Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 11 dicembre 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Segafredo Zanetti/Associazione degli Industriali Bologna e RSU/Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Segafredo Zanetti Bologna
Fonte: contrattazione.cgil.it/

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Orario di lavoro
3. Formazione professionale
4. Diritti individuali
5. Ambiente di lavoro
6. Igiene dei prodotti alimentari
7. Premio per obiettivi
8. Durata
Allegato A
Allegato B

Verbale di accordo

Bologna 11 dicembre 1998, tra Segafredo Zanetti spa […], assistita dall'Associazione degli Industriali della provincia di Bologna […] e RSU, assistita da Flai Cgil […], si è stipulato l'accordo di rinnovo del contratto integrativo aziendale sui seguenti punti:

1. Relazioni industriali
Le parti, nel condividere l'esigenza di promuovere un proficuo sviluppo del sistema di relazioni industriali funzionale alla reciproca comprensione delle problematiche aziendali, concordano che la direzione aziendale, con periodicità semestrale (entro il mese di maggio e di novembre di ogni anno), fornisca informazioni alla RSU riguardanti:
- andamenti e prospettive produttive e di mercato;
- occupazione, anche in relazione a modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie ovvero a processi di decentramento produttivo;
- ricorso ai contratti di formazione e lavoro, ai contratti a termine, all'apprendistato e, anche in applicazione degli obblighi di informativa di cui alla legge 196/97, alle prestazioni di lavoro temporaneo;
- grado di utilizzo degli impianti, anche in relazione agli effetti sull'organizzazione del lavoro;
- part-time;
- applicazione della legge 125/91 e della legge 482/68;
- stato di attuazione delle nonne in materia di salute e sicurezza dei lavoratori - eventuali programmi di formazione.

3. Formazione professionale
Le parti convengono sulla importanza della formazione professionale che concorre a favorire il perseguimento dei generali obiettivi aziendali di qualità del processo e del prodotto.
La Direzione Aziendale darà comunicazione degli eventuali relativi programmi in occasione della prevista informativa semestrale; in tale sede saranno esaminate eventuali proposte formative elaborate dalla RSU anche con riguardo all'utilizzo di risorse del FSE.

5. Ambiente di lavoro
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare azioni che coinvolgano attivamente i lavoratori sui temi della sicurezza ed ambiente di lavoro e di favorire lo sviluppo di relazioni partecipative in materia, coerenti con le Direttive comunitarie recepite nel Dlgs 626/94.
L'Azienda, nell'ambito degli incontri periodici di cui al capitolo Relazioni Industriali, fornirà informazioni alla RSU sull'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, fatte comunque salve le prerogative del RLS; ove il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sia consulente esterno, il RLS potrà effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro, con preavviso di una settimana al fine di consentire la presenza; in casi urgenti e/o imprevedibili, il RLS procederà immediatamente al sopralluogo, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale nonché al responsabile del reparto interessato.