Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 18 dicembre 1998
Validità: 31.12.2002
Parti: Alcisa e RSU/OO.SS.
Settori: Agroindustriale, Alcisa Zola Predosa (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni industriali
Orario
Occupazione - Organizzazione lavoro
Qualifiche
Collaborazione aziendale
a) Calendario annuo di lavoro
b) Flessibilità
c) Straordinari
d) Certificazione ISO 9002
Salario variabile
-Premio di "Collaborazione Aziendale"
-Modalità di calcolo del premio
Una tantum
Ambiente e salute
Appendice all'accordo integrativo aziendale

Accordo integrativo aziendale ALCISA spa

Tra l’Alcisa spa […], e le RSU dell'Azienda, assistite dalle OO.SS; esaminate e discusse le richieste contenute nella piattaforma datata 28/9/98, nel rispetto ed in applicazione dell'Accordo Nazionale Interconfederale del 23 luglio 1993, si è convenuto quanto segue:

Relazioni industriali
L'Azienda e le RSU, assistite dall'OO.SS, si incontreranno una volta all'anno, di norma all'inizio di ogni anno per le informazioni sull'andamento aziendale, come consuntivo dell'anno precedente e per le previsioni sull'anno in corso. Verranno comunicate eventuali modifiche delle strategie commerciali, programmi di investi menti su ammodernamenti e/o ampliamenti, riorganizzazione. dell'attività.

Orario
Viene concordato, in applicazione dell'art. 30 del CCNL, di effettuare annualmente un incontro per concordare il programma di massima del calendario di lavoro di ogni anno che affronti contestualmente le esigenze di lavorazione dei vari reparti, nel rispetto e con o riferimento all'art. 31 del CCNL al fine di favorire una limitazione delle ore straordinarie, favorendo, ove possibile, l'occupazione.
Viene concordato un utilizzo delle ROL individuali a ore, anche nei casi di permessi richiesti dai dipendenti di durata inferiore alle 4 ore mensili.
Viene concordato, ai sensi dell'art. 20 del CCNL, l'applicazione, in via sperimentale, dello istituto del part-time che potrà essere effettuato - per il primo anno - da uno o due dipendenti, operai, che per necessità personali ne abbiano fatto richiesta e che detta richiesta risulti essere compatibile con le esigenze organizzative dell'Azienda.
L'orario di lavoro dovrà essere di 20 ore settimanali. Nel caso di due dipendenti dovrà essere sviluppato orizzontalmente, tale da poter coprire interamente la settimana lavorativa.
La reversibilità sarà valutata in relazione alle esigenze aziendali ed in compatibilità con le mansioni svolte e/o da svolgere e dovrà essere richiesta con almeno 6 mesi di anticipo.
Al termine del primo anno, le parti si incontreranno per una verifica sull'applicazione dell'istituto stesso. In caso di valutazione positiva, il part-time potrà essere esteso, durante il quadriennio, ad un massimo di altri due dipendenti operai, alle condizioni suindicate.

Occupazione - Organizzazione lavoro
Viene concordato un incontro di verifica sulle esigenze occupazionali di ciascun reparto in considerazione delle necessità produttive maturate.
All'uopo si concorda l'istituzione di una Commissione Bilaterale composta da un membro nominato dall'Azienda e da uno delle RSU che, in via preliminare affrontino le problematiche connesse.
Nell'incontro fra l'Azienda e le RSU, l'Azienda darà altresì comunicazione delle esigenze occupazionali inerenti i periodi di stagionalità del lavoro. Prima del termine della stagionalità saranno valutate le eventuali possibilità di una conferma a tempo indeterminato per alcuni di loro.
L'Azienda si rende disponibile all'effettuazione di corsi di formazione per l'innalzamento professionale del personale, in relazione alle esigenze che ne matureranno.

Collaborazione aziendale
b) Flessibilità

Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche in relazione alla fluttuabilità del mercato e a caratteristiche di stagionalità, l'Azienda potrà utilizzare un regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale per tutto lo stabilimento e per gli uffici nei limiti previsti dal CCNL di 56 ore come media di un arco temporale annuo.
La comunicazione alle RSU dell'utilizzo di settimane con prestazioni lavorative inferiori o superiori all'orario settimanale contrattuale dovrà avvenire con un preavviso di 10 giorni di calendario.

c) Straordinari
L'Azienda potrà richiedere prestazioni lavorative oltre le quaranta ore settimanali fino al limite di 20 ore all'anno che dovranno essere comunicate alle RSU con un preavviso di 10 giorni di calendario.
Le eccedenti, compresi quelle previste per la stagionalità natalizia, manterranno la procedura prevista dall'art. 31 del CCNL e il carattere della volontarietà.

Ambiente e salute
Viene concordato un incontro fra il Medico competente ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le norme vigenti.
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono confermate le 40 ore di permesso previste dal CCNL per poter svolgere i propri compiti, partecipare a corsi di formazione specifici, pubblici o indetti dalle OO.SS.
Viene definita la fornitura completa del vestiario da lavoro (giacche, pantaloni e scarpe omologate antinfortuni) con lavaggio a carico dell'Azienda due volte la settimana.
Contestualmente a quanto sopra verrà a cessare l'erogazione ai dipendenti dell'anulare indennità di vestiario.
L'Azienda, nel rendere completamente agibile l'infermeria, metterà in dotazione della stessa anche un misuratore di pressione e attrezzatura per la respirazione in caso di emergenza.
L'Azienda metterà a disposizione delle RSU un computer con stampante nella saletta a loro disposizione.
In relazione alle richieste sull'ambiente di ogni singolo reparto, l'Azienda e le RSU concordano una serie di incontri per valutare le problematiche emerse e definire tempi e modi certi di realizzazione dei miglioramenti e degli investimenti.