Categoria: 1998
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Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 24 giugno 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aeffe/Associazione degli industriali di Rimini e RSU/Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Aeffe San Giovanni in M. (Rn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1 - Informazione - Politica industriale
2 - Occupazione - Inquadramento - Formazione
3 - Mensa interaziendale
4 - Calendario ferie
5 - Ambiente di lavoro e sicurezza
6 - Orario di lavoro
7 - Orario supplementare
8 - Flessibilità
9 - Regime di orario a tempo parziale (part - time)
10 - Lavoro a tempo determinato
11 - Malattia
12 - Azioni positive
13 - Mobilità interna
14 - Permessi per studio
15 - Lavoratori stranieri
16 - Polizza collettiva di previdenza
17 - Polizza infortuni
18 - Fondo aziendale
19 - Premio di produzione
20 - Retribuzione variabile
21 - Clausola di salvaguardia
22 - Stampa contratto
23 - Decorrenza e durata

Contratto integrativo aziendale

Tra la Aeffe spa, con sede in San Giovanni in Marignano (RN), Via Delle Querce 51 […], assistiti dall'Associazione degli industriali di Rimini […] e la Rappresentanza Sindacale Unitaria […], assistiti dalle OO.SS territoriali […] (Filtea - Cgil), […] (Filta - Cisl) e […] (Uilta - Uil), si stipula il seguente Accordo aziendale integrativo del CCNL di categoria

1 - Informazione - Politica industriale
a - L'azienda fornirà annualmente alla RSU informazioni relative ai futuri programmi aziendali, con particolare riguardo ai processi di internazionalizzazione, alle dinamiche produttive nonché alle aree di espansione ed alle iniziative di sviluppo. In tale incontro verranno altresì comunicate modifiche intervenute nell'azionariato di riferimento. Tali informazioni hanno natura di carattere preventivo nel caso in cui determinassero significative ricadute sui livelli occupazionali e/o significative modifiche sulle condizioni professionali e di lavoro determinate da scelte tecnologiche.
b - L'Azienda consegnerà alle RSU copia del bilancio economico e della relazione di accompagnamento, in occasione della registrazione pubblica.
c - In applicazione dell'art. 15 S.I. del CCNL, si stabilisce che la Direzione aziendale fornirà alle Rappresentanze Sindacali Unitaria Aziendali e/o OO.SS., l'elenco delle aziende alle quali è stato commissionato il lavoro, con ubicazione e quantità del lavoro commissionato nel periodo precedente.

2 - Occupazione - Inquadramento - Formazione
Di norma nel mese di Aprile di ogni anno, le parti:
a) si incontreranno per verificare i livelli occupazionali, l'inquadramento e i programmi di formazione professionale;
b) concorderanno percorsi formativi, valutando le esigenze professionali ed occupazionali necessarie in azienda per i lavoratori in forza e per i nuovi assunti.
Sui piani concordati si richiederanno i finanziamenti previsti dalle leggi vigenti.
Le parti si impegnano a partecipare al Tavolo Provinciale di Settore costituito per realizzare, secondo le esigenze rilevate, progetti formativi necessari al comparto Moda.
L'azienda consegnerà alla RSU copia dei dati trasmessi all'Ufficio Provinciale del Lavoro relativamente al collocamento obbligatorio dei soggetti di cui alla Legge 482/68 e successive modificazioni. Una volta all'anno le parti si incontreranno allo scopo di predisporre progetti di inserimento lavorativo mirato, anche utilizzando a scopo propedeutico e d'inserimento formativo, l'istituto dei tirocini formativi (Legge 196/97 Legge Reg. 45/96) e/o eventuali incentivi regionali previsti per l'inserimento specifico dei soggetti "socialmente svantaggiati". Dal mese di Settembre 1998 le parti si incontreranno per la definizione di un mansionario aziendale.
Nel corso dell'incontro verranno anche fomiti i dati riguardanti la composizione occupazionale con elenco nominativo, elenco dei lavoratori per reparto con forme di assunzione e ore di flessibilità e di straordinario divise entrambe per reparto.

5 - Ambiente di lavoro e sicurezza
La RSU e la Direzione Aziendale, con l'assistenza delle RLS e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, s'incontreranno al fine di valutare l'applicazione della D.Lgs 626/94, le esigenze presenti, gli interventi necessari.

6 - Orario di lavoro
Dal 1° Febbraio 1986, l'orario settimanale è di 39 ore lavorative (retribuite 40), con godimento dell'ora in meno lavorativa al venerdì, ultima ora di ogni settimana. Tale norma è in applicazione dei CCNL di categoria.
La giornata del "4 novembre", già prevista come festività spostata alla domenica, verrà goduta il 2 novembre come giornata retribuita compensativa di riposo.
Da Settembre 1998 si costituirà un tavolo di confronto fra RSU e Direzione Aziendale per una rimodulazione dell'orario di lavoro, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 196/97 e del Dis. di Legge "35 ore".

7 - Orario supplementare
Premesso che è compito dell'Azienda ricorrere il meno possibile all'utilizzo di ore supplementari, migliorando eventualmente l'organizzazione del lavoro o procedendo a incrementi occupazionali anche con forme di contratto a termine, si concorda che con decorrenza dal 01/01/1995, in aggiunta alle maggiorazioni previste dall'art. 9 P.G. del CCNL […], l'Azienda corrisponderà a titolo di premio personale, in concomitanza della corresponsione della retribuzione, la somma di £ 2.000 lorde per ogni ora di lavoro supplementare.

8 - Flessibilità
La Direzione e la Rappresentanza Sindacale continueranno ad incontrarsi come in passato, precedentemente all'utilizzo della flessibilità dell'orario di lavoro previsto dall'art. 8 D.G. del CCNL, per definire congiuntamente i periodi di utilizzo, i tempi e le modalità di recupero dell'orario. Le maggiorazioni previste dal sopracitato art. 8, così come concordato sin dal 1984, potranno essere corrisposte, su richiesta della Rappresentanza Sindacale, con corrispondenti ore di riposo compensativo. Questa richiesta è finalizzata all'eventuale contenimento dell'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni ed al ricorso abnorme allo straordinario. I lavoratori con comprovati impedimenti saranno esonerati dall'effettuare la flessibilità dell'orario di lavoro.
Nota verbale.
Le parti concordano che, verificato il monte ore supplementari necessario al soddisfacimento della punta stagionale di attività lavorativa, due terzi di tali ore supplementari verranno eseguite in regime di orario flessibile mentre il restante terzo, in regime di orario supplementare retribuito ai sensi dell'art. 9 D.G. del CCNL ed a quanto previsto dall'art. 7 del presente Contratto integrativo aziendale.

9 - Regime di orario a tempo parziale (part - time)
Nell'ambito della percentuale del 5% del personale in forza a tempo indeterminato, l'azienda accoglierà le domande di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale entro il 4% della sopracitata base di calcolo; a fronte di ostacoli organizzativi le parti si incontreranno al fine di individuarne le soluzioni.
Per le richieste presentate entro la sopra citata percentuale del 4%, le parti si incontreranno per l'accoglimento, privilegiando i dipendenti nelle seguenti condizioni:
- Dipendenti con un numero di figli pari o superiore a due;
- Dipendenti con figli minorenni in gravi condizioni sanitarie, che necessitano di un'assistenza, certificata da una struttura sanitaria pubblica;
- Dipendenti con figli minorenni a carico e con situazione familiare difficile a causa di grave malattia di congiunto il quale necessiti di un'assistenza documentabile con normale certificato medico.
L'Azienda, ove le condizioni organizzative lo consentano manterrà al dipendente la stessa mansione effettuata nel rapporto a tempo pieno. Nei casi in cui non sia possibile il mantenimento delle mansioni, il dipendente si renderà disponibile a modificarle.
Si allega facsimile per la richiesta di trasformazione dell'orario di lavoro.

10 - Lavoro a tempo determinato
[…]
La percentuale di lavoratori a tempo determinato assumibili sul totale degli occupati (prevista dall'art. 3 D.G. del CCNL vigente) viene elevata dal 5% al 7%.
Restano ferme altre normative più favorevoli all'Azienda previste dalla Legge e da Accordo Interconfederali in materia.

12 - Azioni positive
Su richiesta del lavoratore e relativa documentazione successiva, vista la particolare gravità che assumono specialmente nella nostra zona alcune malattie, si concedono sino ad un massimo di quattro ore di permesso annuo retribuito, per visite oncologiche di prevenzione.
Si concede un'ora di Assemblea da effettuarsi con la collaborazione della AUSL, aggiuntiva a quanto previsto dal CCNL in caso di totale esaurimento delle stesse, da destinarsi alla prevenzione.

13 - Mobilità interna
A fronte di mobilità interna definitiva per riassetti produttivi, la Direzione Aziendale darà informazione alla RSU.

15 - Lavoratori stranieri
In presenza di personale straniero occupato in azienda si prevedono fra le parti incontri specifici al fine di valutare eventuali facilitazioni all'utilizzo delle ferie, agli orari durante il periodo di Ramadan e per ciò che riguarda la giornata Santa di festa della religione praticata dai suddetti lavoratori

18 - Fondo aziendale
Per attività culturali, ricreative, di formazione, informazione, sportive, ecc., viene confermato un fondo aziendale a disposizione dei lavoratori e gestito da una commissione di tre membri designati dai dipendenti, alimentato annualmente con un contributo dell'azienda di Lit. 1.000.000. Per attività cui il fondo non è sufficiente, l'azienda è disponibile ad integrare di volta in volta tali superi.

21 - Clausola di salvaguardia
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, farà testo il CCNL industria abbigliamento dell'Associazione di appartenenza dell'Azienda e le leggi in materia di lavoro. Pertanto, qualora si verificassero innovazioni normative che migliorano il presente Accordo, si prendano per valide tali nuove disposizioni in deroga alla presente.