Tipologia: Accordo
Data firma: 8 giugno 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Cannamela e RSA
Settori: Agroindustriale, Cannamela Bologna
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Relazioni sindacali e informazione
2) Orario di lavoro
3) Contratti di formazione
4) Ambiente di lavoro
5) Classificazione del personale
6) Mensa aziendale
7) Visite mediche
8) Appalti e decentramento
9) Elementi retributivi aziendali
10) Premio per obiettivi
11) Decorrenza e durata
Allegato

Verbale di accordo

Bologna, 8 giugno 1998, tra la Cannamela spa e la Rappresentanza Sindacale Aziendale della stessa, si conviene quanto segue.

1) Relazioni sindacali e informazione
Su richiesta delle RSA l'azienda si impegna a convocare un incontro, entro il primo quadrimestre di ogni anno e comunque preventivamente rispetto al verificarsi di innovazioni significative, per fornire informazioni sui seguenti punti:
* Programmi produttivi
* Nuovi investimenti
* Innovazioni tecnologiche o di processo
* Decentramenti produttivi
Qualora le iniziative aziendali dovessero concretizzarsi in sostanziali modifiche tecnologiche con riflessi sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sulle prospettive generali, l'azienda fornirà le informazioni necessarie.

2) Orario di lavoro
In relazione anche a quanto previsto dal vigente CCNL, sarà attivato un apposito incontro, entro il primo trimestre di ogni anno, per illustrare una programmazione che dovrà consentire a ciascun lavoratore di potere usufruire di tre settimane di ferie consecutive.
Nello stesso periodo verranno verificati anche i tempi e i criteri per l'usufruizione del residuo ferie, permessi retribuiti e della ROL.
Quanto sopra compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.
Lavoro straordinario
In caso di superamento dell'orario contrattuale l'azienda informerà le RSA con un preavviso di dieci giorni o, in caso di particolare urgenza e per periodi non superiori alla settimana, anche successivamente, fornendo tutti gli elementi necessari a valutarne le caratteristiche dell'imprevedibilità.

3) Contratti di formazione
L'azienda continuerà a fornire copia del progetto di formazione e lavoro ai giovani assunti.
[...]

4) Ambiente di lavoro
In attuazione a quanto previsto dal DLgs 626/94, l'azienda farà partecipare il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza alle riunioni del servizio di prevenzione aziendale e in conformità con la normativa vigente, gli consentirà l'accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione relativa alla tutela e alla prevenzione della salute in azienda.
Il monte ore previsto per la formazione pari a 32 ore, nei limiti previsti dalla normativa e/o dalla contrattazione collettiva, consentirà l'accesso a corsi specifici su argomenti che si ritengano utili e permetterà la partecipazione della RLS a seminari di formazione o giornate di studio e approfondimento relativi ai rischi ambientali del settore alimentare.

7) Visite mediche
Per visite o terapie mediche presso istituti pubblici e privati convenzionati, verranno concessi permessi retribuiti superiori all'attuale ora e mezza, qualora se ne dimostri la effettiva esigenza esibendo una comprovante documentazione.

8) Appalti e decentramento
In attuazione di quanto previsto dal CCNL 6/7/95, l'azienda in occasione degli incontri previsti o su richiesta delle RSA, fornirà comunque con tempestività le informazioni previste dall'art. 4 del citato CCNL.