Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 17 agosto 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Del Monte Italia, Confruit e RSU/Flai, Fat, Uila
Settori: Agroindustriale, Del Monte Italia, Confruit
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1 - Relazioni industriali
2 - Orario di lavoro
3 - Riposo per i pasti
4 - Ambiente di lavoro, tutela della salute dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro
5 - Livelli occupazionali
6 - Indumenti di lavoro
7 - Vendita prodotti ai dipendenti
8 - Servizi di mensa
9 - Salario variabile
10 - Modalità di corresponsione della retribuzione
11 - Decorrenza e dura

Verbale di accordo

Il giorno 17 agosto '98 fra le parti: Del Monte Italia spa, stabilimento di Faenza, Confruit spa […], le Rappresentanze Sindacali Unitarie […], assistite dalle Organizzazioni Sindacali […] della Flai, […], della Fat e […] della Uila, si è convenuto quanto segue:

1 - Relazioni industriali
Al fine di promuovere un sistema di relazioni industriali che consenta un maggiore coinvolgimento dei lavoratori per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, si conviene di ampliare l'ambito delle informazioni e del confronto in merito ai seguenti argomenti:
a) informazioni preventive sulle prospettive strategiche sia in campo produttivo che di mercato;
b) situazione di mercato e relative evoluzioni;
c) giacenze di magazzino e andamento della produzione;
d) nuovi prodotti;
e) nuove tecnologie;
f) quantità e qualità, anche previsionali del conferimento di materie prime;
g) formazione e addestramento professionale;
h) organizzazione del lavoro:
- organigramma di tutte le funzioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale (qualifiche mansioni e responsabilità);
- programmi occupazionali anche in riferimento al lavoro stagionale;
- distacchi presso altre aziende;
- decentramento della produzione;
- lavori di facchinaggio.
L'azienda concorda, nello spirito della riduzione del ricorso allo straordinario, di valutare le eventuali modifiche o variazioni all'organizzazione del lavoro stesso, in sede di confronto con le RSU.
Si concorda che l'Azienda fornirà ai rappresentanti dei lavoratori copia dei bilanci propri e delle società controllate.

2 - Orario di lavoro
Entro aprile di ogni anno verrà concordata la programmazione del piano fede dopo verifica delle richieste individuali dei lavoratori.
Fermo restando l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, nell'ambito della vigenza del presente contratto, le parti verificheranno la possibilità di sperimentare forme di riduzione di orario, a parità di salario, nell'ottica di un migliore utilizzo degli impianti.
Fermo restando quanto previsto dal CCNL e dalle norme vigenti, si ribadisco che il ricorso al lavoro straordinario dovrà essere utilizzato in caso di effettiva necessità e concordato con le RSU prevedendo le eventuali forme di recupero.
Per i periodi in cui necessiterà l'eventuale ricorso all'orario flessibile, come previsto dal vigente CCNL, questo dovrà essere di volta in volta concordato fra le parti, concordando anche il recupero delle ore lavorate in eccedenza.
L'Azienda darà ampia informazione preventiva alla RSU rispetto alle esigenze produttive che comporteranno il lavoro notturno o modifiche all'organizzazione del lavoro e concorderà preventivamente (di norma una settimana prima) le modalità d'effettuazione.
Conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in relazione alla particolare natura dell'attività produttiva, si conviene di adibire al lavoro notturno anche il personale femminile, fatte salve le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (L. 903/77)
L'Azienda concorda di valutare la possibilità del ricorso al lavoro part-time per coloro che ne faranno richiesta.
Per quanto concerne l'orario di lavoro sui turni, si concorda che l'azienda renderà visibili preventivamente ai lavoratori le linee guida della programmazione settimanale. Resta inteso che i programmi giornalieri potranno variare in funzione del verificarsi di situazioni impreviste. Le eventuali variazioni di turno saranno segnalate agli interessati.

3 - Riposo per i pasti
Ai lavoratori addetti ai turni che, nei casi eccezionali in cui esigenze tecnico-produttive non permettano l'effettuazione della mezzora di riposo prevista dall'art. 32 del vigente CCNL, questa verrà regolarmente retribuita in aggiunta al normale orario di lavoro come retribuzione ordinaria.

4 - Ambiente di lavoro, tutela della salute dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro
L'azienda è impegnata sulle problematiche inerenti la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell'ambiente interno ed esterno. In tale ottica verranno annualmente programmati i relativi interventi formativi e strutturali.

6 - Indumenti di lavoro
L'azienda fornirà ai dipendenti gli indumenti occorrenti in base all'attività lavorativa da svolgere. Gli indumenti in dotazione verranno cambiati ad usura e tutto il personale è tenuto ad indossarli in maniera decorosa.