Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 agosto 2014, n. 17861 - Rendita da inabilità permanente da infortunio sul lavoro


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 19368-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell'avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, (DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
E.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7648/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/07/2007 r.g.n. 535/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato CLAVELLI ROSSANA per delega URSINO ANNA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 20.7.2007, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto da E.L. ed in riforma dell'impugnata decisione, condannava la s.p.a. Poste Italiane alla costituzione ed erogazione, in favore dell'appellante, di una rendita da inabilità permanente da infortunio sul lavoro nella misura dell'11% a decorrere dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa. Osservava che il CTU officiato in secondo grado aveva rilevato che le patologie accertate documentalmente ed attraverso approfondito esame obiettivo erano tali da determinare una incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa dell' E. pari all'11% e che dalla data della domanda andava riconosciuto il diritto alla relativa rendita, oltre che agli interessi legali.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l'impugnazione a due motivi.

L' E. è rimasto intimato.


Diritto


Con il primo motivo, la società assume che, dalla data del 1.1.1999, la competenza in ordine all'assicurazione antinfortunistica e per le malattie professionale dei dipendenti della s.p.a. Poste Italiane era passata all'INAIL e che il passaggio si verifica per le prestazioni cui era già tenuto l'EPE alla data del 28.2.1998 e per le prestazioni derivanti da eventi infortunistici verificatisi prima del 28.2.1998 e non ancora definiti. Sostiene che alla successione nel munus amministrativo si accompagni la successione universale in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi o connessi alla "attribuzione" trasferita e chiede affermarsi la legittimazione passiva dell'INAIL in ordine agli eventi infortunistici verificatisi precedentemente al 28.2.1998 (come quello oggetto di causa), L. 27 dicembre 1997, n. 449, ex art. 53 e L. n. 448 del 1998, art. 40, comma 5, a mente dei quali tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data di trasformazione dell'ente pubblico economico Poste Italiane in società per azioni, nonchè quelle relative agli eventi infortunistici e manifestazioni di malattia professionali verificatesi prima di tale data e non ancora definite, sono poste a carico dell'INAIL alla data del 1.1.1999.

Con il secondo motivo, la società lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, assumendo la genericità delle motivazioni della sentenza di appello nell'accordare preferenza alla c.t.u. eseguita in grado di appello e rilevando che il complesso patologico era definito dallo stesso giudice del gravame come modesto, onde dovevano ritenersi più congrue e logiche le conclusioni della prima CTU depositata il 13.1.2000, rispetto a quelle della relazione di seconde cure espletata a distanza di dodici anni dall'evento e, quindi, meno attendibile in punto di valutazione del nesso causale.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo deve osservarsi quanto segue.

La L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 7, recita: "Dal 1 gennaio 1999 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonchè a quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competente in materia infortunistica. Il T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 127, comma 1, n. 2, è abrogato".

E' opportuno precisare che nel testo originario della L. n. 449 del 1997, la data del passaggio dell'assicurazione era il 31.12.1997.

Tuttavia la L. n. 448 del 1998, art. 40, comma 5, ha disposto: Alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 7, le parole: "Dalla data di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1 gennaio 1999" (Il comma 6, rinviava per la data al comma 27 della L. n. 662 del 1996, art. 2, che la fissava nel 31 12.1997).

Ciò posto, è sufficiente richiamare, in tema di legittimazione passiva delle Poste Italiane con riguardo a giudizi instaurati prima del 31.12.1998, l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui, ai fini della individuazione dell'assicuratore nei cui confronti proporre la domanda giudiziaria le norme su richiamate rendono evidente che sino al 31.12.1998 l'assicuratore dei dipendenti delle Poste era il datore di lavoro, e cioè lo stesso Ente, e che, pertanto, la L. n. 449 del 1997, novellato art. 53, comma 7, determina una successione ex lege a titolo particolare nel diritto controverso (cfr. tra le tante Cass. 4 giugno 2003 n. 8884; Cass. 3 dicembre 2002 n. 17127 sull'analogo passaggio dell'assicurazione dalle Ferrovie dello Stato all'INAIL) regolata dall'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. 27 marzo 2008 n. 7942). A ciò, consegue, secondo la decisione da ultimo citata, che, per le cause iniziate prima del 31 dicembre 1998, sussiste e permane, a sensi del comma 1 di questo art., la legittimazione passiva delle Poste (così, Cass. 7942/08 cit.).

L'indicato iter argomentativo, confortato anche da altri precedenti di questa Corte di cassazione (cfr. Cass. 20 agosto 2004 n. 16418, cui adde per analoghe considerazioni e conclusioni più di recente: Cass. 10 maggio 2005 n. 10738), induce a ritenere legittimata passiva la società oggi ricorrente, essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio iniziato in data 19.11.1997, e cioè prima della suddetta data del 31 dicembre 1998. L'ulteriore motivo è inammissibile perchè le censure mirano a sindacare valutazioni del giudice del gravame su accertamenti di fatto, quale la consulenza tecnica d'ufficio, valutazioni che per giurisprudenza costante di questa Corte sono riservate all'esclusivo sindacato del giudice di merito.

Peraltro, qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinchè i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituendo un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr., ex plurimis, Cass. 17 aprile 2004 n. 7341).

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo previgente alla novella del 2003, non essendo il ricorso manifestamente infondato e temerario (cfr. per l'applicabilità anche a giudizio instaurato contro Poste Italiane, Cass. 4481/00, per l'evidente analogia).



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2014