Tipologia: Accordo
Data firma: 16 novembre 1998
Validità: 31.12.2002
Parti: Coprob e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e RSU
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Coprob Minerbio (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2)
3) Politica di settore
4) Relazioni Industriali
5) Orario di lavoro - Occupazione
6) Salario per obiettivi
7) Appalti
8) Previdenza integrativa
9) Salute e sicurezza
10) Varie
A.ll.3/1953

Accordo aziendale 1998

Nei giorni 22 luglio, 7 agosto e 16 novembre 1998 si sono incontrati presso la sede dello Stabilimento Coprob di Minerbio (BO) - Via Mora, 56: la Società Coprob soc.coop.arl […], la Fat-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […], le RSU degli stabilimenti di Minerbio ed Ostellato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti; per esaminare le richieste avanzate da Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil con nota del 15/07/98.

Detta nota e le allegate richieste si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.
Il negoziato ha luogo nell'ambito delle relazioni industriali così come disciplinate dall'Accordo Interconfederale 23/07/93 e da quello stipulato per il comparto alimentare cooperativo in data 07/02/94; le Parti pur confermando le difficoltà che si frappongono all'applicazione operativa di tali accordi nel settore saccarifero, a causa della rigidità della produzione derivante dal sistema delle quote comunitarie, nonché della stabilità sostanziale dei consumi con costi di produzione crescenti e con prezzi calanti; manifestano l'intenzione di procedere nel negoziato per un accordo di gruppo di vigenza quadriennale, tale da contemperare le rispettive esigenze delle Parti.
Quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue;

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo;

2) le Parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto adempimento di ogni impegno informativo, così come previsto dal CCNL 12/07/1995 per i gruppi cooperativi alimentari.

3) Politica di settore
Le parti concordano sulla opportunità che sia dato corso ad azioni sinergiche nei confronti delle strutture comunitarie e del Governo nazionale per una più puntuale difesa degli interessi del settore, cooperativo in particolare.
Nello specifico, saranno ivi svolte azioni comuni per ottenere il trasferimento della quota B in quota A e per l'autorizzazione di interventi di finanziamento pubblico a sostegno della bieticoltura nazionale.
Ciò nell'ambito della ridefinizione ed aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero nazionale, nella condivisa necessità che il settore stesso possa competere con quelli continentali e ciò per la miglior tutela degli aspetti occupazionali, industriali ed agricoli.

4) Relazioni Industriali
Le parti concordano sulla necessità di dare applicazione operativa a quanto previsto al punto 4 dell'accordo 20/07/94.
La parti si impegnano - pure - sul più efficace utilizzo degli organismi bilaterali esistenti nel settore alimentare in genere e saccarifero cooperativo in particolare, con l'intento anche di migliorarne la prassi di lavoro.

5) Orario di lavoro - Occupazione
In tema di programmazione annuale degli orari di lavoro e di flessibilità che valgano a salvaguardare le punte di maggiore intensità produttiva, specie nel periodi di stagionalità, a fronte di esigenze meno cogenti dei periodi di intercampagna, si fa richiamo alle particolari disposizioni delle norme tutte di qui al punto 12) delle Disposizioni specifiche per l'industria saccarifera - sostitutivo degli artt. 27-28-29-30 del Contratto per i dipendenti di Cooperative di trasformazione prodotti agricoli e, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari - e della loro migliore osservanza, sia in orario giornaliero che a turni, con applicazione dell'orario contrattuale e delle prestazioni supplementari e straordinarie nei limiti contrattualmente previsti.
Vengono inoltre riconfermate le intese previste al punto 8 dell'accordo 20/07/94.
Nell'ambito della programmazione del calendario annuo, potranno, in particolare, essere esaminati e divenire operativi aspetti di flessibilità annua, utili anche al contenimento delle prestazioni straordinarie, intendendosi in questo modo accolte le richieste avanzate al punto 1 e parte del punto 2 delle varie presentate in piattaforma.
Il monitoraggio di questa materia è da porsi anche e soprattutto in relazione alla applicazione della recente normativa comunitaria, specie per quanto attiene gli straordinari e le disposizioni della foro comunicazione alle strutture pubbliche, nonché ai disegni di legge ed al Decreto - Legge presenti in sede nazionale ad ai rinvii alla sede sindacale che in essi potranno essere previsti, anche in sede di rinnovo contrattuale.

7) Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto non essere operativi nel settore e neppure previsti allo stato fenomeni di terziarizzazione.
Circa gli appalti, si richiamano le norme tutte di cui all'art. 10 del vigente contratto collettivo di lavoro, in particolare quelle attinenti le norme assicurative e previdenziali e di sicurezza del lavoro, di cui al comma 3 dell'articolo stesso che viene integralmente richiamato.
Si conferma l'esclusione - peraltro già in atto - di forme di appalto nelle dirette attività produttive limitandone la presenza ai casi previsti dalla Legge 1960 n. 1369, specie per attività impiantistiche e di manutenzione straordinaria con aziende appaltatrici appartenenti a settori diversi (es. meccanico - edile) da quella alimentare.
La materia, oltre al monitoraggio generale in sede di informativa annuale di settore e di gruppo è propria dell'attività sindacale delle singole unità operative, con informativa annua alle RSU delle esigenze previste di conferimento in appalto di attività non produttive, con indicazione previsionale dei relativi tempi ed entità.

9) Salute e sicurezza
Viene confermata ed accentuata l'attenzione del settore alla miglior gestione della materia della salute e sicurezza, anche nei confronti delle ditte appaltatrici.
Le parti si impegnano a seguire, come per il passato, ogni specifico aspetto in materia, correlato con le specifiche esigenze e strutture produttive del settore, continuando anche il monitoraggio annuo dei dati dell'andamento infortunistico.
Ai fini formativi, si prevede la valorizzazione e la conoscenza reciproca delle iniziative al riguardo attuate nelle Aziende del settore, anche attraverso un momento di formazione di settore a livello nazionale dei rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, specie con riferimento alla prevista emanazione di un testo unico in materia.
Questo momento di formazione sarà concordato e gestito nei termini operativi dalle parti, con l'intento di darvi corso entro il corrente anno solare.

10) Varie
a) Relativamente al personale stagionale occupato indicativamente per 180 giornate all'anno si riconferma quanto ormai attuato da anni in conformità e quelle che sono le disposizioni di legge in materia di assunzioni a termine, nonché la disponibilità a verificare l'inquadramento di detto personale.
All'inizio di ogni biennio previsto di assunzione verranno dati in dotazione ai suddetti lavoratori gli abiti da lavoro costituenti la dotazione normale, così come previsto dai regolamenti in uso per il personale a tempo indeterminato.
b) Per quanto attiene la regolamentazione relativa alla concessione di permessi retribuiti per l'effettuazione di visite mediche specialistiche si conferma quanto di fatto in essere.
L'assenza per visita medica specialistica dovrà essere giustificata dalla presentazione di un certificato regolarmente compilato su carta intestata e firmato, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e fine della visita.
Il certificato dovrà evidenziare inoltre il luogo di effettuazione della visita stessa affinché si possa procedere al calcolo, seppur approssimativo, del tempo di percorrenza per raggiungere il luogo di lavoro o il luogo di effettuazione della visita o viceversa.
L'azienda retribuirà pertanto le ore di assenza per visita medica ed il tempo di percorrenza così come sopra specificato.
[…]
d) L'azienda riconferma la volontà già espressa al punto 5 dell'accordo 20/7/94 in tema di formazione del personale.
[…]
f) Relativamente al problema riguardante, il raggiungimento dell'orario settimanale di lavoro a fine turni di lavorazione bietole o sugo denso, viene proposto l'uso di parte delle ore di ferie annuali inserite già a calendario annuo per il godimento delle medesime.
g) Essendo le RSU il soggetto contrattuale all'interno dell'azienda si svolgeranno incontri fra la stessa e la Direzione ogni qualvolta la rappresentanza ne farà formale richiesta, ovviamente tale opportunità varrà anche relativamente alle esigenze aziendali.