Tipologia: Accordo
Data firma: 14 settembre 1998
Validità: 31.07.2002
Parti: Gruppo Coltiva/Federcoop Modena e Delegati sindacali/Fat, Flai, Uila
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Gruppo Coltiva Modena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Sfera di applicazione
2. Relazioni industriali
3. Appalti di opere e/o di servizi
4. Politica occupazionale e professionalità
5. Organizzazione del lavoro ed orari
6. Regolamentazione del lavoro supplementare per i dipendenti part time.
7. Sicurezza sul lavoro ed ambiente
8. Premio per obiettivi
9. Durata

Verbale di accordo

Il giorno 14 settembre 1998 presso la sede sociale del Gruppo Coltiva scarl, Via Polonia n. 85 - Modena, si sono incontrati […] il Gruppo Coltiva […], assistito dal[…]la Federcoop di Modena; i delegati Sindacali del Gruppo Coltiva [...], assistiti dalle Organizzazioni Sindacali Fat - Flai - Uila […], per stipulare il seguente accordo integrativo.

1. Sfera di applicazione
Il presente accordo ha validità per i dipendenti dello Stabilimento di Via Polonia n. 85 di Modena e degli uffici commerciali di Via Scaglia Est n. 31 di Modena del Gruppo Coltiva.
Per i dipendenti dello Stabilimento di Via Fiumazzo n. 72 di Lugo di Ravenna, vige un'autonoma normativa contrattuale.

2. Relazioni industriali
Le parti riconoscono che:
- per meglio affrontare le problematiche presenti nel mercato dei vini, caratterizzato da una sempre maggiore competizione sia fra le aziende produttrici, sia fra quelle della distribuzione, e da linee politiche settoriali contraddittorie in ambito comunitario e nazionale;
- per migliorare le condizioni di lavoro, l'efficienza e l'efficacia dell'impresa derivanti anche dal nuovo assetto aziendale;
diventa essenziale attivare un sistema di relazioni industriali che porti ad un maggior coinvolgimento dei lavoratori.
A tal fine le parti si impegnano ad istituire una metodologia di informazione-confronto preventivo sui principali processi di ristrutturazione/riorganizzazione che abbiano riflessi occupazionali, organizzativi, professionali, nonché sull'ambiente e la sicurezza.
L'azienda si impegna a fronte delle richieste della RSU a fissare una data per il confronto entro una settimana dalla richiesta.
Le parti convengono che gli strumenti operativi utili a tale scopo sono i Comitati bilaterali già previsti dal CCNL 08/08/1991, art. 4 e che trovano piena attuazione nel Gruppo Coltiva.
I Comitati hanno scopo conoscitivo e consultivo e saranno di norma composti da tre membri nominati in rappresentanza della RSU e tre membri nominati dall'impresa.
Esaurito il proprio compito i Comitati si sciolgono.
L'azienda fornirà la necessaria documentazione utile all'attività dei Comitati.
Nell'ambito delle procedure definite dal CCNL hanno l'obiettivo di approfondire in sede tecnica l'analisi ed il confronto sulle informazioni fornite dall'azienda relativamente a:
- strategie e/o piani di sviluppo che comportino significativi investimenti-innovazioni;
- analisi dei relativi progetti di innovazione tecnologica e organizzativa e dei relativi piani di fattibilità;
- esame dei riflessi che i progetti possono comportare, anche sulla base degli studi di fattibilità definiti dall'azienda, sull'occupazione, la professionalità, l'ambiente e l'organizzazione del lavoro,
- esame/individuazione dei parametri efficienza-efficacia per quanto attiene alla definizione dei programmi di incremento di produttività, di qualità, di redditività ai fini dell'analisi degli stessi ai fini della determinazione del salario per obiettivi.
Le parti potranno avvalersi della consulenza di esperti di comune gradimento che dovranno garantire la riservatezza delle informazioni di cui disporranno, nel rispetto delle norme vigenti previste dall'art. 623 del C.P.
I Comitati saranno istituiti entro 30 giorni dalla decisione di costituzione ed opereranno nei trenta giorni successivi; sui tempi fissati potranno essere definite deroghe di comune accordo.
Di norma l'attività dei Comitati avverrà nell'ambito del normale orario di lavoro. Le ore di attività utilizzate saranno conteggiate e considerate all'interno del monte ore a disposizione della RSU.
L'azienda, inoltre, si impegna ad individuare ed allestire un idoneo locale atto alle riunioni dell'RSU. entro il 31/12/1998.
Nell'ottica di un fattivo confronto sindacale per le diverse problematiche che di volta in volta rivestono carattere di urgenza, il Responsabile della Funzione del Personale, che attualmente è ricoperta dal Direttore Amministrativo, è tenuto ad attivare tempestivamente le altre aree e le sezioni aziendali interessate per la definizione dei problemi nei tempi più brevi possibili.

3. Appalti di opere e/o di servizi
In riferimento ad eventuali processi di terziarizzazione e/o appalti di servizi a terzi, l'azienda si impegna a verificare ed esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali nazionali e territoriali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, con particolare riguardo agli orari di lavoro e di tutte le norme previdenziali, nonché degli adempimenti previsti dalla L. [dlgs] 626/94.
A tal fine l'azienda si impegna altresì ad un confronto preventivo con la RSU aziendale, attraverso l'analisi degli elementi tecnici e normativi del contratto di appalto.
L' RSU, inoltre, ha facoltà di consultare i contratti di appalto in essere e gli allegati ad essi relativi, compresi eventuali Statuti e Regolamenti in caso di Aziende Cooperative.

4. Politica occupazionale e professionalità
Allo scopo di definire l'attuale struttura organizzativa si fornisce in allegato un organigramma aziendale nel quale sono evidenziati il numero degli occupati ed i ruoli ricoperti. (All. 1)
L'Azienda si impegna ad informare tempestivamente l'RSU sulle assunzioni effettuate.
Al tempo stesso l'Azienda si impegna a verificare la possibilità di definire nuove declaratorie delle mansioni aziendali nell'ambito di quelle previste nel CCNL entro il 31/12/98. Successivamente si attiverà il confronto su tali temi con l'RSU per la definizione delle stesse entro il 31/07/99.
Al fine di rispondere positivamente ad un'adeguata crescita professionale dei lavoratori, nel rispetto delle pari opportunità, più rispondente agli obiettivi di efficienza ed efficacia del sistema impresa, le parti convengono di verificare i percorsi formativi.
I "programmi di formazione" dovranno essere oggetto di confronto preventivo tra le parti per una definizione dei contenuti e dei partecipanti, questa è una necessità in presenza dell'inserimento nel processo produttivo di impianti con un elevato contenuto di innovazione tecnologica.
Annualmente le parti si confronteranno sui livelli professionali acquisiti e procederanno al relativo aggiornamento di inquadramento dei lavoratori.

5. Organizzazione del lavoro ed orari
Entro il 28 febbraio di ogni anno, in sede di definizione del "Calendario Annuale" dell'attività di produzione, dovranno essere calendarizzate le modalità di fruizione delle ferie, della ROL, delle ex festività e l'eventuale utilizzo del monte ore per flessibilità e straordinari.
In tale ambito l'Azienda privilegerà in caso di calo dell'attività predetta l'utilizzo delle ferie di quei lavoratori con un maggiore residuo di ferie.
È consentita, a richiesta dell'RSU, la consultazione degli orari di lavoro effettuati nell'Azienda.
Nel corso della vigenza del presente accordo, le parti si incontreranno per attuare le modifiche in ordine ai regimi d'orario di lavoro che eventualmente saranno introdotte da Leggi e CCNL.
Inoltre per garantire una migliore organizzazione per i lavoratori della produzione, entro il venerdì alle ore 12,00 della settimana precedente verranno fissati gli orari di lavoro per la settimana successiva, dei quali si darà informazione ai dipendenti. Al fine della ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro, salvo motivazioni particolarmente gravi e/o urgenti, si stabilisce che i permessi retribuiti debbano essere richiesti entro il giovedì della settimana precedente.

7. Sicurezza sul lavoro ed ambiente
L'azienda conferma la propria attenzione per l'igiene, la sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di lavoro ritenendoli patrimonio essenziale per il proprio sviluppo.
A tal fine, fermo restando quanto disposto dalla L. [dlgs] 626/94, le parti convengono di sviluppare ed attuare tutte le iniziative necessarie allo scopo di affermare, attraverso la collaborazione dei diversi soggetti interessati, una cultura della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro.
Le visite ai dipendenti previste dalla L. [dlgs] 626/94, saranno effettuate nell'ambito dell'orario di lavoro; qualora queste visite avvengano fuori dall'orario di lavoro si procederà al recupero in conto permessi retribuiti del tempo a tal fine impiegato regolarmente documentato dai certificati medici rilasciati.
In caso di valutazioni e misurazioni inerenti elementi attinenti alla sicurezza dei lavoratori ai sensi della L. [dlgs] 626/94 l'azienda si impegna ad informare preventivamente il Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza che potrà così presenziare alle misurazioni stesse.
L'azienda, nell'ambito della collaborazione con i dipendenti volta all'applicazione corretta della L. [dlgs] 626/94, si impegna ad organizzare almeno una volta all'anno un incontro fra il Medico Competente ed una Rappresentanza dei lavoratori in ordine ai reparti esistenti.