Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 30 luglio 1998
Parti: SFIR/Assozucchero e Uila-Uil, Fat-Cisl, Flai-Cgil e RSU
Settori: Agroindustriale, SFIR Cesena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2)
3) Politica di settore
4) Relazioni industriali
5) Orario di lavoro
6) Salario per obiettivi
7) Premio zucchero
8) Appalti
9) Previdenza integrativa
10) Salute e sicurezza

Verbale di accordo

Nei giorni 10 e 30 luglio 1998 si sono incontrati in Roma, presso gli Uffici dell'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito, Largo G. Toniolo, 6/1: la Società SFIR spa - Società Fondiaria Industriale Romagnola; (stabilimenti di Forlimpopoli, Foggia, Pontelagoscuro, S.Giovanni in Persiceto, Sede di Cesena) […], assistita dall'Assozucchero […], la Fat-Cisl Nazionale […], la Flai-Cgil Nazionale […], la Uila-Uil Nazionale […], le Organizzazioni Sindacali di Uila-Uil, Fat-Cisl, e Flai-Cgil Regionali Territoriali, le RSU di tutti gli stabilimenti ed unità sociali dell'Azienda in rappresentanza dei lavoratori dipendenti; per esaminare le richieste avanzate da Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil con nota del 10/7/98.

Detta nota e le allegate richieste si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.
Il negoziato ha luogo nell'ambito delle relazioni industriali cosi come disciplinate dall'Accordo Interconfederale 23/7/93 e da quello stipulato per i comparti alimentari in data 13/1/94; le Parti pur confermando le difficoltà che si frappongono all'applicazione operativa di tali accordi nel settore saccarifero, a causa della rigidità della produzione derivante dal sistema delle quote comunitarie, nonché della stabilità sostanziale dei consumi, con costi di produzione crescenti e con prezzi calanti; manifestano l'intenzione di procedere nel negoziato per un accordo di vigenza quadriennale, tale da contemperare le rispettive esigenze delle Parti.
Quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanza dell'Accordo;

2) le Parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto adempimento di ogni impegno informativo, cosi come previsto dal CCNL 6/7/1995 per le aziende industriali alimentari;

4) Relazioni industriali
Le parti concordano sulla necessità di dare applicazione operativa a quanto previsto, in tema di competenze, istanze e sedi negoziali, al punto 3 dell'accordo 16 luglio 1994.
Le parti si impegnano - pure - sul più efficace utilizzo degli organismi bilaterali esistenti nel settore alimentare in genere e saccarifero in particolare, con l'intento anche di migliorarne la prassi di lavoro.
Oltre i momenti, le forme e le competenze istituzionali di incontro, avranno luogo ulteriori confronti con le strutture decisionali della Società su singoli aspetti per esami di tipo preventivo e preparatorio rispetto ai confronti previsti dalle norme sindacali e di legge, con particolare attenzione agli eventuali casi di chiusure, cessioni, accorpamenti di unità sociali ed alla eventuale ridefinizione degli organici.
A questi incontri parteciperanno strutture nazionali, territoriali ed aziendali che saranno preventivamente concordate, di volta in volta, con le Segreterie Nazionali, in relazione ai temi da affrontare.

5) Orario di lavoro
In tema di programmazione annuale degli orari di lavoro e di flessibilità che valgano a salvaguardare le punte di maggiori intensità produttiva, specie nei periodi di stagionalità, a fronte di esigenze meno cogenti dei periodi di intercampagna, si fa richiamo alle particolari disposizioni delle norme tutte di cui al punto 12 delle Disposizioni specifiche per l'industria saccarifera - sostitutivo dell'art. 30 del Contratto alimentari - e della loro migliore osservanza sia in orario giornaliero che a turni, con applicazione dell'orario contrattuale e delle prestazioni supplementari e straordinarie nei limiti contrattualmente previsti.
Nell'ambito della programmazione del calendario annuo, potranno, in particolare, essere esaminati e divenire operativi aspetti di flessibilità annua, utili anche al contenimento delle prestazioni straordinarie.
Il monitoraggio di questa materia è da porsi anche e soprattutto in relazione alla applicazione della recente normativa comunitaria, specie per quanto attiene gli straordinari e le disposizioni della loro comunicazione alle strutture pubbliche, nonché ai disegni di legge ed al Decreto - legge presenti in sede nazionale ed ai rinvii alla sede sindacale che in essi potranno essere previsti, anche in sede di rinnovo contrattuale.

8) Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto non essere operativi nel settore e neppure previsti allo stato fenomeni di terziarizzazione.
Circa gli appalti, si richiamano le norme tutte di cui all'art. 4 del vigente contratto collettivo di lavoro, in particolare quelle attinenti le norme assicurative e previdenziali e di sicurezza del lavoro, di cui al comma 3 dell'articolo stesso che viene integralmente richiamato.
Si conferma l'esclusione - peraltro già in atto - di forme di appalto nelle dirette attività produttive limitandone la presenza ai casi previsti dalla Legge 1960 n. 1369, specie per attività impiantistiche e di manutenzione straordinaria con aziende appaltatrici appartenenti a settori diversi (es. meccanico edile) quello alimentare.
La materia, oltre al monitoraggio generale in sede di informativa annuale di settore e di gruppo è propria dell'attività sindacale delle singole unità operative, con informativa annua alle RSU delle esigenze previste di conferimento in appalto di attività non produttive, con indicazione previsionale dei relativi tempi ed entità.

10) Salute e sicurezza
Viene confermata ed accentuata l'attenzione del settore alla miglior gestione della materia della salute e sicurezza, anche nei confronti delle ditte appaltatrici.
Le parti si impegnano a seguire, come per il passato, ogni specifico aspetto in materia, correlato con le specifiche esigenze e strutture produttive del settore, continuando anche il monitoraggio annuo dei dati dell'andamento infortunistico.
Ai fini formativi, si prevede la valorizzazione e la conoscenza reciproca delle iniziative al riguardo attuate nelle Aziende del settore, anche attraverso un momento di formazione di settore a livello nazionale dei rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori, specie con riferimento alla prevista emanazione di un testo unico in materia.
Questo momento di formazione sarà concordato e gestito nei termini operativi dalle parti, con l'intento di darvi corso entro il corrente anno solare.