Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 3 giugno 1998
Validità: 31.12.2001
Parti: Reynolds Wheels/Unione Industriali Ferrara e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Reynolds Wheels Ferrara
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Verbale d'accordo
1) Premessa
2) Relazioni industriali
2.1) Informazioni
2.2) Commissioni paritetiche
3) Contratti a termine
4) Orario di lavoro
5) Armonizzazione istituti contrattuali
6) Indennità ciclo continuo
7) Premio di risultato
Dichiarazione a verbale
Allegati

Contratto integrativo aziendale

Verbale d'accordo 03 giugno 1998
Tra la Società Reynolds Wheels S.p.A. Ferrara […], assistita dal[…]l'Unione Industriali di Ferrara e la RSU […], assistita da […] Fim-Cisl e [...] Fiom-Cgil e […] Uilm-Uil

1) Premessa
Il consistente impegno aziendale realizzato anche con rilevanti investimenti (illustrati nel corso degli incontri), il consolidamento industriale e lo sviluppo e il miglioramento dei rapporti con il territorio richiedono un attento ed ottimale approccio a tutte le problematiche interne relative sia agli aspetti tecnico produttivi degli impianti e dei servizi di fabbrica, sia gli aspetti gestionali e comportamentali delle risorse umane.
Le parti convengono al riguardo che ogni sforzo risulterà insufficiente se da parte delle risorse umane viene a mancare il consenso, il coinvolgimento e la partecipazione che, uniti al necessario grado di flessibilità e professionalità, contestualmente alla disponibilità aziendale, determinano in larga misura il successo di un'Impresa.
L'ulteriore sviluppo delle relazioni industriali agevolerà questo processo di coinvolgimento partecipativo; le Parti dichiarano fin d'ora, in ogni caso, che senza nulla rinunciare delle loro rispettive specificità ed autonomie, nell'ambito delle modalità e dei livelli di responsabilità fissati dal CCNL si ritengono impegnate a seguire questa fase della vita aziendale con reciproco senso di responsabilità.

2) Relazioni industriali
Il presente contratto integrativo aziendale, uniformandosi ai contenuti ed allo spirito del vigente CCNL 5 luglio 1994, accordo economico del 04/02/1997 e del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli aspetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23/07/1993, intende realizzare, per quanto di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni industriali previsti dai suddetti accordi.

2.1) Informazioni
Fermo restando il rispetto dell'autonomia delle parti per la gestione delle relazioni di lavoro, fra la Direzione Aziendale e la RSU si addiverrà ad incontri normalmente semestrali nel corso dei quali l'Azienda informerà i rappresentanti dei lavoratori in merito all'andamento economico e alla situazione del mercato, alle condizioni produttive - occupazionali, alle condizioni del prodotto e della qualità, agli investimenti in prodotto e processo.

2.2) Commissioni paritetiche
Si riconfermano i momenti di confronto, le modalità e le prassi che caratterizzano le relazioni industriali in Reynolds Wheels ed in particolare:
A) Commissione sicurezza e ambiente di lavoro
Le parti sottolineano che la tutela dell'ambiente e della sicurezza è un aspetto indispensabile per lo svolgimento dell'attività produttiva. La sensibilità su questi temi si è consolidata e realizzata attraverso una serie di iniziative che hanno garantito il continuo miglioramento degli impianti e del processo produttivo, una corretta gestione delle attività industriali, ed un trasparente sistema di relazioni e di informazioni sull'argomento.
Azienda, RSU ed OOSS convengono che una corretta e diffusa informazione, il potenziamento di specifici momenti di formazione, il proseguire con azioni concrete e sistematiche per sensibilizzare e prevenire il fenomeno infortunistico costituiscono un presupposto indispensabile alla realizzazione della prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Particolare rilevanza continuerà pertanto ad essere riconosciuta alla Commissione Sicurezza e Ambiente di lavoro che si riunirà periodicamente per approntare proposte o soluzioni ad eventuali problemi ambientali e/o a migliorie in merito all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro.
La Commissione svolgerà soprattutto attività finalizzata alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza sul lavoro.
Ad integrazione di quanto sopra, due componenti la Commissione apposita mente delegati potranno espletare attività di controllo nell'area della ristorazione aziendale, in merito al rispetto delle norme di legge in materia di p igiene relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti.
I componenti a ciò preposti saranno muniti di idoneo certificato sanitario.
La Commissione paritetica ambiente sarà costituita da 6 componenti: della stessa fanno parte il Responsabile Aziendale, della sicurezza ed i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
B) Commissione formazione e professionalità
Le parti convengono che la Formazione è strumento fondamentale di sostegno per le risorse umane, finalizzato a garantire nel tempo l'acquisizione, il perfezionamento ed il mantenimento delle competenze sia di natura gestionale, che di quelle tecnico - professionali
La finalità di rendere sempre più coerente la risposta formativa ai bisogni evidenziati e la necessità di ottenere sempre migliori performances complessive (sia in termini di recupero di efficienza che in termini di recupero di efficacia) rappresentano obiettivi da perseguire al fine di concorrere a creare le condizioni per la valorizzazione delle risorse umane presenti in azienda e per consentire al lavoratore ed alla azienda stessa di rispondere più efficacemente alle crescenti esigenze poste dal mercato, dalla sempre più complessa organizzazione del lavoro e dalle trasformazioni tecnologiche in atto.
Le parti individuano nell'affiancamento, nell'addestramento e nei corsi di formazione i principali strumenti formativi e di qualificazione e/o riqualificazione.
Compito della Commissione Formazione Professionalità sarà quello di perseguire un livello di formazione costante che garantisca l'adeguamento professionale dei lavoratori e di individuare percorsi formativi (teorici e pratici) per il personale neo - assunto o per quello interessato alla realizzazione di nuovi prodotti o impegnato presso nuovi impianti.
Tale Commissione, costituita da 6 componenti, avrà inoltre anche il compito di verificare la piena attuazione delle disposizioni contrattuali in tema di inquadramento.
C) Commissione organizzazione del lavoro
Si conferma l'operatività della Commissione Organizzazione del lavoro nell'ambito della quale saranno analizzate le informazioni fornite dalla Direzione Aziendale in merito a programmi di investimento e a nuove tecnologie del processo produttivo che comportino significative modifiche dell'organizzazione del lavoro.
La Commissione, costituita da 6 componenti, avrà funzioni istruttorie e consultive sulla base delle "procedure standard" per quantificare qualità e quantità delle prestazioni e definire gli standard produttivi conseguenti ad investimenti e a nuove tecnologie modificanti l'organizzazione del lavoro.
D) Procedure
La RSU provvederà a nominare / confermare entro 90 giorni dalla firma del presente accordo i componenti di loro competenza delle varie Commissioni tenendo conto dei criteri di competenza, esperienza e conoscenza.
Gli incontri si terranno presso lo stabilimento secondo le modalità e i tempi stabiliti congiuntamente alla Direzione Aziendale.
Si intende che, in ordine ai dati forniti dall'azienda ed alle conoscenze acquisite durante l'attività delle Commissioni, i componenti delle stesse sono obbligati alla riservatezza nel rispetto di quanto previsto al riguardo delle normative di legge e dal contratto vigente.

3) Contratti a termine
Persistendo le necessità produttive che hanno dato origine ai precedenti accordi in materie di assunzioni a tempo determinato, ed in presenza dell'impegno dell'Azienda di attingere preferibilmente dal gruppo di dipendenti a termine in forza in caso di esigenze di assunzioni a tempo indeterminato, Direzione, RSU ed Organizzazioni Sindacali concordano che per il biennio 1998 - 1999 il numero massimo dei lavoratori assumibili con contratto di lavoro a tempo determinato per le ipotesi previste all'Art. 1-Bis - par. B) del vigente CCNL, sia pari al 16% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 31.12.1997.

4) Orario di lavoro
[…]
In via sperimentale, per la durata del presente accordo, i lavoratori che svolgono attività su 3 turni avvicendati non a ciclo continuo, nella giornata di venerdì nei mesi di giugno, luglio e agosto anticiperanno di una ora il termine del turno (alle ore 02.00 anziché alle ore 03.00) utilizzando a tal fine una ora del monte ore individuale di ROL / ex festività.

Dichiarazione a verbale
N. 1) L'azienda, anche al fine di limitare l'utilizzo dell'orario di lavoro straordinario e per far fronte a specifiche necessità produttive, ritiene indispensabile che, entro la primavera 1999, venga definita la possibilità di svolgere il 1° e il 2° turno lavorativo nella giornata di sabato con recupero del riposo a scorrimento.
Tale modifica riguarderà un numero limitato di lavoratori in particolare dei reparti maggiormente coinvolti da investimenti produttivi o nei quali si verifica un rallentamento del processo produttivo.
[…]