Regione Marche
Deliberazione 14 aprile 2014, n. 435
Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Decreto interministeriale 13 aprile 2011: "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - adempimenti essenziali cui sono tenuti. Modifiche alla DGR n. 1676 del 3 dicembre 2012.
B.U.R. 9 maggio 2014, n. 45

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Di modificare l'allegato a) alla DGR n. 1676 del 3 dicembre 2012, concernente "Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile".
Decreto interministeriale 13 aprile 2011:"Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - adempimenti essenziali cui sono tenuti." Limitatamente alle parole
"A) Situazione sanitaria
a) certificato medico rilasciato dal medico di base dal quale risulti che può svolgere attività leggera, oppure media, oppure pesante. Può essere sostituito da una autocertificazione del volontario che dichiari di essersi recato dal medico di base (di famiglia) che gli ha attestato che può svolgere appunto attività leggera, oppure media, oppure pesante.
N.B. Per attività per le quali sono richieste visite particolari (ad esempio quelle subacquee) depositare copia dei certificati; per l'AIB sarà depositata la copia dei referti delle visite mediche e delle analisi cliniche effettuate con oneri a carico della Regione. È opportuno ricordare a tutti i volontari che, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1017/2003, gli accertamenti clinici necessari per lo svolgimento di attività di protezione civile non comportano la corresponsione di un ticket." che vengono sostituite dalle parole
"A) Situazione sanitaria
a) dichiarazione del volontario con la quale si impegna a partecipare a campagne finalizzate al controllo sanitario, organizzate dal Servizio sanitario della Regione, oltre che a quelle eventualmente organizzate dal Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile.
N.B. Per attività per le quali sono richieste visite particolari (ad esempio quelle subacquee) depositare copia dei certificati; per l'AIB sarà depositata la copia dei referti delle visite mediche e delle analisi cliniche effettuate. È opportuno ricordare a tutti i volontari che, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1017/2003, gli accertamenti clinici necessari per lo svolgimento di attività di protezione civile non comportano la corresponsione di un ticket."
A seguito di tale modifica gli adempimenti minimi ai quali sono tenuti i responsabili delle organizzazioni di volontariato di protezione civile in attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono quelli riportati nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
L'elenco degli adempimenti potrà essere integrato a seguito di specifiche intese raggiunte fra le Regioni, le Province autonome ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allegato