Tipologia: Accordo
Data firma: 9 ottobre 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Agnesi e Gariboldi/Unione degli Industriali della Provincia di Imperia e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Agnesi e Gariboldi
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premessa
2. Relazioni industriali
2.1 Coordinamento di gruppo
2.2 Struttura bilaterale centrale
2.3 Gruppi di lavoro
3. Appalti e terziarizzazioni
4. Previdenza integrativa
5. Organizzazione del lavoro - Flessibilità - Occupazione
5.1 Flessibilità degli orari
5.2 Rapporti di lavoro a tempo determinato
5.3 Lavoro notturno femminile
5.4 Lavoro su 6 giorni
5.5 Gradualizzazione Premio di Produzione Neoassunti
5.6 Pari opportunità
5.7 Straordinari
6. Premio di partecipazione ai risultati
6.1 Meccanismi e Obiettivi
6.2 Importi
6.3 Modalità di erogazione
6.4 Verifiche
7. Decorrenza e durata
Allegato 1

Addì 9 Ottobre 1998, presso i locali dell'Unione degli Industriali della Provincia di Imperia, si sono incontrati […] le società Agnesi spa e Gariboldi spa, assistiti dal[…]l'Unione degli Industriali della Provincia di Imperia; la Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil nazionali presenti […], la Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil regionali e territoriali, il Coordinamento RSU del Gruppo Agnesi/Gariboldi.

1. Premessa
Il quadriennio di vigenza dell'accordo integrativo 21.10.1994 ha visto acuirsi sensibilmente la già esacerbata competizione presente nel mercato della pasta di semola e del riso, con il conseguente ridursi dei livelli di prezzo al consumo, in particolare nel mercato pastario, anche in conseguenza delle strategie intraprese dal leader di questo mercato.
Tutto ciò ha comportato una ulteriore compressione dei margini di redditività delle aziende operanti nel settore, e la conseguente necessità per Agnesi - peraltro già preannunciata nel sopracitato accordo - di reagire sia attraverso un consolidamento del posizionamento strategico dei marchi nel segmenti "premium" dei rispettivi mercati (attraverso un ulteriore miglioramento della qualità dei prodotti, dei livelli di servizio alla clientela e della comunicazione al consumatore finale), sia attraverso una profonda ristrutturazione dell'apparato industriale e distributivo, sia, infine, attraverso un incremento dell'efficienza globale degli acquisti e delle spese generali.
Tutto ciò, grazie anche al forte impegno profuso dai dipendenti in tutte le unità produttive ha peraltro consentito un miglioramento dei risultati aziendali, con il conseguente incremento del premio di partecipazione istituito con il sopracitato accordo.
Nel contesto sopra delineato, l'impianto di relazioni industriali introdotto dal sopracitato accordo, ed incentrato su un momento centrale a livello direzione aziendale - coordinamento RSU - segreterie nazionali, e su livelli periferici tra direzioni di stabilimento - RSU - segretenie territoriali, ha permesso di gestire in uno spirito partecipativo e costruttivo tutte le problematiche sociali connesse al processi sopra accennati.
Il momento attuale e l'immediato futuro vedono Agnesi - anche alla luce dei nuovi assetti azionari - impegnata in uno sforzo di complessiva valorizza ione della società e di incremento dei livelli di redditività, finalizzato quest'ultimo soprattutto alla creazione di risorse da destinare ad investimenti produttivi - in particolare di ammodernamento tecnico - e publipromozionali, da realizzarsi da un lato attraverso un significativo sviluppo dell'attività, segnatamente sui mercati internazionali, con la conseguente necessità di accrescere sia l'efficienza interna, sia la capacità di risposta alle esigenze del mercato in termini di qualità, di reattività e di flessibilità, e dall'altro lato attraverso la prosecuzione degli sforzi volti a razionalizzare le strutture aziendali in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi.
La particolare importanza che riveste per Agnesi il marchio Flora, leader nel mercato del riso parboiled, e la conseguente sempre maggiore cooperazione con la controllata Garriboldi, rendono peraltro opportuno un coordinamento anche a livello di relazioni industriali che le parti intendono promuovere anche attraverso la definizione del presente accordo unitario di Gruppo, fatta salva, nel singoli istituti e capitoli, la salvaguardia delle specificità peculiari a ciascuna società anche alla luce delle compatibilità economiche.
Quanto premesso rende necessario ed auspicabile un sempre maggiore coinvolgimento delle risorse umane a tutti i livelli, da perseguirsi sia attraverso uno sforzo di professionalizzazione, sia attraverso il consolidamento di relazioni sindacali partecipative in Agnesi e in Gariboldi che le parti, con il presente accordo, intendono favorire e sviluppare.

2. Relazioni industriali
Anche alla luce di quanto premesso, in considerazione della distribuzione geografica e delle specifiche e differenti caratteristiche e vocazioni delle unità produttive, si conferma la validità della struttura di relazioni industriali di cui al sopracitato accordo articolata su:
a. un livello centrale-nazionale, la cui titolarità per parte sindacale compete al Coordinamento di Gruppo competente nelle seguenti materie:
- informativa annuale contrattuale
- informativa sugli assetti e sulle strategie aziendali e sui progetti di sviluppo e riorganizzazione con particolari risvolti occupazionali
- contrattazione integrativa di gruppo con particolare riferimento al PPR sia per quanto riguarda la regolamentazione dell'istituto sia per quanto attiene all'andamento dei parametri;
b. un livello locale la cui titolarità per parte sindacale spetta alle singole RSU per la normale gestione operativa di tutte le materie previste dal contratti collettivi nazionali o aziendali relativamente alla singola unità produttiva.
Qualora si addivenisse alla costituzione di un Comitato Aziendale Europeo a livello di Gruppo "Panzalim" Agnesi e Gariboldi consentiranno la partecipazione di delegati nel tempi e nei modi che verranno stabiliti.

2.1 Coordinamento di gruppo
Il Coordinamento di Gruppo, che rappresenta l'unico soggetto contrattuale per quanto riguarda le tematiche previste a livello centrale - nazionale, tenuto conto delle modifiche intervenute nella struttura del Gruppo, è composto da:
- 3 componenti per l'unità produttiva di Imperia;
- 2 componenti per l'unità produttiva di Rimini;
- 1 componente per l'unità produttiva di Mantova;
- 1 componente per la società Gariboldi.
In via del tutto eccezionale, per favorire la più ampia informativa a tutti i lavoratori delle varie unità produttive, sarà consentita la partecipazione di un lavoratore del deposito di Tortona.
In caso di attivazione di nuove unità produttive e\o di significative modifiche nell'attuale struttura le Parti si incontreranno per ridefinire la composizione del coordinamento.
Fermo restando che le materie affrontate dai due livelli saranno comunque distinte e non ripetitive, il Coordinamento delle RSU assume anche il ruolo di regolatore delle tematiche esistenti nelle varie realtà nel caso in cui non si riesca ad addivenire a soluzioni a livello locale.
Per l'agibilità del Coordinamento di Gruppo si conferma la disponibilità di un monte ore annuo pari a 24 ore per ogni componente del coordinamento, in aggiunta a quanto previsto dalle leggi e dal CCNL.
Inoltre, ai componenti del coordinamento verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a riunioni del coordinamento stesso dietro presentazione di giustificativi fiscalmente validi, nel limite massimo globale di lire venti milioni annui per l'intero coordinamento.
La particolare complessità degli argomenti che il coordinamento sarà chiamato ad affrontare nel prossimi anni, in un quadro di condivisione di modelli finalizzati alla gestione del cambiamento in un ambiente che sarà sempre più competitivo, rende necessario un coerente percorso formativo dei componenti del coordinamento.
A tale scopo si conviene che nel 1999 verrà programmata una giornata di formazione rivolta al componenti del Coordinamento delle RSU e finalizzata principalmente alla conoscenza del mercato alimentare in Italia e nel mondo, all'analisi dei competitor e agli scenari evolutivi previsti.

2.2 Struttura bilaterale centrale
La rapidità dei cambiamenti negli scenari macroeconomici e di mercato rende fondamentale comprendere in tempo reale l'evoluzione dei contesti al fine di prevederne le conseguenti ricadute aziendali.
A tal fine, a richiesta delle Parti, potrà essere attivata annualmente una sessione di incontro ristretta, composta, per parte sindacale, da 3 membri delle OOSS nazionali e 3 componenti del Coordinamento RSU, e per parte aziendale con la partecipazione dell'Amministratore Delegato e/o di componenti del Comitato di Direzione.
Tale sessione sarà l'occasione per l'approfondimento di argomenti quali:
- Strategie aziendali con particolare attenzione ai progetti con rilevanti risvolti occupazionali.
- Eventuali progetti di sviluppo o di riorganizzazione e loro possibili ricadute.
Eventuali sessioni specifiche - sempre comunque a carattere informativo e non negoziale - potranno essere attivate, anche in corso d'anno, di comune accordo tra le Parti, per la disamina di problematiche particolarmente rilevanti e urgenti.
La partecipazione sindacale, così come sopra definita, avrà caratteristiche di continuità. Sulle informazioni ricevute in tali incontri sarà peraltro garantita la massima riservatezza, alla quale i partecipanti si impegnano fin d'ora ai sensi di tutte le norme civili e penali esistenti In materia, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall'Azienda.
Sarà cura della delegazione sindacale valutare tempi e modi più idonei per un eventuale successivo coinvolgimento del coordinamento - che rimane comunque l'unico titolare della contrattazione - fatto salvo l'impegno alla riservatezza di cui sopra.
Per la partecipazione alle riunioni i rappresentanti dei lavoratori fruiranno di permessi retribuiti in aggiunta al monte ore vigente.

2.3 Gruppi di lavoro
Al fine di approfondire tematiche di comune interesse, si conferma la possibilità di attivare gruppi di lavoro, con obiettivi conoscitivi e non negoziali, composti da membri designati dalla direzione aziendale e dalla RSU con le modalità previste dal punto 2.2 dell'accordo 21.10.1994.
Detti gruppi - a livello di unità produttiva - potranno in particolare essere rivolti ad una analisi dei profili professionali e della loro possibile evoluzione, finalizzata a valutare congiuntamente i fabbisogni formativi funzionali ad un coerente sviluppo delle competenze ed i percorsi professionali, nonché a valutare i più idonei inquadramenti alla luce di eventuali nuove declaratorie che saranno individuate a livello di Contratto Nazionale.

3. Appalti e terziarizzazioni
Fatta salva la vocazione industriale dell'azienda, e nel pieno rispetto delle normative vigenti, l'eventuale esternalizzazione di attività attualmente gestite direttamente sarà oggetto di ampia informativa preventiva con le RSU del sito interessato.
Un'informativa consuntiva sugli appalti in essere sarà peraltro fornita al Coordinamento delle RSU in sede di incontro annuale, ed alle singole RSU sempre con cadenza annuale.
Eventuali progetti di particolare rilevanza strategica e con significative ricadute occupazionali saranno oggetto di esame in sede di Commissione Bilaterale Centrale.
In tali casi l'Azienda è altresì disponibile a valutare con le OO.SS. competenti, entro 30 gg. dall'informazione effettuata, eventuali soluzioni alternative interne purché queste realizzino pari condizioni di costo, efficienza e validità strategica rispetto alla soluzione esterna.

5. Organizzazione del lavoro - Flessibilità - Occupazione
Le parti, alla luce delle strategie e dei programmi illustrati dall'Azienda, con particolare riferimento ai previsti incrementi di volumi generati dalle politiche di espansione dell'esportazione, riconoscono la necessità di rispondere alle conseguenti maggiori esigenze di flessibilità nella gestione e nell'utilizzo degli impianti.
Tale obiettivo sarà perseguito anche in coerenza con la realizzazione programmata del già illustrato piano di investimenti sia nell'ammodernamento degli impianti produttivi, rivolto in particolare alla qualità, sia nel settore sicurezza - ambiente in tutti gli stabilimenti. Rientrano in questo ambito i programmi rivolti alla certificazione a norma ISO 9002 del sistema di assicurazione qualità degli stabilimenti di Imperia (di imminente attuazione), Rimini "Gariboldi"(da attuarsi nel 1999) nonché i piani di adeguamento alle normative "HACCP".
I piani dettagliati di realizzazione degli investimenti in ciascun sito produttivo formeranno oggetto di ampia illustrazione e confronto tra la Direzione e la RSU.
Le parti individuano in una valorizzazione quantitativa e qualitativa di alcuni istituti in seguito definiti le premesse tecniche ed economiche per la realizzazione di quanto sopra, il che, allo stato attuale delle previsioni ed al verificarsi delle premesse stesse, potrebbe portare nell'anno 1999 ad un'implementazione degli attuali organici di circa 15 unità.

5.1 Flessibilità degli orari
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 30 (paragrafo "flessibilità degli orari") del vigente CCNL, l'Azienda potrà fare ricorso fino ad un massimo di 64 ore per realizzare, a livello dei singoli siti o di reparti/linee degli stessi, settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale flessibilità positiva"), entro i limiti di legge.
Tutte le prestazioni erogate in flessibilità positiva daranno luogo alla maturazione di un corrispondente diritto al recupero ("flessibilità negativa") che potrà avvenire su base collettiva o individuale, nell'ambito di una cosiddetta "banca individuale delle ore" anche attraverso l'attribuzione - ove richiesta - di permessi retribuiti con pacchetti minimi di 8 ore.
Per le ore effettivamente prestate oltre l'orario contrattuale, ed eccedenti le 56 ore contrattualmente previste, verrà corrisposta una maggiorazione […]
In alternativa a quanto previsto al comma precedente, ove richiesto dal lavoratore, l'effettuazione di ore in regime di flessibilità positiva eccedenti le 56 ore contrattualmente previste potrà dar luogo, anziché alla maggiorazione, alla maturazione di un diritto al recupero incrementato con le stesse modalità e con le stesse percentuali di cui al comma precedente rispetto alle ore realmente effettuate, sempre nell'ambito della sopracitata banca individuale delle ore.
Anche in questo caso i recuperi potranno essere fruiti anche individualmente con pacchetti minimi di 8 ore.
Una volta raggiunto il tetto individuale di 120 ore non saranno richieste al lavoratore ulteriori prestazioni in regime di flessibilità fino a quando non sia avvenuto il recupero di almeno 100 ore.
L'attivazione della flessibilità, e le connesse modalità applicative saranno comunicate alla RSU con almeno una settimana di anticipo; le modalità relative al recupero della flessibilità saranno definite tra la RSU e la direzione a livello di singola unità produttiva.
Semestralmente verrà fornita alla RSU di ciascuna unità produttiva una situazione aggiornata della banca individuale delle ore; in tali occasioni, in presenza di situazioni di anomalo accumulo di ore di recupero non fruite, sarà valutata la possibilità di far fronte a tali esigenze mediante l'attivazione di rapporti di lavoro a termine.

5.2 Rapporti di lavoro a tempo determinato
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 7, del vigente CCNL si conviene che, per poter fronteggiare le esigenze di cui in premessa, l'azienda potrà fare ricorso all'attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art 23 comma 1 della L. 56187, fino ad un massimo pani al 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Le parti si danno reciprocamente atto che detto computo - che non tiene conto dei rapporti instaurati in base alle ipotesi di cui alle leggi 230/62 e 79/83 (art. 8 bis) - avverrà a livello complessivo di azienda entro un tetto massimo di unità così definito per ciascun sito:
Imperia fino a 50
Rimini fino a 25
Gariboldi fino a 20
Marmirolo fino a 15
Tortona fino a 10
Sull'attivazione di tali rapporti di lavoro verrà fornita informazione preventiva alle RSU.
[…]

5.3 Lavoro notturno femminile
Nell'attesa di un ormai imminente adeguamento della legislazione italiana in materia di lavoro notturno delle donne alle normative dell'Unione Europea, ed anche al fine di rimuovere le cause che ostacolano l'impiego di lavoratrici in alcuni reparti produttivi, le parti convengono di rimuovere, con decorrenza dal 1 Novembre prossimo, il divieto previsto dall'art. 5 comma 1 della Legge 903/77 per il personale femminile di tutte le unità produttive e di dame congiuntamente comunicazione agli Ispettorati del Lavoro competenti entro 15 gg. dalla data odierna.
Nel siti in cui non esistano già specifici accordi in materia di lavoro notturno delle donne, il personale femminile in forza alla data del presente accordo sarà esonerato da prestazioni notturne dietro formale richiesta.

5.4 Lavoro su 6 giorni
Ove fosse necessario - a livello di singoli siti e/o reparti - attivare una organizzazione che preveda il funzionamento degli impianti su sei giornate settimanali, le OO.SS. e le RSU firmatarie si impegnano a favorire una rapida e positiva soluzione delle relative problematiche.

5.6 Pari opportunità
Le parti si danno atto che anche alla luce degli istituti di cui ai commi precedenti, nelle assunzioni effettuate si presterà particolare attenzione ai criteri della legge 903/77.

5.7 Straordinari
L'Azienda fornirà semestralmente alle RSU i dati numerici relativi al ricorso al lavoro straordinario.