibilità dei regimi di orario a livello aziendale, nonché su quanto ora previsto in materia dell'art. 13 del citato CCNL 4.4.'96, le parti ribadiscono che in presenza dell'attuale regime di orario, ove ne ricorrano le condizioni, si perseguirà, al fine del migliore utilizzo degli impianti e per rispondere più adeguatamente a specifiche esigenze del mercato, nell'utilizzo di sistemi di flessibilità, anche limitatamente a singoli reparti, rispettando nell'adozione di tali sistemi le procedure di confronto previste dal CCNL e già utilizzate positivamente in azienda.