Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 28 luglio 1998
Parti: Eridiana/Assozucchero e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil  e RSU
Settori: Agroindustriale, Eridania
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1)
2)
3) Politica di settore
4) Relazioni industriali
5) Orario di lavoro
6) Salario per obiettivi
7) Premio zucchero
8) Appalti
9) Previdenza integrativa
10) Salute e sicurezza

Verbale di accordo

Nei giorni 9 e 28 luglio 1998 si sono incontrati in Roma, presso gli Uffici dell'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito, Largo Toniolo, 6/1: la Società Eridania spa […], la Società Eridania Lievito spa […], assistite dall'Assozucchero […], la Fat-Cisl Nazionale […], la Flai-Cgil Nazionale […], la Uila-Uil Nazionale […], le Organizzazioni Sindacali di Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil Regionali e Territoriali; le RSU di tutti gli stabilimenti ed unità sociali dell'Azienda in rappresentata dei lavoratori dipendenti; per esaminare le richieste avanzate da Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil con nota del 10/6/98.
Detta nota e le allegate richieste integralmente richiamate e trascritte.
Il negoziato ha luogo nell'ambito delle relazioni industriali così come disciplinate dall'Accordo Interconfederale 23/7/93 e da quello stipulato per i comparti alimentari in data 13/1/94; le Parti pur confermando le difficoltà che si frappongono all'applicazione operativa di tali accordi nel settore saccarifero, a causa della rigidità della produzione derivante dal sistema delle quote comunitarie, nonché della stabilità sostanziale dei consumi, con costi di produzione crescenti e con prezzi calanti; manifestano l'intenzione di procedere nel negoziato per un accordo di gruppo di vigenza quadriennale, tale da contemperare le rispettive esigenze delle Parti.
Quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo;

2) le Parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto adempimento di ogni impegno informativo, così come previsto dal CCNL 6/4/95 per i gruppi alimentari;

3) Politica di settore
Le parti concordano sulla opportunità che sia dato corso ad azioni sinergiche nei confronti delle strutture comunitarie e del Governo nazionale per una più puntuale difesa degli interessi del settore.
In particolare, saranno ivi svolte azioni comuni per ottenere il trasferimento della quota B in quota A e per l'autorizzazione di interventi di finanziamento pubblico a sostegno della bieticoltura nazionale.
Ciò nell'ambito della ridefinizione ed aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero nazionale, nella condivisa necessità che il settore stesso possa competere con quelli continentali e ciò per la miglior tutela degli aspetti occupazionali, industriali ed agricoli.

4) Relazioni industriali
Le parti concordano sulla necessità di dare applicazione operativa a quanto previsto, in tema di competenze, istanze e sedi negoziali, al punto 3 dell'accordo 14 luglio 1994.
Le parti si impegnano - pure - sul più efficace utilizzo degli organismi bilaterali esistenti nel settore alimentare in genere e saccarifero in particolare, con l'intento anche di migliorarne la prassi di lavoro.
Oltre i momenti, le forme e le competenze istituzionali di confronto, avranno luogo ulteriori confronti con le strutture decisionali del Gruppo su singoli aspetti per esami di tipo preventivo e preparatorio rispetto ai confronti previsti dalle norme sindacali e di legge, con particolare attenzione agli eventuali casi di chiusure, cessioni, accorpamenti di unità sociali ed alla eventuale ridefinizione degli organici.
A questi incontri parteciperanno strutture nazionali, territoriali ed aziendali che saranno preventivamente concordate, di volta in volta, con le Segreterie Nazionali, in relazione ai temi da affrontare.

5) Orario di lavoro
In tema di programmazione annuale degli orari di lavoro e di flessibilità che valgano a salvaguardare le punte di maggiore intensità produttiva, specie nei periodi di stagionalità, a fronte di esigenze meno cogenti dei periodi di intercampagna, si fa richiamo alle particolari disposizioni delle norme tutte di cui al punto 12) delle Disposizioni specifiche per l'industria saccarifera sostitutivo dell'art. 30 del Contratto alimentari - e della loro migliore osservanza sia in orario giornaliero che a turni, con applicazione dell'orario contrattuale e delle prestazioni supplementari e straordinarie nei limiti contrattualmente previsti.
Nell'ambito della programmazione del calendario annuo, potranno, in particolare, essere esaminati e divenire operativi aspetti di flessibilità annua, utili anche al contenimento delle prestazioni straordinarie.
Il monitoraggio di questa materia è da porsi anche e soprattutto in relazione alla applicazione della recente normativa comunitaria, specie per quanto attiene gli straordinari e le disposizioni della loro comunicazione alle strutture pubbliche, nonchè ai disegni di legge ed al Decreto legge presenti in sede nazionale ed ai rinvii alla sede sindacale che in essi potranno essere previsti, anche in sede di rinnovo contrattuale.

8) Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto non essere operativi nel settore e neppure previsti allo stato fenomeni di terziarizzazione.
Circa gli appalti, si richiamano le norme tutte di cui all'art. 4 del vigente contratto collettivo di lavoro, in particolare quelle attinenti le norme assicurative e previdenziali e di sicurezza del lavoro, di cui al comma 3 dall'articolo stesso che viene integralmente richiamato.
Si conferma l'esclusione - peraltro già in atto - di forme di appalto nelle dirette attività produttive limitandone la presenza ai casi previsti dalla Legge 1960 n. 1369, specie per attività impiantistiche e di manutenzione straordinaria con aziende appaltatrici appartenenti a settori diversi (es. meccanico - edile) da quello alimentare.
La materia, oltre al monitoraggio generale in sede di informativa annuale di settore e di gruppo è propria dell'attività sindacale delle singole unità operative, con informativa annua alle RSU delle esigenze previste di conferimento in appalto di attività non produttive, con indicazione previsionale dei relativi tempi ed entità.

10) Salute e sicurezza
Viene confermata ed accentuata l'attenzione del settore alla miglior gestione della materia della salute e sicurezza, anche nei confronti delle ditte appaltatrici.
Le parti si impegnano a seguire, come per il passato, ogni specifico aspetto in materia, correlato con le specifiche esigenze e strutture produttive del settore, continuando anche il monitoraggio annuo dei dati dell'andamento infortunistico.
Ai fini formativi, si prevede la valorizzazione e la conoscenza reciproca delle iniziative al riguardo attuate nelle Aziende del settore, anche attraverso un momento di formazione di settore a livello nazionale dei rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori, specie con riferimento alla prevista emanazione di un testo unico in materia.
Questo momento di formazione sarà concordato e gestito nei termini operativi dalle parti, con l'intento di darvi corso entro il corrente anno solare.