Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2012, n. 1676
Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Decreto interministeriale 13 aprile 2011: “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - adempimenti essenziali cui sono tenuti.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

gli adempimenti minimi ai quali sono tenuti i responsabili delle organizzazioni di volontariato di protezione civile in attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono quelli riportati nell’allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
l’elenco degli adempimenti potrà essere integrato a seguito di specifiche intese raggiunte fra le Regioni, le Province autonome ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Allegato a)

ADEMPIMENTI ESSENZIALI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Gli adempimenti minimi allo svolgimento dei quali è tenuto il rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato sono:

1) TENUTA FASCICOLO DEL VOLONTARIO RELATIVO ALLA SITUAZIONE SANITARIA ED ALL’ATTIVITÀ FORMATIVA, ADDESTRATIVA E INTERVENTI, ALL’INTERNO DEL QUALE SARANNO CONSERVATI:

A) Situazione sanitaria

a) certificato medico rilasciato dal medico di base dal quale risulti che può svolgere attività leggera, oppure inedia, oppure pesante. Può essere sostituito da una autocertificazione del volontario che dichiari di essersi recato dal medico di base (di famiglia) che gli ha attestato che può svolgere appunto attività leggera, oppure media, oppure pesante.
N.B. Per attività per le quali sono richieste visite particolari (ad esempio quelle subacquee) depositare copia dei certificati; per l’AIB sarà depositata la copia dei referti delle visite mediche e delle analisi cliniche effettuate con oneri a carico della Regione. E’ opportuno ricordare a tutti i volontari che, secondo quanto previsto dalla DGR N. 1017/2003, gli accertamenti clinici necessari per lo svolgimento di attività di protezione civile non comportano la corresponsione di un ticket.

B) Attività formativa, addestrativa ed interventi
a) dichiarazione firmata dal volontario che attesti di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi per i diversi tipi d’intervento e di saperli correttamente utilizzare;
b) attestati relativi ai corsi ed alle attività addestrative che ha frequentato ed alle esercitazioni alle quali ha partecipato; secondo quanto previsto dall’art. 8 del decreto interministeriale dei 13 aprile 2011 debbono essere ritenuti validi anche gli attestati di frequenza ad attività formative delle quali il volontario abbia fruito anteriormente all’entrata in vigore di detto decreto, comprese quelle frequentate per motivi di lavoro;
c) scheda delle attività svolte durante l’anno (emergenze, esercitazioni); se si dovesse superare il limite previsto (535 ore oppure 65 giorni all’anno) il volontario dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e pertanto occorre poter disporre di dati certi. Bisogna ricordare che nel caso il volontario venisse a contatto con agenti di rischio la sorveglianza sanitaria scatta automaticamente.

2) ATTIVITÀ
a) specificare ad ogni volontario quali attività non può svolgere (ad esempio attività AIB, se non abbia frequentato i corsi, non sia in possesso dei DPI o abbia superato il limite di età, e comunque attività per svolgere le quali siano richiesti particolari dpi che non abbia in dotazione o per le quali non abbia ricevuto l’addestramento necessario)
b) precisare che il volontario non può utilizzare attrezzature e materiali per l’impiego dei quali non sia stato addestrato;
c) informare i volontari del fatto che la sicurezza deve essere un percorso condiviso: se non si usano i dispositivi di protezione individuale o si compiono attività per le quali non si è stati addestrati o formati, la responsabilità è soprattutto individuale anche per evitare che da soccorritori si diventi persona da soccorrere;
d) qualora si intenda organizzare una attività formativa o addestrativa ricordare sempre che nel programma deve essere inserito un modulo relativo alla salute e sicurezza personale.
I formatori debbono possedere un curriculum adeguato ed è sempre necessario che ci si raccordi con i referenti della Regione e/o i rappresentanti provinciali o regionali del volontariato,
e) per ogni intervento deve essere inviato trasmettere in SOUP il modello a), che è essenziale per l’attivazione dell’assicurazione. Qualora ciò non fosse possibile per difficoltà oggettive (es. assenza di energia elettrica), segnalare almeno alla SOUP l’inizio dell’intervento via telefono o radio e trasmettere il modello a) appena ciò sia fattibile.