Tipologia: Accordo
Data firma: 2 ottobre 1998
Parti: Publicenter/Api Bologna e RSU/Slc
Settori: Poligrafici e Spettacolo, PMI, Publicenter Lagaro (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1)
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4)
5)
6)
7)
8)
8.1) Innovazioni tecnologiche
8.2) Orari di lavoro
8.3) Maggiorazioni per prestazioni straordinarie ed in turno
8.4) Servizio mensa

Verbale di accordo, Lagaro, 2 ottobre 1998

Tra la ditta Publicenter srl (divisioni Plastic Card e Print) […], e assistita dall'Api di Bologna […] e i lavoratori dipendenti, rappresentati dalla RSU e assistiti dalla S.L.C. Provinciale […], si è raggiunta un'intesa sulla base dei seguenti contenuti

1) A seguito dell'avvenuta adesione della ditta Publicenter srl alla Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Bologna l'Azienda ha comunicato che cesserà di trovare applicazione ai rapporti di lavoro intercorrenti tra la ditta Publicenter srl e i suoi dipendenti il CCNL 24/1/96 e successivi rinnovi stipulato dalla Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e trasformatrici (di seguito denominata Assografici) e che verrà invece applicato al rapporto di lavoro di detti lavoratori il CCNL 13/3/96 stipulato dalla Unigec-Confapi e i successivi rinnovi.

2) Le parti esplicitamente convengono che tale modificazione di normativa avvenga con decorrenza dal 01/11/98.

3) La continuità del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti della ditta Publicenter srl vale per ogni istituto contrattuale e di legge nel passaggio, avvenuto per effetto del presente accordo, dall'applicazione del detto CCNL stipulato dalla Assografici all'applicazione del detto CCNL stipulato dalla Unigec-Confapi.

4) Quanto contenuto nel detto CCNL stipulato dalla Unigec-Confapi sostituisce, assorbe e comprende quanto contenuto nel detto CCNL stipulato dalla Assografici applicato al rapporto di detti lavoratori fino al 31/10/98.

5) Le parti riconoscono inoltre l'applicabilità, dal momento dell'avvenuta adesione della ditta Publicenter srl all'Api di Bologna, ai lavoratori della ditta Publicenter srl di ogni norma di contrattazione collettiva stipulata dalla Unigec-Confapi, dalla Confapi e dalle loro articolazioni territoriali che sostituiscono, assorbono e comprendono ogni norma della contrattazione collettiva stipulata dal livello nazionale e dalle altre articolazioni territoriali di Associazioni imprenditoriali diverse dall'Unigec-Confapi, dalla Confapi e dalle loro articolazioni territoriali.

6) Sulla documentazione di legge della ditta Publicenter srl riguardante i lavoratori da essa dipendenti verranno effettuate le modifiche e gli adeguamenti conseguenti a quanto previsto nel presente verbale di accordo.

7) Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti hanno inteso definire congiuntamente il complesso dei propri rapporti definendo norme scritte precise procedendo al superamento abrogativo delle prassi operative anche consuetudinarie e la loro assoluta sostituzione con le norme contrattuali definite nel citato CCNL 16/3/96 e con quanto convenuto nel presente accordo per le materie ivi regolate.

8) Le Parti hanno pertanto convenuto sulle seguenti regole applicative ed aggiuntive rispetto al vigente CCNL.

8.1) Innovazioni tecnologiche
Le Parti convengono che, a fronte dell'avvio di programmi che prevedano l'introduzione in Azienda di impianti caratterizzati da un livello tecnologico superiore che comporti effetti sul piano professionale ed occupazionale, si proceda ad un incontro tra le Parti in cui l'Azienda illustri i principali interventi innovativi. Le Parti procederanno poi ad una verifica congiunta degli effetti di tale introduzione di nuova tecnologia sul piano professionale ed occupazionale potendo in tale contesto addivenire a specifiche intese.

8.2.) Orari di lavoro
Fermo restando la piena ed integrale applicazione delle normative inerenti gli orari di lavoro previste dal CCNL applicato gli orari di lavoro vigenti in Azienda saranno i seguenti:
- Impiegati amministrativi e produttivi:
dalle 8 e 30' alle 13 e dalle 14 alle 17 e 30' dal lunedì al venerdì
per tali lavoratori il raggiungimento dell'orario di lavoro medio settimanale delle 38 ore e 30' avverrà tramite la definizione di 9 giornate pari a 72 ore di permessi retribuiti anche calendarizzati:
- operai normalisti:
dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16 e 42' dal lunedì al venerdì
- lavoratori svolgenti attività in orario continuato:
dalle 7 alle 14 e 42' dal lunedì al venerdì
- lavoratori turnisti:
turno meridiano dalle 6 alle 13 e 30' dal lunedì al venerdì
turno pomeridiano dalle 13 e 30' alle 21 dal lunedì al venerdì.
Pertanto i lavoratori addetti ai due turni avvicendati effettueranno un orario di lavoro settimanale di 37 ore e 30'.
Per tutti i lavoratori svolgenti attività lavorativa in turno vengono attribuite n. 16 ore di riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
In caso di non continua assegnazione al lavoro a turno ciascun lavoratore maturerà n. 20' di riduzione dell'orario di lavoro per ciascuna settimana di lavoro integralmente ed effettivamente svolta in turno.
Per quanto attiene l'orario di inizio del 1° turno le Parti si sono avvalse della possibilità loro offerta dall'art. 26 21(comma norme generali del CCNL 13/3/96 stipulato dalla Unigec-Confapi e i successivi rinnovi. Pertanto l'orario notturno avrà inizio alle ore 22 e terminerà alle ore 06.
- lavoratori addetti al 3° turno:
L'Azienda potrà utilizzare altresì il terzo turno con orario dalle ore 22 e 48' alle ore 6 dal lunedì al venerdì per un totale di n° 36 ore di prestazione lavorativa.
A tale turnazione potranno essere adibiti lavoratori di entrambi i sessi avendo inteso le Parti con la sottoscrizione del presente accordo procedere alla deroga di cui al 2° comma dell'art. 5 della L. 903/77.
Per quanto attiene il personale femminile le Parti hanno convenuto sulle seguenti regole applicative:
a) per il personale femminile in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo l'adibizione al 3° turno dovrà essere effettuata sulla base della espressione di volontà da parte della lavoratrice interessata;
b) per tutto il personale femminile il lavoro in orari eccedenti le ore 24 non potrà essere effettuato dalla data di comunicazione all'Azienda dello stato di gravidanza della dipendente, debitamente certificato, fino alla data di compimento del 1o anno di età del bambino.

8.4) Servizio mensa
L'Azienda si attiverà per definire un'apposita convenzione con ristoratori della zona segnalati dalle RSU per la strutturazione di un servizio mensa basato su ticket restaurant utilizzabili da parte di tutti i dipendenti esclusivamente nei punti convenzionati e per il servizio definito secondo le seguenti alternative:
a) primo e contorno
b) secondo e contorno
c) piatto unico
per un prezzo di Lit. 11.000
d) primo, secondo e contorno
per un prezzo di Lit. 15.000.
Il servizio verrà fruito tramite la presentazione di buoni pasto predisposti dall'Azienda e spendibili nella giornata di effettiva prestazione lavorativa. L'azienda contribuirà al valore del ticket per un importo di Lit. 10.000.
Nell'ambito delle RSU verrà individuata una Commissione mensa che provvederà a verificare periodicamente la qualità del servizio mensa.
Il servizio sarà disponibile per tutti i dipendenti dell'Azienda. Il lavoratore potrà fruire del ticket esclusivamente nelle giornate in cui presti effettiva prestazione lavorativa. A fronte della mancata fruizione del servizio, nulla sarà dovuto in via sostitutiva al ticket.
Per quanto attiene i lavoratori ad orario spezzato il servizio sarà disponibile a fronte di una prestazione lavorativa di almeno 6 ore nella giornata con prestazione lavorativa effettiva precedente e successiva alla pausa.
Per i lavoratori turnisti sarà disponibile a fronte di una prestazione lavorativa di almeno 6 ore nella giornata. Il servizio verrà effettuato in uscita per i lavoratori del turno del mattino ed in entrata per i lavoratori del turno pomeridiano.
Le parti hanno poi espresso una reciproca volontà di superare tali modalità di gestione del servizio con la costituzione di un servizio mensa in locali interni all'azienda esteso a tutti i lavoratori, e la stipula di un apposito accordo con un'azienda specializzata nella preparazione e distribuzione di pasti. Le parti ritengono che tale ipotesi possa concretizzarsi entro il 1999, impegnandosi le parti a valutare le eventuali problematiche ostative. Le parti convengono fin d'ora che all'atto dell'istituzione del servizio di mensa interno il costo verrà distribuito per due terzi all'azienda e per un terzo ai lavoratori.