Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 2 novembre 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Negrini e RSU/Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Negrini Cenrto (Fe)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Relazioni Industriali
Formazione ed occupazione
Orario e organizzazione del lavoro
Ambiente di lavoro e Sicurezza
Previdenza Integrativa
Varie
Premio di Produzione per Obiettivi
Allegato A Tabella parametri di efficienza

Verbale di Accordo

Il giorno 02 Novembre 1998 si sono incontrati in Renazzo la Società Negrini Salumi spa […] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie […], assistite da […] Flai-Cgil, […] Fat-Cisl […], Uila-Uil; per esaminare le richieste presentate dalle OO.SS in rappresentanza dei lavoratori dipendenti con piattaforma del Luglio 1997 che qui si intende integralmente richiamata e trascritta. Il negoziato si svolge nell'ambito delle relazioni industriali così come disciplinate dall'Accordo Interconfederale 23/7/'93 e da quello stipulato per i comparti agroalimentari in data 13/1/'94.

Premesso che l'Azienda ha informato la RSU e le OOSS sulla situazione inerente l'evoluzione del mercato dei salumi, caratterizzato da una forte concorrenza dei prodotti nell'ambito di una struttura commerciale che tende sempre più a concentrarsi nelle moderne forme di grande distribuzione organizzata e nei "discount" determinando forti tensioni sui prezzi, che incidono sulle strategie produttive e commerciali delle Aziende produttrici.
In tale contesto di forte competizione l'Azienda Negrini, al fine di difendere ed accrescere la propria quota di mercato riconferma l'impegno qualora ne sussistano le necessità a realizzare investimenti nei reparti produttivi e nel settore commerciale.
Per quanto concerne la gamma dei prodotti, l'Azienda ha confermato la difficoltà a continuare in proprio la produzione di quei prodotti che non raggiungono "standard minimi" di vendita, ricorrendo in tali casi per quanto possibile a produttori esterni specializzati.
In tali evenienze l'azienda informerà la RSU per una verifica congiunta sugli effetti che dette decisioni potrebbero avere sull'occupazione e sugli indici individuati per la determinatone del salario variabile, al fine di apportare gli eventuali correttivi.
Le Parti concordano quanto segue

Relazioni Industriali
Le parti concordano di dare attuazioni ai concetti di bilateralità e reciprocità attraverso adeguate relazioni che prevedano l'informazione e il confronto sui programmi aziendali di produzione ed investimenti, sull'occupazione, sulla formazione, sulla organizzazione del lavoro, sulla gestione degli orari sugli inquadramenti, sulle problematiche inerenti l'ambiente di lavoro e la sicurezza.
In tale contesto al fine di migliorare le prassi di confronto e lavoro le parti si impegnano qualora se ne ravvisasse la necessità all'utilizzo degli organismi bilaterali esistenti nel settore alimentare.

Formazione ed occupazione
L'azienda si impegna ad informare preventivamente la RSU sui programmi occupazionali per quanto attiene i contratti di formazione lavoro verranno specificati i tempi di assunzione e le modalità di formazione nonché il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale.
Le parti si impegnano a verificare periodicamente l'andamento del percorso formativo, al fine di evitare possibilmente eventuali esiti negativi per i contrattisti.

Orario e organizzazione del lavoro
L'Azienda e la RSU si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per definire il calendario annuo di lavoro comprendente l'utilizzo collettivo della ROL e la gestione delle ferie relative all'anno successivo In tale ambito le pani concordano fin da ora che:
- per quanto riguarda i turni di lavaggio nei reparti l'orario di fine lavoro è alle 17,30
- nel reparto produzione dal 15 Novembre al 20 dicembre di ogni anno l'orario di inizio lavorazione potrà essere anticipato di mezz'ora previo comunicazione anticipata delle esigenze alla RSU ed alle maestranze
- per il personale del reparto spedizione che già svolge le proprie mansioni con inizio lavoro alle ore 9:00 l'orario di lavoro è permanentemente così stabilito, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 13:30 alle 19:30
- l'azienda si impegna ad assumere entro e non oltre il 01/01/99 numero 1 lavoratore/trice con contratto di lavoro Part - Time a 24 ore settimanali al reparto spedizione al fine di razionalizzare ulteriormente l'organizzazione del lavoro del reparto in parola.
Le ore di straordinario che verranno effettuate dal reparto spedizione e amministrativo ad esso collegato, nonché dal reparto produzione per il periodo dal 15 Novembre al 20 Dicembre, fermo restando il carattere di eccezionalità, potranno essere recuperate riconoscendo la maggiorazione del 45% prevista dal vigente CCNL per le prestazioni straordinarie.

Ambiente di lavoro e Sicurezza
Le Parti concordano di migliorare sempre più le condizioni dell'ambiente di lavoro e della sicurezza. Nell'ambito di quanto previsto data direttiva CEE 89-391 recepita dal D.L[gs] 626/94 l'azienda riconosce al delegato alla sicurezza:
- 40 ore di permessi retribuiti per l'espletamento delle sue attività senza pregiudizio delle ore spettanti alla attività della RSU.
- 32 ore di permessi retribuiti per la formazione senza pregiudizio delle ore spettanti alla attività della RSU.
Il delegato nell'esercizio del proprio ruolo potrà vigilare su tutti gli aspetti che possono provocare rischi potenziali il delegato sarà consultato in merito ad eventuali sistemi di protezione da adottare, nuovi impianti, ristrutturazioni e su fattori di nocività presenti in azienda.

Varie
L'azienda si impegna:
- ad installare una macchina per il caffè in apposito locale entro il 31/12/'98
- a dare la disponibilità di un apparecchio telefonico interno per i lavoratori che abbiano esigenze di chiamato urgenti
- ad istituire una commissione tecnica blaterale con rappresentanti dell'azienda e della RSU per discutere la problematica inerente la richiesta dei passaggi di qualifica.