Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 4 maggio 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: T.Erre/Api Modena e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, PMI, T.Erre Ravarino (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Ambiente di lavoro e salute
3. Visite mediche
4. Periodo di comporto
5. Anticipo Inail
6. Formazione professionale
10. Premio di risultato
11. Decorrenza e durata

Accordo aziendale T.Erre srl 1998/2001

Il giorno 4 maggio 1998, tra la Ditta T.Erre srl […], con l'assistenza […] dell'Api di Modena e la Rappresentanza Sindacale Unitaria […], assistita dal[…]la Fiom-Cgil, è stato definito il presente accordo aziendale:

1. Relazioni industriali
Nell'intento di sviluppare corrette relazioni industriali, anche alla luce della necessità di implementare un Premio di Risultato legato al raggiungimento di obiettivi congiuntamente definiti, le Parti convengono sull'istituzione di un sistema di informazioni che preveda un periodico flusso di dati e notizie dalla Direzione aziendale alle strutture sindacali e dalle strutture sindacali aziendali alla Direzione.
Con particolare riferimento agli indicatori collegati al Premio di risultato è possibile sviluppare confronti tecnici nel contesto di commissioni paritetiche composte da RSU e rappresentanti della Direzione.
Più in particolare, con cadenza di norma semestrale su richiesta di una delle parti, saranno forniti elementi conoscitivi inerenti l'andamento del mercato, le prospettive produttive dell'azienda, l'indotto e le iniziative di politica industriale con speciale riferimento alla situazione e alle prospettive occupazionali, al mercato del lavoro e agli investimenti.
Specifica informazione avrà luogo a fronte dell'introduzione di nuove tecnologie comportanti modifiche agli assetti occupazionali, alla professionalità dei lavoratori, agli orari e all'organizzazione del lavoro.
Nel contesto delle informazioni relative agli aspetti occupazionali, saranno fornite indicazioni su numero e finalizzazione del contratti di formazione e lavoro e sui contratti a termine eventualmente instaurati.

2. Ambiente di lavoro e salute
L'azienda è impegnata a dare piena attuazione alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 626/94, nei tempi e nei modi ivi previsti. Si atterrà inoltre a quanto definito in materia dagli Accordi Interconfederali.
L'Azienda metterà a disposizione dei lavoratori gli strumenti antinfortunistici previsti dalle disposizioni vigenti. I lavoratori, dal canto loro, sono obbligati ad utilizzare costantemente quanto messo a loro disposizione.

3. Visite mediche
In caso di visite mediche specialistiche fissate in orari coincidenti con l'orario di lavoro in azienda, è previsto il pagamento del tempo strettamente necessario con le seguenti modalità:
- Il pagamento delle ore di assenza per visite mediche specialistiche non riguarda la sfera odontoiatrica, le cure termali e le fisioterapie.
- Il pagamento delle ore di assenza scatterà solo se le visite specialistiche coincideranno con l'orario di lavoro (o per la parte coincidente con l'orario di lavoro): a questo scopo fa fede l'attestato del medico specialista o della Unità sanitaria locale, da produrre al momento della richiesta del permesso.
- Per il tempo effettivamente utilizzato farà fede il cartellino della struttura sanitaria o l'attestato del medico. Per il tempo di trasferimento si farà riferimento al buon senso e alla correttezza.

6. Formazione professionale
L'Azienda perseguirà l'obiettivo di una crescita dei lavoratori per rendere il loro inserimento nell'organizzazione e nel processo produttivo il più soddisfacente e il più proficuo possibile.
Sia in fase di inserimento di nuovi occupati, sia nel corso di inserimento di nuovi macchinari e impianti che di cambiamenti organizzativi di una certa rilevanza l'Azienda metterà in atto le iniziative di formazione di volta in volta ritenute idonee.