Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 31 dicembre 1998
Parti: Italcarni e RSU
Settori: Agroindustriale, Italcarni
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Relazioni sindacali: Comitati bilaterali - Durata dei contratti informazione e confronto sulle strategie - Bilancio di previsione - Determinazione e utilizzo delle ore spettanti alle strutture sindacali - Presidio di unità organizzative durante le assemblee sindacali
Relazioni sindacali

1A) Comitati bilaterali
1B) Informazione e confronto sulle strategie
1C) Bilancio di previsione
1D) Determinazione e utilizzo delle ore spettanti alle strutture sindacali
1E) Presidio di unità organizzative durante lo svolgimento delle assemblee sindacali (punto 2B precedente)
2) Organizzazione del lavoro: Carichi di lavoro tecnologia e ambiente di lavoro - Slittamento e rotazione - Struttura organico e organizzazione del lavoro - Gruppo rifilatura prosciutti - Gruppo rifilatura coppe - Macellazione Mezzene intere - Reperibilità addetti manutenzione - Norme di comportamento aziendale - Visite di inventario e di controllo sanitario - Rotazione - Consumazione del pasto
2A) Carichi di lavoro

2B) Tecnologia e ambiente di lavoro
2C) Slittamento - Rotazione
2D) Gruppo rifilatura prosciutti
2E) Struttura organico e organizzazione del lavoro
2F) Gruppo rifilatura coppe
2G) Macellazione mezzene intere
2H) Reperibilità addetti manutenzione
2I) Norme di comportamento aziendale
2L) Visite di inventario e di controllo sanitario
2M) Rotazione
2N) Consumazione del pasto
3) Ambiente di lavoro: Malattie e infortuni prevenzione infortuni temperatura - Ambienti di lavoro - Mezzi di protezione individuale igiene ambientale - Cure termali
3A) Malattie e infortuni
3B) Prevenzione infortuni
3C) Temperatura ambienti di lavoro
3D) Mezzi di protezione individuale
3E) Igiene ambientale
3F) Cure termali
Occupazione: Passaggi da una azienda all'altra del gruppo - Trasferimenti per mobilità - Occupazione femminile e pari opportunità - Contratti formazione lavoro
4A) Passaggi da una azienda all'altra del gruppo

4B) Trasferimenti per mobilità
4C) Occupazione femminile e pari opportunità
4D) Contratti formazione lavoro (CFL)
5) Profili professionali
Aggiornamento periodico delle qualifiche
6) Formazione professionale - Professionalità - Corsi di addestramento e formazione
6A) Formazione professionale

6B) Professionalità
6C) Corsi di addestramento e formazione
7) Orario di lavoro: Distribuzione orari di lavoro - Orario di lavoro nei diversi settori - Orario notturno donne - Pause pausa mensa - Orario di lavoro della manutenzione - Pausa cambio indumenti e pulizia personale - Part-time - Assenze e permessi - Permessi parentali - Comunicazione in caso di assenza per malattia/infortunio - Ferie - Flessibilità - Straordinario - Contatore ore (Ferie anno precedente - ferie nuove - flessibilità) - Week end lungo - Doppio turno in spedizione - Interruzioni del lavoro superamento - Orario di lavoro al discensore - Superamento orario di lavoro di 15 minuti - Non limite orario per alcune figure professionali - Criteri di carattere generale ai quali ci si è referti
Orario di lavoro
7A) Distribuzione orari di lavoro
7B) Orario di lavoro nei diversi settori
7C) Orario notturno donne
7D) Pause
7E) Pausa mensa
7F) Orario lavoro della manutenzione
7G) Pausa cambio indumenti e pulizia personale
7H) Part - time o Tempo lavorativo ridotto
• Reversibilità
• Tempo lavorativo ridotto verticale
7I) Assenze e permessi
7L) Permessi parentali
7M) Comunicazione in caso di assenza per malattia / infortunio
7N) Accertamento stato di infermità
Calendario annuo di lavoro
7O) Ferie
7P) Flessibilità
7Q) Straordinario
7R) Contatore ore (ferie anno precedente, ferie nuove, flessibilità)
7S) Week end lungo
7T) Doppio turno in spedizione
7U) Interruzioni del lavoro
7V) Superamento orario di lavoro al discensore
7Z) Superamento orario di lavoro di 15'
7X) Non limite orario per alcune figure professionali
8) Normativa quadri aziendali
Art. 1) Riconoscimento quadri
Art. 2) Livello di appartenenza
Art. 3) Declaratorie
Art. 4) Inquadramento contrattuale
Art. 5) Periodo di prova
Art. 6) Informazione
Art. 7) Formazione
Art. 8) Indennità di funzione
Art. 9) Indennità non limite orario
Art. 10)
Art. 11) Quote di prestazione legate a criteri di valutazione
Art. 12)
9) Responsabili di reparto, ufficio
10) Trattamento economico: premio di produzione - Salario aziendale per obiettivi (s.a.o.) - Generi in natura - Giorno di pagamento delle retribuzioni - Modalità di pagamento delle retribuzioni - Trattamento fine rapporto - Anticipi sul t.f.r. - Indennità per lavoro pesante e disagiato - Maggiorazione turni - Prestazioni di lavoro in trasferta - Indennità disagi di manutenzione - Indennità di reperibilità - Indennità casa/lavoro - Festività patrono, 2 giugno, 4 novembre o cadenti in domenica - Assorbimento ore
10A) Premio di produzione
10b) Salario aziendale per obiettivi (S.A.O.)
10C) Generi in natura
10D) Giorni di pagamento delle retribuzioni
10E) Modalità di pagamento delle retribuzioni
10F) Anticipi sul trattamento di fine rapporto
10G) Indennità per lavoro pesante e disagiato
10H) Maggiorazione turni
10I) Prestazioni di lavoro in trasferta
10L) Indennità disagio manutenzione
10M) Indennità di reperibilità
10N) Indennità casa/lavoro
10O) Festività patrono, 2 giugno, 4 novembre o cadenti in domenica
10P) Assorbimento ore
11) Mensa aziendale
Parte normativa

12) Dotazione e uso del vestiario aziendale

Testo unico degli accordi sindacali e integrativi aziendali al 31/12/1998

Il giorno 31 dicembre 1998, tra la delegazione dell'Italcarni […] e la RSU […], si è convenuto quanto segue
Il presente accordo aziendale annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi aziendali, verbali, accordi integrativi, stipulati nelle seguenti date: 28/11/67 - 4/02/70 - 10/02/71 - 22/6/71 - 8/7/71 - 17/4/72 - 19/6/72 - 7/2/74 - 8/5/74 - 14/3/75 - 30/4/75 - 25/8/75 - 25/2/76 - 25/3/76 - 28/4/76 - 8/10/76 - 22/10/76 - 4/12/76 - 9/12/76 (1°) - 9/12/76 (2°) - 10/1/77 - 6/2/77 - 30/6/77 - 4/8/77 - 11/10/77 - 10/12/77 - 26/4/78 - 19/6/78 (1°) - 19/6/78 (2°) - 19/6/78 (3°) - 19/6/78 (4°) - 30/6/78 - 17/8/78 - 8/9/78 - 24/10/78 - 17/12/78 - 27/3/79 - 30/3/79 - 2/5/79 - 20/6/79 - 21/6/79 - 11/7/79 - 13/11/79 - 4/12/79 - 1/4/80 (1°) - 1/4/80 (2°) - 2/4/80 - 28/5/80 (1°) - 28/5/80 (2°) - 4/6/80 - 24/6/80 - 2/7/80 - 11/7/80 - 1/4/81 - 15/5/81 - 22/6/81 - 25/6/81 - 14/7/81 - 15/7/81 - 26/8/81 - 30/10/81 - 1/4/82 - 6/4/82 - 1/6/82 - 24/6/82 - 15/10/82 - 29/10/82 - 1/12/82 - 22/2/83 - 30/3/83 - 26/4/83 - 10/6/83 - 23/6/83 - 24/8/83 - 27/12/83 - 3/1/84 - 1/2/84 - 13/2/84 - 29/2/84 - 1/6/84 - giugno 84 - 21/6/84 - 5/11/84 - 15/11/84 - 10/4/85 - 18/4/85 - 30/4/85 - 20/5/85 - 4/6/85 - giugno 85 - 8/7/85 - 31/7/85 - 3/9/85 (1°) - 3/9/85 (2°) - 14/9/85 - 19/9/85 - 4/11/85 - 27/11/85 - 4/3/86 - 16/3/86 - 20/3/86 - 3/5/86 (1°) - 3/5/86 (2°) - 30/6/86 - 1/7/86 - 26/8/86 - 12/9/86 - 20/11/86 - 15/12/86 - 19/12/86 - 9/1/87 - 14/1/87 - 24/2/87 - 12/3/87 - 19/3/87 - 3/4/87 - 27/4/87 - 11/5/87 (1°) - 11/5/87 (2°) - 29/6/87 - 10/11/87 - 16/11/87 - 2/12/87 - 15/12/87 - 21/12/87 - 22/12/87 (verbali da 1 a 6) - 9/2/88 - 23/3/88 (verbali da 7 a 11) - 25/3/88 - 12/5/88 - 2/6/88 - 2/6/88 (TESTO UNICO) - 27/10/88 - 28/12/88 - 30/12/88 (1°) - 30/12/88 (2°) - 31/12/88 (TESTO UNICO) - 07/4/89 - 13/4/89 - 27/4/89 - 9/5/89 - 5/6/89 - 20/7/89 - 9/8/89 - 10/8/89 - 24/8/89 - 28/9/89 - 18/10/89 - 8/11/89 - 13/11/89 - 16/11/89 - 19/12/89 - 20/12/89 - 27/12/89 - 28/12/89 - 31/12/89 (TESTO UNICO) - 8/2/90 - 13/2/90 - 9/4/90 - 10/4/90 - 15/4/90 - 5/7/90 - 22/8/90 - 6/11/90 - 19/10/90 - 25/10/90 - 12/11/90 - 19/11/90 - 12/12/90 - 13/12/90 - 14/12/90 (1°) - 14/12/90 (2°) - 18/12/90 (1°) - 18/12/90 (2°) - 19/12/90 - 21/12/90 - 28/12/90 - 31/12/90 - 31/12/90 (Testo Unico) - 02/01/91 - 25/01/91 - 29/03/91 - 31/03/1991 (Testo Unico) - 19/06/1991 - 10/07/1991 - 02/08/1991 - 28/11/1991 - 27/12/1991 - 31/12/1991 (Testo Unico) - 02/01/1992 - 03/02/1992 - 05/04/1992 - 25/05/1992 - 06/07/1992 - 24/09/1992 - 06/10/1992 - 09/11/1992 28/12/1992 - 29/12/1992 - 30/12/1992 - 31/12/1992 (Testo Unico) - 03/02/1993 - 18/03/1993 - 01/04/1993 - 28/04/1993 - 10/05/1993 - 30/06/1993 - 11/10/1993 - 29/10/1993 - 03/12/1993 - 31/12/1993 (Testo Unico) - 22/04/1994 28/05/1994 - 24/11/1994 - 14/12/1994 - 22/12/1994 - 31/12/1994 (Testo Unico) - 04/05/1995 - 01/09/1995 - 31/12/1995 (Testo Unico) - 23/01/1996 - 26/03/1996 - 04/10/1996 - 19/11/1996 - 02/01/1997 - 30/01/1997 - 06/02/1997 - 28/05/1997 - 31/12/1997 (Testo Unico) - 13/10/1998 - 31/12/1998.

1) Relazioni sindacali: Comitati bilaterali - Durata dei contratti informazione e confronto sulle strategie - Bilancio di previsione - Determinazione e utilizzo delle ore spettanti alle strutture sindacali - Presidio di unità organizzative durante le assemblee sindacali
Relazioni sindacali

Le parti riconoscono che con l'attivazione del nuovo stabilimento di Migliarina di Carpi, avvenuta il 1° agosto 1994 si è chiusa la fase di concentrazione degli stabilimenti e delle attività di Italcarni, che ha comportato la chiusura degli stabilimenti ex CPA, Carpi, Brescello e il relativo trasferimento dei Lavoratori aprendo una nuova fase di sviluppo della Società.
Nuova fase di sviluppo che vede come obiettivo comune, la saturazione della capacità produttiva dello stabilimento, un miglioramento della qualità e redditività delle produzioni, attraverso un miglior utilizzo della tecnologia introdotta e aumentando la capacità competitiva sul mercato e nel contempo un miglioramento delle condizioni di lavoro, normative ed economiche dei Lavoratori.
Tali obiettivi, realizzabili nel corso della vigenza del presente accordo, si ritiene siano possibili proseguendo il confronto costruttivo, attuato nel corso di questa trattativa.
Il presente accordo rappresenta un quadro di riferimento per governare la complessità di questa nuova fase, caratterizza da un mercato in continua evoluzione ed instabile e dalla necessità pertanto di aggiornare continuamente la struttura produttiva.
Le parti convengono sulla necessità di definire nuove regole nelle relazioni sindacali fra Movimento Cooperativo e Organizzazioni Sindacali, in quanto le forme e i contenuti delle attuali relazioni sindacali sono divenuti insufficienti a cogliere le nuove esigenze di efficienza/efficacia delle imprese cooperative e quelle di sviluppo della professionalità e della responsabilità dei lavoratori, quindi della loro partecipazione attiva al processo decisionale.
È pertanto necessario ed urgente avviare un confronto politico a tutti i livelli (aziendale, provinciale, regionale, nazionale e fra le Confederazioni) per definire un nuovo modello di relazioni sindacali che in una logica di codeterminazione sia specifico della realtà cooperativa e ne riconosca le diversità positive rispetto ai privati.
Diversità positive che debbono concretamente manifestarsi nel miglioramento delle condizioni di lavoro e nel saper cogliere le aspirazioni dei lavoratori a sentirsi parte importante del processo decisionale, senza che ciò penalizzi, ma anzi favorisca il continuo miglioramento della capacità di risposta alle esigenze di competitività della cooperativa quale indispensabile presupposto per reggere alle sfide del mercato e svilupparsi.
Tale nuovo modello di relazioni sindacali, deve salvaguardare la autonomia decisionale delle parti e quindi non proporsi la negazione del conflitto quale espressione dell'eventuale disaccordo fra di esse. Anzi, proprio a partire dal riconoscimento dei reciproci ambiti di rappresentanza in termini di ruoli interessi e autonomie le relazioni sindacali devono essere rivolte alla ricerca di quelle convergenze che favoriscano e stimolino la realizzazione delle strategie di impresa e il miglioramento del fattore lavoro.
L'Azienda, la RSU ed il Sindacato, decidono per parte loro di avviare subito questo confronto politico nella convinzione di dare un contributo al confronto più generale fra le rispettive organizzazioni nell'auspicio che esso si avvii in tempi brevi.
Periodicamente debbono essere tenuti incontri fra il Responsabile dello stabilimento e i Delegati di carattere Informativo, in via preventiva, su tutti i temi per i quali gli accordi aziendali prevedono un confronto: dalla organizzazione del lavoro, all'ambiente, ai programmi produttivi che prevedono modalità particolari, ecc.
Tali incontri debbono approfondire le origini e le cause del problema oggetto del confronto.
Sarà cura delle parti tenere di norma questi incontri in momenti della giornata e della settimana che creano minori difficoltà ai programmi produttivi.

1A) Comitati bilaterali
Le parti, in coerenza con la volontà soprarichiamata di approfondire gli scopi, le forme e i contenuti di nuove relazioni sindacali che corrispondano alla logica della Codeterminazione, concordano di rivitalizzare ed arricchire i Comitati Bilaterali già previsti dagli accordi aziendali in vigore integrandone la normativa.
Scopi e funzioni
I Comitati hanno un ruolo conoscitivo, di approfondimento e consultivo. Essi rappresentano lo strumento e la sede in cui le parti si confrontano, a monte delle decisioni operative di competenza della Azienda, sulla innovazione tecnologica ed organizzativa, oltre che sulla costante ricerca di nuove ed efficaci forme di informazione, coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori. Ciò allo scopo di individuare i possibili termini di consenso tra le parti nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità.
Le parti intendono per innovazione tecnologica, l'introduzione di nuovi macchinari e procedure all'interno dell'impresa (uffici e produzione) sia a base informatica che non, aventi la possibilità di apportare modifiche di carattere strutturale dei reparti e/o uffici e riflessi sulle condizioni di lavoro.
Per cambiamento organizzativo, rapportato all'innovazione tecnologica o indipendente da essa, si intende ogni possibile modifica significativa per gruppi di lavoratori che coinvolga aspetti quantitativi e/o qualitativi del lavoro nelle diverse aree funzionali dell'impresa.
Funzionamento dei Comitati
I Comitati bilaterali si riuniranno di norma durante l'orario di lavoro utilizzando i permessi retribuiti a disposizione della RSU Essi potranno essere attivati da una delle due parti e dovranno organizzare il loro lavoro vincolandolo al rispetto dei mandati definiti dalle parti stesse.
Le parti concordano che i tempi di attivazione dei comitati (inizio e conclusione) devono esser tali da non compromettere i tempi decisionali definiti dall'Azienda.
Ai membri dei Comitati dovrà essere di norma consegnata la documentazione relativa ai temi da analizzare. Tale documentazione, salvo diversa disposizione dell'Azienda, dovrà essere utilizzata in modo riservato.
Il prodotto finale del lavoro dei comitati dovranno essere il documento o i documenti scritti che verranno consegnati ad ambo le parti. Sulla base di tale risultato e comunque prima di ogni decisione operativa, sarà attivato un confronto tra Azienda e RSU (unici soggetti deputati alla contrattazione).
Le parti potranno utilizzare all'interno dei comitati, esperti di propria fiducia esterni all'Azienda e alle Organizzazioni Sindacali.
Per tali esperti le parti convengono sull'opportunità che su di essi venga preventivamente espresso un giudizio di comune gradimento.
A tali esperti potrà essere richiesta la garanzia scritta di assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali di cui verranno a conoscenza.
Le parti convengono che fino all'esaurimento delle procedure sopradescritte non si darà luogo da parte dell'Azienda a decisioni operative e da parte delle Organizzazioni Sindacali e della RSU a manifestazioni di conflittualità sugli argomenti oggetto delle procedure stesse. In caso di mancata intesa le parti sono pienamente titolari dell'esercizio autonomo del proprio ruolo.
Costituzione dei Comitati
Le parti convengono di individuare due forme di comitati bilaterali: Permanenti e di Progetto.
Per Permanenti si intendono quelli che si occuperanno di una specifica tematica da considerare oggetto permanente di confronto tra le parti.
Per Comitati di Progetto si intendono quelli che verranno attivati di volta in volta sulla base di una comune decisione delle parti.
Questi ultimi Comitati, saranno vincolati a temi e tempi definiti ed esaurito il loro compito verranno sciolti.
Le parti decidono di costituire Comitati Permanenti sui seguenti temi:
1) Appalti e decentramento produttivo (l'Azienda in aggiunta a quanto previsto dal CCNL), si impegna ad informare la RSU sui contenuti qualitativi e quantitativi della attività da decentrare, prima di prendere la decisione definitiva).
2) Ambiente di lavoro e salute.
3) Ritmi e disagi e organizzazione del lavoro.
4) Formazione delle risorse umane: Piani e Programmi.
5) Condizione femminile e pari opportunita
6) Salario per obiettivi

1B) Informazione e confronto sulle strategie
L'Azienda, la RSU e la Flai - Fat - Uilias in rapporto alla definizione delle scelte strategiche e dei piani di sviluppo (piani commerciali, piani produttivi, piano degli organici e piano degli investimenti) hanno convenuto quanto segue:
a) opportunità di una informazione e un confronto preventivo, prima della adozione definitiva degli strumenti strategici aziendali, tra le parti;
b) la discussione e l'approfondimento che si conviene di svolgere nel corso dei confronto tra le parti, ha lo scopo di verificare i presupposti e gli obiettivi delle scelte strategiche nella loro logica e coerenza, ed ha l'intento di cogliere, eventuali apporti che il confronto medesimo potrà far scaturire; l'obiettivo ultimo è quello di rendere pienamente consapevoli le parti, del merito delle scelte strategiche aziendali, nella convinzione che la trasparenza e ancora di più il consenso sulle scelte strategiche sono elementi decisivi per la definizione delle conseguenti decisioni attuative della strategia (piani di investimento, progetti singoli);
c) gli organi aziendali rimangono depositari del pieno ed autonomo diritto di decisione delle scelte strategiche, per cui con i meccanismi di informazione e confronto di cui ai punti a) e b) si intende definire un nuovo e più ampio processo di democrazia nell'impresa e di partecipazione del sindacato e dei lavoratori alle vicende aziendali.

1C) Bilancio di previsione
Le parti riconfermano che il bilancio di previsione aziendale con il relativo piano di investimenti annuale sia una sede di informazione e confronto non formale sulla politica e sulle scelte aziendali nella quale i lavoratori, la RSU e il Sindacato provinciale sono chiamati ad esprimere le loro proposte e i loro contributi nello spirito di partecipazione del CCNL.
L'Azienda al termine delle discussioni svolte negli organismi aziendali, nelle sezioni soci, negli altri momenti di partecipazione interna ed esterna andrà alla assunzione di una decisione definitiva sul bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione, definito con il processo di partecipazione interno ed esterno, esce così da una pura dimensione contabile-amministrativa e diventa un fondamentale strumento di lavoro aziendale rappresentando nel concreto uno strumento di programmazione operativa delle scelte a breve termine.
Le parti dandosi reciprocamente atto che ogni problema che costituisce materia di contrattazione è stato e deve essere affrontato rispettando i livelli di negoziazione fra l'Azienda e il Sindacato (aziendale e territoriale) concordano sulla necessità che oltre alle normali riunioni tenute periodicamente dai Responsabili dei Reparti e degli Uffici con i lavoratori per ragioni tecniche e previa informazione del delegato, è utile proseguire l'esperienza delle assemblee congiunte in occasione della illustrazione del bilancio preventivo.

1D) Determinazione e utilizzo delle ore spettanti alle strutture sindacali
La seguente normativa è valida con decorrenza dal 01.01.1992:
1. Organico di riferimento […]
2. Ore spettanti alla RSU […]
3. Funzionamento comitati bilaterali
Per il funzionamento dei comitati bilaterali verrà utilizzato il pacchetto ore complessivo della RSU previsto dal punto 2), salvo accordi specifici di deroga che potranno essere di volta in volta definiti a fronte di situazioni particolari.
4. Coordinamento sindacale di gruppo:
Non trovando regolamentazione di riferimento nel CCNL le parti si impegnano a definire:
a) scopi;
b) norme di funzionamento;
c) numero dei componenti non superando il N.2 per stabilimento.
Per il funzionamento del Coordinamento sindacale di gruppo verrà costituito un apposito pacchetto ore in misura di N. 1 ora per dipendente di ogni azienda del gruppo facenti parte dell'organico di riferimento definito con le modalità previste dal punto 1) precedente.
5. Assemblee sindacali […]
6. Formazione sindacale […]
7. Utilizzo ore previste dai punti precedenti […]
8. […]

2) Organizzazione del lavoro: Carichi di lavoro tecnologia e ambiente di lavoro - Slittamento e rotazione - Struttura organico e organizzazione del lavoro - Gruppo rifilatura prosciutti - Gruppo rifilatura coppe - Macellazione Mezzene intere - Reperibilità addetti manutenzione - Norme di comportamento aziendale - Visite di inventario e di controllo sanitario - Rotazione - Consumazione del pasto
2A) Carichi di lavoro

Le parti convengono che la velocità della catena di macellazione e del nastro principale di sezionatura sia massimo 350 capi/ora dal 09.04.1996 (con oscillazioni di +2 o -2 capi/ora). Le parti si incontreranno per stabilire le condizioni di lavoro con la velocità di 350 capi/ora.
Le macellazioni si effettueranno di norma su 5 giorni settimanali.

2B) Tecnologia e ambiente di lavoro
Qualora l'Azienda realizzi interventi sull'ambiente di lavoro nonché interventi di aggiornamento tecnologico degli attuali impianti o modifiche nella organizzazione del lavoro le parti convengono di incontrarsi preventivamente per valutare e definire l'effettivo beneficio che ne potrà derivare al tempo di lavorazione per suino e all'insieme della organizzazione del lavoro.

2C) Slittamento - Rotazione
Viene definita rotazione il passaggio dal proprio posto di lavoro a quello contiguo; viene definito slittamento il passaggio dal proprio posto di lavoro ad uno diverso e più lontano.
È interesse dell'azienda oltre che del lavoratore acquisire conoscenze su più mansioni. Pertanto la modifica della situatone esistente non può portare ad avere lavoratori specializzati su una sola mansione.
D'altra parte l'attuale organizzazione del lavoro (che prevedeva rotazioni e slittamenti troppo frequenti) si scontrava sempre di più con una realtà che vede il bisogno di un lavoratore più fermo sulla mansione per rispondere meglio agli obiettivi di qualità, produttività, formazione dei nuovi assunti, riprofessionalizzazione dei dipendenti rispetto alle nuove mansioni proposte.
Già precedentemente, in diverse mansioni la rotazione era su base settimanale o più lunga, e tale organizzazione rimane.
[…]
La complessità della formazione di cui la maggiore continuità di presenza sul pezzo e solo un modo per facilitarla, prevederà figure specifiche e distinte formatore) che in supporto al caporeparto dovranno trasmettere al nuovo lavoratore, le tecniche e gli standard di lavorazione richiesti dall'azienda.

2I) Norme di comportamento aziendale
Orario di lavoro
[…]
B) Termine
Dopo il suono della sirena che segnala il termine dell'attività il Lavoratore deve procedere alla timbratura del cartellino. Non è consentito sospendere l'attività lavorativa prima del suono della sirena salvo i casi concordati sindacalmente; non è altresì consentito che il lavoratore si rechi a cambiare gli abiti o eseguire pulizie personali di fine lavoro prima dei suono della sirena salvo i casi concordati sindacalmente.
[…]
D) Intervallo giornaliero
Gli accordi aziendali in essere prevedono nel corso della mattinata un intervallo giornaliero, nell'ambito dell'orario di lavoro di 15' (cosiddetta sosta per panino); l'inizio ed il termine dell'intervallo viene segnalato da appositi suoni della sirena.
Il Lavoratore è pertanto tenuto a non sospendere il lavoro prima del suono e in ogni caso a riprenderlo con il suono di rientro.
In considerazione anche degli aspetti assicurativi nel corso dell'intervallo giornaliero non è consentito uscire dai cancelli aziendali.
Il godimento dell'intervallo giornaliero non e previsto per quelle mattinate nelle quali, a qualsiasi titolo, vi sia una sospensione di almeno 3 ore di lavoro o una sospensione di durata inferiore ma comprendente l'orario nel quale è previsto l'intervallo giornaliero.
E) Abbandono temporaneo del posto di lavoro
Qualora per effettive esigenze personali il Lavoratore abbia la necessità di abbandonare temporaneamente il posto di lavoro deve preventivamente farlo presente al Responsabile di reparto.
[…]

2L) Visite di inventario e di controllo sanitario
[…]
Il lavoratore a richiesta dell'Azienda e/o delle autorità sanitarie dovrà rendere accessibile l'armadietto personale ubicato negli spogliatoi.

2M) Rotazione
1) Le parti concordano che l'utilizzo della rotazione organizzata vuole perseguire i seguenti obiettivi:
a) aumentare la professionalità dei lavoratori, aumentando il numero di mansioni da eseguire;
b) aumentare la qualità della produzione;
c) diminuire i ruoli gerarchici di controllo per aumentare per Responsabili il tempo a disposizione per la formazione;
d) bilanciare meglio i carichi di lavoro tra le posizioni;

2N) Consumazione del pasto
Non è possibile consumare il pasto negli spogliatoi.

3) Ambiente di lavoro: Malattie e infortuni prevenzione infortuni temperatura - Ambienti di lavoro - Mezzi di protezione individuale igiene ambientale - Cure termali
L'obiettivo della sicurezza in Azienda è di massima importanza per il lavoratore e per l'azienda stessa;
un comportamento orientato alla sicurezza si ottiene più efficacemente se si crea in azienda un cultura della sicurezza, che si acquisisce con la partecipazione diretta dei preposti e dei lavoratori alla individuazione dei rischi, delle soluzioni e dei comportamenti da adottare.
Le parti concordano:
in applicazione del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626;
in attesa di specifica regolamentazione da definirsi in sede di contrattazione collettiva nazionale;
in attesa della successiva normativa complementare prevista dal decreto stesso;
al fine di consentire un immediato riconoscimento del "rappresentante per la sicurezza" e dell'espletamento delle funzioni ad esso demandate dal D.Lgs. n. 626;
quanto segue:
a) i rappresentanti per la sicurezza, da nominarsi con le modalità previste dal D.Lgs. n. 626, saranno eletti in misura di: N. 3. Di quale organismo faranno parte verrà visto nell'ambito di gruppo.
b) Essi godranno, per lo svolgimento del loro incarico, di permessi retribuiti in misura di N. 40 ore annue per rappresentante. Tali ore saranno assorbite fino a concorrenza da eventuali pacchetti previsti dalla Legge o dal CCNL.
c) E programma di formazione dei rappresentanti verrà definito tenendo conto degli orientamenti stabiliti dagli appositi organismi paritetici territoriali all'uopo costituiti. La formazione avverrà durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei rappresentanti.
d) I rappresentanti per la sicurezza, per l'espletamento delle funzioni previste dall'Art. 19 del D.Lgs. N. 626, avranno diritto all'accesso alla documentazione ed alle informazioni previste dal D.Lgs. n. 626.
e) L'utilizzo dei permessi previsti dalla lettera b) dovrà essere comunicato preventivamente (almeno 24 ore prima salvo i casi di consultazione tempestiva previsti dall'Art. 19 del D.Lgs. N. 626) al responsabile di reparto o ufficio.
Le parti, nel convenire che i contenuti delle lettere a) b) c) d) e), del presente accordo sono demandati dal D.Lgs. n. 626 alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, concordano che gli stessi saranno adeguati a quanto verrà definito in sede di rinnovo del CCNL di categoria, salvo condizioni di miglior favore.

3A) Malattie e infortuni
Per quanto riguarda l'Andamento delle malattie e degli infortuni nonché il cambiamento dei dati ambientali, l'azienda si impegna a informare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) la RSU.
Le parti si impegnano a fare un esame di detti fenomeni allo scopo di ricercarne le cause e di promuovere idonee iniziative, per quanto possibile, al fine di eliminarli o ridurli.
La RSU potrà accedere alla relativa documentazione aziendale.

3B) Prevenzione infortuni
Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie alla prevenzione degli infortuni quali (scarpe chiuse, grembiuli protettivi); in particolare per i lavoratori addetti a quelle mansioni per le quali è necessario l'uso del coltello, si prevede l'uso del guanto protettivo e del bracciale.
L'Azienda provvederà a dotare i lavoratori di un guanto individuale opportunamente contrassegnato.
Il lavoratore provvederà a custodirlo e conservarlo come per tutti gli altri attrezzi di lavoro già in uso (coltelli, acciarini ecc.).
Verranno consegnate a tutti i lavoratori le scarpe chiuse antinfortunistiche.

3C) Temperatura ambienti di lavoro
Nei reparti la temperatura dell'ambiente di lavoro deve essere rigorosamente mantenuta ai seguenti livelli massimi:
- Tutti i reparti: 12°

3D) Mezzi di protezione individuale
Fino a quando nelle aree produttive (inoltro/stordimento) permarranno livelli superiori ai 90 DBA i lavoratori dovranno portare obbligatoriamente i mezzi di protezione individuale.

3E) Igiene ambientale
Le operazioni di manipolazione della materia ma devono essere condotte in modo da salvaguardare la qualità, garantirne conservazione ed evitarne le contaminazioni microbiche e fungine
A tale scopo dovranno essere messe in atto le seguenti misure (la cui gestione è demandata al Responsabile dell'attività di macellazione in base alle modalità indicate dall'azienda):
1) Pulizia e detersione dell'ambiente di lavoro, di conservazione della materia prima, delle attrezzature, in armonia con le nonne operative di disinfezione.
2) Igiene individuale degli addetti alla lavorazione che si attua mediante il lavaggio accurato delle mani prima dell'inizio del lavoro, l'uso di indumenti di lavoro puliti, la adozione di idoneo copricapo.

4) Occupazione: Passaggi da una azienda all'altra del gruppo - Trasferimenti per mobilità - Occupazione femminile e pari opportunità - Contratti formazione lavoro
4A) Passaggi da una azienda all'altra del gruppo

Per i passaggi da una azienda all'altra del Gruppo si applica il presente accordo:
[…]
1) in caso di passaggio dei dipendenti da un'azienda all'altra, le Direzioni del Personale delle aziende interessate dovranno preventivamente confrontarsi con le rispettive RSU sulle motivazioni e i tempi;
[…]

4B) Trasferimenti per mobilità
[…]
3) In caso di passaggio dei dipendenti da un'azienda all'altra, le Direzioni del Personale delle Aziende interessate dovranno preventivamente confrontarsi con le rispettive RSU sulle motivazioni e i tempi.
[…]

4D) Contratti formazione lavoro (CFL)
Le parti riconoscono i Contratti di Formazione Lavoro come strumento che può permettere l'inserimento lavorativo di nuovi lavoratori.
[…]

6) Formazione professionale - Professionalità - Corsi di addestramento e formazione
6A) Formazione professionale

Le parti individuano congiuntamente nella formazione professionale una leva strategica da utilizzare pienamente per realizzare gli obiettivi di sviluppo dell'impresa, la qualità del lavoro che in essa si svolge, e la crescita di un ruolo attivo dei lavoratori a fronte della innovazione tecnologica, organizzativa, e di prodotto.
A tale scopo verranno favorite prime sperimentazioni di corsi di formazione ed aggiornamento sulla base di adesioni volontarie di lavoratori, da attuarsi anche fuori dell'orario di lavoro e preferibilmente nei periodi di minore intensità produttiva.
Al fine di consentire la realizzazione dei corsi le parti concordano di attivare o utilizzare congiuntamente diversi strumenti:
le normative già previste contrattualmente in materia di diritto allo studio;
altre iniziative concordate tra le parti per i bisogni formativi.
In linea generale le parti convengono nell'individuare quali esigenze prionitarie alla base dei corsi, l'acquisizione, anche preventiva, delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e organizzative di base relative alla attività aziendale e agli eventuali programmi di innovazione nonché alle loro diverse possibilità d'applicazione e sviluppo.
La formazione professionale viene qui intesa come strumento di formazione di base per l'insieme dei Lavoratori in modo relativamente indipendente dagli specifici ruoli e dalle specifiche competenze che essi possono ricoprire nell'impresa

6B) Professionalità
L'Azienda si impegna ad operare per migliorare la professionalità dei lavoratori
A tale scopo si impegna ad inserire, nelle diverse fasi di lavorazione, lavoratori non professionalizzati, in aggiunta alle normali posizioni di lavoro, per favorire una loro formazione e crescita professionale. Le ore di lavoro di tali lavoratori non verranno considerate nel calcolo della produttività dei banchi.
L'Azienda e la RSU s'incontreranno per definire un programma di rotazione e formazione professionale di tutto il personale.

7) Orario di lavoro: Distribuzione orari di lavoro - Orario di lavoro nei diversi settori - Orario notturno donne - Pause pausa mensa - Orario di lavoro della manutenzione - Pausa cambio indumenti e pulizia personale - Part-time - Assenze e permessi - Permessi parentali - Comunicazione in caso di assenza per malattia/infortunio - Ferie - Flessibilità - Straordinario - Contatore ore (Ferie anno precedente - ferie nuove - flessibilità) - Week end lungo - Doppio turno in spedizione - Interruzioni del lavoro superamento - Orario di lavoro al discensore - Superamento orario di lavoro di 15 minuti - Non limite orario per alcune figure professionali - Criteri di carattere generale ai quali ci si è referti
A) La manovra di riduzione dell'orario di lavoro si propone di non penalizzare l'utilizzo degli impianti e di essere attuata in modo da corrispondere: alle esigenze produttive e della base sociale; alle esigenze di servizio verso la clientela e la rete commerciale; nonché per consolidare e garantire l'occupazione.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata per i singoli reparti tenuto conto:
di nastri giornalieri e settimanali commisurati al tipo di produzione e alla tecnologia esistente;
che la ripartizione dell'orario di lavoro Può avvenire anche in modo non uniforme tra i diversi giorni;
che l'orario settimanale ordinario di riferimento è quello concordato dalle parti e che può essere diverso tra i reparti.
Infatti l'orario deve tenere conto di un utilizzo della ROL prevista dal CCNL che può portare ad una diversificazione tra gli orari dei reparti o settori. Pertanto l'azienda computerà come ore straordinarie o di flessibilità tutte le ore che eccedano l'orario settimanale ordinario concordato nella contrattazione aziendale.
Anche qualora vengano concordati tra le parti temporanei cambiamenti nella distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale, il computo delle ore straordinarie o di flessibilità partirà dal superamento dell'orario settimanale ordinario (così come è stato concordato nella contrattazione aziendale), essendo questa una sola diversa distribuzione dell'orario settimanale concordato.
Con decorrenza dal 01.01.1995 anche nella spedizione, l'orario base settimanale è di 39 ore come negli altri reparti aziendali.
La particolarità della spedizione vede però una distribuzione diversa nell'arco della settimana dell'orario in base alla posizione occupata.
L'orario di lavoro è massimo di ore 9.30 al giorno e in un solo giorno (il lunedì o altro giorno nel caso di festa al lunedì) esso però raggiunge le 10 ore.
Il lunedì è il giorno nel settore dettaglio in cui vi è la mezz'ora di flessibilità mentre nel settore industriale la mezzora di flessibilità è effettuata in giornate che non sono necessariamente il lunedì.
In questo caso le 0.30 ore sono da considerarsi ore di flessibilità che fanno parte del pacchetto delle 56 ore annue.
A richiesta del Lavoratore, tali 0.30 ore possono anche essere considerate a tutti gli effetti ore straordinarie da retribuirsi con la maggiorazione del 45%.
Le modifiche alla organizzazione del lavoro, l'introduzione di nuova tecnologia o l'istituzione di doppi turni, porteranno le parti a discutere preventivamente i nuovi regimi orari, con particolare attenzione quando questi investiranno il venerdì pomeriggio o il sabato mattina.
B) Prevedere per i comparti o per gruppi di reparti "omogenei" una articolazione degli orari uguale o per lo meno simile.
Questa articolazione può prevedere però per alcuni lavoratori un regime di orario che inizia prima o finisce dopo di quello della normalità degli addetti al reparto.
Inoltre l'articolazione degli orari deve tenere conto della linearità del flusso produttivo fra i reparti e della necessità di integrare le diverse fasi del ciclo produttivo.
C) Prevedere, anche sulla base di una disponibilità dichiarata in proposito, una interruzione a metà giornata di 1 ora.
D) Per quanto riguarda il godimento dell'interruzione di 15' giornalieri si conferma che non è cumulabile né assorbibile.

Orario di lavoro
I regimi d'orario, si dividono in 2 grandi aree:
La prima area ha in comune:
1) Il pacchetto annuo di ROL collettiva di 108 ore cosi costituito:
a) 76 ore riduzione CCNL
b) 32 ore delle ex festività
108 ore Totale
La seconda area ha in comune:
1) Il pacchetto di ROL collettiva come l'area precedente ma con un godimento però solo per mezzo di permessi individuali.
2) Un orario di 40 ore settimanali
Di questa area fanno parte anche i dipendenti NLO (non limite orario) che hanno una prestazione settimanale non soggetta a limitazioni di orario.
Questi dipendenti usufruiranno anche in seguito della misura dell'intero pacchetto di ROL così come sarà stabilito per gli altri dipendenti.

7D) Pause
a) Con decorrenza dal 09.04.1996 sono determinate nuove pause, con fermata della linea di produzione.
Pausa:
Tutte le mattine 8,30 - 8,45 10,30 - 10,40
pomeriggio Lunedì - Martedì - Mercoledì 15,00 - 15,10
Giovedì nessuna
Al pomeriggio viene prevista una pausa di 10' solo quando vi è un orario di lavoro superiore alle 2 ore.
Le parti con l'introduzione di queste pause, hanno convenuto una riduzione della produzione di 30' rispetto alla situazione precedente.
Perché la riduzione non fosse superiore i lavoratori hanno accettato una organizzazione dell'orario che vede, l'inizio dello stesso, avvenire sempre 5' prima. Come già avviene ora, l'orario finale termina 5' prima per le pulizie previste al successivo punto c).
[…]
L'orario così determinato, tenuto conto della scelta dei lavoratori di iniziare il lavoro prima, per usufruire in cambio di pause più lunghe durante lo svolgimento del lavoro, e sempre considerato di 39 ore settimanali.
b) Le pause così determinate possono per esigenze produttive avere una variabilità di 10 minuti (anticipati o posticipati).
[…]
c) Quando la macellazione finisce non alla fine dell'orario di lavoro del mattino o del pomeriggio, le pause previste possono avere una variabilità massima di 30' per far coincidere la fine della macellazione con la pausa.
In questo caso la pausa sarà a scalare in ogni posizione di lavoro e dopo i 10' o 15' di pausa si dovrà riprendere il lavoro nel nuovo posto assegnato.
Fuori dalle pause l'allontanamento dal posto di lavoro deve essere autorizzato.
Tenuto conto che tutti i lavoratori effettuano una pausa di 15' (c.d. panino) durante l'orario giornaliero di lavoro, l'orario settimanale di lavoro effettivo è dato dall'orario settimanale di presenza depurato di tanti 15' quanti sono i giorni di lavoro.

7E) Pausa mensa
Per meglio organizzare, il flusso di accesso alla mensa durante l'ora di sosta per il pranzo, si sono modificati alcuni orari di fine e inizio lavoro a mezzogiorno nei giorni in cui al pomeriggio vi è rientro lavorativo.
[…]

7G) Pausa cambio indumenti e pulizia personale
a) Le parti confermano l'attuale organizzazione del lavoro nel reparto macellazione/sezionatura che vede un inizio e una fine a scalare nei diversi posti di lavoro.
Quando la macellazione termina alla fine dei normale turno di lavoro della mattinata o del pomeriggio, la organizzazione del lavoro a scalare deve garantire una produzione della catena che alimenti la linea di sezionatura fino a 5 minuti prima della fine dell'orario di lavoro. Ad esempio nella mattina che il lavoro in sezionatura termina alle 12 il discensore deve essere alimentato fino alle 11.55.
Tale pausa serve per il lavaggio delle attrezzature e degli indumenti.
Nelle mattinate in cui non vi è completa macellazione e al pomeriggio vi è ripresa lavorativa il lavoro del mattino termina alle 12,00 (massimo 1 volta alla settimana) per tutte le posizioni, non dovendo fare il lavaggio delle attrezzature e degli indumenti.
La fermata a scalare a ritroso della pausa compensa il fatto che all'inizio della lavorazione avviene esattamente l'opposto (esempio discesa coclea inizio ore 6.25 posizione attacco spalle 6.32).
Questa pausa viene effettuata con le stesse modalità anche quando si macella nel pomeriggio. La macellazione del pomeriggio deve però essere aggiuntiva delle ore del mattino e non in sua sostituzione.
Nei giorni in cui la fine della macellazione (mattino e/o pomeriggio) non coincide con la fine del turno di lavoro i 5' di pausa per la pulizia qui previsti vengono utilizzati immediatamente alla fine della macellazione, pertanto la successiva lavorazione in sezionatura termina con la fine del turno di lavoro.
b) Quando il protrarsi della macellazione produce nella posizione "discensore" il superamento delle ore 11.55 o nel pomeriggio si superano i meno 5 minuti rispetto l'orario di fine lavoro in sezionatura, i minuti eccedenti verranno recuperati concordando con la RSU il giorno in cui questo avviene.
c) Gli addetti alla catena di macellazione da stalle di sosta a stacco teste, quando la macellazione non termina alla fine del normale turno di lavoro della mattina o del pomeriggio e gli addetti finiscono l'orario di lavoro in sezionatura, viene riconosciuta una pausa di 15' per il cambio degli indumenti.
Queste pause assorbono fino a concorrenza le pause previste a pag. 69 del Testo Unico 31/12/1998 Paragrafo 7D).
d) La organizzazione del lavoro nel "reparto macellazione" che si è determinata non prevede di usufruire i 5' di pausa finale come gli altri lavoratori alla fine del lavoro ma di essere usufruita in itinere durante l'orario di lavoro stesso.
Inoltre i lavoratori della macellazione complessivamente non superano l'orano di lavoro degli altri lavoratori però devono essere presenti sul posto di lavoro (nell'ambito del range previsto per la marcatura) alcuni minuti prima.
[…]
e) Quando c'è macellazione completa al mattino o al pomeriggio, tenuto conto della lunghezza della catena di macellazione e delle microfermate che possono avvenire, in alcuni casi si possono avere orari di lavoro effettivo con prolungamento nel posto di lavoro che superano di 3/4 minuti l'orario degli altri lavoratori.
[…]
Questo superamento effettivo dell'orario di lavoro è diverso dall'altra situazione organizzativa prevista al punto d) precedente.
Il disagio provocato da questi minuti di lavoro effettivo di superamento dell'orario di lavoro viene riconosciuto attraverso un aumento del disagio orario per tutte le posizioni del macello sporco (da stalle a stacco teste).
Questo aumento di orario ha determinato i nuovi livelli di disagio previsti al paragrafo 10G).

7P) Flessibilità
Al fine di cogliere le opportunità offerte dal mercato di riferimento e aumentare la economicità della produzione, le parti convengono di articolare la flessibilità prevista dal CCNL […]
L'Azienda fornirà alla RSU l'elenco mensile complessivo delle ore di flessibilità effettuate, di quelle recuperate, di quelle rimaste.
2) Flessibilità a credito per il lavoratore
Il Lavoratore può utilizzare ore di permesso nel caso non disponga più di ore di ferie o di flessibilità accumulata.
Il Lavoratore comunica la Sua intenzione di non considerarlo PNR ma flessibilità a credito.
Nel caso il Lavoratore la consideri flessibilità a credito tali ore saranno da lui restituite entro il 31.12 attraverso l'effettuazione della flessibilità individuale o collettiva o lo straordinario (quest'ultimo viene anch'esso considerato flessibilità con la maggiorazione del 20%).
Se alla data del 31.12 si avrà un debito di ore superiore comunque alle 32 ore previste dai PNR, tali ore saranno defalcate dal monte individuale delle ferie dell'anno successivo.
Le 32 ore saranno considerate invece con la normativa dei PNR.
3) Flessibilità negativa
L'Azienda può richiedere in anticipo rispetto alla loro effettuazione, il recupero di ore di flessibilità, fino ad un massimo di 8 ore.

7Q) Straordinario
1) Il ricorso al lavoro oltre le ore che eccedono l'orario settimanale ordinario di reparto concordato nella contrattazione aziendale deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
[…]
- Del lavoro effettuato secondo quanto descritto al presente punto a), sarà data successiva comunicazione alla RSU.
- Per le punte anomale di assenza, per l'effettuazione dello straordinario occorrente, l'azienda si impegna alla informazione preventiva, onde favorire il dialogo e la collaborazione tra direzione e RSU.
b) Dovessero presentarsi altre necessità al di là dei casi di cui al precedente punto a), il ricorso a ore di straordinario sarà contrattato preventivamente tra Direzione e la RSU.
[…]
3) Le parti convengono che sulle materie previste dal presente capitolo (straordinario), verrà data dettagliata comunicazione alla RSU.

7Z) Superamento orario di lavoro di 15'
In caso di breve rottura tecnologica o blocchi catena che causano interruzioni di non oltre 15' si andrà ad un recupero produttivo nella stessa giornata.
[…]

7X) Non limite orario per alcune figure professionali
Le parti riconoscono che in Azienda vi sono altre figure professionali che pur non essendo quadri per le specifiche funzioni da esse ricoperte, richiedono una prestazione lavorativa che presuppone una disponibilità alla flessibilità d'orario anche in termini di eventuale eccedenza.
Pertanto anche per questi dipendenti viene istituita la indennità non limite orario (NLO) […]

8) Normativa quadri aziendali
Art. 9) Indennità non limite orario

Le parti, riconoscono che l'esercizio delle specifiche funzioni e del ruolo del quadro, presuppone la disponibilità alla flessibilità della prestazione lavorativa, anche in termini di eventuale eccedenza d'orario.
A tale scopo viene istituita una indennità di non limite d’orario […]

10) Trattamento economico: premio di produzione - Salario aziendale per obiettivi (s.a.o.) - Generi in natura - Giorno di pagamento delle retribuzioni - Modalità di pagamento delle retribuzioni - Trattamento fine rapporto - Anticipi sul t.f.r. - Indennità per lavoro pesante e disagiato - Maggiorazione turni - Prestazioni di lavoro in trasferta - Indennità disagi di manutenzione - Indennità di reperibilità - Indennità casa/lavoro - Festività patrono, 2 giugno, 4 novembre o cadenti in domenica - Assorbimento ore
10G) Indennità per lavoro pesante e disagiato

[…]
Durante la fase di inserimento nel processo produttivo di Italcarni, dei nuovi assunti, ed in particolare nelle posizioni lavorative ad alta produttività e ad alta remunerazione., questi dovranno essere affiancati da un Lavoratore esperto.
L'affiancamento dovrà protrarsi per il tempo necessario, affinchè il Lavoratore in formazione, non avrà acquisito la metodologia lavorativa e sufficiente esperienza da garantirgli la piena autonomia operativa.
Il giudizio in merito sarà espresso dal Responsabile di reparto coinvolgendo nella valutazione il Lavoratore o i Lavoratori che hanno affiancato e seguito il neo assunto.

11) Mensa aziendale
Parte normativa

1) Il pasto di riferimento sul quale si applicherà la parte economica prevista al successivo punto è costituito da 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, pane.
2) Contestazioni, reclami, controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dall'attività di gestione della mensa interna, nonché dall'inosservanza parziale o totale del Regolamento Interno, saranno demandati per la loro risoluzione unicamente al Comitato Mensa.
3) Le parti concordano di costituire, come in effetti costituiscono, un Comitato Mensa a cui partecipano di diritto due rappresentanti dell'Azienda e due indicati dalla RSU.
Il Comitato Mensa ha il compito di tenere un costante rapporto con l'Azienda per il controllo della qualità del pasto.
4) Le parti concordano altresì di riservare il servizio di mensa ai soli dipendenti dell'Azienda.
L'Azienda potrà estendere, a sua discrezione, tale servizio limitatamente ai soci dell'Azienda, ai prestatori d'opera interni, ai familiari dei dipendenti, a rappresentanze e delegazioni ufficiali presenti in azienda.
Un addetto all'Ufficio personale, dovrà adempiere alle incombenze amministrative e di controllo richieste dall'Azienda per seguire la gestione della mensa interna.
[…]

12) Dotazione e uso del vestiario aziendale
[…]
Per la sostituzione delle scarpe da lavoro si prevede un tempo di utilizzo di 12 mesi (salvo si verifichino prima, rotture o consumi che le rendano inutilizzabili); scaduto tale termine il lavoratore potrà richiedere la nuova calzatura al magazzino aziendale che procederà a consegnargliela nei tempi tecnici necessari.
I tipi di scarpe previsti hanno anche una caratteristica antinfortunistica.
[…]
Elenco vestiario
[…]