Regione Emilia-Romagna
Deliberazione della Giunta Regionale, 23 luglio 2014, n. 1240
Piano della formazione per la sicurezza approvazione dell'integrazione per l'anno 2014 - La sicurezza nei tirocini formativi - Legge regionale 17/2005
B.U.R. 1 agosto 2014, n. 243

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Viste le Leggi regionali
- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii;
- n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e s.m.i.;
- n. 7 del 19 luglio 2013, "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)";
- n. 2 del 2 marzo 2009 "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile";
Richiamate le deliberazioni:
- dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/03/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013. (Proposta della Giunta regionale in data 07/03/2011, n. 296)";
- dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 03/12/2013 "Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);
- dell'Assemblea legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 559).
- della Giunta regionale n. 532 del 18/04/2011 "Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/5) in attuazione della delibera di G.R. 503/07" ss.mm;
- della Giunta regionale n. 1973 del 16/12/2013 "Proroga dell'Accordo tra Regione Emilia - Romagna e Province di cui alla delibera di Giunta n. 532/2011 e ss.ii.";
Visti in particolare:
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.;
- l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011;
- la propria deliberazione n. 667/2013 "Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione dei lavoratori di cui all’art. 37, comma 2, d.lgs. 81/2008, ai fini della realizzazione di progetti formativi sperimentali in e-learning e approvazione delle relative disposizioni";
- il Decreto Interministeriale 22 dicembre 2010, che provvede al riparto delle risorse di cui all'art. 11 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e alla individuazione delle priorità per il finanziamento di attività di formazione;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, C0M(2007)62 "Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro", che individua quale obiettivo prioritario delle politiche europee la "riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali";
Visti inoltre:
- il Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, così come modificato, tra l'altro, dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011;
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e ss.mm. "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e ss.mm;
- l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" che dettano disposizioni in merito al tirocinio;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e s.m.i;
- n. 105 del 1/02/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265" s.m.i.;
- n. 1256/2013 "Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell'art. 24 comma 2 della L.R. 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" come modificata dalla L.R. 19 luglio 2013 n. 7;
- n. 1471/2013 "Disposizioni attuative in merito alla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica della Legge regionale 1 agosto 2005 n. 17";
- n. 2024 del 23/12/2013 "Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 - modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1472/2013";
- n. 379 del 24/03/2014 "Misure di agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m. ai sensi delle "Linee-guida in materia di tirocini"
- n. 960 del 30/06/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter comma 3 della Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i";
- n. 821 del 9/06/2014 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 461/2014 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della D.G.R. 2046/2010";
Vista in particolare la propria deliberazione n. 731 del 30 maggio 2011 "Approvazione del "Piano della formazione per la sicurezza" e degli strumenti per la sua attuazione: l'avviso pubblico di chiamata di operazioni per l'attuazione di azioni sperimentali a valenza regionale e i requisiti e modalità di selezione delle operazioni a valenza provinciale";
Rilevato che la strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro di cui alla richiamata Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM(2007)62 pone tra gli obiettivi principali il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e la diffusione presso i datori di lavoro di approcci orientati alla salute e invita gli Stati membri all'integrazione della salute e della sicurezza nei programmi di istruzione e formazione;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna intende contribuire a creare e diffondere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la promozione del benessere dei lavoratori;
Considerato che, per il perseguimento delle suddette finalità è stato approvato, con la citata propria deliberazione n. 731/2011, un Piano per la formazione alla sicurezza;
Considerato altresì che la Regione intende proseguire nell'attuazione del suddetto Piano e, in particolare, attraverso azioni di valenza regionale anche a carattere sperimentale, intende perseguire l'obiettivo di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro di tutte le persone che svolgono un'attività lavorativa o formativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato;
Dato atto che il sopra citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al fine dell'applicazione di quanto nello stesso disposto, all'art. 2 prevede che al lavoratore sia equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini nonché delle iniziative previste da specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
Dato atto che l'art. 26 ter "Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti" della Legge Regionale n. 17/2005 prevede che "ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le modalità del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e in particolare dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , sottoscritto il 21 dicembre 2011";
Valutato pertanto opportuno, al fine di dare piena attuazione a quanto già disposto dal sopra citato articolo della legge regionale n. 17/2005 per qualificare le esperienze di tirocinio, rendere disponibile un'offerta formativa così come disciplinata dal sopracitato Accordo del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recepito con propria deliberazione n. 667/2013;
Ritenuto quindi necessario procedere all'integrazione per l'anno 2014 del Piano per la sicurezza sul lavoro, di cui all'allegato 1) alla sopracitata deliberazione 731/2011, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che nell'integrazione al Piano sono definiti gli obiettivi generali e specifici, le caratteristiche dell'offerta formativa, sia in termini di durata che di contenuti formativi, i requisiti dei soggetti attuatori, le caratteristiche della procedura di evidenza pubblica e delle modalità per il finanziamento delle attività;
Dato atto che per il finanziamento del Piano sono disponibili complessivamente euro 1.375.564,94 di cui all'art. 11 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e relativo cofinanziamento assegnati alla Regione con il sopra citato decreto interministeriale del 22 dicembre 2010;
Valutato pertanto che per dare attuazione a quanto previsto nel Piano di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, nei termini e con le modalità nello stesso definiti, con successivo atto il responsabile del "Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro" provvederà ad approvare la procedura di evidenza pubblica finalizzata a validare un elenco di enti di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, che si impegnino a erogare la formazione per la sicurezza nei tirocini;
Ritenuto inoltre che qualora ulteriori risorse, di cui all'art. 11 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si rendessero disponibili a seguito di ulteriori decreti interministeriali di assegnazione o per economie, queste potranno essere utilizzate per l'attuazione del sopra citato Piano di cui all'allegato A);
Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita riunitasi in data 17/07/2014;
Visti altresì:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 1621 dell'11/11/2013, "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33";
- la propria deliberazione n. 68 del 27/01/2014 "Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
Richiamate le Leggi Regionali:
- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
- n. 28/2013 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016";
- n. 29/2013 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016";
- n. 17/2014 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione";
- n. 18/2014 " Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione ";
Viste le proprie deliberazioni:
- 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm;
- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali" così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 "Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n. 1222/2011 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";
- n. 1642/2011 "Riorganizzazione funzionale di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale";
- n. 221/2012 "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate il "PIANO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA - Integrazione per l'anno 2014 - La sicurezza nei tirocini formativi - Legge Regionale 17/2005" di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Piano definisce gli obiettivi generali e specifici, le caratteristiche dell'offerta formativa, sia in termini di durata che di contenuti formativi, i requisiti dei soggetti attuatori, le caratteristiche della procedura di evidenza pubblica e delle modalità per il finanziamento delle attività;
3. di prevedere che per dare attuazione a quanto previsto nel Piano di cui all'allegato A) alla presente deliberazione con successivo atto il responsabile del "Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro" provvederà ad approvare la procedura di evidenza pubblica finalizzata a validare un elenco di enti di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, che si impegnino a erogare la formazione per la sicurezza nei tirocini così come definita nella propria deliberazione n. 667/2013 di recepimento dell'Accordo del 21 dicembre 2011;
4. di prevedere che per il finanziamento del Piano di cui al sopra citato allegato A) sono disponibili complessivamente euro 1.375.564,94 di cui di cui all'art. 11 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e relativo cofinanziamento;
5. di dare atto che qualora ulteriori risorse, di cui all'art. 11 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si rendessero disponibili a seguito di ulteriori decreti interministeriali di assegnazione o per economie, queste potranno essere utilizzate per l'attuazione del sopra citato Piano di cui all'allegato A);
6. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. di pubblicare altresì la presente deliberazione, unitamente all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.


Allegato parte integrante - 1


PIANO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
Integrazione per l'anno 2014
La sicurezza nei tirocini formativi - Legge Regionale 17/2005


OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
Con legge regionale n. 7/2013 la Regione ha recepito le Linee guida di cui all'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 disciplina i tirocini, disciplinando i tirocini come definiti dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
In fase di prima attuazione di tale previsione normativa la Regione è impegnata a promuovere la qualità di tale modalità formativa in attuazione di quanto previsto all'art. 26 ter "Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti".
In tale articolo è stato disposto in particolare che ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in particolare dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al fine dell'applicazione di quanto nello stesso disposto all'art.2 prevede che al lavoratore sia equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini nonché delle iniziative previste da specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
La stessa Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM(2007)62 che contiene la strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro invita gli Stati membri all'integrazione della salute e della sicurezza nei programmi di istruzione e formazione quale leva fondamentale per il conseguimento degli obiettivi principali che l'Europa deve conseguire: il mutamento dei comportamenti dei lavoratori e la diffusione presso i datori di lavoro di approcci orientati alla salute.
E' in tale contesto che la Regione intende, in fase di prima attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale, definire e attuare un piano straordinario di intervento per il finanziamento della formazione per la sicurezza nei tirocini di cui alla Legge regionale 17/2005 cosi come modificata dalla Legge Regionale 7/2013.

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
La Formazione alla "sicurezza sul lavoro" è disciplinata dall'Accordo del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e qui di seguito denominato "Accordo".
Pertanto tutto quanto previsto dallo stesso e dalla deliberazione regionale n. 667/2013 di recepimento si intendono integralmente richiamate.
In coerenza a quanto previsto dall'Accordo:
- la formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, la formazione generale può essere erogata in aula o modalità e-learning come definita nell'allegato 1 dell'Accordo,
- la formazione per il rischio specifico ha una durata di 4, 8 o 12 ore, in base alla classe di rischio definita nell'Allegato 2 dell' Accordo, con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza,
- la trattazione dei rischi specifici elencati nell'Accordo, va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e delle specificità del rischio. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione delle attività formative.
L'articolazione della formazione sulla sicurezza deve essere composta dall'unità di formazione "generale" e dalle unità di formazione "specifica" per un numero di ore pari a quello previsto dall'Accordo per la macro-categoria a cui appartiene il datore di lavoro. I tirocinanti nel caso in cui non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare corsi a basso rischio a prescindere dal settore di appartenenza del datore di lavoro.
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due modi distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'art. 21 comma 1, del D.Lgs 81/08, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 lettera b) del D.Lgs 81/08.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione:
- 4 ore di "Formazione generale" + 4 ore di "Formazione specifica" per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore;
- 4 ore di "Formazione generale" + 8 ore di "Formazione specifica" per i settori della classe di rischio medio: TOTALE
12 ore;
- 4 ore di "Formazione generale" + 12 ore di "Formazione specifica" per i settori della classe di rischio alto: TOTALE
16 ore;

Formazione generale
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:
- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza Durata minima: 4 ore per tutti i settori

Formazione specifica
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo, ed avere la durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs 81/08 successivi al primo costituiscono oggetto della formazione.
Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'art. 28.

Contenuti:
- Rischi infortuni
- Meccanici generali
- Elettrici generali
- Macchine
- Attrezzature
- Cadute dall'alto
- Rischi da esposizione
- Rischi chimici
- Nebbie - oli - fumi - vapori - polveri
- Etichettatura
- Rischi cancerogeni
- Rischi biologici
- Rischi fisici
- Rumore
- Vibrazione
- Radiazioni
- Microclima illuminazione
- Videoterminali
- DPI organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro
- Stress lavoro-correlato
- Movimentazione manuale carichi
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
- Segnaletica
- Emergenze
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Altri rischi

Durata minima in base alla classificazione dei settori dei cui all'allegato 2 (individuazione macro categorie di rischio e corrispondenza ATECO 2002/2007):
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs 81/08.
I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.
Il percorso formativo e relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione generale" e quella "Specifica" ma non "L'addestramento", così come definito all'art. 2 comma 1 lettera cc), del D.Lgs 81/08, ove previsto.
Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Crediti formativi
Come previsto dal citato Accordo, il modulo di formazione generale costituisce credito permanente. I casi di riconoscimento di crediti e le relative modalità sono specificati al punto 8 dello stesso Accordo.

SOGGETTI ATTUATORI
In coerenza a quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti potranno dare attuazione a quanto previsto dal Piano gli organismi accreditati per la formazione continua e permanente.

PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Per dare attuazione a quanto contenuto nel Piano si provvederà con procedura ad evidenza pubblica, approvata con atto del responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro.
In particolare sarà approvato un invito rivolto agli enti di formazione professionali accreditati per la formazione continua e permanente a candidarsi per erogare la formazione per la sicurezza nei tirocini con le caratteristiche, in termini di durata e contenuti sopra indicate. Le candidature pervenute da soggetti aventi i requisiti previsti, pervenute entro i termini indicati saranno validate con atto responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro e andranno a costituire un elenco che verrà pubblicizzato attraverso il sito regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico.
Per il finanziamento si ricorrerà, nelle logiche di riduzione degli oneri di gestione, alle opzioni di semplificazione di costo previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1150/2012. In particolare il valore dell'assegno formativo (voucher) è determinato in analogia a quanto previsto dalla sopra citata deliberazione n.1150/2012 come segue:
100 Euro per 8 ore di formazione
150 Euro per 12 ore di formazione
200 Euro per 16 ore di formazione.
L'assegno formativo (voucher) sarà riconosciuto ai tirocinanti ed erogato agli enti accreditati in nome e per conto dei tirocinanti stessi.

RISORSE DISPONIBILI
Per l'attuazione del Piano sono disponibili complessivamente euro 1.375.564,94 di cui all'art. 11 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e relativo cofinanziamento assegnati alla Regione con decreto interministeriale del 22 dicembre 2010.